II Commissione - Giovedì 18 gennaio 2007


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche. (C. 1638 Governo, C. 1164 Migliore, C. 1165 Fabris, C. 1170 Craxi, C. 1344 Mazzoni, C. 1257 Nan, C. 1587 Brancher e C. 1594 Balducci).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
«Art. 240-bis. - (Documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illecite). - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato. Essi sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni da quando i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.»;

«Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti di cui all'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui ai successivi commi. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione non oltre i novanta giorni.
2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenersi entro dieci giorni dalla trasmissione, per accertare:
a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore ed agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.
4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).


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6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».

Art. 1-ter.
(Modifica dell'articolo 220 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati emergenti dal relativo verbale di consistenza; le attività peritali devono in tal caso compiersi esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».

Art. 1-quater.
(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale la parola: «telecomunicazione», è sostituita dalla seguente: «comunicazione».

Art. 1-quinquies.
(Introduzione dell'articolo 266-ter nel codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«Art. 266-ter. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici possono essere eseguite d'iniziativa dalla polizia giudiziaria».
1. 01. Il Governo.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
5. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, si applica il comma 2 dell'articolo 267».
3. 01. Il Governo.


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ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto in casi particolari). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti da segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
9. 1. Il Governo.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) delitti di riciclaggio di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;».
9. 01.Il Governo.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 431 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4».
9. 02.Il Governo.

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 617-septies, aggiungere il seguente:
«Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617, 617-quater ed all'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».
12. 1.Il Governo.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 617-septies, aggiungere il seguente:
«Art. 617-octies. - (Rivelazione del contenuto di documenti illecitamente acquisiti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.


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Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».
12. 2.Il Governo.

ART. 13.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
«Art. 132. - (Conservazione di dati di traffico per altre finalità). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-ter del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 della medesima disposizione, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. Il trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 267-ter del codice di procedura penale è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2».
13. 1.Il Governo.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «pubblicazione» sono aggiunte le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale»;
b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura


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penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice»;
c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile»;
d) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.
13. 01.Il Governo.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Gli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5, 6, e 512, comma 2, del codice di procedura penale, sono abrogati.
3. L'articolo 3 del decreto legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito nella legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.
14. 1.Il Governo.