I Commissione - Marted́ 23 gennaio 2007


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ALLEGATO

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 con i seguenti:

Art. 1.
(Alta direzione, responsabilità e coordinamento).

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.
2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione e funzionamento degli organismi informativi disciplinati dalla presente legge.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di Stato. A tal fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa.

Art. 2.
(Delega al Ministro delle informazioni e la sicurezza).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza.
2. Non sono comunque delegabili le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.

Art. 3.
(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), con funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei


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ministri, in materia di politica informativa per la sicurezza.
2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1 il Consiglio nazionale:
a) coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza;
b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente dei Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;
c) provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa, verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati;
d) delibera gli atti normativi previsti dalla presente legge;
e) designa, per la successiva nomina da parte del Presidente dei Consiglio del ministri, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS) e, su proposta di questi, i responsabili delle strutture in cui si articola la medesima Direzione generale in fase di prima attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 5.

3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Consiglio nazionale è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della difesa. Le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale sono svolte, senza diritto di voto, dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
4. In relazione a particolari situazioni che richiedano approfondimenti specifici il Presidente dei Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, esperti nelle specifiche materie oggetto di esame.
5. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 4.
(Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, si avvale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS), istituita con la presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, il definitivo assetto organizzativo e tutte le successive modifiche o integrazioni sono stabilite con apposito regolamento.
2. La DIGIS svolge le funzioni indicate nel presente capo ed è ordinata, in sede di prima attuazione della presente legge, nelle seguenti agenzie, preposte allo svolgimento di funzioni info-operative:
a) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE);
b) Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO);
c) Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC).

3. Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle strutture di cui al comma 2 sono altresì istituiti, in sede di prima attuazione della presente legge, i seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento per fa gestione del personale;
b) Dipartimento tecnico-logistico;
c) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali.

4. Nell'ambito della DIGIS operano altresì l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) e l'Ufficio centrale degli archivi


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(UCA), che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, ferma restando la dipendenza organica e funzionale dalla DIGIS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.
5. L'ordinamento delle strutture di cui al presente articolo e la foro ulteriore articolazione organizzativa sono stabiliti con regolamento.

Art. 6.
(Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

1. Alla DIGIS è preposto, alle dirette dipendenze del Presidente dei Consiglio dei ministri o, se delegato, ai sensi dell'articolo 2, del Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore generale, quale responsabile generale dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza.
2. Il direttore della DIGIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
3. Per l'assolvimento dei compiti a lui assegnati il direttore della DIGIS si avvale di un ufficio di diretta collaborazione, con funzioni di pianificazione, analisi e valutazione. Il relativo assetto organizzativo è fissato in apposito regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento il direttore della DIGIS è sostituito da un vice direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei direttore della DIGIS, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
5. Il direttore della DIGIS:
a) fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento utile per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo;
b) propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza il piano di ricerca informativa e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando, se necessario, su ricerche informative mirate l'attività delle agenzie;
c) informa il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dalla DIGIS;
d) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;
e) garantisce lo scambio informativo tra la DIGIS e le Forze di polizia nonché tra la DIGIS e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa;
f) coordina i rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati;
g) propone, per la designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, i responsabili delle strutture indicate nell'articolo 5.

Art. 7.
(Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione).

1. L'Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione proveniente dal terrorismo o dall'eversione nel territorio nazionale ed estero.
2. Nell'ambito delle finalità indicate nei comma 1, AITE fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la


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valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dal terrorismo e dall'eversione di qualsiasi natura.

Art. 8.
(Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata).

1. L'Agenzia delle informazioni per la criminalità organizzata (AICO) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, (integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione anche di natura economica, proveniente dalla criminalità organizzata all'interno del territorio nazionale e all'estero.
2. Nell'ambito delle finalità indicate nel comma 1, AICO fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dalle diverse forme di criminalità organizzata, anche di tipo economico.

Art. 9.
(Agenzia perla ricerca e la contro ingerenza).

1. L'Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC) svolge attività di ricerca, sul territorio nazionale e all'estero, per la raccolta di informazioni utili al processo decisionale nei settori della politica, dell'economia e dell'industria nonché di informazioni in grado di sostenere la ricerca scientifica nazionale.
2. L'ARC espleta altresì attività di controingerenza a tutela del sistema politico, economico ed industriale e della ricerca scientifica contro attività di singoli, gruppi o governi stranieri che possano risultare lesivi della sicurezza nazionale.

Art. 10.
(Ufficio centrale per la segretezza).

1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive e di studio, nonché di controllo sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione vigente in materia di tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.
2. Il capo dell'UCSE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Risponde, per l'esercizio delle sue funzioni, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegargli, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.
3. Competono all'UCSE:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di segretezza (NOS);
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.
4. Con apposito regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, è disciplinato il procedimento


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di accertamento finalizzato al rilascio dei NOS, nonché il procedimento di ritiro, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 11.
(Ufficio centrale degli archivi).

1. All'Ufficio centrale degli archivi (UCA) sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;
b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;
c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio sono disciplinate con regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

Conseguentemente:
all'articolo 13, ovunque ricorrano le parole: «DIS, ISE, ISI» sono sostituite dalle parole: «Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;
all'articolo 14, comma 1, le parole da: «presso le sedi dei servizi» fino a: «nazionale per la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso le sedi della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e dell'Autorità nazionale per la sicurezza»;
all'articolo 15, ovunque ricorrano le parole: «dei Servizi di informazione e sicurezza», sono sostituite dalle parole: «dalla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;
l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
Art. 16. (Procedure di autorizzazione). - 1. Le condotte indicate nell'articolo 17 sono autorizzate, nei casi e ricorrendo i presupposti di cui allo stesso articolo 17, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede a norma del comma 1, su proposta del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20, ratifica il provvedimento del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine sopra indicato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni


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per la sicurezza perché, ove lo ritenga, adotti taluno dei provvedimenti indicati nel comma 2.
4. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, valuta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dal presente articolo, adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.;
l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
Art. 19. (Contingente speciale del personale). - 1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il contingente speciale del personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, determinato con apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono altresì stabiliti l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale, in conformità ai principi contenuti nelle disposizioni del presente titolo, nonché i criteri e le modalità per attuare il trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato del personale in servizio presso gli organismi informativi alla data di entrata in vigore della presente legge che, a seguito del processo di riorganizzazione previsto dalla medesima legge e dai regolamenti attuativi, risulta non più necessario per le esigenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
2. Il personale appartenente al contingente speciale di cui al comma 1 può essere composto:
a) da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono trasferiti in via definitiva, con il loro consenso, alle dipendenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previo superamento del periodo di prova;
b) da personale assunto direttamente.
3. In nessun caso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può avere alle proprie dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, magistrati, ministri di culto e giornalisti.
4. Il personale di cui al presente articolo è collocato in distinti ruoli amministrativi, tecnici ed operativi, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 1.;
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
Art. 21. (Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). - 1. Gli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio nella Direzione generale per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Presidente dei Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro quarantotto ore da quella scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.
3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;
all'articolo 22, comma 1, le parole: «il Direttore generale dei DIS» sono sostituite dalle parole: «il Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;
all'articolo 25, comma 1, le parole: «al Sistema di informazione e sicurezza»


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sono sostituite dalle parole: «alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;
l'articolo 26 è soppresso;
all'articolo 28, le parole: «dei Ministri facenti parte del CISR» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dei membri dei CNS, del Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e del Ministro delle informazioni per la sicurezza», e, ovunque ricorrano le parole: «del Sistema di informazione e sicurezza» sono sostituite dalle parole: «della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;
all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è riformulata come segue: b) sulla proposta di nomina del Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;
all'articolo 30, al comma 2, la parola: «DIS» è sostituita dalla parole: «DIGIS»; il comma 3 è soppresso; al comma 5 le parole: «dei Servizi di informazione e sicurezza» sono sostituite dalle parole: «della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»; al comma 6 le parole «di DIS, ISE e ISI» sono sostituite dalle parole: «della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza»;
all'articolo 35, comma 5, la parola: «CISR» è sostituita dalla parola: «CNS».
1. 1.Gasparri, Bocchino.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.
(Alta direzione, responsabilità e coordinamento).

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.
2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione e funzionamento degli organismi informativi disciplinati dalla presente legge.
3. Al Presidente dei Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di Stato. A tal fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa.

Art. 2.
(Sistema di informazione e Sicurezza della Repubblica).

1. Il Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica è composto dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, dal Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS).
2. Ai fini della presente legge per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono l'ISE e l'ISI.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, le parole: articolo 2 sono sostituite dalle parole: articolo 1, e, al comma 3 le parole: articolo 2, comma 3 sono sostituite dalle parole: articolo 1, comma 2.
1. 2.Gasparri, Bocchino.

Al comma 1, sostituire le parole: informazione e sicurezza della Repubblica con le seguenti: informazione per la sicurezza della Repubblica conseguentemente, sostituire,


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ovunque ricorrano, le parole: informazione e sicurezza della Repubblica con le seguenti: informazione per la sicurezza della Repubblica.
1. 3.D'Alia.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal Ministro delle informazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: dal Dipartimento delle informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE) e dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI).
1. 4.Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal Ministro delle informazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'autorità delegata di cui all'articolo 3, ove nominata, dal Dipartimento delle informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE) e dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI).
1. 4.(Nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: dal Ministro delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove nominata,.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministro delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: autorità delegata.
1. 11.Il relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: dal Ministro delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: dal Ministro o Sottosegretario delegato alla politica informativa e di sicurezza.
1. 5.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sostituire la parola: ISE con la seguente: SISE e sostituire la parola: ISI con la seguente: SISI.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire la parola: ISE con la seguente: SISE e sostituire la parola: ISI con la seguente: SISI.
1. 10.Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Ministro delle informazioni per la sicurezza autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte, dandone comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Al comma 2 sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Ministro delle informazioni per la sicurezza;

Sopprimere il comma 4.
2. 1.Mascia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 15, 16, 17, 18; all'articolo 30 sopprimere il comma 4.
2. 2.Galante, Licandro.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 10.Il relatore.


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Al comma 1, lettera e), dopo le parole: Direttore Generale aggiungere le seguenti: e di uno o più vice-direttori generali.
2. 3.D'Alia.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: direttori aggiungere le seguenti: e dei vice-direttori.
2. 4.D'Alia.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f)-bis
La determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i Servizi di Informazione e Sicurezza di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.
2. 5.Mascia, Deiana.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Autorità delegata).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ove lo ritenga opportuno può delegare quelle funzioni che non gli sono attribuite in via esclusiva soltanto ad un ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario, definiti, ove nominati, «Autorità delegata».
2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle delegatele dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 le deleghe al ministro senza portafoglio sono conferite direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
3. 30.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: 1. Il presidente fino a: per la sicurezza con le seguenti: 1. Il presidente del Consiglio dei Ministri può delegare ad un Ministro senza portafoglio, ovvero ad un Sottosegretario, denominati, ove nominati, «Autorità delegata».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3. 20.Il relatore.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri sostituire le parole: delega a un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza che risponde a lui direttamente con le seguenti: può delegare ad un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che lo tiene costantemente informato.
3. 1.Il Governo.

Al comma 1, sostituire la parola: delega con le seguenti: può delegare.
3. 2.Gasparri, Bocchino.

Al comma 1, dopo le parole: delega, aggiungere le seguenti: ad un Sottosegretario o.
3. 3.Incostante.

Al comma 1, sostituire le parole: ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza, che risponde a lui direttamente con le seguenti: ad un Sottosegretario.
3. 4.Incostante.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro senza portafoglio, denominato Ministro


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delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: Ministro o Sottosegretario.
3. 5.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: che risponde a lui direttamente.
*3. 6.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, sopprimere le parole: , che risponde a lui direttamente,.
*3. 7.D'Alia.

Sopprimere il comma 2.
**3. 8.Il Governo.

Sopprimere il comma 2.
**3. 9.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Sopprimere il comma 3.
3. 10.Il Governo.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
3. 11.Gasparri, Bocchino.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sottosegretario delegato.
3. 12.Il Governo.

Sostituire la rubrica con la seguente: Ministro o Sottosegretario delegato alla politica informativa e della sicurezza.
3. 13.Cota, Stucchi.

ART. 4.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: Ministro delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: Sottosegretario delegato.
4. 1.Il Governo.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: o il Sottosegretario delegato alla politica informativa e della sicurezza.
4. 2.Cota, Stucchi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) coordina l'intera attività di informazione e sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte da ISE e ISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di informazione e sicurezza degli Stati esteri;.
4. 3.Il Governo.

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: la politica dei con la seguente: i.
4. 4.D'Alia.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: e sinteticamente.
* 4. 5.Di Serio D'Antona.

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: e sinteticamente.
* 4. 6.D'Alia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e sinteticamente informato con le


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seguenti: informato con relazione completa ed essenziale.
4. 7.Di Serio D'Antona.

Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: analisi pervenute da parte con le seguenti: analisi prodotte dal.
4. 8.Il Governo.

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole da: ferma a: o relative a particolari situazioni con le seguenti: elabora analisi strategiche.
4. 9.D'Alia.

Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole: e RIS;.
4. 10.Il Governo.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: Forze di polizia e RIS, fermo restando che quest'ultimo assolve a compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25;.
4. 11.Il Governo.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: e RIS fino alle parole: n. 25;.

Conseguentemente: all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: con il RIS e; all'articolo 8, comma 9, sopprimere le parole: e al RIS; all'articolo 9, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: e, ove necessario, del RIS; all'articolo 21, comma 6, sostituire le parole: ed il personale del RIS hanno con la seguente: ha, e, al comma 7 e al comma 8, sopprimere le parole: il comandante del RIS; all'articolo 24, comma 2, sopprimere le parole: il comandante del RIS; all'articolo 26 comma3, lettera f), sopprimere le parole da: analogamente sino alla fine della lettera; all'articolo 28, al comma 1, sopprimere le parole: e del comandante del RIS, e al comma 14 sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del comma; all'articolo 30 sopprimere il comma 3.
4. 12.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 2 lettera e) dopo la parola: ISI, aggiungere le seguenti: Forze armate,.
4. 13.D'Alia.

Al comma 2 lettera e), sostituire le parole da: anche fino a: n. 25, con le seguenti: attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra ISE, ISI, forze di polizie e RIS.
4. 14.D'Alia.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: adottata dal con la seguente: del.
4. 15.Il Governo.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole : legittimità ed efficienza sui servizi di informazione e sicurezza, verificando con le seguenti: legalità sui servizi di informazione e sicurezza, verifica.
4. 16.Il Governo.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: ed efficienza e sostituire la parola: rispondenza con la seguente: conformità.
4. 31.Il relatore.

Al comma 2, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tale finalità presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il decreto di cui al comma 5-bis. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto decreto, può svolgere anche, a richiesta del direttore generale del DIS,


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autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei medesimi servizi di informazione e sicurezza.
4. 17.Il Governo.

Al comma 2 lettera m) sostituire le parole: della sicurezza, i rapporti con la stampa con le seguenti: dell'informazione per la sicurezza.
4. 18.D'Alia.

Al comma 2, lettera m) sopprimere le parole: i rapporti con la stampa.
4. 19.Il Governo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o) cura e adegua il sistema informatico dei servizi di informazione e sicurezza, assicurando altresì gli eventuali collegamenti con i sistemi della stessa natura, facenti capo a Stati esteri o ad organizzazioni internazionali.
4. 20.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Sopprimere il comma 3.
4. 21.Il Governo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. Per quanto previsto dalla presente legge, il Direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e del Sottosegretario delegato, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 4 ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.
4. 22.Il Governo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. Per quanto previsto dalla presente legge, il Direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 4 ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.
4. 22.(Nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico ha la durata massima di cinque anni e non è rinnovabile.
4. 23.D'Alia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. 23.(Nuova formulazione) D'Alia.

Al comma 5, dopo le parole: Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: per il tramite dell'Autorità delegata.
4. 30.Il relatore.

Al comma 5, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: per il tramite del Sottosegretario delegato.
4. 24.Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis
. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo dipartimento sono stabiliti


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con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentito il CISR, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 25.Il Governo.

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: consulenza, proposta e deliberazione con le seguenti: consulenza e proposta.
5. 1.D'Alia.

Al comma 2 sopprimere le parole da: elabora a: per la sicurezza; e sostituire la parola: delibera con le seguenti: esprime parere.
5. 2.D'Alia.

Al comma 3 sostituire le parole: dal Ministro delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: dal Sottosegretario delegato.
5. 3.Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: o dal Sottosegretario delegato alla politica informativa e della sicurezza.
5. 4.Cota, Stucchi.

Al comma 3 sostituire le parole da: dal Ministro della giustizia, fino alla fine del comma, con le seguenti: dal Ministro della difesa.
5. 5.D'Alia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferme restando le competenze del CISR, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale altresì nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, della collaborazione diretta dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della difesa, anche attraverso riunioni di coordinamento alle quali partecipa l'Autorità delegata.
5. 20.Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando le competenze del CISR, il presidente del Consiglio dei ministri si avvale altresì, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, della collaborazione diretta dei Ministri dell'interno e della difesa, anche attraverso riunioni di coordinamento alle quali partecipa il Sottosegretario delegato.
5. 6.Il Governo.

Al comma 5, sostituire le parole da: componenti del Consiglio dei ministri fino alla fine del comma con le seguenti: ministri nonché autorità civili, militari ed esperti di cui sia ritenuta opportuna la presenza in relazione alle questioni da trattare.
5. 7.D'Alia.

Al comma 5, sopprimere le parole: il Capo dello Stato maggiore della difesa e sostituire le parole: nonché gli ulteriori soggetti con le seguenti: nonché altre autorità civili e militari.
5. 8.Il Governo.

Al comma 5 dopo le parole: Capo dello Stato maggiore della Difesa aggiungere le seguenti: , il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, il Capo della polizia, i comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
5. 9.Mascia.

Al comma 5, dopo le parole: il Capo dello Stato maggiore della Difesa aggiungere le seguenti: Il Capo della Polizia.
5. 10.Incostante.


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ART. 6

All'articolo 6 comma 1 sopprimere le parole: in collaborazione con il RIS e con gli organi interessati, aggiungere dopo la parola: elaborare le seguenti: nei settori di competenza; aggiungere dopo la parola: indipendenza le seguenti: dalle minacce provenienti dall'estero.

Conseguentemente, sostituire le parole da: , in collaborazione con il RIS fino a: indipendenza, con le seguenti: di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza dalle minacce provenienti dall'estero.
6. 1.Il Governo.

Al comma 2, dopo la parola: ISE aggiungere la seguente: inoltre,.
6. 2.Il Governo.

Al comma 2, sostituire la parola: nonché con le seguenti: concernenti i materiali strategici. Spettano, altresì, all'ISE.
6. 3.Il Governo.

Al comma 2 dopo la parola: politici aggiungere la seguente: militari,.
6. 4.Il Governo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
6. 5.Il Governo.

Al comma 4, dopo le parole: Direttore generale del DIS, aggiungere le seguenti: , accertata la necessità di tale operazione,.
6. 6.Mascia, Deiana.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dipende funzionalmente dal Ministro della difesa.
6. 7.Cota, Stucchi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis: Il SISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa di tutte le notizie di interesse per la politica della difesa e il Ministro degli affari esteri di tutte le notizie di interesse per la politica estera.
6. 20.Il Relatore.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. L'ISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa di tutte le notizie d'interesse ai fini della sicurezza delle missioni militari all'estero e per le politiche di difesa.
6. 8.Il Governo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: su designazione del con le seguenti: sentito il.
6. 9.D'Alia.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: L'incarico ha la durata massima di cinque anni e non è rinnovabile.
6. 10.D'Alia.

Al comma 7, dopo le parole: sull'attività svolta aggiungere le seguenti: al Ministro della difesa e.
6. 11.Cota, Stucchi.


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Al comma 7, sostituire le parole da: al DIS sino a: Consiglio dei ministri con le seguenti: al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del DIS, e, per i profili di sua competenza, al Ministro della difesa.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 6, dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: , per il tramite del DIS, e, per i profili di sua competenza, al Ministro dell'interno.
6. 12. Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

Al comma 7, sostituire le parole da: al DIS sino a: Consiglio dei Ministri con le seguenti: al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del DIS, e, per i profili di sua competenza, al Ministro dell'interno.
6. 13. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 7, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: informa il Ministro della difesa per i profili di sua competenza;.
6. 15.D'Alia.

Al comma 8, sopprimere le parole: e dei capi di reparto.
6. 16.D'Alia.

ART. 7.

Al comma 2 dopo le parole: a protezione aggiungere le seguenti: della sicurezza dei cittadini,.
7. 1.Di Serio D'Antona.

Al comma 3, terzo periodo dopo le parole: Direttore generale del DIS, aggiungere le seguenti: , accertata la necessità di tale operazione,.
7. 2.Mascia, Deiana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
7. 3.Il Governo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.
7. 4.Cota, Stucchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'ISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno di tutte le notizie d'interesse ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
7. 5.Il Governo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: su designazione del con le seguenti: sentito il.
7. 6.D'Alia.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico ha la durata massima di cinque anni e non è rinnovabile..
7. 7.D'Alia.

Al comma 6 dopo le parole: svolta al aggiungere le seguenti: DIS che informa il.
7. 10.Il Governo.

Al comma 6 sostituire le parole: al Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: al DIS che informa il Presidente


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del Consiglio dei Ministri; informa il Ministro dell'interno per i profili di sua competenza;.
7. 8.D'Alia.

Al comma 6, dopo le parole: Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti. per il tramite del DIS, e, per i profili di sua competenza, al Ministro dell'interno.
7. 11. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 7 sopprimere le parole: e dei capi di reparto.
7. 9.D'Alia.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Esclusività delle funzioni attribuite a SISE e SISI).

Le funzioni attribuite dalla presente legge a SISE e SISE non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. Il Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS) agisce in stretto collegamento con il SISE. Il Ministro della Difesa, con proprio regolamento, disciplina il funzionamento del RIS con criteri analoghi, ove applicabili, a quelli previsti dalla presente legge per i servizi di sicurezza.
7. 01.Il Relatore.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1.
Il Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: o del Sottosegretario delegato alla politica informativa e della sicurezza.
8. 2.Cota, Stucchi.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
8. 3.Deiana, Mascia.

ART. 9.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: del RIS con le seguenti: del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno.
9. 1.Il Governo.

Al comma 8, dopo la parola: cittadini aggiungere la seguente: interessati.
9. 2.Il Governo.

Al comma 9 sostituire le parole: possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS con le seguenti: sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. 3.Il Governo.

Al comma 11, sostituire le parole da: il dirigente fino a: . Presenta con le seguenti: Il dirigente preposto all'UCSe, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario delegato, sentito il Direttore generale del DIS, presenta.
9. 4.Il Governo.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: delle informazioni per la sicurezza con le seguenti: o Sottosegretario delegato alla politica informativa e della sicurezza.
9. 5.Cota, Stucchi.


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ART. 10.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: apposito archivio storico con le seguenti: appositi archivi storici e sopprimere le parole: ed ai bilanci.
10. 1.Il Governo.

Al comma 2 sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 6.
10. 2.Il Governo.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Ufficio centrale degli archivi).

10. 3.
Il Governo.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Istituto superiore della sicurezza nazionale).

1. È istituito presso il DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Istituto superiore della sicurezza nazionale con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale di DIS, ISE e ISI, con particolare riferimento al settore dell'analisi.
2. L'Istituto è guidato da un Comitato direttivo del quale fanno parte il direttore generale del DIS e i direttori di ISE e ISI. I programmi sono definiti annualmente dal Comitato direttivo in relazione alle esigenze operative di ISE e ISI e all'evoluzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.
11. 1.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Conte Giorgio, Holzmann.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Istituto per la formazione e l'addestramento, con il compito di assicurare la formazione di base e l'addestramento del personale di DIS, ISE e ISI. Devono far parte degli organismi direttivi dell'Istituto rappresentanti del ministero degli Esteri, del ministero della Difesa, del ministero dell'Interno, del ministero delle Finanze e del ministero dell'Università e della Ricerca, nonché rappresentanti di centri di eccellenza universitari nella ricerca e nella tecnologia avanzata.
11. 2.Mascia, Deiana.

ART. 12.

Sopprimere il comma 2 ed il comma 3.

12. 1.
Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: al Ministro della difesa con le seguenti: ai Ministri degli affari esteri e della difesa.
12. 2.Cota, Stucchi.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).

12. 3.
Il Governo.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 256-bis.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza).

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le


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sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibite non siano quelle richieste o siano incomplete, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori atti o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o di altre cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, originato da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
5. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine su indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
14. 10.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: l'acquisizione fino a: autorità nazionale per la sicurezza, con le seguenti: l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 256 del codice di procedura penale, di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei servizi di sicurezza o presso gli uffici del DIS,.
14. 1.D'Alia.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'autorità giudiziaria procede personalmente all'acquisizione ed esamina sul posto, qualora sia possibile, la documentazione, gli atti e le cose, acquisendo quelle strettamente indispensabili ai fini dell'indagine.
14. 2.D'Alia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 35 della presente legge.
14. 3.D'Alia.

Al comma 5, sostituire le parole da: l'esame fino alla fine del comma, con le seguenti: si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 256 del codice di procedura penale.
14. 4.D'Alia.

Sostituire i commi da 6 a 9 con i seguenti:
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può acquisire dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118 del codice di procedura penale.
7. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
14. 5.D'Alia.


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Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 256-ter.
(Acquisizione di atti, documenti o altra cosa peri quali viene eccepito il segreto di Stato).

1. Quando devono essere acquisiti documenti, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna dei documenti sono sospesi; i documenti sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell'ipotesi prevista nel comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine su indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
14. 010.Il Relatore.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 118-bis.
(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento per le Informazioni e la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata.
14. 011.Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole da: fermo quanto fino a: reato con le seguenti: Fatte salve le cause di giustificazione previste dal codice penale e da altre norme speciali, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato,.
15. 1.D'Alia.

Al comma 2, sopprimere le parole: la libertà morale.
15. 2.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 3 dopo le parole: articolo 294 del codice penale aggiungere le seguenti: , ai reati contro la libertà di stampa,.
15. 3.Mascia, Deiana.


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Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La speciale causa di giustificazione prevista dal presente articolo si applica solo a seguito di una valutazione di proporzionalità della condotta tenuta rispetto alla realizzazione dei fini istituzionali dei Servizi per le informazioni e la sicurezza. Ai fini della detta valutazione di proporzionalità, il ricorso ad una condotta costituente reato è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti:
a) la condotta è tenuta nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, nell'ambito di operazioni autorizzate;
b) la condotta è indispensabile ed adeguata al raggiungimento del risultato che l'attività si prefigge;
c) il risultato non è diversamente perseguibile.
15. 4.D'Alia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 non devono essere svolte da persone non addette ai Servizi di informazione e sicurezza.
15. 5.Mascia, Deiana.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le operazioni e le condotte previste dalla legge come reato necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.
2. L'autorizzazione è concessa, per iscritto e con sufficiente motivazione, direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro delle informazioni per la sicurezza espressamente delegato all'uopo, su richiesta circostanziata del direttore del Servizio interessato, avente analoga forma e trasmessa tramite il DIS.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, ove non sia possibile rispettare le forme previste dal comma 2, la richiesta e l'autorizzazione possono essere formulate e concesse verbalmente. In questo caso, entro ventiquattro ore dalla formulazione della richiesta e dalla concessione dell'autorizzazione, le stesse dovranno essere confermate per iscritto, ai fini della loro documentazione e conservazione.
4. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delle informazioni per la sicurezza possono, con provvedimento scritto e motivato e nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, modificare o revocare il provvedimento autorizzativo; in questo caso, il provvedimento modificativo è tempestivamente comunicato al Direttore del Servizio interessato e le attività in corso sono immediatamente sospese o adeguate al diverso contenuto della autorizzazione, salvo che non si siano interamente già concluse.
5. Tutta la documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in originale, unitamente alla documentazione circa le relative spese, in un apposito archivio segreto mantenuto presso il DIS. Le modalità di gestione e di accesso al detto archivio saranno stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.
6. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.


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7. Nei casi di diniego di autorizzazione ed in tutti i casi previsti dal comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione al Comitato Parlamentare di cui alla presente legge, con informativa succintamente motivata.
16. 1.D'Alia.

Ai commi 1, 2 e 3, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o l'Autorità delegata.
16. 20.Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: o, su sua delega, il Ministro dell'informazione e della sicurezza.
16. 2.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale, è altresì riconosciuta facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto Autorità nazionale per la sicurezza, di autorizzare il personale dei Servizi informativi e di sicurezza a svolgere, autonomamente od in collaborazione con le agenzie informative dipendenti da Stati esteri alleati della Repubblica Italiana, le operazioni giudicate necessarie ad impedire l'effettuazione di attentati sul territorio nazionale italiano o sul suolo degli Stati alleati della Repubblica Italiana.
16. 3.Cota, Stucchi.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, se l'autorizzazione è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, le condotte richieste sono autorizzate dall'Autorità delegata che ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al Presidente del Consiglio dei ministri, indicando circostanze e motivi dell'intervento d'urgenza.
5. Nei casi di assoluta urgenza prevista nel comma 4, se l'autorizzazione è di competenza dell'Autorità delegata, provvede il direttore generale del DIS che ne dà comunicazione all'Autorità delegata nel più breve tempo possibile indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, nei casi previsti dal comma 5, l'Autorità delegata, ratifica il provvedimento se riscontra la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 4 e 5.
16. 10.Il Relatore.

Al comma 6 sostituire le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Ministro delle informazioni per la sicurezza informa il Presidente del Consiglio dei ministri che adotta.
16. 4.Mascia.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Intercettazioni preventive).

1. I direttori dei Servizi di sicurezza, ovvero addetti ai Servizi espressamente delegati, richiedono al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando ciò sia necessario per l'acquisizione di notizie ed informazioni relative al raggiungimento delle finalità istituzionali dei Servizi, ed in particolare alla difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, qualora vi siano elementi che giustifichino l'attività di prevenzione,


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autorizza con decreto motivato l'intercettazione per la durata massima di giorni sessanta, prorogabile per periodi successivi di giorni trenta ove permangano i presupposti di legge. In ogni caso le intercettazioni possono essere compiute con impianti in dotazione ai Servizi informativi.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatta sintetica documentazione che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositata presso un apposito archivio istituito, garantendo le necessarie esigenze di segretezza, presso il Ministero delle informazioni per la sicurezza.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi che precedono può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'archivio di cui al comma 3 specificando le modalità di gestione e di accesso. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha la facoltà di accedere al detto archivio in ogni momento e senza limitazioni.
6. Gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale né essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate in alcuna forma.
7. L'articolo 14 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005 n. 155, è abrogato.
16. 01.D'Alia.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15, ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16, sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il pubblico ministero interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, l'autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato se ritiene che l'autorizzazione sia stata data in violazione delle norme della presente legge


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che la disciplinano. L'autorità giudiziaria dispone, in ogni caso, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non sia risolto il conflitto di attribuzione. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione e sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il pubblico ministero, immediatamente informato, dispone con urgenza la verifica di cui al comma 1. In tal caso, il direttore del Servizio interessato potrà opporre la speciale causa di giustificazione entro tre giorni dalla notifica della richiesta del pubblico ministero; se viene altresì attivata la procedura di conferma prevista dal comma 2 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione entro dieci giorni dalla notifica della richiesta.
17. 1.D'Alia.

ART. 19.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: determina aggiungere la seguente: in particolare.
19. 1.Il Governo.

Al comma 2, lettera c), aggiungere alla fine le seguenti parole: nei limiti di quanto previsto dalla lettera e).
19. 2.Il Governo.

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: fiduciarie con le seguenti: di diretta collaborazione.
19. 3.Il Governo.

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: permanenza presso i servizi con le seguenti: permanenza presso i rispettivi organismi.
19. 4.Il Governo.

Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente:
e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente documentata per attività assolutamente necessaria all'operatività del DIS e dei Servizi di sicurezza;.
19. 5.Il Governo.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione di quanti siano legati da vincolo di parentela con i vertici dei Servizi;.
19. 6.Mascia.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) il divieto di affidare incarichi nei servizi a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dai servizi di informazione e sicurezza.
19. 7.Deiana, Mascia.


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Al comma 2, sopprimere le lettere i); l); m); o);.
19. 8.Il Governo.

Sostituire la lettera o) con la seguente:
o) la determinazione per ciascun servizio e per il DIS di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento e massima non superiore al 75 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei servizi di informazione e sicurezza;
19. 20.Il Relatore.

Al comma 2 sostituire la lettera p) con la seguente:
p) i casi eccezionali per i quali è consentito conferire incarichi di consulenza a soggetti esterni, per attività assolutamente necessarie per le quali è richiesta una particolare professionalità o specializzazione, debitamente documentata.
19. 9.Il Governo.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti lettere:
q) i criteri e le modalità del passaggio del personale ad amministrazioni diverse;
r) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento della professionalità acquisita alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza.
19. 10.D'Alia.

Al comma 5 sopprimere le parole: di ruolo.
19. 11.Il Governo.

Sopprimere il comma 9.
19. 12.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 12 dopo le parole: di collaboratori aggiungere le seguenti: e consulenti.
19. 13.Deiana, Mascia.

Al comma 12, sopprimere la parola: professionisti.
19. 14.D'Alia.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: e chiunque, in esecuzione di un contratto, presti la propria attività professionale per testate giornalistiche quotidiane o periodiche, o agenzie di stampa, su carta stampata o per emittenti radiofoniche o televisive.
19. 15.Deiana.

Al comma 12 aggiungere, in fine, le parole: e pubblicisti.
19. 16.Mascia.

ART. 21.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: ed il personale del RIS.
21. 1.Il Governo.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: Sottosegretario delegato.
21. 2.Il Governo.

Sopprimere il comma 7.
21. 3.Il Governo.


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Al comma 8 sopprimere le parole: il comandante del RIS.
21. 4.Il Governo.

ART. 22.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti documenti non possono essere quelli che attestano la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, o di ufficiale o agente di pubblica sicurezza.
22. 1.Mascia, Deiana.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
22. 2.D'Alia.

ART. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente.
*23. 1.Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
*23. 2.D'Alia.

ART. 24.

Al comma 2, sostituire le parole da: l'Ispettorato fino a: e il comandante del RIS con le seguenti: l'ufficio ispettivo e i responsabili dei servizi di informazione e sicurezza.
24. 1.Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. ISI, ISE e DIS non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al COPASIS.
24. 2.Deiana, Mascia.

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari).

1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai Servizi di informazione, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.
2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle regole previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.


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3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile, e 472 e 473 del codice di procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.
5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai Servizi di informazione fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga ai principi di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità alla pubblicità degli atti.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui ai commi che precedono con modalità idonee a tutelarne la segretezza.
25. 1.D'Alia.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Segretezza delle comunicazioni del personale).

1. Le comunicazioni, in qualsiasi forma, degli appartenenti al DIS, ai servizi di informazione e sicurezza e al RIS sono segrete.
2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia disposto l'intercettazione delle comunicazioni di cui al comma 1, l'utilizzo dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle suddette comunicazioni è subordinato alla loro previa declassificazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza.
3. Nel caso in cui la declassificazione non sia disposta entro 15 giorni dalla ricezione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della richiesta motivata dell'autorità giudiziaria, quest'ultima procede alla distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle comunicazioni intercettate.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. II Presidente del Consiglio dei Ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui al comma 3 dell'articolo 25-bis e le conseguenti determinazioni adottate.
*25. 01.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Segretezza delle comunicazioni del personale).

1. Le comunicazioni, in qualsiasi forma, degli appartenenti al DIS, ai servizi di informazione e sicurezza e al RIS sono segrete.
2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia disposto l'intercettazione delle comunicazioni di cui al comma 1, l'utilizzo dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle suddette comunicazioni è subordinato alla loro previa declassificazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza.
3. Nel caso in cui la declassificazione non sia disposta entro 15 giorni dalla ricezione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della richiesta motivata dell'autorità giudiziaria, quest'ultima procede alla distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti i dati e i contenuti delle comunicazioni intercettate.


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Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui al comma 3 dell'articolo 25-bis e le conseguenti determinazioni adottate.
*25. 02.Boscetto, Santelli.

ART. 26.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, sentiti i responsabili di DIS, ISE e ISI, approva i bilanci preventivo e consuntivo stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale destinazione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
26. 1.D'Alia.

Al comma 3, sostituire le parole da: 3. Con decreto fìno a: e distaccato presso il DIS con le seguenti:
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità economica e finanziaria del DIS e dei Servizi, nel rispetto dei principi fondamentali di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, e secondo le seguenti disposizioni:
a) Il bilancio preventivo da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 settembre di ciascun anno, nel quale sono indicati tanto i fondi per le spese riservate che il rendiconto annuale e le previsioni per le spese ordinarie, è unico per il DIS, l'ISE e l'ISL. Il bilancio preventivo è predisposto per la parte di propria competenza dai responsabili delle strutture stesse secondo i criteri di contabilità economica adottati per la redazione del bilancio dello Stato;
b) Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale delle spese effettuate sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR;
c) Il rendiconto annuale è inviato per il controllo di legittimità e la regolarità della gestione, unitamente alla relazione dell'organo di controllo interno di cui al successivo comma 6 del presente articolo, ad un Ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS;

Conseguentemente sostituire le lettere g) ed h) con le seguenti:
g) il rendiconto della gestione economica delle spese ordinarie, suddivise per centri di Costi e unità previsionali, unitamente al rendiconto finanziario, è trasmesso insieme alla relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, al quale è presentata altresì una relazione semestrale informativa sulla sola gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 10.
h) in regime di transizione tra la corrente gestione finanziaria degli organismi dei servizi (SISMI e SISDE) e del CESIS, al fine di garantire la continuità e la unicità di gestione economica e finanziaria, nel regolamento di contabilità di cui al comma 3, sono indicati i parametri di riconversione delle voci di spesa per la identificazione delle unità revisionali di base e dei centri di costo.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con apposito regolamento comune al DIS, ISE e ISI, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono


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definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e di servizi, nel rispetto dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Vengono altresì individuati i lavori, le forniture di beni e di servizi per i quali ricorrono le ipotesi di trattativa privata e di affidamento in economia.
26. 10.Il Relatore.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: previa deliberazione con le seguenti: acquisito il parere.
26. 2.D'Alia.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole da: analogamente fino alla fine della lettera.
26. 3.Il Governo.

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: gestione finanziaria delle spese riservate aggiungere le parole: quantificate in relazione ai settori di intervento.
26. 4.Deiana, Mascia.

ART. 27.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge è affidato ad un Comitato Parlamentare, che assume la denominazione di Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica è composto da sette senatori e sette deputati, nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sulla base del criterio di proporzionalità ed in modo tale da assicurare la presenza di almeno un membro per ciascuno dei gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.
27. 1.Cota, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque deputati e cinque senatori con le seguenti: quattro deputati e quattro senatori.
27. 2.Il Governo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , tenendo conto della specificità dei compiti ad esso assegnati e delle competenze dei membri nominati.
27. 3.D'Alia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Obblighi informativi).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alla politica informativa e di sicurezza nazionale comunica tempestivamente al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica qualsiasi informazione ottenuta dai Servizi informativi e di sicurezza che concerna la sussistenza o l'accertamento di minacce immediate e dirette alla sicurezza nazionale della Repubblica Italiana.
2. Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica è altresì aggiornato costantemente sull'evoluzione delle crisi politico-militari che coinvolgano unità delle Forze Armate impiegate all'estero nel contesto di missioni militari di pace o che siano comunque suscettibili di compromettere l'incolumità fisica di cittadini italiani residenti all'estero.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato ad occuparsi della politica informativa e di sicurezza nazionale comunica altresì ai Presidenti delle Regioni interessati qualsiasi informazione ottenuta dai Servizi informativi e di sicurezza che concerna l'insorgere di minacce immediate e


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dirette alla sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche nel relativo territorio regionale.
27. 01.Cota, Stucchi.

ART. 28.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato può procedere all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario delegato e dei Ministri facenti parte del CISR. A richiesta del Comitato il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare i Direttori del DIS, dei servizi di informazione e sicurezza o il responsabile di specifiche operazioni a riferire sull'attività svolta purché si tratti di operazioni già concluse.
28. 1.Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: e del comandante del RIS con le seguenti: , del comandante del RIS, del Capo della Polizia e i comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
28. 2.Mascia, Deiana.

Sopprimere il comma 2.
28. 3.Il Governo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
Il Comitato ha altresì facoltà di disporre l'audizione di altri ministri, autorità civili e militari, esperti, dipendenti del sistema di informazione per la sicurezza e di ogni altro soggetto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
28. 4.D'Alia.

Al comma 2, sopprimere le parole: , previa intesa con i Presidenti delle Camere,.
*28. 5.Boscetto, Santelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: previa intesa con i Presidenti delle Camere.
*28. 6.Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Sopprimere il comma 3.
28. 7.Mascia.

Al comma 3, dopo le parole: Il Comitato aggiungere le seguenti: , sentito il parere del Ministro delle informazioni per la sicurezza,.
28. 8.Mascia.

Al comma 3, dopo la parola: persona aggiungere le seguenti: non appartenente al DIS o ai servizi di informazione e sicurezza.
28. 9.Il Governo.

Al comma 10, sostituire le parole: ai Presidenti delle Camere con le seguenti: a ciascuna delle Camere.
* 28. 10.D'Alia.

Al comma 10, sostituire le parole: ai Presidenti delle Camere con le seguenti: a ciascuna delle Camere.
* 28. 11.Boscetto, Santelli.

Al comma 14, dopo le parole: Consiglio dei ministri sopprimere le parole: nonché, se si tratta di uffici del RIS, al Ministro della difesa.
28. 12.Il Governo.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15-bis. Il Comitato può acquisire, in originale o in copia, atti, documenti o materiale che rivestano interesse per l'esercizio delle funzioni di controllo ad esso affidate e per i quali sussista un pericolo attuale e concreto di sottrazione, alterazione o distruzione. Le modalità di acquisizione sono definite dal Comitato in modo tale da non interferire con operazioni in corso da parte dei servizi di informazione e sicurezza.

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Con il regolamento di cui al comma 1, il Comitato definisce le procedure per l'impugnazione dei provvedimenti istruttori adottati ai sensi dell'articolo 28, comma 15-bis.
28. 13.Scajola, Fiano.

ART. 29.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: , lettere a) e b).

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla lettera a) del;
al medesimo comma 3, soprimere il secondo periodo:.
29. 1.Il Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
su tutti gli scherni di decreto e su tutti i regolamenti previsti dalla presente legge, nonché sugli schemi di decreto e sui regolamenti non previsti dalla presente legge emanati con riferimento alle attività di informazione per la sicurezza;.
29. 2.D'Alia.

Al comma 1 aggiungere infine la seguente lettera:
c) sui disegni e le proposte di legge che riguardano le attività di informazione per la sicurezza secondo modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.
29. 3.D'Alia.

Al comma 2, sopprimere le parole: , lettera a) e b).
29. 4.Il Governo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: alla lettera a) del e sopprimere l'ultimo periodo.
29. 5.Il Governo.

ART. 30.

Al comma 2, sopprimere le parole: e del Ministro delle informazioni per la sicurezza.
30. 1.Il Governo.

Sopprimere il comma 3.
30. 2.Il Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari


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esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività di informazione e sicurezza.
30. 3.Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale.
30. 4.Deiana.

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale.
30. 5.Mascia, Deiana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nella relazione, il Presidente del Consiglio informa il Comitato dei criteri di raccolta dei dati personali raccolti daì servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
30. 6.Galante, Licandro.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il direttore generale del DIS, i direttori di ISE e ISI e il responsabile del II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale effettuato nell'anno precedente e circa la consistenza dell'organico. Per i casi di chiamata diretta nominativa, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.
30. 7.Deiana, Mascia.

Al comma 9, dopo le parole: informa anche, aggiungere le seguenti: sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché.
30. 8. Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

ART. 33.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto previsto dal presente articolo è punita con la reclusione da uno a sei anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del Comitato dei quali è stata vietata la divulgazione.
4. La condanna per taluno dei fatti previsti dai commi 2 e 3 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare.
33. 1.D'Alia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di sospensione dell'attività parlamentare.
33. 2.Il Governo.

ART. 34.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Le sedute e gli atti del Comitato parlamentare sono, di regola, segreti, salve le limitazioni e le deroghe espressamente previste dal regolamento interno. In ogni caso, il regolamento interno non può mai


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derogare al segreto di Stato. Nell'ipotesi di dati o informazioni rilevanti per l'esistenza o il funzionamento del sistema dei servizi di informazione per la sicurezza, ogni deroga al segreto è adottata d'intesa con il Governo.
34. 1.D'Alia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Comitato parlamentare può avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie ivi comprese quelle di magistrati che per l'espletamento dell'incarico sono posti fuori dal ruolo organico della magistratura secondo le ordinarie procedure, con il loro consenso e in deroga ai limiti previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001 n. 48. I Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di intesa tra di loro, autorizzano le collaborazioni esterne richieste dal Comitato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
34. 2.D'Alia.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza nazionale, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato, in modo organico o saltuario, con organismi informativi di Stati esteri.
34. 3.Deiana, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'esercizio 2007 e di 300.000 euro annui a decorrere dal 2008 e sono poste per metà a carica del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente del Comitato per motivate esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di controllo parlamentare.
34. 4.Boscetto, Santelli.

ART. 35.

Al comma l, primo periodo, sopprimere le parole: anche in attuazione di accordi internazionali.
35. 1.Galante, Licandro.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedire manipolazione, sottrazione o distruzione.
35. 2.Mascia, Deiana.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni e agli interessi di cui al comma 1.
35. 3.Mascia, Deiana.


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Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
35. 4.Mascia, Deiana.

Al comma 8, sostituire le parole: dispone una o più proroghe con le seguenti: può disporre la proroga.
35. 5.Galante, Licandro.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta proroga non può in alcun modo essere reiterata.
35. 6.Galante, Licandro.

Sopprimere il comma 10.
35. 7.Galante, Licandro.

ART. 36.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Tutela del segreto di Stato).

l. L'articolo 202 del codice di procedura penale sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di un pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma; nelle more della risposta è sospesa ogni attività volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
3. Qualora il segreto sia confermato e risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.
7. Qualora il giudice ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento, con riferimento al medesimo oggetto».

2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, in violazione della disciplina


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concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione e sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono abrogati.
5. All'articolo 65 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. La persona sottoposta alle indagini può sempre opporre l'esistenza del segreto di Stato. In questo caso si applica l'articolo 202 del codice di procedura penale».

6. All'articolo 209 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
«3. Si applicano all'esame le disposizioni previste dall'articolo 202 del codice di procedura penale».

7. All'articolo 234 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
«4. È comunque vietata l'acquisizione di documenti sui quali sia stato apposto, ovvero opposto e confermato con la procedura prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale, il segreto di Stato.

8. All'articolo 248 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
«3. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il detentore opponga l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e affidati in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale».

9. All'articolo 253 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
«5. In tutti i casi in cui oggetto del sequestro siano cose in relazione alle quali il detentore opponga l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e le cose sono affidate in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale».

10. Dopo l'articolo 351 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 351-bis. (Opposizione del segreto di Stato). - Nei casi previsti dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura penale, quando le persone indicate nei detti articoli oppongono l'esistenza di un segreto di Stato, la polizia giudiziaria interrompe l'atto e riferisce immediatamente al pubblico ministero che, se del caso, applica la procedura prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale».

11. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato nel corso del procedimento penale, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui


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all'articolo 27 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
36. 1.D'Alia.

Al comma 1, capoverso Art. 202, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: riguardo a fatti coperti con le seguenti: notizie coperte.
36. 10.Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 204 del codice di procedura penale, il primo periodo, è sostituito dal seguente: Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati commessi per finalità di terrorismo, i reati previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico.
36. 2.Mascia, Deiana.

Al comma 3, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:
In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.
36. 3.Mascia, Deiana.

ART. 37.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose è circoscritta ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
37. 1.Galante, Licandro.

Ai commi 2, 4 e 5, sostituire ovunque ricorra, la parola: classifica con la seguente: classificazione.
37. 2.Galante, Licandro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La classificazione di atti o notizie o cose si articola in segreto e riservato.
37. 3.Galante, Licandro.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La classifica di segretezza si appone secondo le seguenti modalità:
a) segretissimo: 5 anni;
b) segreto: 4 anni;
c) riservatissimo: 2 anni;
d) riservato: 2 anni;
e) di vietata divulgazione: 2 anni.

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione con le seguenti: dalla data di apposizione sia scaduto il termine di cui al comma 4-bis per ogni singolo livello di segretezza.
37. 4.Di Serio D'Antona.


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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La classifica di segretezza si appone secondo le seguenti modalità:
a) segretissimo: 5 anni;
b) segreto: 4 anni;c) riservatissimo: 2 anni;
d) riservato: 2 anni;
e) di vietata divulgazione: 2 anni.

La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando dalla data di apposizione sia scaduto il termine previsto per ogni singolo livello di segretezza; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica.
37. 5.Di Serio D'Antona.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
37. 6.Galante, Licandro.

Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

Art. 37-bis.
(Classifica di segretezza illegale).

1. Chiunque proceda alla apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 37, comma 2, al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nell'articolo 35, comma 1, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque stipuli, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle relazioni internazionali.
37. 01.Mascia, Deiana.

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

TITOLO VI
EMERSIONE DEI FATTI ILLECITI PREGRESSI

Art. 37-bis.
(Causa speciale di non punibilità).

1. Al fine di consentire l'emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o in occasione del servizio da personale addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello Stato, l'autorità giudiziaria dichiara non punibili coloro che, fino alla data del 31 dicembre 1993, risultino implicati in reati che non possono essere oggetto di segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 36, comma 2 e comma 3, della presente legge, qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con la Commissione di cui all'articolo seguente, nell'ambito della procedura di cui al presente titolo.

Art. 37-ter.
(Procedura per l'emersione dei fatti illeciti).

1. Presso la Direzione generale del DIS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è presieduta dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, ed è composta da tre membri, un prefetto, un ambasciatore e un magistrato, nominati dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, su proposte, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia, che sono tenuti, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del


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segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dall'insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo precedente e, a tal fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque generato.
4. Coloro che risultino implicati nei reati di cui all'articolo precedente, qualora rendano una confessione completa ed attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall'autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere motivato, corredato della documentazione raccolta.
5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione ai sensi del comma 4.
6. La Commissione può effettuare accertamenti sulle questioni portate a sua conoscenza, avvalendosi dell'Ispettorato, può convocare testimoni, acquisire documentazione presso la pubblica amministrazione ed avvalersi altresì della polizia giudiziaria.
7. La Commissione trasmette una relazione semestrale al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
8. I lavori della Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva che deve essere trasmessa al Parlamento. La Commissione può decidere di rendere pubblici singoli atti o parti di essi.
9. Il mandato della Commissione cessa decorsi tre anni dal suo insediamento.
37. 02.Mascia, Deiana.

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

TITOLO VII
EMERSIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI STIPULATI IN FORMA SEGRETA

Art. 37-bis.
(Regolarizzazione degli accordi internazionali).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica , deliberando a maggioranza dei suoi componenti, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, resa esecutiva dalla legge 12 febbraio 1974, n. 112.
3. Nel caso non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza, che può disporre, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione e alle leggi vigenti.
37. 03.Deiana, Mascia.


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Art. 38.

Al comma 1 sostituire le parole: previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica con le seguenti: acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.
38. 1.D'Alia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati avviano le procedure di nomina del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge per l'esercizio delle sue funzioni. Fino all'insediamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica resta in carica ed esercita tutte le funzioni previste dalla presente legge il Comitato parlamentare nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
38. 2.D'Alia.

ART. 40.

Al comma 1, sostituire le parole: il sessantesimo con le seguenti: il centonovantesimo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1 entrano in vigore i decreti e i regolamenti ivi previsti.
40. 1.Il Relatore.