II Commissione - Mercoledì 24 gennaio 2007


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche. C. 1638 Governo, C. 1164 Migliore, C. 1165 Fabris, C. 1170 Craxi, C. 1344 Mazzoni, C. 1257 Nan, C. 1587 Brancher e C. 1594 Balducci.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «ed h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 e del comma 1 del presente articolo, se il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario dell'affare risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio».
01. 01.Lussana

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 114 e 115
del codice di procedura penale).

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271.».


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2. L'articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.».
1. 15.Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 7.
1. 12. Zaccaria, Giulietti.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1. 20. Contento, Consolo, Siliquini, Cirielli, Bongiorno.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo la parola: riassunto aggiungere le seguenti: o nel contenuto
1. 9. Crapolicchio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: atti di indagine.
1. 25. Pecorella.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: o delle investigazioni difensive, anche se fino alle parole: investigazioni difensive con le seguenti: o nei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari, anche se non più coperti dal segreto, fino all'emissione del decreto che dispone il giudizio o dell'ordinanza con la quale si dispone il giudizio abbreviato soltanto se tutti gli imputati richiedono che si svolga in pubblica udienza.
1. 1. Romano, Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: investigazioni difensive.
1. 26. Pecorella.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: preliminare aggiungere il seguente periodo: è vietata altresì la pubblicazione degli atti che fanno riferimento al contenuto, anche parziale o per riassunto, di quelli contemplati al periodo precedente.
1. 21. Bongiorno, Siliquini, Cirielli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: Qualora venga disposta fino alle parole: delle investigazioni difensive.
* 1. 8. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: Qualora fino alle parole: investigazioni difensive.
* 1. 13. Maran, Buemi, Farina, Crapolicchio, Palomba.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: archiviazione del procedimento aggiungere le seguenti: per un periodo di tre anni dalla data di deposito del decreto di archiviazione.
1. 14. Maran, Buemi, Farina, Crapolicchio, Palomba.


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Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis), sostituire le parole da: fino alla conclusione fino alle parole: dell'udienza preliminare con le seguenti: fino all'emissione del decreto che dispone il giudizio o dell'ordinanza con la quale si dispone il giudizio abbreviato soltanto se tutti gli imputati richiedono che si svolga in pubblica udienza.
1. 2. Romano, Mazzoni.

Al comma 1, lettera b), comma 2-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stesso divieto si applica ai dati relativi al traffico telefonico.
1. 23. Balducci.

Al comma 1, lettera b), comma 2-bis), dopo le parole: o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche inserire le seguenti: ovvero ai dati relativi al traffico telefonico.
1. 23.(Seconda formulazione). Balducci.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, qualora abbiano per oggetto fatti non strettamente inerenti ad indagini giudiziarie.
1. 70. Consolo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2-ter.
1. 18. Contento, Consolo, Siliquini, Bongiorno, Cirielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: di tali provvedimenti fino a: conoscenza.
1. 19. Contento, Consolo, Siliquini, Cirielli, Bongiorno.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole da: la persona fino a: conoscenza con le seguenti: sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o dell'ordinanza con la quale si dispone il giudizio abbreviato soltanto se tutti gli imputati richiedono che si svolga in pubblica udienza.
1. 3. Romano, Mazzoni.

Al comma 1, lettera b), comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero il suo difensore con le seguenti: ed il suo difensore, in caso di mancata elezione di domicilio.
1. 10. Crapolicchio.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere i seguenti:
2-quater. Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento o venga emessa sentenza di non luogo a procedere, è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter.
2-quinques. È tuttavia consentita la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, dopo che la persona sottoposta alle indagini ne abbia avuto conoscenza e con dichiarazione sottoscritta ne abbia autorizzato la pubblicazione. Nell'ipotesi di più indagati, l'autorizzazione vale solo per gli atti che si riferiscono a chi ha sottoscritto la dichiarazione.
1. 4. Romano, Mazzoni.


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Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Anche dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, è comunque vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi alle conversazioni, anche telefoniche o ai flussi di comunicazioni informatiche di cui è stato ordinato lo stralcio o la distruzione ai sensi degli articoli 268-bis, 269 e 271.
1. 6. Craxi, Pecorella.

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. È sempre vietata la pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telefoniche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 del codice di procedura penale.
1. 11. Crapolicchio.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con la seguente: È sempre consentita la pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento o a utilizzati per le contestazioni.
1. 17. Contento, Consolo, Bongiorno, Siliquini, Cirielli.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: se non dopo fino a: contestazioni con le seguenti: soltanto dopo che la relativa prova sia stata acquisita in contraddittorio. La pubblicazione è sempre vietata nei casi in cui si procede a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472.
1. 5. Romano, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti coperti da segreto.
1. 22. Il relatore.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: 1 e 2.
1. 7. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento.

Al comma 1, lettera d), comma 7, sopprimere la parola: 1.
1. 24. Balducci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione dell'articolo 266-ter nel codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-ter. (Intercettazione di corrispondenza postale). - 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione».
1. 03. Balducci.

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-ter.
(Introduzione dell'articolo 266-quater nel codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 266-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-quater. (Riprese visive di comportamenti comunicativi). - 1. Nei procedimenti per i reati indicati nell'articolo


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266 le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle operazioni di ripresa visiva di comportamenti comunicativi anche non verbali».

Art. 1-quater.
(Introduzione dell'articolo 266-quinques nel codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 266-quater del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-quinques. (Altre riprese visive). - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 266-quater, le operazioni di ripresa visiva nei luoghi pubblici o aperti al pubblico che per le loro caratteristiche sono idonei a garantire la riservatezza dei soggetti che ivi si trattengono sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato».
1. 04. Balducci.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Gli atti relativi ai provvedimenti autorizzativi di intercettazioni telefoniche e ambientali sono soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 20 del 1994 per quanto concerne gli oneri economici, anche con riferimento all'esito dei relativi procedimenti penali.
1. 02. Pecorella, Vitali, Costa.

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
«Art. 240-bis. - (Documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illecite). - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato. Essi sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni da quando i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.»;

«Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti di cui all'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui ai successivi commi. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione non oltre i novanta giorni.
2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenersi entro dieci giorni dalla trasmissione, per accertare:
a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore ed agli altri soggetti interessati. Il


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pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.
4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».

Art. 1-ter.
(Modifica dell'articolo 220 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati emergenti dal relativo verbale di consistenza; le attività peritali devono in tal caso compiersi esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».

Art. 1-quater.
(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale la parola: «telecomunicazione», è sostituita dalla seguente: «comunicazione».

Art. 1-quinquies.
(Introduzione dell'articolo 266-ter nel codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«Art. 266-ter. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici possono essere eseguite d'iniziativa dalla polizia giudiziaria».
1. 01.Il Governo.

All'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 266 del
codice di procedura penale).

1. L'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero


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per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa».
1. 05.Lussana.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati, anche se nello stesso procedimento, per reati diversi da quelli per i quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
1. 06. Pecorella.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 267 del
codice di procedura penale).

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento».

2. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purché a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1-bis. Le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono».

3. All'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile».
4. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2».


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5. All'articolo 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273».

6. All'articolo 267, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».
7. All'articolo 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

8. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.
3. 15.Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 18. Pecorella.

All'articolo 3, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 indicando espressamente gli indici esistenti e l'identità a suffragare il reato addebitato all'indagato.
L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per il suo accertamento.
La motivazione non può rinviare alla richiesta del pubblico ministero e deve contenere un'autonoma valutazione sull'esistenza dei presupposti previsti dalla legge».
3. 11. Contento, Bongiorno, Cirielli, Consolo, Siliquini.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: giudice per le indagini preliminari con le seguenti: tribunale in composizione collegiale.
3. 3. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Siliquini.

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo inserire il seguente: La richiesta di autorizzazione deve specificare in maniera dettagliata sia la gravità degli indizi di reato, sia l'indispensabilità dell'intercettazione per la prosecuzione delle indagini.
3. 30. Gelmini.

Al comma 1, lettera a), capoverso aggiungere infine: avuto riguardo alla sussistenza di gravi indizi di reato e alla circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.
3. 9. Maran, Buemi, Farina, Crapolicchio, Palomba.

Al comma 1, lettera a), comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: a pena inutilizzabilità.
3. 8. Crapolicchio.


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Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata la motivazione per relazione.
3. 1. Romano, Mazzoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: giudice per le indagini preliminari con le seguenti: tribunale in composizione collegiale.
3. 4. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione.
3. 10. Gelmini.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: giudice con la seguente: tribunale.
3. 5. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: nel termine stabilito inserire le seguenti: o le operazioni di registrazione non sono iniziate entro ventiquattro ore dall'emissione del decreto del pubblico ministero.
3. 2. Romano, Mazzoni.

Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del PM che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni prorogabile dal giudice con decreto motivato, qualora permangano i presupposti previsti dalla legge, per ulteriori periodi di quindici giorni e per una durata complessiva non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo ancorché siano emersi nuovi elementi investigativi, desunti alcune dai contenuti delle conversazioni intercettate, diretti a confermare la gravità degli indizi in relazione al reato addebitato all'indagato. Tali elementi devono essere specificamente indicati nei provvedimenti di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.
3. 12. Contento, Bongiorno, Cirielli, Consolo, Siliquini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni. Il giudice può prorogare la durata delle operazioni in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi con decreto motivato nel quale indica specificamente gli elementi dai quali desume la permanenza dei presupposti indicati nel comma 1.
3. 17. Balducci.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: giudice con la seguente: tribunale.
3. 6. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.

Al comma 1, alla lettera c), è aggiunto il seguente periodo: con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.


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Conseguentemente, all'articolo 10, alla lettera a), premettere la seguente:
aa) al comma 1, dopo la parola: «operazioni» sono aggiunte le seguenti: «e del responsabile delle operazioni».
3. 13. Contento, Cirielli, Consolo, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis», primo periodo sopprimere le parole:, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate.
*3. 7. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.

Al comma 1, lettera d), comma 3-bis», sopprimere le parole da: desunti ad: intercettate.
*3. 16. Il relatore.

Al comma 1, lettera d)»2, capoverso 3-bis», sopprimere le parole da: desunti a: intercettate.
*3. 19. Pecorella.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: pubblico ministero con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
3. 14. Contento, Bongiorno, Cirielli, Consolo, Siliquini.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
5. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, si applica il comma 2 dell'articolo 267».
3. 01.Il Governo.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 268 del
codice di procedura penale).

1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 268. - (Esecuzione delle operazioni). - 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto,


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nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti, è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.
7. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
8. Scaduto il termine di cui ai commi 4 e 5, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
9. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
10. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9».
4. 4.Lussana.

Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 260 cpp è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente al Pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato».
4. 5. Pecorella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 3. Contento, Bongiorno, Consolo, Siliquini, Cirielli.


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Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «previa autorizzazione del pubblico ministero» aggiungere le seguenti: «con provvedimento motivato a pena di nullità».
4. 1. Craxi, Pecorella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sopprimere le parole da: e comunque fino a: intercettazione.
4. 2. Contento, Bongiorno, Cirielli, Consolo, Siliquini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater sostituire le parole da: rispettivamente fino a: comma 3 con le seguenti: degli impianti installati nella procura della repubblica.
4. 30. Contento, Bongiorno, Cirielli, Consolo, Siliquini.

ART. 5.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 5.
(Avviso a persone non indagate).

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 268-bis. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, dà avviso con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l'eventuale distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini investigativi».

Art. 5-bis.
(Regime transitorio).

In relazione al divieto di cui all'articolo 268, comma 7, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia scaduto il termine per il deposito dei verbali e delle registrazioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 268 del codice di procedura penale, il pubblico ministero deve depositare anche i verbali e le registrazioni oggetto di eventuali provvedimenti di stralcio.
5. 19.Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché le relative richieste.
5. 14.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: riguardanti esclusivamente inserire la seguente: persone.
*5. 1.Mazzoni.


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Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: riguardanti esclusivamente inserire la seguente: persone.
*5. 16.Contento, Bongiorno, Cirielli, Consolo, Siliquini.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, comma 2, sostituire le parole da: pubblico ministero fino a: proroga sono sostituite dalle seguenti: giudice per le indagini preliminari.
5. 15.Contento, Bongiorno, Cirielli, Consolo, Siliquini.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, comma 2, dopo le parole: Gli atti rimangono per il tempo stabilito dal pubblico ministero inserire le seguenti: , comunque non inferiore a cinque giorni.
5. 8.Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 2.
*5. 21.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 2.
*5. 9.Bongiorno, Consolo, Contento, Cirielli, Siliquini.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, comma 4, lettera b), alla fine aggiungere: ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche;.
5. 11.Craxi, Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, comma 5, primo periodo, dopo le parole: che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, aggiungere: procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno cinque giorni prima.
5. 12.Craxi, Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, comma 6, dopo le parole: La documentazione depositata aggiungere le seguenti: e gli atti relativi alle conversazioni e flussi di comunicazioni telematiche e informatiche e sostituire le parole: è immediatamente restituita con: sono immediatamente restituiti.
5. 13.Craxi, Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
9. I difensori, dietro autorizzazione del giudice, possono, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato.
*5. 10.Bongiorno, Consolo, Contento, Cirielli, Siliquini.

Al comma 1, capoverso Art. 268-bis, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
9. I difensori, dietro autorizzazione del giudice, possono, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato.
*5. 18.Buemi.


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Al comma 1, capoverso Art. 268-ter, comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: persone.

Conseguentemente al capoverso Art. 268-quater, comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: persona.
5. 22.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 268-ter, sopprimere, in fine, le seguenti parole: ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
5. 2.Romano, Mazzoni.

Al comma 1, capoverso Art. 268-quater, comma 3, sostituire le parole da: e restituisce alle parole: Ministero con le seguenti: e trattiene le altre.
5. 14.Contento, Bongiorno, Cirielli, Consolo, Siliquini.

Al comma 1, capoverso Art. 268-quinquies, comma 1, sostituire le parole: delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza con le parole: ulteriori intercettazioni.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 268-quinquies, le parole: delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza sono sostituite con le parole: ulteriori intercettazione.
5. 17.Buemi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 140/2003 le parole da: «di cui» a: «codice di procedura penale» sono sostituite con le seguenti: «di cui agli artt. 268-bis e seguenti del codice di procedura penale».
5. 20.Il Relatore.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono inserite le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;


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c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica è effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi».
6. 25.Lussana.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: I verbali e i supporti contenenti le registrazioni aggiungere: acquisiti a norma dell'articolo 268-bis.
6. 2.Craxi, Pecorella.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: o fino a: decreto di archiviazione con le seguenti: o nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto.
6. 3.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo la parola: Tuttavia aggiungere: in ogni stato e grado del procedimento.
6. 1.Craxi, Pecorella.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dagli articoli 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale».
7. 1.Lussana.


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Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 292 del codice di procedura penale).

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
2-quater. L'ordinanza non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche. Se le stesse costituiscono indizi gravi il giudice ne indica soltanto la rilevanza e tutti gli elementi necessari per la loro individuazione negli atti del processo.
7. 01.Craxi, Pecorella.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 293 del codice di procedura penale).

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: Sono depositati soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero.
7. 02.Craxi, Pecorella.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 271 del codice di procedura penale).

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 271 c.p.p. sono aggiunte le parole: e 268-bis.
*7. 03.Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 271 del codice di procedura penale).

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 271 del codice di procedura penale sono aggiunte le parole: e 268-bis.
*7. 04.Buemi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 271 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 6, 7 e 8»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 266».
7. 05.Lussana.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Avviso dell'avvenuta intercettazione nel caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato).

1. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407,


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comma 2, lettera a), ed agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale, all'atto della richiesta di archiviazione, dà avviso, ove non vi abbia provveduto precedentemente, con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alle parti ed ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.
3-ter. Del materiale raccolto non può, nel caso previsto al comma 3-bis, essere presa visione o rilasciata copia».
8. 1.Lussana.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 326 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni».

2. All'articolo 684 del codice penale, le parole: «o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 250 a euro 750».
9. 3.Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto in casi particolari). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti da segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
9. 1. Il Governo.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) delitti di riciclaggio di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;».
9. 01.Il Governo.


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Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 431 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4».
9. 02.Il Governo.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.
10. 2.Lussana.

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni o di informazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria sono obbligatorie. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni vengono remunerate mediante rimborsi forfettari secondo un listino proposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero della Giustizia. Le prestazioni relative alle richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico sono gratuite.
10. 1.Maran, Buemi, Farina, Crapolicchio, Palomba.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Responsabilità degli enti).

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-septies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote».
11. 2.Lussana.


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Al comma 1, capoverso articolo 89-bis, comma 2, sostituire le parole: L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta con le seguenti: L'archivio è tenuto con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta, sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del funzionario nominato dal procuratore della Repubblica, di cui all'articolo 89, comma 2-bis.
11. 1.Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

All'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Se ha motivo di ritenere che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 240-bis, l'ufficiale di polizia giudiziaria trasmette documenti ivi previsti, senza indugio, al pubblico ministero.
Di essi è vietato effettuare copia se non previa espressa autorizzazione del pubblico ministero.
Della trasmissione è redatto verbale in forma riassuntiva con l'indicazione del luogo, della data di rinvenimento nonché del numero dei documenti.
11. 01.Contento, Bongiorno, Cirielli, Consolo, Siliquini.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 ogni Procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa che non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno precedente, diminuito del 20 per cento. In via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello autorizza l'intercettazione.
Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i limiti di spesa entro cui ogni Procura della Repubblica può disporre le intercettazioni telefoniche in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma ".
12. 20.Lussana.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 379-bis, primo periodo, sostituire le parole: servizio o qualità con le seguenti: o servizio svolti.
12. 7.Maran, Buemi, Farina, Crapolicchio, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 379-bis, primo comma sopprimere le parole: o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 1, sostituire le parole: a tre anni con le seguenti: a due anni.

Conseguentemente al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole da: rispettivamente a due anni con le seguenti: della reclusione da uno a tre anni.
12. 3.Romano, Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 379-bis, sopprimere il secondo comma.
12. 10.Pecorella.


Pag. 69

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 379-bis, secondo comma sostituire le parole: Se il fatto è commesso per colpa con le seguenti: Se l'agevolazione è soltanto colposa.
*12. 4.Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 379-bis, secondo comma dopo le parole: Se il fatto è commesso per colpa inserire le seguenti: ovvero mediante agevolazione colposa.
*12. 4.(Nuova formulazione). Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso le parole: se il fatto è commesso per colpa sono sostituite con le parole: se l'agevolazione è soltanto colposa.
*12. 9.Buemi.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 379-bis, secondo comma dopo le parole: Se il fatto è commesso per colpa inserire le seguenti: ovvero mediante agevolazione colposa.
*12. 9.(Nuova formulazione). Buemi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 379-bis è inserito il seguente: Art. 379-ter. - (Illecito utilizzo di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente delle notizie di cui al comma 1 dell'articolo 379-bis è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
*12. 5.Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) Dopo l'articolo 379-bis codice penale è inserito il seguente:
Art. 379-ter (illecito utilizzo di notizie concernenti un procedimento penale) - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente delle notizie di cui al comma 1 dell'articolo 379-bis è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
**12. 30.Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 617-septies, sostituire le parole: illecitamente con le seguenti: mediante modalità o attività illecita.
12. 8.Maran, Buemi, Farina, Crapolicchio, Palomba.

Subemendamenti all'emendamento 12.1.

Dopo le parole: Decreto legislativo 30 giungo 2003 n. 196, chiunque aggiungere: avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta.
0. 12. 1. 2Maran, Buemi, Farina, Crapolicchio, Palomba.


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Al capoverso articolo 617-octies, primo periodo, dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: consapevolmente e.
0. 12. 1. 1Crapolicchio.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 617-septies, aggiungere il seguente:
«Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617, 617-quater ed all'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».
12. 1.Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 12.2.

Al capoverso 617-octies, primo periodo dopo la parola: chiunque aggiungere la seguente: consapevolmente.
0. 12 2. 1.Crapolicchio.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 617-septies, aggiungere il seguente:
«Art. 617-octies. - (Rivelazione del contenuto di documenti illecitamente acquisiti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».
12. 2.Il Governo.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
Art. 12-bis. (Introduzione dall'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità degli enti). - 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 231/2001 è aggiunto il seguente:
Articolo 25-septies (Responsabilità per i reati di cui agli articoli 379-ter e 684 codice penale): In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 379-ter codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a centocinquanta quote.
*12. 01.Bongiorno.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
Art. 12-bis (Introduzione dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità degli enti) - 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 231/2001 è aggiunto il seguente: articolo 25-septies (Responsabilità per i reati di cui agli articoli 379-ter e 684 codice penale) - In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 379-ter codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 150 quote.
*12. 02.Buemi.


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ART. 13.

Sopprimerlo.
**13. 4.Lussana.

Sopprimerlo.
**13. 5.Pecorella.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
«Art. 132. - (Conservazione di dati di traffico per altre finalità). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-ter del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 della medesima disposizione, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. Il trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 267-ter del codice di procedura penale è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2».
13. 1.Il Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:
Art. 164-bis - (Illeciti per finalità giornalistiche). - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139 comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, in uno o più giornali, dell'ordinanza che accerta l'illecito. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate nell'ordinanza, a spese dei responsabili della violazione.
2. Il Consiglio nazionale e il competente Consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.


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3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
13. 2.Maran, Buemi, Farina, Crapolicchio, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 164-bis, comma 1, sostituire le parole: tremila e diciottomila sono sostituite dalle parole: cinquemila e ventimila.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la parola: impedirla aggiungere le parole: non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 688 del 1981.
13. 3.Contento, Bongiorno, Cirielli, Consolo, Siliquini.

Al comma 1, lettera a), capoverso Articolo 164-bis, comma 1, dopo le parole minori inserire le seguenti: , se si tratta di dati inerenti a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, che abbiano per oggetto fatti non strettamente inerenti all'indagine giudiziaria.
13. 70.Consolo.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «pubblicazione» sono aggiunte le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale»;
b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice»;
c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile»;
d) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.
13. 01.Il Governo.

ART. 14.

Sopprimerlo.
14. 2.Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Gli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5, 6, e 512, comma 2, del codice di procedura penale, sono abrogati.
3. L'articolo 3 del decreto legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.
14. 1.Il Governo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione


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ed ascolto installati presso le Procure della Repubblica alle finalità e previsioni contenute nella presente legge il Ministero della Giustizia, entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della stessa, con proprio Decreto Ministeriale definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati indicando l'ente che deve provvedere alla relativa omologazione.
14. 01.Capotosti.

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 1.Lussana.

ART. 16.

Sopprimerlo.
16. 1.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: utilizzazione della proiezione per il medesimo anno con le seguenti: corrispondente riduzione.

Conseguentemente sostituire le parole: 2006-2008 con: 2007-2009 e la parola: 2006 con: 2007.
16. 5.Il Relatore.