DL 297/06: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio. C. 2112 Governo.
Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: i requisiti aggiungere le seguenti: di competenza tecnica e di dipendenza.
Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso comma 2-bis, lettera b) sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere, il seguente:
Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso lettera d), dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: in conformità a principi di carattere generale fissati dal CICR.
Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo le parole: adottare per aggiungere le seguenti: tutte.
Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo le parole: lo richieda aggiungere le seguenti: tutti i.
Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso lettera d), dopo le parole: la restrizione aggiungere le seguenti: o il fermo.
Al comma 1, lettera b), numero 3, lettera d), dopo le parole: determinate operazioni aggiungere le seguenti: anche di natura societaria.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Al comma 1, lettera f), capoverso i), sostituire le parole: una partecipazione di controllo con le seguenti: partecipazioni di controllo.
Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: Al fine di realizzare con le seguenti: Al fine di esercitare.
Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: anche periodica con le seguenti: ogni sei mesi.
Al comma 1, lettera h), numero 1), sostituire le parole: Al fine di realizzare con le seguenti: Al fine di esercitare.
Al comma 1, lettera h), numero 1), capoverso comma 1, lettera a), dopo le parole: l'adeguatezza patrimoniale aggiungere le seguenti: e strutturale.
Al comma 1, lettera h), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Al comma 1, lettera h), numero 1, capoverso comma 1, lettera e), dopo le parole: da rendere al pubblico aggiungere le seguenti: sui costi di gestione del servizio e.
Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso comma 2-bis), lettera b), sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso comma 2-bis), lettera b), dopo le parole: d'Italia. Per aggiungere le seguenti: tutti.
Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso comma 2-bis), lettera b), sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro quattro mesi.
Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso comma 2-ter), dopo la parola: adottati aggiungere le seguenti:, in conformità a principi di carattere generale fissati dal CICR.
Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso comma 2-ter), sostituire le parole: la restrizione con le seguenti: le restrizioni.
Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso comma 2-ter), dopo le parole: la restrizione aggiungere le seguenti: o il fermo.
Al comma 1, lettera h), numero 3), capoverso comma 3, sostituire le parole: per realizzare la con le seguenti: per esercitare la.
Al comma 1, lettera h), numero 4), capoverso comma 3-bis), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: di uno solo o di alcuni.
Al comma 1, lettera h), numero 4), capoverso comma 3-bis), dopo le parole: nei confronti dei aggiungere la seguente: singoli.
Al comma 1, lettera i), capoverso comma 3-bis), sopprimere la parola: può.
Al comma 1, lettera i), capoverso comma 3-bis), dopo la parola: consentire aggiungere le seguenti: a condizione di reciprocità.
Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: Collaborazione tra autorità e obblighi informativi con le seguenti: Collaborazione tra le autorità comunitarie e obblighi informativi.
Al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso comma 1), sopprimere la parola: anche.
Al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso comma 1, dopo le parole: altri Stati comunitari aggiungere le seguenti: , sistemi di trasmissione periodica di dati e informazioni.
Al comma 1, lettera l), numero 3), capoverso comma 1-bis), sostituire le parole: può esercitare, con la seguente: esercita.
Al comma 1, lettera l), numero 3), capoverso comma 1-bis), lettera c), sostituire le parole: per il venti per cento con le seguenti: per il quindici per cento.
Al comma 1, lettera l), numero 3), capoverso comma 1-ter), sostituire la parola Informa con le seguenti: Deve informare.
Al comma 1, lettera l), numero 3), capoverso comma 1-ter, sostituire la parola tempestivamente con le seguenti: entro 30 giorni dal momento in cui la verifica.
Al comma 1, lettera m), numero 1), capoverso comma 2, dopo le parole: l'adeguatezza patrimoniale aggiungere le seguenti: e strutturale.
Al comma 1, lettera m), numero 1), capoverso comma 2, dopo le parole: sulle predette materie aggiungere le seguenti: nonché sui costi di gestione delle diverse operazioni.
Al comma 1, lettera m), numero 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: La Banca d'Italia può adottare con le seguenti: La Banca d'Italia deve adottare.
Al comma 1, lettera m), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: può adottare con la seguente: adotta.
Al comma 1, lettera m), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ove la situazione lo richieda.
Al comma 1, lettera m), numero 3, capoverso comma 4-bis, dopo la parola: imporre aggiungere le seguenti: , in conformità a principi di carattere generale fissati dal CICR,.
Al comma 1, lettera m), numero 3), capoverso comma 4-bis dopo le parole: la riduzione aggiungere le seguenti: o il fermo.
Al comma 1, lettera n), capoverso articolo 116-bis, dopo le parole: requisiti patrimoniali aggiungere le seguenti: o valutazioni di rischio rilasciate da società ad enti esterni, sopprimere, dopo la parola: rating la seguente: interni.
Al comma 1, lettera n), capoverso articolo 116-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 1, lettera n), capoverso articolo 116-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli oneri connessi alla comunicazione sono restano a carico delle banche o degli intermediari.
Al comma 1, lettera n), capoverso articolo 6-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli oneri connessi alla comunicazione sono fissati con provvedimento della Banca d'Italia medesima.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: stesse materie aggiungere le seguenti:
e sui complessivi costi di gestione delle diverse operazioni.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ove la situazione lo richieda.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: emana disposizioni volte a con le seguenti: emana tutte le disposizioni necessarie per.
Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: e la sua composizione aggiornata aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dalla nascita o dalla modifica della sua composizione.
Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: alla Consob aggiungere le seguenti: entro quindici giorni.
A1 comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.
Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: disposizioni alle aggiungere le seguenti: singole.
Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: e informazione aggiungere la seguente: utile.
Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire le parole: possono chiedere con la seguente: chiede.
Al comma 1, lettera d), numero 4) capoverso comma 3, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: 10 per cento.
Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire le parole: per il venti per cento con le seguenti: per il quindici per cento.
Al comma 1, lettera d), numero 6), capoverso comma 5, lettera b), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: dieci per cento.
Al comma 1, lettera d), numero 6), capoverso comma 5, lettera b), sostituire le parole: per il venti per cento con le seguenti: per il quindici per cento.
Al comma 1, lettera d), numero 7), capoverso comma 5-bis), dopo le parole: può adottare aggiungere la seguente: tutti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 1117, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), le parole: «ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli impianti già realizzati ed operativi».
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Subemendamento all'emendamento 3.2 del Governo
Sopprimere il capoverso comma 3.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro.
1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:
Subemendamenti all'emendamento 3.2 del Governo (Nuova formulazione)
Dopo il capoverso comma 2, inserire il seguente:
n. 597, nonché ogni altra disposizione applicativa non conforme al diritto comunitario, sono abrogati.
Sopprimere il capoverso comma 7.
Al capoverso comma 7, sopprimere la lettera a).
Al capoverso comma 7, lettera a), sopprimere il capoverso comma 2.
Al capoverso comma 7, lettera a), sopprimere le parole: per soggiorni superiori a tre mesi.
Al capoverso comma 7, lettera a), sostituire le parole: per soggiorni superiori a tre mesi con le seguenti: per soggiorni superiori a dieci giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), sostituire le parole: per soggiorni superiori a tre mesi con le seguenti: per soggiorni superiori a quindici giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), sostituire le parole: per soggiorni superiori a tre mesi con le seguenti: per soggiorni superiori a venti giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: per soggiorni superiori a tre mesi con le seguenti: per soggiorni superiori a un mese.
Al capoverso comma 7, lettera a), sostituire le parole: per soggiorni superiori a tre mesi con le seguenti: per soggiorni superiori a un mese.
Al capoverso comma 7, lettera a), sostituire le parole: per soggiorni superiori a tre mesi con le seguenti: per soggiorni superiori a quarantacinque giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), sostituire le parole: per soggiorni superiori a tre mesi con le seguenti: per soggiorni superiori a due mesi.
Al capoverso comma 7, lettera a), sostituire le parole: per soggiorni superiori a tre mesi con le seguenti: per soggiorni superiori a settantacinque giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: entro otto giorni con le seguenti: entro 48 ore.
Al capoverso comma 7, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: entro otto giorni con le seguenti: entro tre giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: entro otto giorni con le seguenti: entro quattro giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: entro otto giorni con le seguenti: entro cinque giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: entro otto giorni con le seguenti: entro sette giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), numero 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: Per soggiorni inferiori a tre mesi con le seguenti: Per soggiorni inferiori a dieci giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: Per soggiorni inferiori a tre mesi con le seguenti: Per soggiorni inferiori a quindici giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: Per soggiorni inferiori a tre mesi con le seguenti: Per soggiorni inferiori a venti giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: Per soggiorniinferiori a tre mesi con le seguenti: Per soggiorni inferiori ad un mese.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: Per soggiorni inferiori a tre mesi con le seguenti: Per soggiorni inferiori a quarantacinque giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: Per soggiorni inferiori a tre mesi con le seguenti: Per soggiorni inferiori a due mesi.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: Per soggiorni inferiori a tre mesi con le seguenti: Per soggiorni inferiori a settantacinque giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: entro otto giorni con le seguenti: entro 48 ore.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: entro otto giorni con le seguenti: entro tre giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: entro otto giorni con le seguenti: entro quattro giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: entro otto giorni con le seguenti: entro cinque giorni.
Al capoverso comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: entro otto giorni con le seguenti: entro sette giorni.
Al capoverso comma 7, sopprimere la lettera b).
Al capoverso comma 7, sopprimere la lettera b).
Al capoverso comma 7, sopprimere la lettera c).
Al capoverso comma 7, lettera c), capoverso lettera b) aggiungere, in fine, le parole: ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.
1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, è soppresso.
5. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».
6. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportatele seguenti modificazioni:
1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013».
7. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modifiche:
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE, per l'adeguamento alle decisioni in ambito comunitario relative all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio e per l'adempimento di obblighi comunitari e internazionali.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 è abrogato.
Sostituirlo con il seguente.
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:
1. Nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro della previdenza sociale e con l'Enac, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 14 con il seguente:
1. Fatta salva l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente.
Dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiungere le seguenti: ed escludendo l'obbligo di assunzione del personale già in servizio da parte del nuovo gestore.
Dopo le parole: allegati A e B aggiungere le seguenti: l'ENAC assicura l'applicazione
delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente;.
Sostituire le parole da: il Ministro dei Trasporti fino a: forme di concertazione, con le seguenti: il Ministro dei Trasporti di concerto ed Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, garantisce l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente.
Dopo le parole: Ministro del lavoro e della previdenza sociale aggiungere le seguenti: e con il Ministro dello sviluppo economico.
Dopo le parole: previdenza sociale aggiungere le seguenti: , avvalendosi dell'ENAC, ente certificatore degli operatori aeroportuali.
Sostituire le parole da: garantisce il coinvolgimento fino alla fine, con le seguenti: al fine di mantenere i livelli occupazionali e salariali presenti, garantisce la partecipazione dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione, che favoriscano il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti professionali e di sicurezza da parte del personale addetto.
Al comma 1, dopo le parole garantisce il aggiungere la seguente: necessario.
Dopo le parole garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali aggiungere le seguenti: e dell'ENAC.
Aggiungere, in fine, le parole: avvalendosi comunque dell'ENAC.
Aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le competenze regionali, ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente.
1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Al comma 1, dopo le parole: è sospesa aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o febbraio 2007,.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: a far data dal 1o aprile 2007, qualora la Regione Liguria, entro il 31 marzo 2007, non adegui la propria legislazione a tale ordinanza.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 1o aprile 2007.
Aggiungere, in fine, le parole: nella parte relativa alla cacciabiiità dello storno (sturnus vulgaris).
Aggiungere, in fine, le parole: Previa diffida con un termine breve ad adeguarsi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Sopprimerlo.
Al comma 1, premettere il seguente periodo:
Al comma 1 sostituire le parole: Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale con le seguenti: Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate esclusivamente dal Presidente el Consiglio dei ministri.
Al comma 1, sostituire le parole: Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale con le seguenti: Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Al comma 2 sostituire le parole: sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana giovantù con le seguenti: sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, con le limitazioni predisposte nella relazione tecnica allegata al provvedimento e; per quanto riguarda nello specifico solo il personale, compatibilmente con le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettera b), ii) della decisione 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006.
Al comma 2, sostituire le parole: sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù con le seguenti: sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, con le limitazioni predisposte nella relazione tecnica allegata al provvedimento e, per quanto riguarda il personale, compatibilmente con le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettera b), ii) della decisione 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006.
Al comma 2, dopo le parole: all'Agenzia nazionale per i giovani aggiungere le seguenti: tutte.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: e 4 con le seguenti: , 4 e 5; al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. In aggiunta ai compiti già stabiliti, l'Agenzia dovrà valutare la congruità dell'utilizzo del Fondo per le politiche giovanili, nonché lo stato di attuazione della legge 19 luglio 1991, n. 216, per il sostegno ed il recupero dei minori a rischio di devianza, nonché della legge 28 agosto 1997, n.285, concernente promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
di cui all'articolo 1 comma 556 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo l, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Disposizioni varie) - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 apportare le seguenti modifiche:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Disposizioni varie) - 1. Al decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente: «Articolo 10 (Disposizioni finali) - 1. In deroga a quanto previsto dalla tabella b) dell'allegato 1 al presente decreto, per i settori dell'energia elettrica e del gas, per invii omologati in aree extraurbane, continuano ad applicarsi le tariffe di cui all'allegato m) alla delibera del Ministero delle Comunicazioni del 23 dicembre 2003».
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
All'articolo 1, comma 1120, lettera g) della legge 29612006, le parole «il comma 71 è abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 71 è abrogato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli impianti che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
prima della data di entrata in vigore del presente decreto».
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Al comma 758 della legge n. 296 del 2007 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modifiche:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero degli affari esteri anche attraverso l'Ente «Comitato di Candidatura Expo - Milano 2015». Con apposita convenzione sono regolate le modalità del finanziamento statale all'Ente «Comitato di Condidatura Expo - Milano 2015», fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalità di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unità previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata, del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del cinquanta per cento degli importi medesimi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del commercio internazionale. L'Ente «Comitato di Candidatura Expo - Milano 2015» nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili nelle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti ed in particolare alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Sopprimere il comma 2.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è modificato come segue: dopo il comma 1, e inserito il seguente:
Interrogazione n. 5-00591 Fincato: Problematiche concernenti l'emanazione del regolamento ISVAP di attuazione del Codice delle assicurazioni.
Il Regolamento del 16 ottobre 2006 n. 5 disciplina l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, in attuazione di quanto contenuto nel Codice delle assicurazioni, che ha recepito la direttiva comunitaria 2002/92/CE.
a) all'articolo 7, commi 7, 8 e 10 le parole: può scambiare sono sostituite dalla seguente: scambia.
1. 1. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna, Fugatti.
1. 30. Fugatti, Brigandì.
1. 29. Fugatti, Brigandì.
«01) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) il livello delle riserve tecniche.
1. 3. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
«01) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) il contenimento dei costi a carico della clientela.
1. 2. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 4. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 5. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 6. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per un utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per la finalità di cui sopra anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis.».
1. 7. Il Relatore.
1. 24. Galletti.
1. 31. Fugatti, Brigandì.
1. 32. Fugatti, Brigandì.
1. 8. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 9. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 10.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 11.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 33.Fugatti, Brigandì.
1. 34.Fugatti, Brigandì.
1. 35.Fugatti, Brigandì.
1. 36.Fugatti, Brigandì.
1. 37.Fugatti, Brigandì.
b-bis) il contenimento dei costi a carico della clientela.
1. 12.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 13.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 14.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 38.Fugatti, Brigandì.
1. 39.Fugatti, Brigandì.
1. 25.Galletti.
1. 40.Fugatti, Brigandì.
1. 15.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 41.Fugatti, Brigandì.
1. 16.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 42.Fugatti, Brigandì.
1. 43.Fugatti, Brigandì.
1. 26.Galletti.
1. 44.Fugatti, Brigandì.
1. 45.Fugatti, Brigandì.
1. 17.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 47.Fugatti, Brigandì.
1. 46.Fugatti, Brigandì.
1. 18. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 48.Fugatti, Brigandì.
1. 49.Fugatti, Brigandì.
1. 51.Fugatti, Brigandì.
1. 19. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 50.Fugatti, Brigandì.
1. 52.Fugatti, Brigandì.
1. 53.Fugatti, Brigandì.
1. 27.Galletti.
1. 20. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1. 28.Galletti.
1. 21.Fugatti, Brigandì.
1. 54.Fugatti, Brigandì.
1. 22. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1-bis. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.
1. 23.Fabris, Fluvi.
2. 1. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
2. 5.Fugatti, Brigandì.
2. 6.Fugatti, Brigandì.
2. 7.Fugatti, Brigandì.
2. 8.Fugatti, Brigandì.
2. 2. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
2. 9.Fugatti, Brigandì.
2. 10.Fugatti, Brigandì.
2. 11.Fugatti, Brigandì.
2. 3. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
2. 12.Fugatti, Brigandì.
2. 4. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
2. 13.Fugatti, Brigandì.
2. 14.Fugatti, Brigandì.
1-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, è soppressa e sostituita con la seguente: c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni. Resta ferma l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;.
2. 15.Fugatti, Brigandì.
(Modifiche all'articolo 1 commi 1117 e 1118 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in attuazione della direttiva 2001/77/CE).
a) al comma 1117, le parole: «ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione» sono sostituire dalle seguenti: «ai soli impianti già realizzati ed operativi».
b) al comma 1118, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
*2. 01.Mungo, Andrea Ricci.
(Modifiche all'articolo 1 commi 1117 e 1118 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, «legge finanziaria 2007»).
2. All'articolo 1, comma 1118, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
*2. 02.Il Governo.
*3. 1.Gioacchino Alfano.
*3. 14.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 1.Vacca.
(Disposizioni di adempimento ad obblighi comunitari).
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «delle somme versate»;
c) al comma 3, le parole: «nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fissata dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29».
2. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, è soppresso.
3. All'articolo 19, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e i decreti ministeriali di applicazione in data 21 novembre 1972, 21 maggio 1974, 1o dicembre 1975 e 29 febbraio 1988, il decreto in data 13 febbraio 1981, n. 341, l'articolo 2, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, nonché ogni altra disposizione applicativa non conforme al diritto comunitario, sono abrogati.
4. All'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sopprimere le parole: «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi».
5. Dopo il comma 1, dell'articolo 27, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i), del comma 1, siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro.
6. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 5, le parole: «costituiti e composti esclusivamente da» sono sostituite dalle parole: «che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più,».
b) All'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: «certificato di residenza» sono sostituite dalle parole: «documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale».
c) All'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche».
d) Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione
7. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla parola: «settantesimo»;
b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:
(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore).
Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE, per l'adeguamento alle decisioni in ambito comunitario relative all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio e per l'adempimento di obblighi comunitari e internazionali.
*3. 2.Il Governo.
(Disposizioni di adempimento ad obblighi comunitari).
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «delle somme versate»;
c) al comma 3, le parole: «nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fissata dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29».
2. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, è soppresso.
3. All'articolo 19, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e i decreti ministeriali di applicazione in data 21 novembre 1972, 21 maggio 1974, 1o dicembre 1975 e 29 febbraio 1988, il decreto in data 13 febbraio 1981, n. 341, l'articolo 2, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, nonché ogni altra disposizione applicativa non conforme al diritto comunitario, sono abrogati.
4. All'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sopprimere le parole: «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi».
5. Dopo il comma 1, dell'articolo 27, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i), del comma 1, siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione
6. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 5, le parole: «costituiti e composti esclusivamente da» sono sostituite dalle parole: «che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più,».
b) All'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: «certificato di residenza» sono sostituite dalle parole: «documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale».
c) All'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche».
d) Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
7. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 sono apportatele seguenti modificazioni:
a) All'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla parola: «settantesimo»;
b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:
(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore).
Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE, per l'adeguamento alle decisioni in ambito comunitario relative all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio e per l'adempimento di obblighi comunitari e internazionali.
*3. 16.Strizzolo.
2-bis. All'articolo 19, dei decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e i decreti ministeriali di applicazione in data 21 novembre 1972, 21 maggio 1974, 1o dicembre 1975 e 29 febbraio 1988, il decreto in data 13 febbraio 1981, n. 341, l'articolo 2, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
0. 3. 2. 1.Strizzolo.
0. 3. 2. 2. Leo, Germontani, Antonio Pepe.
0. 3. 2. 3.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 4. Leo, Germontani, Antonio Pepe.
0. 3. 2. 5.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 6.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 7.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 8.Fugatti, Brigandì.
*0. 3. 2. 9. Leo, Germontani, Antonio Pepe.
*0. 3. 2. 10.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 11.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 12.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 13.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 14.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 15.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 16.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 17.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 18.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 19.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 20.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 21.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 22.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 23.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 24.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 25.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 26.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 27.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 28.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 29.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 30.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 31.Fugatti, Brigandì.
* 0. 3. 2. 32.Fugatti, Brigandì.
* 0. 3. 2. 33.Leo, Germontani, Antonio Pepe.
0. 3. 2. 34.Fugatti, Brigandì.
0. 3. 2. 35.Leo, Germontani, Antonio Pepe.
(Disposizioni di adempimento ad obblighi comunitari).
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992»; e le parole «della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «delle somme versate»;
c) al comma 3, le parole: «nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni».
3. All'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sopprimere le parole: «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi».
4. Dopo il comma 1, dell'articolo 27, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i), del comma 1, siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro».
a) All'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla parola «settantesimo»;
b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:
(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore).
a) All'articolo 1, comma 5, le parole: «costituiti e composti esclusivamente da» sono sostituite dalle parole: «che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più.»;
b) All'articolo 9, comma 1, lett. i), le parole: «certificato di residenza» sono sostituite dalle parole: «documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale»;
c) All'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.»;
d) Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
a) All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento, di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno»;
2) la lettera a) del comma 3 è soppressa.
b) l'articolo 7 è soppresso;
c) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: «b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato;».
3. 2.(Nuova formulazione)Governo.
3. 4. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
(Protezione sociale).
2. Sono comunque fatte salve le disposizioni legislative e contrattuali di tutela, con particolare riferimento alla eventuale "clausola sociale" volta a stabilire l'obbligo del nuovo gestore di assumere il personale operante alle dipendenze del precedente gestore».
3. 3.Mungo, Vacca.
(Protezione sociale).
3. 15.Fugatti, Brigandì.
3. 5.Fugatti, Brigandì.
3. 6. Germontani, Leo, Moffa.
3. 7.Fugatti, Brigandì.
3. 8. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
3. 9.Attili.
3. 10. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
3. 17.Fugatti, Brigandì.
3. 11. Germontani, Leo, Moffa.
3. 12.Gioacchino Alfano.
3. 13.Gioacchino Alfano.
(Modifiche all'articolo 1 commi 1117 e 1118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in attuazione della direttiva 2001/77/CE).
a) al comma 1117, le parole: «ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli impianti già realizzati ed operativi»;
b) al comma 1118, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare».
3. 01. Fundarò, Bonelli, Cassola, Camillo Piazza, Francescato, Balducci, Boato, De Zulueta, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione, Zanella.
(Modifiche all'articolo 1, commi 1117 e 1118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in attuazione della direttiva 2001/77/CE).
a) al comma 1117, le parole: «ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli impianti già realizzati ed operativi»;
b) al comma 1118, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare».
3. 01.(Nuova formulazione). Fundarò, Bonelli, Cassola, Camillo Piazza, Francescato, Balducci, Boato, De Zulueta, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione, Zanella.
* 4. 1. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
* 4. 2.Fugatti, Brigandì.
4. 3. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
4. 13.Fugatti, Brigandì.
4. 12.Fugatti, Brigandì.
4. 4. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
4. 5.Gioacchino Alfano.
1-bis. Il Governo, su richiesta delle regioni, è autorizzato a richiedere all'Unione Europea, entro il 30 giugno 2007, l'introduzione di deroghe alla disciplina venatoria comunitaria, limitatamente alle specie animali dannose per l'agricoltura.
4. 14.Fugatti, Brigandì.
1-bis. Al fine di evitare ulteriori danni all'agricoltura, il Governo è autorizzato a richiedere in sede comunitaria l'introduzione di deroghe, limitatamente ai coltivatori diretti ed in aree in attualità di coltura, per la cacciabilità dello storno (sturnus vulgaris), del cinghiale (Sus scrofa) e della volpe (Vulpes vulpes), anche al di fuori dei periodi di caccia.
4. 6.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1-bis. Al fine di evitare ulteriori danni all'agricoltura, Governo è autorizzato richiedere in sede comunitaria l'ampliamento del periodo di cacciabilità della volpe (Vulpes vulpes).
4. 7.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1-bis. Al fine di evitare ulteriori danni all'agricoltura, Governo è autorizzato richiedere in sede comunitaria l'ampliamento del periodo di cacciabilità del cinghie (Sus scrofa).
4. 8.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1-bis. Al fine di evitare ulteriori danni all'agricoltura e l'incremento dei rischi sanitari per le popolazioni urbane, il Governo è autorizzato a richiedere in sede comunitaria l'introduzione di un regime derogatorio per il controllo e la cacciabilità dello storno (sturnus vulgaris).
4. 9.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1-bis. Il comma 1226 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
4. 10.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1-bis. Il comma 471 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
4. 11.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
5. 1.Fugatti, Brigandì.
Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate, conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere il comma 2.
5. 2.Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
5. 18.Germontani, Leo.
5. 3. Baldelli, Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano, Di Virgilio.
Al fine di valutare la corrispondenza dei profili professionali alle esigenze dettate dalla citata decisione, il personale interessato al suddetto trasferimento dovrà sostenere obbligatoriamente un esame orale e sottoporre il proprio curriculum vitae alla valutazione di una apposita commissione. Entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha il compito di nominare una commissione giudicatrice che dovrà essere composta da tre docenti universitari esperti nel campo della cooperazione internazionale e presieduta da un dirigente in servizio presso la stessa Presidenza. La suddetta commissione avrà il compito di esprimere una decisione vincolante per il suddetto trasferimento, tenuto conto del risultato dell'esame orale e congiuntamente del curriculum vitae, la quale valutazione dovrà essere preminente rispetto a quella dell'esame.
5. 4. Baldelli, Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano, Di Virgilio.
Al fine di valutare la corrispondenza dei profili professionali alle esigenze dettate dalla citata decisione, il personale interessato al suddetto trasferimento dovrà sostenere un apposito esame scritto e orale, il cui superamento è obbligatoriamente propedeutico per l'accesso in servizio nell'Agenzia nazionale per i giovani. Entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha il compito di nominare una commissione giudicatrice che dovrà essere
composta da tre docenti universitari esperti nel campo della cooperazione internazionale e presieduta da un dirigente in servizio presso la stessa Presidenza».
5. 5. Baldelli, Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano, Di Virgilio.
5. 22.Fugatti, Brigandì.
2-bis. Tutto il personale investito della responsabilità dell'attuazione del programma di cui all'articolo 4 della decisione 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 non deve superare il 30o anno di età. Lo stesso limite di età è valido anche per la stipula di eventuali ed ulteriori collaborazioni, comandi, convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 300 del 1999, garantendo sempre la presenza di entrambi i sessi.
5. 6.Gioacchino Alfano.
2-bis. Tutto il personale investito ella responsabilità dell'attuazione del programma di cui all'articolo della decisione 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 non deve superare il 30o anno di età. Lo stesso limite di età è valido anche per la stipula di eventuali ed ulteriori collaborazioni, comandi, convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 300 del 1999.
5. 7. Baldelli, Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano, Di Virgilio.
2-bis. Per la stipula di eventuali ed ulteriori collaborazioni, comandi, convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 300 del 1999 è requisito essenziale il non aver superato il 30o anno di età, garantendo sempre la presenza di entrambi i sessi.
5. 8.Gioacchino Alfano.
2-bis. Per la stipula di eventuali ed ulteriori collaborazioni, comandi, convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 300 del 1999 è requisito essenziale il non aver superato il 30o anno di età.
5. 9. Baldelli, Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano, Di Virgilio.
2-bis. Gli organi di vertice dell'Agenzia non devono superare il 30o anno di età e ad essi devono partecipare soggetti di entrambi i sessi. Lo stesso limite è valido anche per la stipula di eventuali ed ulteriori collaborazioni, comandi, convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 300 del 1999.
5. 10.Gioacchino Alfano.
2-bis. Gli organi di vertice dell'Agenzia non devono superare il 30o anno di età. Lo stesso limite è valido anche per la stipula di eventuali ed ulteriori collaborazioni, comandi, convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e devono parteciparvi soggetti di entrambi i sessi.
5. 19.Germontani, Leo.
2-bis. Gli organi di vertice dell'Agenzia non devono superare il 30o anno di età. Lo stesso limite è valido anche per la stipula di eventuali ed ulteriori collaborazioni, comandi, convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 300 del 1999.
5. 11. Baldelli, Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano, Di Virgilio.
2-bis. L'Agenzia nazionale per i giovani si avvale, per lo svolgimento della sua attività, delle dotazioni finanziarie, strumentali, strutturali e di personale di cui al comma 2, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. 12.Borghesi.
2-bis. L'Agenzia non potrà dotarsi di ulteriore personale dipendente o collaboratore, oltre a quello che verrà trasferito dalla soppressa Agenzia nazionale italiana gioventù.
5. 13.Fugatti, Brigandì.
2-bis. I membri del Consiglio direttivo dell'Agenzia non percepiranno compensi.
5. 14.Fugatti, Brigandì.
2-bis. Almeno la metà della dotazione finanziaria dell'Agenzia, derivante dai fondi comunitari, dovrà essere destinata alla esclusiva attuazione delle azioni del programma di cui all'articolo 4 della decisione 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006.
5. 15. Baldelli, Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano, Di Virgilio.
*5. 16. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
2-bis. In aggiunta ai compiti già stabiliti, l'Agenzia dovrà valutare la congruità dell'utilizzo del Fondo per le politiche giovanili, nonché lo stato di attuazione della legge 19 luglio 1991, n. 216, per il sostegno ed il recupero dei minori a rischio di devianza, nonché della legge 28 agosto 1997, n. 285, concernente promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
*5. 20. Germontani, Leo.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze, costituito presso il Ministero della solidarietà sociale,
**5. 17. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze, costituito presso il Ministero della solidarietà sociale, di cui all'articolo 1 comma 556 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
**5. 21. Germontani, Leo.
Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di impianti di cogenerazione). 1. All'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole «i finanziamenti e gli incentivi» aggiungere le seguenti: «previsti dalla direttiva europea 2004/8/CE per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento rispondenti alle regole della direttiva medesima, nonché quelli».
5. 03. Lulli.
a) al comma 6 dopo le parole: «a seguito dei relativi rinnovi» aggiungere: «a far data dal 1o gennaio 2009»;
b) al comma 15-bis le parole: 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. 04. Lulli.
5. 05. Lulli.
(Modifiche alla legge n. 296 - Finanziaria 2007).
a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data di entrata in vigore del presente decreto;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data di entrata in vigore del presente decreto ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008 purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati
5. 06. Verro, Crosetto.
(Modifiche alla legge n. 296 del 2007).
L'obbligo di versamento del contributo al Fondo, di cui al comma 755, non è dovuto, in nessun caso, da parte delle associazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativa 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
5. 01. Sposetti, Albonetti, Oliverio, Realacci, Lupi, Saglia, Angelino Alfano, Casero, Volontè, Giochino Alfano.
5. 02. Fabris, Fluvi.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
a) All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingrosso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, il questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
2) la lettera a) del comma 3 è abrogata.
b) l'articolo 7, è abrogato;
c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di preserva di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.
5. 07. Il Governo.
(Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015).
5. 08. Il Governo.
6. 1. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
2. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui all'articolo 1 comma 556 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 1293 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 2. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1290 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 3. Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, Della Vedova, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.
1-bis. Ai fini del recepimento della direttiva n. 2004/39/CE, il termine di cui al comma 1, scada in data 31 luglio 2007.
Dis. 1. 01.Il Governo.
Le procedure di iscrizione, previste dal Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 all'articolo 4 sull'intermediazione assicurativa e riassicurativa, sono largamente semplificate attraverso il ricorso ad autocertificazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di legge e si stanno attuando con regolarità.
Successivamente, il decreto-legge n. 300 del 2006, all'articolo 6 ha previsto una proroga al 1o febbraio 2007 del termine, già fissato al 31 dicembre 2006, entro cui procedere all'istituzione del Registro.
La Commissione Affari Costituzionali della Camera, nella seduta del 16 gennaio 2007, ha approvato l'emendamento 6.22 Giovanardi con il quale si posticipa il termine del 1o febbraio 2007 al 30 giugno 2007.
In merito al contenuto di detto emendamento si osserva preliminarmente, in accordo con l'Isvap, che la modifica che si intende apportare incide sull'efficacia di un Regolamento emanato da una Autorità amministrativa indipendente e non appare neppure più motivata da asserite difficoltà per gli operatori nel procedere alla iscrizione nel Registro Unico degli intermediari entro gli originari termini, ma è chiaramente volta a consentire la modifica dei contenuti delle disposizioni recate dal Regolamento.
Pertanto il contenuto dell'attuale emendamento non appare sorretto da alcuna motivazione:
posto che ad oggi sono già pervenute circa 34 mila domande d'iscrizione al Registro, rispetto alle 40 mila attese;
che, per la presentazione delle domande i soggetti istanti hanno già sopportato costi relativi al pagamento della tassa di concessione governativa e alla sottoscrizione di una polizza di responsabilità professionale;
che, l'attività istruttoria dell'ISVAP è in fase molto avanzata ed il Registro è in condizione di essere reso disponibile sul sito internet - come prevede la direttiva comunitaria - dal 1o febbraio 2007.
Si ritiene, inoltre, che una ulteriore dilazione rispetto al termine già prorogato al 1o febbraio 2007 oltre che priva di motivazioni, potrebbe aggravare la posizione dell'Italia rispetto alla Unione europea, per effetto del ritardo nel recepimento dalla citata direttiva sulla intermediazione assicurativa, il cui termine era il 15 gennaio 2005, nonché creare una situazione di disparità rispetto ai numerosi intermediari che già hanno presentato regolare domanda di iscrizione al Registro.