XIV Commissione - Resoconto di giovedì 25 gennaio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1638 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, fa presente che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla II Commissione Giustizia sulle norme di propria competenza, contenute nel nuovo testo del disegno di legge recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati.
Nell'illustrare il provvedimento in titolo, segnala che, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge, l'obiettivo del disegno di legge è contemperare diversi interessi: le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse, il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. Secondo la relazione di accompagnamento, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Carta costituzionale repubblicana, in particolare agli articoli 13 e 15, anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
Rileva, quindi, che il nuovo testo del disegno di legge si compone di 26 articoli, che intervengono a modificare disposizioni del codice di procedura penale (dall'articolo 1 all'articolo 9-ter), nonché talune norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice di procedura penale (articoli 10 e 11), norme del codice penale (articolo 12), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (articolo 13), del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, recante disposizioni urgenti per il


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riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (articolo 13-bis) e della legge 8 aprile 1974, n. 98, in materia di tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (articolo 14). Infine, l'articolo 15 del disegno di legge detta disposizioni per la disciplina del regime transitorio mentre l'articolo 16 reca la copertura finanziaria.
Passando quindi all'esame delle norme di competenza della XIV Commissione, segnala l'articolo 14, comma 1, del disegno di legge, che abroga l'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, recante disposizioni per la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
Al riguardo precisa che l'articolo 9 della legge n. 98 del 1974 dispone, al comma 1, che il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, individua con propri decreti gli apparecchi o strumenti e le parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-bis e 617 del codice penale. Il comma 2 dispone che l'elencazione degli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia è effettuata dai Ministri competenti. Ai sensi del comma 3, chiunque, senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro per l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti sopra indicati, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.
Ricorda che la relazione illustrativa precisa che l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 98 del 1974 si giustifica in quanto tale norma «appare in contrasto con i principi comunitari di libera circolazione delle merci nonché con la specifica normativa del settore degli apparati radio e terminali di telecomunicazione dettata dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che recepisce la direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità». Tale direttiva istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità di apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
Il citato decreto legislativo n. 269 del 2001, attuativo della direttiva 1999/5/CE, ha disciplinato ex novo l'intera materia prevedendo un sistema di regole assai articolato in ordine, tra l'altro, ai requisiti per l'immissione delle apparecchiature sul mercato, agli obblighi di notifica e pubblicazione che incombono sul Ministero delle comunicazioni nei confronti della Commissione europea, nonché al regime delle sanzioni. L'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in esame provvede, pertanto, ad abrogare espressamente una norma di fatto non più applicata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 269 del 2001.
In conclusione, alla luce di quanto finora osservato, propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato).

Antonello FALOMI (RC-SE) concorda con la proposta di parere del relatore. In merito alla materia disciplinata dal provvedimento in esame, ritiene di dovere sottolineare che, in generale, il principio di tutela della riservatezza dei cittadini debba sempre prevalere su quello, pur meritevole di tutela, di libera circolazione delle merci.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.20.