VI Commissione - Mercoledì 31 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00620 Fugatti: Applicazione alle imprese residenti in comuni danneggiati da calamità naturali della proroga del regime di detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame concerne la fruizione della proroga delle agevolazioni previste nella cosiddetta Tremonti-bis per gli investimenti realizzati entro il 31 luglio 2003, ovvero il 31 luglio 2004 per gli investimenti immobiliari, da parte delle imprese del comune di Viadana e degli altri comuni della Lombardia, colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2002.
Al riguardo si fa presente che la Commissione Europea, con decisione n. 2005/315/CE del 20 ottobre 2004, ha dichiarato parzialmente incompatibile con il mercato comune la proroga dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 avvenuta con l'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27), nel presupposto che l'aiuto non è destinato esclusivamente ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, in ragione del fatto che il regime è collegato agli importi degli investimenti piuttosto che ai danni subiti. La Commissione Europea ha, pertanto, sollecitato lo Stato italiano a recuperare senza alcuno indugio l'aiuto di Stato illegittimamente fruito secondo le procedure previste dall'ordinamento interno, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.
Alla decisione dell'esecutivo comunitario è stata data attuazione con l'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005), il quale ha stabilito l'interruzione del regime di aiuti in questione, a partire dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della legge n. 29 del 2006, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi «nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti...».
Ai sensi del comma 2, del citato articolo 24, entro novanta giorni dall'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2006 (11 luglio 2006), ciascun beneficiario doveva produrre alla stessa Agenzia gli elementi conoscitivi per determinare l'effettivo ammontare dell'aiuto illegittimamente fruito, indicando, in particolare: a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione; b) l'ammontare degli investimenti agevolativi effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti; c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non versata per effetto dell'agevolazione indebitamente fruita.
Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al precedente comma 2 (11 settembre 2006), i beneficiari del regime agevolativo, a seguito di autoliquidazione, dovevano effettuare «il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del


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regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo» (articolo 24, comma 3 della legge n. 29 del 2006).
Sulla base di quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 24, l'Agenzia sta procedendo all'attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento di tali obblighi e, nel caso in cui la predetta attestazione non risulti presentata, provvede all'immediato recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi. A tal fine si rende applicabile l'accertamento parziale previsto dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
L'attività posta in essere dagli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate nei confronti delle imprese del Comune di Viadana, laddove le stesse abbiano fruito degli aiuti dichiarati illegittimi dalla citata decisione dell'esecutivo comunitario, trova, pertanto il proprio fondamento normativo nell'articolo 24 della legge n. 29 del 2006.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00621 Borghesi: Applicazione del regime IVA del cosiddetto «reverse charge» a prestazioni di servizi affidati in subappalto nel settore edile.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame riguarda l'applicazione, ai fini dell'IVA, del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) al settore dell'edilizia.
In particolare, l'Onorevole interrogante rappresenta il caso della società «Sensi Srl», che riceve in appalto dalla «Telecom Italia Spa» e dalla «Enel Spa» la realizzazione di infrastrutture nel settore della telefonia e della energia elettrica, mediante la posa di cavi sotterranei ed aerei, per il collegamento degli utenti dalle centrali alle prime prese (settore telefonico) e dalle cabine al contatore (settore elettrico).
Considerato che la «Sensi Srl» per la realizzazione di dette infrastrutture si avvale anche dell'opera di subappaltatori, si chiede di sapere se il meccanismo del reverse charge trovi applicazione nei confronti delle prestazioni di servizi affidate in subappalto dalla predetta società.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto preliminarmente presente che il meccanismo del reverse charge in edilizia, di cui all'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (comma aggiunto dall'articolo 35, comma 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F delle tabelle di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), nei confronti di un altro soggetto IVA, operante nei medesimi settori, che agisca, a sua volta, quale appaltatore, o subappaltatore.
Pertanto, l'Agenzia ha precisato che, nel caso di specie, qualora la società «Sensi Srl» ed i soggetti che provvedono, in base a subappalto, alla realizzazione delle opere, svolgano la loro attività utilizzando uno dei codici indicati nella sezione F delle tabelle ATECOFIN (2004), alle prestazioni di servizi rese dal soggetto subappaltatore nei confronti della società «Sensi Srl», si applicherà, ai fini IVA, il meccanismo dell'inversione contabile.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00622 Gianfranco Conte: Definizione dei requisiti tecnici dei sistemi elettronici di controllo a distanza degli apparecchi da intrattenimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati assunti per stabilire i requisiti tecnici dei sistemi elettronici per l'identificazione ed il controllo a distanza degli apparecchi da intrattenimento.
L'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005) - come sostituito dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 - prevede la definizione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dei requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e di controllo a distanza degli apparecchi da intrattenimento.
Sulla base di detta disposizione di legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha fatto presente di aver richiesto alla SOGEI S.p.a., partner tecnologico dell'Amministrazione, la progettazione e la definizione di apposite soluzioni tecniche di controllo, tanto per gli apparecchi con vincite in denaro (di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che per quelli di puro intrattenimento (di cui al comma 7, lettere a) e c), dello stesso articolo 110).
Relativamente agli apparecchi con vincite in denaro, in particolare, nel gennaio 2006, è stato predisposto, d'intesa tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Ministero dell'interno, lo schema di decreto interdirettoriale recante modifiche ed integrazioni alle regole tecniche di produzione degli apparecchi - di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. -, definendo le caratteristiche di una nuova generazione tecnologica di tali apparecchi.
Le regole tecniche sono state sottoposte alla procedura di informazione comunitaria di cui alla Direttiva 98/34/CE, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE. La procedura, a seguito di un parere circostanziato presentato dalla Repubblica Federale tedesca, si è potuta concludere solo nel mese di settembre 2006, consentendo l'adozione del decreto interdirettoriale 19 settembre 2006.
Nelle nuove disposizioni tecniche, assieme alla revisione di alcuni parametri di funzionamento dei giochi presenti negli apparecchi, è prevista la presenza, sulle schede di gioco, del cosiddetto «dispositivo di controllo di AAMS».
Tale dispositivo consiste in uno strumento elettronico (smart card) programmato da SOGEI S.p.a. e dotato di un software di controllo e di criptazione necessario alla registrazione e trasmissione sicura dei dati di funzionamento e di gioco degli apparecchi.
A partire dal mese di novembre 2006, i produttori di schede di gioco (accreditati presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a seguito della presentazione di apposita documentazione che ne certificasse la capacità di organizzazione tecnica e la serietà professionale) sono stati dotati di prototipi di test del suddetto dispositivo, permettendo la progettazione e la sperimentazione in laboratorio dei nuovi modelli di schede di gioco, da sottoporre a verifica tecnica


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presso gli organismi di certificazione convenzionati con detta Amministrazione.
È prevista la distribuzione delle schede di gioco, inserite in nuovi modelli di apparecchi, a partire dal prossimo marzo.
Per quanto concerne, invece, i sistemi di identificazione e controllo a distanza degli apparecchi di puro intrattenimento, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - sempre sulla base delle soluzioni tecniche proposte da SOGEI S.p.a., - ha adottato i seguenti provvedimenti:
a) decreto interdirettoriale 8 novembre 2005, concernente le regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
b) circolare n. 2 del 18 novembre 2005 (applicativa del Decreto di cui al punto a) e regolante le procedure operative di verifica e controllo degli apparecchi) che definisce, in particolare:
le modalità di esecuzione delle verifiche di conformità;
le tipologie di dispositivo per la controllabilità a distanza ed, in particolare, il tag RFID (radio frequency identification) interno, rilasciato con il nulla osta di distribuzione, il tag RFID esterno rilasciato con il nulla osta di esercizio, nonché il «Paper e-Sign» che, stampato sul nulla osta, consente di memorizzare tutte le informazioni significative presenti anche all'interno dei tag RFID in un sigillo digitale - detto «Graphic Cryptographic Module (GCM)» - leggibile da dispositivi elettronici portatili;
i criteri di verifica per gli uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, propedeutici al rilascio del nulla osta di distribuzione e finalizzati ad accertare (quali ulteriori elementi di controllo sulla commercializzazione degli apparecchi) la struttura e la composizione societaria (come risultanti dalla Anagrafe tributaria) delle ditte richiedenti, nonché l'esistenza delle fatture comprovanti l'acquisto di componenti semilavorati in relazione alle quantità dei nulla osta richiesti.

I controlli sugli apparecchi in distribuzione sono eseguiti, mediante accessi presso le sedi delle ditte richiedenti, da personale degli uffici territoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.
Nell'ambito di tali verifiche, rientrano i controlli eseguiti dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il personale della SOGEI presso la sede del produttore degli apparecchi, finalizzati ad accertare la corretta apposizione del tag RFID interno sulla scheda di gioco. L'esito positivo di tale verifica condiziona il rilascio del nulla osta di esercizio.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha comunicato che, alla data odierna, sono stati omologati 69 esemplari di modelli di apparecchi e rilasciati 4.333 nulla osta di distribuzione, con relativo tag RFID interno, nonché 2.044 nulla osta di esercizio, con relativo tag RFID esterno.
Al fine di implementare ulteriormente il progetto, è stato predisposto, a cura della SOGEI, un capitolato indicante i requisiti tecnici dei sistemi di identificazione e controllo a distanza.
Detto capitolato, sottoposto alle valutazioni ed all'approvazione del CNIPA, sarà utilizzato per l'acquisizione dei suddetti sistemi, mediante procedura ad evidenza pubblica a cura della SOGEI.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00623 Leo: Modalità di remunerazione dei giudici tributari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame la S. V. Onorevole, nell'evidenziare l'opportunità di novellare l'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento della giustizia tributaria, chiede di conoscere se, in merito al trattamento economico dei Giudici Tributari, il Signor Ministro «non ritenga... di provvedere urgentemente all'aggiornamento dei compensi attribuiti ai giudici tributari».
Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali ha osservato che la materia dei compensi è disciplinata dall'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
In base alla citata disposizione normativa, il trattamento economico riservato ai Giudici Tributari consta di un compenso fisso mensile e di uno aggiuntivo per ogni ricorso deciso, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia eccetera.
Sulla scorta di tale disposizione legislativa in data 28 giugno 2002 il Ministro dell'economia e delle Finanze pro tempore con decreto vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al numero 682 del 12 luglio 2002 e registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002 Reg. n. 5 Economia e Finanze-Foglio n. 335, ha determinato il compenso fisso mensile spettante, a decorrere dall'anno 2002, a ciascun componente delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e delle Commissioni Tributarie di I e II grado delle province di Trento e di Bolzano nella misura di:
euro 415,00 per il Presidente di Commissione;
euro 363,00 per il Presidente di Sezione;
euro 337,00 per il Vice Presidente di Sezione;
euro 311,00 per il Giudice;

Con lo stesso decreto veniva stabilito il compenso aggiuntivo nella misura di euro 87,00, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere a titolo di rimborso forfetario a ciascun componente, residente in comune della stessa Regione, diverso da quello in cui ha sede la Commissione.
Dal compenso aggiuntivo di euro 87,00 andavano detratte, per ogni ricorso definito, le seguenti quote:
euro 4,00 per il Presidente;
euro 2,40 per il Presidente di Sezione;
euro 1,60 per il Vice Presidente di sezione;
euro 4,00 per l'Estensore;

La restante parte del compenso globale (euro 75,00) era suddivisa in parti uguali tra tutti i componenti il Collegio Giudicante (euro 25,00 ciascuno).
Con successivo decreto del 24 marzo 2006, vistato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 3972 del 3 aprile 2006 e registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006 al Registro n. 2 Economia e Finanze foglio n. 100 il Ministro pro tempore ha stabilito che il compenso aggiuntivo per ogni ricorso


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definito, a decorrere dall'anno 2006, venisse elevato a euro 100,00 oltre la maggiorazione di euro 1,50.
Dal compenso aggiuntivo di euro 100,00 vanno detratte per ogni ricorso definito le seguenti quote:
euro 4,50 per il Presidente;
euro 3,50 per il Presidente di Sezione;
euro 2,50 per il Vice Presidente di Sezione;
euro 11,50 per l'Estensore;

La restante parte del compenso globale (euro 78,00) è suddivisa in parti uguali tra tutti i componenti del Collegio Giudicante (euro 26,00 ciascuno).
È opportuno rappresentare che, con il decreto-legge 30 dicembre 2005, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è stato avviato un progetto di riforma della giustizia tributaria. Detta disposizione mira alla revisione del numero dei componenti degli organi della giustizia tributaria e delle relative sezioni, anche al fine di assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso tali organi.
Per il raggiungimento di tale finalità, il Dipartimento per le politiche fiscali ha rappresentato che si sta preventivamente procedendo, mediante una commissione paritetica appositamente costituita, alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento del contenzioso tributario nel corso di un triennio, in modo che sulla base di dati certi si possano verificare le reali esigenze della giustizia tributaria. Tale sopracitata attività di revisione complessiva sembrerebbe essere prioritaria rispetto ad ogni altro intervento parziale sull'ordinamento degli organi di giustizia tributaria.
Alla luce delle considerazioni appena riferite, sembrerebbe opportuno attendere che venga avviata la riforma della giustizia tributaria prima di intervenire con un aggiornamento del trattamento economico dei Giudici Tributari, che potrà essere preso in considerazione una volta verificata la situazione complessiva del contenzioso.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00624 Mungo: Utilizzo delle graduatorie di concorsi svolti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata gli onorevoli Donatella Mungo e Antonello Falomi chiedono quale orientamento intenda assumere il Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alle procedure di inquadramento del proprio personale, risultato idoneo nei corsi di riqualificazione professionale.
Al riguardo, si fa presente che le procedure di passaggio del personale all'interno delle aree professionali (riqualificazione) hanno subito una rivisitazione dei criteri originariamente concordati con le Organizzazioni sindacali, a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale.
In particolare, tra le correzioni apportate vi è la riduzione al 50 per cento delle vacanze dei posti disponibili. Tale modificazione, che ha ridotto il numero dei dipendenti inquadrabili a seguito dell'espletamento delle procedure in questione, non è stata applicata per la posizione economica C3, non essendo previsto l'accesso dall'esterno. Per la posizione economica C3, pertanto, utilizzando tutte le vacanze di organico, è stato possibile assorbire la quasi totalità del personale idoneo.
Con riferimento, invece, alle posizioni economiche C2 e B3, la possibilità di accedere ai citati profili per coloro che sono risultati idonei è limitata, essendo rispettivamente del 10 per cento e dell'1 per cento circa del totale degli idonei presenti nelle graduatorie.
Pertanto, la ridotta percentuale di idonei inquadrabili sulla base dei posti disponibili pone, evidentemente, un problema di equità nei confronti di coloro che non potranno più essere inquadrati, in considerazione della prossima scadenza della validità delle graduatorie (febbraio 2007).
Sulla questione, da tempo sono in corso incontri con le Organizzazioni sindacali al fine di valutare l'opportunità di procedere, per le posizioni economiche B3 e C2, all'assorbimento degli idonei, anche alla luce di un potenziale contenzioso con gli idonei esclusi dall'inquadramento.