V Commissione - Giovedì 1° febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00644 Misiani: Applicazione delle disposizioni del Patto di stabilità interno in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata l'Onorevole Antonio Misiani chiede quali iniziative si intendano adottare, in via interpretativa o normativa, in ordine all'applicazione da parte degli enti locali delle nuove regole del Patto di stabilità interno per il 2007, al fine di porre rimedio ad alcune criticità.
Con riferimento agli avanzi di amministrazione, si fa presente di non poter assecondare la richiesta del loro utilizzo, in quanto tale ipotesi comporterebbe un aumento delle spese degli enti locali e, quindi, un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.
Per quanto riguarda l'eventuale penalizzazione che alcuni enti locali registrerebbero in materia di investimenti, si precisa che il testo originariamente predisposto del disegno di legge finanziaria 2007 prevedeva l'esclusione dalle regole del Patto di stabilità interno delle spese di investimento relative agli interventi cofinanziati e agli interventi della legge Obiettivo.
Tali esclusioni sono state, però, cancellate sulla base delle richieste in proposito formulate dalle Associazioni degli enti locali e, pertanto, tutte le spese di investimento risultano inserite nel saldo finanziario di riferimento utile ai fini del Patto di stabilità interno.
Per quanto concerne, infine, il periodo temporale del triennio 2003/2005, previsto dal comma 681, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come base per il calcolo degli obiettivi di miglioramento dei saldi finanziari, si fa presente che lo stesso è finalizzato a superare le eventuali criticità che si sarebbero potute manifestare qualora si fosse fatto riferimento ad un solo esercizio: infatti attraverso il riferimento al triennio vengono in gran parte mediati gli effetti di andamenti erratici.
Il Governo è consapevole che possano verificarsi alcune situazioni critiche nel caso in cui singoli enti locali non abbiano fatto ricorso all'indebitamento nel triennio 2003/2005 e quindi, aver effettuato spese d'investimento alquanto contenute.
La situazione evidenziata dall'interrogante è attentamente osservata e tenuta in considerazione per una verifica dell'andamento economico-finanziario degli enti locali, anche al fine di eventuali interventi normativi.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00645 Peretti: Erogazione dei fondi del 5 per mille.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere lo stato delle procedure inerenti alla corresponsione dei fondi derivanti dalla scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza, come previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), ed in particolare se sussistano motivi di ritardo e le relative ragioni.
Al riguardo è opportuno premettere che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006, con il quale sono state stabilite le modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'IRPEF, l'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo di imposta 2005 e tenuto conto del dato degli incassi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta, trasmette in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, al Ministero della salute, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascun soggetto, ovvero a ciascun comune.
Le quote del cinque per mille sono poi ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle predette Amministrazioni sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate. Le Amministrazioni interessate, infine, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto ovvero a ciascun comune le somme spettanti.
Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il termine ultimo entro il quale gli istituti di credito e gli uffici di Poste Italiane spa dovevano trasmetterle in via telematica le dichiarazioni fiscali era il 31 dicembre 2006 (articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322), Pertanto, solo alla fine del mese di dicembre può definirsi completato l'invio dei dati afferenti le dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti per l'anno 2005.
Bisogna anche tener presente che vi sono delle trasmissioni effettuate oltre tale data e relative a dichiarazioni presentate tardivamente.
Ciò ha comportato che le prime elaborazioni, avviate nel corso del mese di dicembre, erano comunque finalizzate alla individuazione di eventuali problematiche in ordine alle preferenze espresse.
Ai fini dell'assegnazione delle somme, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che è in corso la fase dei controlli delle autocertificazioni prodotte dai soggetti che hanno formalizzato la richiesta di fruizione del beneficio e che risultano iscritti nelle diverse tipologie di elenchi previsti dall'articolo 1, comma 337, della legge 266 dei 2005.
L'attività ricognitiva, avviata dall'Agenzia nella seconda metà del 2006, è in fase di completamento. In proposito, l'Agenzia precisa che si tratta di un'attività istruttoria - effettuata per la prima volta per una forma agevolativa introdotta in via sperimentale per l'anno finanziario 2006 - che va ad aggiungersi ai normali compiti di istituto.


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Tale attività richiede adeguati tempi tecnici sia in considerazione della vasta articolata platea dei beneficiari sia per la necessità di effettuare alcuni doverosi riscontri presso le pubbliche amministrazioni.
Allo stato, pertanto, non è possibile per l'Agenzia fornire dati di dettaglio circa gli effettivi fruitori del beneficio. Tali elementi - non appena resi definitivi - saranno comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della successiva assegnazione, da parte dei dicasteri competenti, agli interessati secondo le modalità previste all'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00646 Garavaglia: Rispetto da parte degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno di procedere ad assunzioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata l'Onorevole Massimo Garavaglia chiede chiarimenti in ordine ai Comuni che non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità e, tra questi, di conoscere quanti hanno derogato al divieto di procedere a nuove assunzioni di personale.
Per quanto concerne la prima richiesta, si fa presente che il mancato rispetto del Patto deve essere comunicato - ai sensi del comma 32, dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cui validità è stata confermata, per l'anno 2006, dal comma 150, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - al Ministero dell'interno.
In ogni caso, nell'anno 2004 non hanno conseguito gli obiettivi previsti dal Patto di stabilità 94 comuni su un totale di oltre 2.300 e 1 provincia su 108; mentre, nell'anno 2005 sono risultati inadempienti 117 comuni su oltre 2.300 e 11 province su 108.
Per quanto concerne il numero di enti che non hanno rispettato il Patto nell'anno 2006, gli elementi informativi non sono ancora pronti, ma il Governo è disponibile a fornirli non appena ne avrà conoscenza.
Per quanto riguarda i comuni che nel triennio 2004-2006 non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità, e tra questi, se ci sono enti locali che hanno derogato al divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, si fa presente che non si dispone di dati specifici, in quanto le comunicazioni relative al mancato rispetto del Patto non contengono elementi informativi in ordine alle determinazioni assunte in materia di personale.
Si precisa, comunque, che la violazione del divieto di assunzione, oltre ad essere fonte di responsabilità amministrativa per coloro che adottano i provvedimenti in questione, comporta la nullità di diritto delle assunzioni stesse, in quanto contrarie a norme vigenti.