XII Commissione - Giovedì 1° febbraio 2007


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ALLEGATO

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri. C. 1268 Zanotti.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzati dal competente ufficio del comune di decesso o, se del caso, del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nel rispetto dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge. Le competenze ivi assegnate all'ufficiale di stato civile in materia di dispersione di ceneri e di affidamento sono da attribuire al competente ufficio del comune.
1. 2.Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzati dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei principi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge.
1. 15.Poretti.

Al comma 1, sostituire le parole: conservazione con le seguenti: l'affidamento personale.
*1. 1.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: la conservazione con le seguenti: l'affidamento personale.
*1. 8. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La volontà per la dispersione o l'affidamento delle proprie ceneri è manifestata in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge.
1. 3.Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La volontà per la dispersione o l'affidamento personale delle proprie ceneri è manifestata in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.
*1. 16.Poretti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La volontà per la dispersione o l'affidamento personale delle proprie ceneri è manifestata in uno dei modi previsti


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dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.
*1. 9. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno.
1. 4.Il Relatore.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui l'individuazione delle apposite aree cimiteriali comporti l'ampliamento del cimitero stesso il termine di cui al periodo precedente è di due anni.
1. 6.Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
* 1. 5.Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
* 1. 17.Poretti.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
* 1. 10. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.
1. 23.Il Relatore.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure dal personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
1. 18.Poretti.

Al comma 7, sostituire le parole: da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto con le seguenti: da persone a tale fine autorizzate dall'avente diritto e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro.
1. 11. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. In caso di affidamento personale, l'ufficio comunale competente annota nel registro di cui all'articolo 52 del decreto


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del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona che ha in consegna l'urna così come individuata a norma dell'articolo 3, com- ma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferirla per la conservazione presso un cinerario comune di un cimitero. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni. L'affidatario conserva l'urna in colombaro o altro vano, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.
1. 24.Il Relatore.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. In caso di affidamento personale, l'ufficio comunale competente annota nel registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona che ha in consegna l'urna così come individuata a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferirla per la conservazione presso un cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato che ne prende nota.
1. 25.Il Relatore.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Le cellette cinerarie e ossarie, nonché l'intero manufatto che le contiene, non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione che sono previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
1. 12. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Sopprimere il comma 11.
1. 19.Poretti.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Le cellette cinerarie e ossarie nonché l'intero manufatto che le contiene hanno propri vincoli tecnico costruttivi previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
1. 26.Il Relatore.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Le cellette cinerarie e ossarie nonché l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione che sono previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
1. 20.Poretti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Non è soggetto ad autenticazione da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio il certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, di cui al comma 4 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, necessario per l'autorizzazione alla cremazione di cui al comma 1 del medesimo articolo.
1. 28.Il Relatore.


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Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Il termine entro il quale le regioni sono tenute ad adottare il piano regionale dei crematori previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13-ter. Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 27.Il Relatore.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
l'alinea è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione alla cremazione e all'affidamento delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, o dal convivente attraverso una delle seguenti modalità»;
al numero 3), dopo le parole: «del coniuge» sono aggiunte le seguenti: «nonché del convivente».
1. 33.Il Relatore.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 130, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) il trasporto delle urne non è soggetto a misure precauzionali igieniche, salvo il caso previsto dal comma 5 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
1. 29.Il Relatore.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera g), è abrogata.
1. 30.Il Relatore.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge 30 marzo 2001, n. 130, le parole: «minimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di 5 anni».
1. 31.Il Relatore.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, le lettere g) e h) sono abrogate e la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) il trasporto delle urne non è soggetto a misure precauzionali igieniche, salvo il caso previsto dal comma 5 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».
* 1. 13. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, le lettere g) e h) sono abrogate e la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) il trasporto delle urne non è soggetto a misure precauzionali igieniche, salvo il caso previsto dal comma 5 dell'articolo 80


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del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».
* 1. 21.Poretti.

Sopprimere il comma 16.
** 1. 14. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Sopprimere il comma 16.
** 1. 22.Poretti.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. L'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è abrogato.
1. 32.Il Relatore.