II Commissione - Marted́ 6 febbraio 2007


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ALLEGATO

Disposizione in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici (C. 615 Mazzoni).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente:
1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1o dicembre 2003.
*1. 3.Betta.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
1. L'articolo 1, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che risultavano iscritti al medesime albo alla data del 1o dicembre 2003.
*1. 4.Palomba.

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:
1-ter. Parimenti il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che avevano superato l'esame di Stato e che avevano in corso la procedura di iscrizione se costoro provvedono a iscriversi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
1. 2.Delfino.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339 può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339 può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
4. Il dipendente pubblico part time che ha optato per la cessazione del rapporto d'impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339 può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.
1. 5.Palomba.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, 1o comma, della legge 25 novembre 2003, n. 339 può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
2. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati a cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, 1o comma, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339 può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
3. Il dipendente pubblico part time che ha optato per la cessazione del rapporto d'impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 2, 3o comma della legge 25 novembre 2003, n. 339 può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati».
1. 6.Betta.

Al comma 2, dopo le parole: è abrogato aggiungere il seguente periodo: Conseguentemente il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della citata legge, ha diritto alla riammissione in servizio presso l'Amministrazione di appartenenza, entro tre mesi dalla richiesta con la qualifica ricoperta e nella sede occupata al momento dell'opzione. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.
1. 1.Siliquini, Bono.