II Commissione - Resoconto di marted́ 6 febbraio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 febbraio 2007. - Presidenza del vicepresidente Daniele FARINA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 12.55.

Nuove norme in materia dispersione e di conservazione delle ceneri.
Nuovo testo C. 1268 Zanotti.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE (FI), relatore, rileva come il provvedimento in esame sia diretto a disciplinare la materia della cremazione, con particolare riferimento alla dispersione e conservazione delle ceneri. Attualmente la materia e regolata dalla legge n. 130 del 2001.
Ricorda che la disciplina fondamentale in materia funeraria è contenuta nel testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), ed in particolare al titolo VI (polizia mortuaria). Tale normativa, volta a stabilire l'ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri, affrontando prevalentemente i profili sanitari, con riflessi su quelli di natura urbanistica, è integrata dal regolamento di polizia mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990).
Sotto il profilo dei riparti di competenza fra Stato e regioni, segnala come il provvedimento investa molteplici aspetti relativi alla materia «ordinamento civile e penale» (rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera i), nonché alla materia «tutela della salute» (materia oggetto di legislazione concorrente tra


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Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo), sotto il profilo del rispetto delle condizioni igienico sanitarie.
La proposta in esame, costituita da un solo articolo, apporta modificazioni alla legge n. 130 del 2001, recante la disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri, intervenendo in particolare sull'articolo 3, volto a modificare il regolamento di polizia mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990). Le modifiche a tale regolamento, peraltro, non sono state mai apportate.
In primo luogo, è opportuno soffermarsi sulla questione del riparto di competenze tra Stato e regioni, in quanto, in relazione alla materia dell'ordinamento civile, non sembra essere stato rispettato il dettato costituzionale, secondo cui essa rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato.
A tale proposito, e con riferimento alle disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione giustizia, segnala come il comma 14 stabilisca che «le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate» sulla base dei principi indicati nella proposta di legge. In sostanza, i principi sanciti dal vigente articolo 3 della legge n. 130, verrebbero trasformati, dalla presente proposta di legge, in principi fondamentali della legislazione concorrente, ai quali il legislatore regionale deve attenersi nel dettare la disciplina di dettaglio.
Osserva, tuttavia, come la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, non abbia ad oggetto materie riconducibili alla competenza legislativa concorrente, bensì materie rientranti nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (ordinamento civile), in quanto detta la disciplina civilistica relativa all'espressione della volontà dei soggetti legittimati sull'autorizzazione alla cremazione. Il comma 2, dell'articolo 1, della proposta di legge, richiama espressamente la predetta lettera b), specificando che «La volontà per la dispersione o l'affidamento delle proprie ceneri è manifestata in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge». Inoltre, il comma 14-bis, intervenendo sempre sulla lettera b) del comma 1, estende l'ambito dei soggetti legittimati ad esprimere la volontà in merito alla cremazione, aggiungendovi, oltre al defunto ed ai suoi familiari, anche il convivente.
Appare necessario, quindi, sopprimere i commi 2, 14 e 14-bis, e riformularne il contenuto in apposite disposizioni autonome ed immediatamente precettive, considerato che le stesse rientrano nell'ambito competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
Analoghe considerazioni valgono anche per le lettere d) ed h), del comma 1 dell'articolo 3, relative, rispettivamente, alla disciplina dell'esecuzione testamentaria e degli obblighi del medico necroscopo in relazione a eventuali indagini per cause di giustizia.
In particolare, il comma 7 della proposta di legge dispone che la lettera d), del comma 1, dell'articolo 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130, sia sostituita dalla seguente: « d) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), n. 2), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.»
Il comma 15, inoltre, stabilisce che nella lettera h) del comma 1, dell'articolo 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130, le parole «minimo di dieci anni» siano sostituite dalle seguenti «massimo di cinque anni». Da ciò consegue la riduzione del periodo per la conservazione obbligatoria


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di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei dal cadavere, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.
Circa il contenuto delle disposizioni sopra descritte, potrebbe essere opportuno meglio precisare la nozione di «familiari» e di «convivente», definendo eventualmente una graduatoria dei soggetti legittimati, al fine di evitare dubbi interpretativi sull'applicazione delle medesime.
Inoltre, non sembra opportuna la riduzione da dieci a cinque anni del termine di cui al predetto comma 15.
Con riferimento alle altre disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'opportunità di sopprimere il comma 5, il quale contiene una disposizione del tutto superflua, stabilendo che «per la dispersione delle ceneri all'interno di aree private e necessario il consenso dei proprietari». Risulta evidente come tale norma rechi un contenuto meramente descrittiva di un principio civilistico assolutamente pacifico.
Segnala, infine, il comma 13 della proposta di legge, il quale dispone che, all'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto» sono inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge».
Tale disposizione modifica la norma del codice penale che sanziona la dispersione delle ceneri (articolo 411, quarto comma), includendo tra le condotte punibili, oltre alla dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, anche quella effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge.
Le predette fattispecie di reato sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
In tale contesto rileva come all'integrazione della fattispecie penale e, quindi, alla definizione della concreta condotta punibile, contribuiscano le definizioni di cui al comma 4, relative alle ipotesi di dispersioni delle ceneri «in natura, all'aperto». In particolare, sottolinea come il concetto di «montagna», richiamato dal citato comma 4, possa apparire eccessivamente generico alla luce del principio di legalità, secondo il quale la formulazione della fattispecie penale deve essere sufficientemente determinata.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Daniele FARINA, presidente, sottolineando la delicatezza delle questioni evidenziate dal relatore, rappresenta l'opportunità che la Commissione non concluda oggi l'esame del testo trasmesso dalla XII Commissione, ma proceda nella seduta di domani ad un ulteriore approfondimento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 febbraio 2007. - Presidenza del vicepresidente Daniele FARINA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.05.

Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci e C. 1877 Costa.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, rileva come le proposte di legge in esame, di iniziativa dei deputati Balducci e Boato (C. 1792) e Costa (C. 1877), contengano, con talune differenze, disposizioni volte a prevedere la possibilità di ricorrere all'istituto del patteggiamento anche al di fuori dei limiti temporali previsti dall'articolo 446 del medesimo codice, in tutti quei casi in cui il procedimento in corso potrebbe


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concludersi con una sentenza di condanna ad una la pena condonabile in virtù dell'indulto concesso con la recente legge del 31 luglio 2006, n. 241.
In particolare, la proposta di legge C. 1792, composta da tre articoli, prevede all'articolo 1, comma 1, che in tutti i casi in cui la pena applicata risulti in tutto o in parte estinta in virtù dell'indulto concesso ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato può formulare, nei casi e con i limiti previsti all'articolo 444 del codice di procedura penale, richiesta di patteggiamento anche quando sono trascorsi i termini previsti dagli articoli 446, comma 1, e 555, comma 2, del medesimo codice.
Il comma 2, dell'articolo 1, disciplina, a sua volta, i tempi per la presentazione della richiesta di patteggiamento a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame.
Al riguardo, si prevede che la richiesta di applicazione della pena sull'accordo delle parti deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dalla proposta di legge in esame. Se tale udienza risulta fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, l'udienza medesima, su richiesta dell'imputato, è rinviata per consentire all'imputato stesso di formulare la richiesta di applicazione della pena sull'accordo delle parti.
Il successivo comma 3 precisa, da ultimo, che la richiesta di patteggiamento può essere formulata, altresì, in tutti i casi in cui l'imputato abbia richiesto il giudizio abbreviato o il medesimo sia già in corso.
L'articolo 2 della proposta di legge in esame è volta a prevedere la possibilità di ricorrere all'istituto del patteggiamento in appello anche se il dibattimento è già in corso, quando al medesimo consegue una rideterminazione della pena con applicazione alla medesima dell'indulto previsto dalla citata legge n. 241 del 2006. In questo caso la richiesta di applicazione della pena deve essere formulata entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore presente legge. Se tale udienza risulta fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, l'udienza medesima, su richiesta dell'imputato, è rinviata per consentire all'imputato stesso di concordare con il procuratore generale la rinuncia a taluni motivi di appello e l'accoglimento di altri con rideterminazione della pena.
Ai sensi del successivo articolo 3 in caso di ricorso in Cassazione, l'imputato e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono concordare, secondo quanto disposto dall'articolo 599 del codice di procedura penale, la rinuncia a taluni motivi di ricorso con accoglimento di quelli che portano a una rideterminazione della pena cui deve essere applicato in tutto o in parte l'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006.
Anche in questo caso, tale richiesta deve essere formulata entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Se tale udienza risulta fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'udienza medesima, su richiesta dell'imputato, è rinviata per consentire all'imputato stesso di concordare con il Procuratore generale presso la Corte di cassazione la rinuncia a taluni motivi di ricorso e l'accoglimento di altri con rideterminazione della pena.
La proposta di legge Costa C. 1877, composta da un solo articolo, prevede, la possibilità di formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale anche nei processi in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, risulti decorso il termine stabilito dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, se il reato contestato rientra tra quelli per i quali è prevista la concessione di indulto ai sensi della citata legge n. 241/2006 e la pena da applicare all'imputato può essere dichiarata con la sentenza interamente estinta per effetto dell'indulto.


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In questo caso la relativa richiesta dovrà pervenire nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente proposta legge.
A differenza della proposta di legge C. 1792, osserva che la riammissione in termini prevista dalla proposta di legge C. 1877 non opera nel caso in cui vi sia opposizione della parte civile ovvero nel caso in cui la pena presumibilmente inflitta risulti non interamente estinta in virtù del citato indulto.
Preannuncia di aver presentato la proposta di legge C. 2147, sottoscritta dai deputati del gruppo di Italia dei Valori, volta ad introdurre nell'ordinamento disposizioni di carattere processuale conseguenti alla concessione dell'indulto. Obiettivo di tale proposta di legge, al pari delle proposte di legge in esame, è rappresentato dall'esigenza di far fronte alla rilevante mole di fascicoli processuali pendenti, riguardanti reati per i quali può essere in concreto irrogabile una pena alla quale possa essere applicato il beneficio dell'indulto concesso dalla legge n. 241 del 2006. La proposta di legge si differenzia da quelle oggi in esame in quanto come soluzione per tale problema non individua lo strumento del patteggiamento, bensì l'istituzione di sezioni stralcio cui assegnare gli affari che si trovano nella fase delle indagini preliminari e che riguardano reati ai quali è applicabile il beneficio dell'indulto. Per velocizzare la definizione di tali processi si prevede altresì un procedimento semplificato in camera di consiglio, nei diversi stati e gradi del giudizio, con un impulso d'ufficio e con l'applicazione di vantaggi e di limiti stabiliti per il patteggiamento.
Richiama inoltre la risoluzione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 9 novembre 2006 in ordine alla possibilità di differenziare, rispetto agli altri, la tempistica dei processi penali destinati ad esaurirsi senza una concreta inflazione di pena ricorrendo il beneficio dell'indulto. Sottolinea che in tale risoluzione si evidenzia espressamente che nei periodi esaminati a campione (relativi al 2005) l'entità delle condanne inflitte è stata, in misura oscillante tra l'80 per cento e il 92 per cento del totale, pari o inferiore a tre anni di pena detentiva o a 10 mila euro di pena pecuniaria. A tale proposito il Consiglio Superiore della Magistratura prevede che una aliquota prossima all'80 per cento dei procedimenti attualmente pendenti per reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 si concluderà, in caso di condanna, con l'applicazione di una pena interamente condonata. Dalla lettura di tali dati sottolinea come siano stati errati quelli trasmessi al Parlamento dal Ministro della Giustizia nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia di indulto. In quella occasione, dal Ministero della Giustizia pervenne l'indicazione di circa 12.800 detenuti quali potenziali beneficiari di una eventuale concessione dell'indulto fino a tre anni di pena. L'Eurispes ultimamente ha accertato che la popolazione carceraria, a causa della concessione dell'indulto, si è ridotta da circa 60 mila detenuti a 38 mila. L'Associazione Antigone ha confermato tale portata dell'indulto, accertando che di tale misura ne abbiano beneficiato circa 25 mila detenuti e che gli effetti di essa si ripercuoteranno sull'amministrazione della giustizia ancora per trenta anni.
È evidente che tali numeri si traducono in un ulteriore aggravio per la magistratura, la quale si trova a dover gestire un numero elevato di processi (circa l'80 per cento del totale) destinati a concludersi con una eventuale condanna che non potrà trovare esecuzione. Per tale ragione è urgente approvare delle disposizioni di natura processuale che possano porre rimedio a tale situazione, non ritenendo che la magistratura, attraverso circolari dei procuratori generali, abbia gli strumenti adeguati per trovare una soluzione nel rispetto dei principi costituzionali.

Daniele FARINA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Disposizione in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici.
C. 615 Mazzoni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2007.

Daniele FARINA, presidente, avvisa che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (vedi allegato).

Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritiene inopportuno che la Commissione prosegua nell'esame del provvedimento, in quanto la materia che ne costituisce oggetto dovrebbe essere più opportunamente ricondotta nel contesto dell'esame della riforma delle professioni, che la Commissione medesima si appresta ad affrontare.

Daniele FARINA, presidente, nel replicare all'onorevole Buemi, fa presente che la questione potrà essere eventualmente proposta e valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti presentati.

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Palomba 1.5, il cui contenuto è pressoché identico all'emendamento Betta 1.6, rispetto al quale è tuttavia preferibile in quanto non modifica direttamente la legge n. 339 del 2003, così come la proposta di legge in esame. Invita i presentatori al ritiro di tutti gli altri emendamenti.

Daniele FARINA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nel corso della quale il Governo esprimerà il parere sugli emendamenti presentati.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche. Esame emendamenti C. 1638 ed abb./A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.
C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger e C. 1901 Codurelli.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI