IV Commissione - Marted́ 6 febbraio 2007


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ALLEGATO

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (Testo unificato C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto).

TESTO UNIFICATO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Art. 1.

1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle armi e materiali esplodenti prive di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotate di significativa capacità offensiva, individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
b) all'articolo 15, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero quando essi abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter;
c) all'articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno due anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, lettera a), è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.