XII Commissione - Marted́ 6 febbraio 2007


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ALLEGATO

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero. C. 780 Di Virgilio e C. 1891 Castellani.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

NUOVE NORME IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI IN AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

1. La presente legge definisce i criteri per la individuazione dei luoghi nei quali è obbligatoria la detenzione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni, di seguito denominati «DAE».
2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation (BLSD) per i soccorritori non sanitari, in conformità alle linee guida stabilite dall'accordo 27 febbraio 2003, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.

Art. 2.
(Corsi di formazione e di addestramento).

1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obiettivo di permettere l'utilizzo e il funzionamento in piena sicurezza dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio.
2. Le università, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che dispongano di una rete di formazione provvedono, previo accreditamento ai sensi del comma 3 e in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le centrali operative del sistema di emergenza 118, alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2.
3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati all'aggiornamento delle competenze dei soccorritori non sanitari, e i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché per l'accreditamento dei soggetti che provvedono alla realizzazione dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti, secondo criteri di qualità, efficienza ed omogeneità, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione tecnico-scientifica di controllo denominata «Commissione nazionale per la rianimazione cardiopolmonare».

Art. 3.
(Certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE).

1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata una certificazione


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di idoneità all'utilizzo dei DAE. La certificazione è nominativa, ha la durata di diciotto mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.
2. Il rinnovo della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE deve avvenire non oltre sei mesi dalla sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo della certificazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza.
3. Il possesso della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE è obbligatorio per chiunque li utilizzi.

Art. 4.
(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD).

1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l'assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o provinciale vigente, allo svolgimento dei corsi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Il registro deve contenere: il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento della certificazione.

Art. 5.
(Strutture obbligate a detenere un DAE).

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le condizioni in presenza dei quali nei seguenti mezzi di trasporto, strutture e luoghi è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei DAE:
a) mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della polizia municipale, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo capitanerie di porto, nonché mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonché in tutti i mezzi di soccorso del 118;
b) ambulatori e poliambulatori medici, nonché strutture socio-sanitarie autorizzate;
c) grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;
d) istituti penitenziari;
e) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali, grandi strutture commerciali e industriali;
f) luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica e sportiva, agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico;
g) strutture scolastiche e universitarie;
h) farmacie.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì i termini temporali entro cui i responsabili dei mezzi di trasporto, delle strutture e dei luoghi in cui è obbligatoria la detenzione di DAE provvedono ad adeguarsi a tale obbligo.

Art. 6.
(Detenzione ed uso dei DAE da parte dei privati).

1. I DAE in possesso dei privati cittadini per uso personale devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tal fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore


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comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. L'azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.

Art. 7.
(Detrazioni fiscali per acquisto di DAE).

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici extraospedalieri, fino ad un importo di 1000 euro;».

Art. 8.
(Abrogazione).

1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogato.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

1. Le amministrazioni pubbliche fanno fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 6 attraverso gli ordinari stanziamenti dei propri bilanci.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7 della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.