V Commissione - Mercoledì 7 febbraio 2007


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ALLEGATO

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (C. 445 e abb.-A).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articoli da 1 a 11
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.


Delineano gli organi e le strutture che compongono il Sistema di informazione per la sicurezza, ne definiscono le competenze e le funzioni, prevedendo inoltre l'istituzione di nuovi Uffici nell'ambito del DIS.
Le previsioni normative comportano una radicale riorganizzazione dell'attuale configurazione degli Organismi di informazione sicurezza sia attraverso una razionalizzazione delle competenze dei due Servizi operativi, sia ponendo a fattor comune talune funzioni oggi svolte dalle tre strutture.
Pertanto il SIE ed il SIN svolgeranno rispettivamente le previste funzioni di ricerca all'estero e di dispositivo informativo interno attraverso il reciproco scambio delle risorse umane e strumentali attualmente impiegate.
Analogamente il DIS provvederà ai maggiori oneri da sostenere, derivanti dall'istituzione dei nuovi Uffici, avvalendosi:
per la Scuola di formazione: delle strutture logistiche, didattiche, impiantistiche e del personale attualmente utilizzate dal SISMI e dal SISDE per l'addestramento dei propri dipendenti;
per l'Ufficio Centrale per gli Archivi: di parte degli spazi, degli apparati e dei personale impiegati da CESIS, SISMI e SISDE per la gestione degli archivi di rispettiva competenza. I risparmi di uomini e mezzi derivanti dall'accorpamento
di comuni compiti saranno utilizzati per la gestione dei nascente Archivio storico;
per l'Ufficio ispettivo (peraltro non menzionato nella richiesta di elementi da parte della Commissione bilancio): del supporto di personale e risorse strumentali esistenti mentre gli oneri relativi agli «ispettori» - comunque di entità contenuta - potranno essere sostenuti con le attuali disponibilità finanziarie destinate al pagamento delle competenze del personale.

L'Ufficio Centrale per la Segretezza svolgerà le proprie attribuzioni utilizzando tutte le risorse attualmente assegnate all'U.C.Si. ufficio preposto alla tutela amministrativa del segreto.

Articolo 13
Collaborazione con pubbliche amministrazioni e con soggetti erogatori di pubblici servizi.

Gli eventuali oneri derivanti dalla stipula di talune convenzioni - che non si prevedono particolarmente gravosi atteso il carattere di gratuità soprattutto di quelle concluse con le pubbliche amministrazioni - potranno essere assorbiti nell'ambito dei generali costi di funzionamento delle strutture per il realizzazione delle finalità istituzionali e, pertanto, con il budget attualmente a disposizione.
Analogamente non si prefigurano oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni relative all'accesso agli archivi informatici, di cui al comma 2, in quanto si utilizzeranno i sistemi informatici e di controllo attualmente esistenti.


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Articoli da 21 a 23
Dotazioni organiche e personale dei DIS e dei Servizi di sicurezza.

Le norme delineano lo status del personale del DIS e dei Servizi, demandando ad un successivo regolamento, da adottarsi anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, la definizione dell'intero impianto che va dall'individuazione delle piante organiche alle modalità di reclutamento ed alle previsioni di carattere economico e previdenziale.
Vengono inoltre enucleati i criteri e i limiti atti a disciplinare le modalità di passaggio dell'attuale personale degli Organismi negli istituendi ruoli, nonché il rientro in Amministrazione del personale dei Servizi salvaguardando il principio del riconoscimento della professionalità acquisita.
Per quanto concerne i riflessi di natura finanziaria di tali disposizioni, si opera una compensazione tra i maggiori oneri derivanti dalle attuazioni di previsioni comportanti spese, quali quelle di cui alla lettera m dell'articolo 21, con le economie derivanti dai minori costi ottenuti dall'attuazione di altre disposizioni quali quelle di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo 21.

Articolo 25
Attività economiche simulate.

Si conferma quanto emerso nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della Commissione Bilancio, che le nuove disposizioni, prevedendo attività che concretizzano modalità operative di svolgimento degli ordinari compiti istituzionali, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 29
Norme di contabilità.

La norma disciplina le modalità di assegnazione agli organi del nuovo Sistema di informazione per la sicurezza delle risorse finanziarie, delineando una dettagliata procedura.
Si tratta di disposizioni che non comportano oneri, ma contengono solo previsioni di carattere meramente procedurale, che individuano un preciso iter che va dall'istituzione di un'apposita unità previsionale di base alle concrete assegnazioni dei fondi a favore delle tre strutture e alla previsione di una specifica disciplina di contabilità.
Peraltro anche l'attuale normativa di cui alla legge n. 801/1977 prevede un iter di riparto ed assegnazione dei fondi agli Organismi secondo un sistema sostanzialmente analogo a quello descritto dalla nuova norma.
La disposizione risulta comunque incompleta, come rilevato nel corso dell'esame da parte della Commissione Bilancio, non prevedendo che i fondi dei capitoli attualmente gestiti dal CESIS, dal SISMI e dal SISDE ed iscritti negli stati di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, debbano confluire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, nell'istituenda Unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
Si concorda, pertanto, sull'esigenza dell'esplicitazione, analogamente a quanto a suo tempo previsto dalla legge n. 801 che conteneva specifica indicazione in ordine alla confluenza dei fondi preesistenti negli stati di previsione dei Ministeri dell'Interno e della Difesa a favore della nuova rubrica istituita con l'articolo 19.
Gli oneri derivanti dal nuovo Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica troveranno pertanto copertura con le risorse già stanziate, che confluiranno nella nuova Unità previsionale.

Articoli da 30 a 37
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Le disposizioni relative all'istituzione ed al funzionamento del Comitato non comportano oneri a carico del comparto per la sicurezza.