II Commissione - Resoconto di giovedì 8 febbraio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 febbraio 2007. - Presidenza del vicepresidente Daniele FARINA.

La seduta comincia alle 13.20.

Decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.
C. 2200 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Daniele FARINA, presidente, ricorda come nella seduta di ieri l'onorevole Contento abbia sollevato una questione di competenza, ritenendo che il disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere assegnato in sede referente alla Commissione giustizia o, quantomeno, alle Commissioni riunite I e II.
Nel ritenere pienamente condivisibili le preoccupazioni dell'onorevole Contento, sottolinea altresì come la questione da esso posta rappresenti la conferma dell'esistenza di un problema generale, che più volte si è manifestato quando la Commissione ha esaminato in sede consultiva provvedimenti interenti anche la propria competenza. Problema, d'altra parte, più volte evidenziato e discusso in seno alla Commissione, e sul quale si registra un'ampia convergenza dei gruppi parlamentari.
In tale contesto, ritiene opportuno che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti


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dei gruppi disponga lo svolgimento di riflessione sull'ambito di competenza della Commissione, alla luce di quanto stabilito dalla lettera Circolare del Presidente della Camera dei Deputati del 16 ottobre 1996.
Pertanto, in attesa degli esiti della predetta riflessione, ed in considerazione dell'urgenza che connota il disegno di legge in esame, invita l'onorevole Contento a non insistere per la votazione della proposta di sollevare un conflitto di competenza.

Manlio CONTENTO (AN) accoglie l'invito del presidente Farina a non insistere per la votazione della proposta di sollevare un conflitto di competenza, raccomandando peraltro che sia compiuta non solo la predetta riflessione, ma anche un'attività volta a prevenire ulteriori violazioni degli ambiti di competenza della Commissione. A titolo esemplificativo, ritiene opportuno che sia assegnato in sede referente alla Commissione giustizia il disegno di legge che sarà presentato alla Camera per convertire in legge il del decreto-legge recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni agonistiche.
Tornando al provvedimento in esame, sottolinea la singolarità di un decreto-legge che entra in vigore prevedendo l'abrogazione di una norma della legge finanziaria per il 2007 che non è ancora efficace, con ciò facendo dubitare della sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.
Ricorda, inoltre, il «pasticcio» della norma inserita nella legge finanziaria, volta ad abbreviare la prescrizione degli illeciti contabili; norma della quale, nonostante la fiducia posta dal Governo, non è mai stato individuato l'estensore.
Preannuncia quindi, anche in considerazione di tali ultimi motivi, l'astensione dal voto del proprio gruppo.

Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.25

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 febbraio 2007. - Presidenza del vicepresidente Daniele FARINA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.25

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782 Contento, C. 809 Ascierto e C. 1967 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 gennaio 2007

Daniele FARINA, presidente, avverte che, rispetto agli emendamenti ed articoli aggiuntivi già presentati, sono stati presenti ulteriori emendamenti, nonché subemendamenti agli emendamenti del relatore (vedi allegato).
Al fine di consentire al relatore ed al Governo i necessari approfondimenti per l'espressione del parere sulle nuove proposte emendative, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo.
(Inizio esame e rinvio).

Roberto GIACHETTI (Ulivo), relatore, rileva come il disegno di legge in esame, composto da quattro articoli, intervenga nella materia del contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, disciplinata dall'articolo 12 del testo unico di


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cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cosiddetto «Turco-Napolitano»), ricordando come la materia dell'immigrazione sia stata oggetto di molteplici interventi normativi, che hanno trovato una sistematicità in tale testo unico, al quale negli ultimi anni sono state apportate modificazioni dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta «Bossi-Fini») nonché dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
Nella relazione del Governo viene evidenziata l'esistenza di un attuale problema di inquadramento del fenomeno dell'immigrazione come problema complesso e non esclusivamente di ordine pubblico. Fenomeno che, come tale, presenta la necessità di approcci plurimi, anche nell'ottica di un ripensamento complessivo della filosofia di fondo della disciplina dello straniero in Italia.
Tuttavia, in attesa di un intervento organico in materia di immigrazione, il disegno di legge si pone l'obiettivo di dare una risposta all'emergenza costituita dai massicci sbarchi di clandestini. Esso è stato presentato a seguito di uno degli innumerevoli sbarchi avvenuti lungo le coste siciliane a partire dall'estate scorsa. Abbiamo tutti ben presenti le drammatiche immagini di quelli che i mezzi di informazione hanno definito come i «viaggi della morte», in ragione del loro insopportabile costo in termini di vite umane.
Il disegno di legge è diretto a modificare l'apparato sanzionatorio e processuale del testo unico sull'immigrazione, con l'obiettivo di conferire maggiore forza preventiva e punitiva alle disposizioni penali dirette a punire coloro che, senza alcuno scrupolo, organizzano, in condizione di profonda degradazione della vita umana, il trasporto in Italia di persone disperate che a loro si sono volontariamente rivolte per la ricerca di una condizione di vita migliore.
In particolare, l'articolo 1 modifica in più punti l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione.
La lettera a) sostituisce il comma 1 di tale articolo, ridefinendo il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso una specificazione delle condotte che integrano la fattispecie. Oltre al compimento di «atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato» (come previsto attualmente), il disegno di legge aggiunge la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.
La condotta del compimento di «atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero» delinea una tipica ipotesi di reato a forma libera: realizza la condotta costitutiva del delitto chiunque ponga in essere un'attività lato sensu riconducibile al concetto di aiuto.
La Corte di cassazione ha quindi affermato che per «attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge» non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l'arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell'operazione, la sottrazione ai controlli della Polizia, l'avvio dei clandestini verso località lontane dallo sbarco e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e in senso stretto collegabili all'ingresso dei clandestini.
La Corte ha poi sostenuto che il reato non richiede, per il suo perfezionamento (trattandosi di reato a condotta libera ed a consumazione anticipata), che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto. Inoltre, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando né la durata di tale ingresso, né la destinazione finale del trasferimento.
Il disegno di legge del Governo mantiene la fattispecie di emigrazione clandestina


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e conferma la reclusione da 1 a 5 anni in relazione alle condotte illecite sopra descritte. Per quanto riguarda, invece la pena pecuniaria, fissa in 15.000 euro per ogni clandestino cui si sia favorita l'immigrazione l'entità della multa, eliminando, quindi, ogni valutazione discrezionale da parte del giudice. Il testo vigente, infatti, prevede una multa fino a 15.000 euro a persona, lasciando, quindi, al giudice il compito di fissare l'entità della sanzione nel limite sopra indicato.
La lettera b) modifica il comma 3 dell'articolo 12 del Testo Unico.
L'attuale formulazione punisce il reato di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, destinato a colpire coloro che - come i cosiddetti «scafisti» - al fine di trarre profitto, anche indiretto, compiano atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La sanzione è la reclusione da quattro a quindici anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona.
Il testo del Governo trasforma il comma 3 in una ipotesi aggravata del reato di cui al comma 1, in quanto punisce con pena detentiva più elevata (reclusione da 5 a 15 anni, anziché da 1 a 15 anni) la medesima condotta descritta dal comma 1 nel caso in cui ricorrano determinate circostanze. Si tratta di circostanze che, con l'aggiunta di quella prevista dalla lettera e), nel testo vigente dell'articolo 12, costituiscono circostanze aggravanti dei due diversi reati previsti dai commi 1 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) e 2 (sfruttamento dell'immigrazione clandestina).
Tali circostanze ricorrono quando il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone (lett. a), la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale (lett. b), la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale (lett. c), il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti ovvero quando gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (lett. e).
Secondo il comma 3-bis, introdotto dalla lettera c) del comma 1, dell'articolo 1 del disegno di legge, se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
Il comma 3-ter, introdotto dalla lettera d), comporta un ulteriore aumento della pena detentiva (la pena da 5 a 15 anni è aumentata da un terzo alla metà) e di quella pecuniaria (passa da 15.000 a 25.000 euro per ogni persona) se i fatti di cui al comma 3 (ipotesi aggravata del comma 1) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o, comunque, allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento (lettera a) ovvero al fine di trarne profitto, anche indiretto (lettera b).
Tale finalità, sia pure senza il riferimento all'ipotesi indiretta, attualmente costituisce il contenuto del dolo specifico che caratterizza il reato di sfruttamento della immigrazione clandestina, di cui al vigente comma 3 dell'articolo 12 del Testo Unico. Quest'ultima modifica si è resa necessaria alla luce delle difficoltà frequentemente emerse, sul piano probatorio, di dimostrare la sussistenza del dolo specifico, che determinava spesso una derubricazione della fattispecie criminosa, con tutte le relative conseguenze in materia sanzionatoria e cautelare
In sostanza, il testo del governo unifica i due reati attualmente previsti dai commi 1 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) e 2 (sfruttamento dell'immigrazione clandestina) nel reato previsto dal nuovo comma 1. Il nuovo comma 3 costituisce una ipotesi aggravata del


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comma 1. I commi 3-bis e 3-ter costituiscono ipotesi ulteriormente aggravate di quella prevista dal comma 3.
Oltre a disposizioni di natura sostanziale, il testo del Governo contiene anche disposizioni di natura processuale.
La lettera e) del comma 1, sostituisce il comma 4 dell'articolo 12, che attualmente prevede per i delitti di immigrazione clandestina l'arresto in flagranza, la confisca del mezzo di trasporto, e il giudizio direttissimo laddove non si rendano necessarie speciali indagini.
Con la nuova formulazione il Governo prevede che per i delitti di cui ai commi 1 e 3 sia obbligatorio l'arresto in flagranza.
In relazione all'originaria formulazione del comma 4 dell'articolo 12, osserva che mentre la confisca è ora disciplinata dal successivo comma 4-ter, viceversa, viene meno la citata previsione di obbligatorietà del giudizio direttissimo.
Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si precisa che è stata espunta la previsione dell'obbligo di procedere con rito direttissimo in quanto «tale norma appare infatti confliggere con la complessità dell'attività investigativa correlata a queste ipotesi delittuose ed appare asistematica rispetto alla previsione dell'articolo 233 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Si ritiene peraltro che la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza già consentirà l'utilizzo «ordinario» del suddetto rito alternativo mediante l'applicazione degli articoli 449 e seguenti del codice di rito, senza necessità di introdurre ulteriori deroghe alla disciplina generale.»
L'articolo 1, comma 1, lettera f), introduce il comma 4-bis dell'articolo 12 del Testo Unico.
Il Governo ha ritenuto che il gravissimo allarme sociale e le devastanti perdite di vite umane cagionate dalla condotta criminosa e irresponsabile dei cosiddetti «scafisti» rendessero necessario un ripensamento dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza nella scelta delle misure cautelari, imponendo nei casi aggravati una sorta di «presunzione di sussistenza di gravissime esigenze cautelari», in modo del tutto analogo a quanto previsto in tema di criminalità organizzata.
Il testo proposto prevede, quindi, di mutuare l'attuale formulazione dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, rendendo di regola applicabile la misura cautelare custodiale qualora vi siano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui al comma 3 dell'articolo 12, salvo che non risulti dagli elementi acquisiti l'assenza di esigenze cautelari, proprio in considerazione delle efferate modalità con cui viene posta in essere la condotta criminosa in esame.
Ricorda che l'articolo 275, comma 3, del codice di rito configura, al sussistere di gravi indizi di colpevolezza in relazione a determinati reati di particolare gravità (articolo 416-bis del codice penale), la misura cautelare della custodia in carcere come l'unico strumento di tutela idoneo a soddisfare le esigenze cautelari previste dall'articolo 274: a) pericolo di inquinamento delle prove; b) pericolo di fuga; c) pericolo di compimento di nuovi delitti. In tal modo è venuta delineandosi una sorta di presunzione di adeguatezza che, limitatamente ad alcune ipotesi delittuose, ha sostituito l'originaria configurazione della custodia in carcere come extrema ratio da disporre esclusivamente nelle ipotesi di inadeguatezza delle altre forme di intervento a fini cautelari. In presenza, quindi, di determinate fattispecie di reato il legislatore ritiene che l'unica misura cautelare adeguata sia la restrizione in carcere, ferma restando, ovviamente, la sussistenza del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai medesimi reati e sempre che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. La Corte costituzionale ha affermato che, se da un lato, possono essere previste delle ipotesi dove la scelta della misura da applicare viene effettuata «in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti», sottraendo al giudice la valutazione in ordine al «quomodo della cautela», dall'altro lato, «la sussistenza


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in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l'an della cautela) comporta, per definizione, l'accertamento, di volta in volta, della loro effettiva ricorrenza».
L'articolo 2 del disegno di legge inserisce la fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico tra quelle previste dal n. 7-bis) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 407, del codice di rito, relativo ai termini di durata massima delle indagini preliminari. In conseguenza di tale novella, le indagini preliminari per i delitti di cui al comma 3 possono durare due anni anziché per diciotto mesi. Tale ampliamento è diretto a consentire lo svolgimento di investigazioni spesso complesse, in quanto volte a contrastare fenomeni internazionali che richiedono l'attivazione di procedure anche di cooperazione internazionale.
Inoltre, in considerazione del richiamo dell'articolo 303 alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 407, si ottiene anche un prolungamento della durata massima della custodia cautelare. Questa nella fase delle indagini preliminari è aumentata da sei mesi ad un anno.
L'articolo 3 contiene la cosiddetta «clausola di invarianza», non comportando il presente disegno di legge nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 4, infine, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Daniele FARINA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di utilizzazione delle denunce anonime.
C. 810 Consolo.
(Inizio esame e rinvio).

Giuseppe CONSOLO (AN), relatore, evidenzia come l'articolo unico della proposta di legge in esame preveda l'introduzione di talune modifiche all'articolo 333 del codice processuale penale.
Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, scopo della novella in esame è quello di rafforzare un principio indubbiamente garantista, assicurando, al contempo, una riduzione del carico di procedimenti basati su notizie infondate o inattendibili.
A tal fine, una prima modifica è introdotta dal comma 1, lettera a) della proposta di legge e concerne il terzo comma dell'articolo 333 del codice di procedura penale, che, attualmente, stabilisce il divieto di utilizzo delle denunce anonime, salvo quanto disposto dall'articolo 240. Il nuovo terzo comma estende il citato divieto di utilizzabilità, oltre che alle denunce anonime in senso stretto (ovvero quelle prive di sottoscrizione), anche alle denunce prive dei requisiti che consentano di identificarne l'autore anche se di esse abbiano dato notizia i mezzi d'informazione. La relazione illustrativa della proposta di legge chiarisce come tale nuovo regime debba, quindi, riguardare anche le denunce presentate sotto falso nome o sottoscritte con evidenti nomi di fantasia, ipotesi attualmente non espressamente previste.
Il comma 1, lett. b) dell'articolo unico della proposta in esame aggiunge, da ultimo, il nuovo comma 3-bis all'articolo 333 del codice di procedura penale, al fine di evitare che dagli atti compiuti dalla magistratura o dalla polizia giudiziaria a seguito di denunce anonime, possa scaturire qualsiasi effetto procedimentale. In particolare, il nuovo comma 3-bis sancisce l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in violazione del citato divieto, l'impossibilità di acquisizione a fini probatori degli elementi eventualmente raccolti attraverso tali indagini, nonché la nullità ad ogni effetto dei procedimenti penali eventualmente avviati su tali basi.

Daniele FARINA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35


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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici.
C. 615 Mazzoni.

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 528 Buemi.

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni.

Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci e C. 1877 Costa.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 127 del 7 febbraio 2007, a pagina 17, prima colonna, sostituire le parole: « SEDE CONSULTIVA» con le seguenti: «ATTI DEL GOVERNO».