II Commissione - Marted́ 13 febbraio 2007


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici. C. 615 Mazzoni.

ARTICOLO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina transitoria).

1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
2. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
3. Il dipendente pubblico part time che ha optato per la cessazione del rapporto d'impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.
1. 010.Il Relatore.