I Commissione - Giovedì 15 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00728 Boscetto e Paoletti Tangheroni: Personale docente dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come è noto, con la legge finanziaria 2007, sono state approvate disposizioni (commi 580 e seguenti) concernenti il riassetto complessivo del sistema della formazione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, nonché il sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, al fine di ottimizzare la qualità delle attività formative pubbliche, nonché di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato, anche in considerazione della centralità dei temi emergenti quali l'internazionalizzazione e l'informatizzazione, l'articolo 1, comma 580 della legge finanziaria 2007 ha istituito l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, come struttura di Governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica.
A tal fine le disposizioni in questione prevedono, tra l'altro, che la Scuola superiore della pubblica amministrazione verrà soppressa con contestuale trasferimento di tutte le sue risorse, comprese quelle di personale, all'Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi.
La stessa legge finanziaria, al comma 585, stabilisce che, per l'attuazione delle norme predette, il Governo adotti uno o più regolamenti con i quali, tra l'altro, si provvederà a disciplinare la situazione del personale amministrativo e docente della Scuola superiore, che transiterà nell'Agenzia.
Con tali regolamenti, che saranno adottati entro il 31 marzo prossimo, il Governo intende attenersi rigorosamente ai principi enunciati dalla legge finanziaria ed assolvere all'impegno contenuto nell'ordine del giorno D'Elia-Pettinari, che, approvato anche con il voto favorevole di molti rappresentanti dell'opposizione, raccomanda di procedere, contestualmente all'istituzione dell'Agenzia, ad una razionalizzazione di tutta l'attività formativa anche con riferimento alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, all'Istituto diplomatico ed alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze che confluiranno nella stessa Agenzia, pur mantenendo la loro autonomia organizzativa.
Nell'attuare questa storica riforma del sistema formativo, il Governo è altresì consapevole che sarà necessario ed intende dunque operare per la piena ed effettiva attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, in materia di accesso ai ruoli di quest'ultima, e di esclusività del rapporto di lavoro di pubblico impiego, di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione.
In sintesi, dalla soppressione della Scuola non consegue l'automatica cessazione del rapporto con il personale docente.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00727 Zaccaria e Spini: Intese tra lo Stato e alcune confessioni religiose.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento al contenuto del Suo atto di sindacato ispettivo, si fa presente che il Presidente del Consiglio dei ministri, nelle sue dichiarazioni programmatiche, ha richiamato i principi costituzionali che attribuiscono allo Stato il ruolo di garante per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale ed ha rivolto il suo pensiero ed il suo saluto a tutte le Confessioni religiose, alla Chiesa cattolica, alle Chiese evangeliche ed ortodosse, alle Comunità ebraiche ed a quelle musulmane, come a tutte le altre comunità religiose presenti in Italia.
Nel suo primo discorso come Presidente del Consiglio l'onorevole Prodi ha, quindi, dato un segnale inequivocabile di voler riprendere un dialogo costruttivo con le diverse rappresentanze del mondo religioso, al fine di dare sempre più ampia attuazione all'articolo 8 della Costituzione e di completare la legislazione ecclesiastica avviata negli anni Ottanta.
Alcune delle intese ricordate nella Sua interrogazione sono state avviate fin dal 1997 dalla Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose. La stessa Commissione è stata nel luglio scorso invitata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, su impulso del Presidente Prodi, a riprendere i suoi lavori, al fine di portare a conclusione l'iter delle diverse intese.
La Commissione si è riunita più volte ed ha esaminato le intese da Lei indicate, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute dopo la loro definizione, che hanno reso i rispettivi testi non più attuali.
I rappresentanti delle Amministrazioni competenti hanno poi formulato e sottoposto alla Commissione le proposte di aggiornamento in merito.
I testi così modificati sono stati sottoposti e approvati dai rappresentanti delle confessioni religiose interessate.
Solo l'iter dell'intesa con l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai è stato sospeso, in attesa di conoscere l'esito del procedimento relativo alla modifica statutaria richiesta dalla Confessione religiosa stessa al Ministero dell'interno.
Il giorno 21 febbraio 2007 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Enrico Letta, incontrerà ciascuno dei rappresentanti per siglare i rispettivi testi di intesa, in vista della loro iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l) della legge n. 400 del 1988.
Successivamente i testi dovranno essere firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal rappresentante di ciascuna confessione religiosa.
I testi dei relativi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dovranno essere quindi sottoposti al Consiglio dei Ministri per la successiva trasmissione al Parlamento al fine di avviare l'iter legislativo.


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PROSPETTO RELATIVO ALLA SITUAZIONE DELLE INTESE CON LE VARIE CONFESSIONI RELIGIOSE

INTESE FIRMATE E NON APPROVATE CON LEGGE

1. Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7o giorno (modifica)
2. Tavola Valdese (modifica)

Il 23 aprile 2004 il Presidente del Consiglio pro-tempore ha firmato l'intesa modificativa all'intesa vigente con l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 70 Giorno, e il 27 maggio 2005 quella con la Tavola Valdese.
Sono stati presentati i relativi disegni di legge di approvazione alla Camera, la quale non è riuscita ad approvarli prima della fine della Legislatura.
L'intesa con la Tavola Valdese, volta a consentire la partecipazione della Confessione alla ripartizione della somma dell'8 per mille derivante dalle scelte non espresse, non ha bisogno di aggiornamenti.
L'intesa con la Chiesa Avventista, volta a riconoscere il diploma di laurea quinquennale in teologia rilasciato, deve invece essere aggiornata, in quanto il decreto del Ministro dell'Università citato nel testo è stato sostituito dopo la firma.

3. Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
4. Unione Buddhista Italiana

Le intese sono state firmate dal Presidente pro-tempore onorevole Massimo D'Alema il 20 marzo 2000 e i relativi disegni di legge di approvazione vennero trasmessi alla Camera, la quale non è riuscita ad approvarli prima del suo scioglimento.
Nella XIV legislatura il Governo non ha ripresentato i disegni di legge.
Essendo trascorsi più di sei anni ed essendo intervenute delle modifiche legislative che incidono sul contenuto dell'intesa (esempio servizio militare, introduzione dell'euro, nuove denominazioni di Ministeri, eccetera), tali intese devono essere aggiornate prima della presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge di approvazione.

INTESE CONCLUSE MA NON FIRMATE

1. Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
2. Chiesa Apostolica
3. Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
4. Unione Induista italiana

Le trattative sono state avviate nel 2000 e sospese per la fine della XIII Legislatura. Riprese le trattative nella successiva Legislatura, le bozze di intesa sono state siglate nel giugno 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri pro-tempore e dai rappresentanti delle confessioni religiose interessate.
I testi delle intese devono essere rivisti alla luce delle modifiche normative intervenute (esempio servizio militare, titoli di studio, eccetera) prima della nuova sigla da parte del Sottosegretario in carica.

INTESE AVVIATE MA NON CONCLUSE

1. Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Le trattative sono state avviate nel 2000 e sospese poi per la fine della XIII Legislatura. Riprese le trattative nella XIV Legislatura il testo definitivo della bozza di intesa è stato licenziato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose sentita la Commissione consultiva per la libertà religiosa nel luglio 2002.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00729 Adenti: Sulla posizione del Governo in merito al Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In Italia i rapporti tra Stato e Chiese sono regolati anzitutto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione.
L'articolo 7, primo comma, della Costituzione, che la Santa Sede ha riconosciuto firmando nel 1984 l'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, sancisce il principio secondo il quale lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani, separando espressamente l'ordine dello Stato e l'ordine della Chiesa.
Per l'articolo 8, primo comma, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.
Questo principio è ripetuto nell'Accordo del 1984 e nelle intese stipulate con diverse confessioni religiose, a reciproca garanzia delle Parti.
Queste disposizioni hanno permesso, nel corso di decenni di storia repubblicana, di mantenere distinti i due piani, temporale e spirituale e, contemporaneamente hanno consentito un fecondo dialogo tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre Chiese e confessioni religiose.
In questo contesto di pluralismo religioso e di libertà di tutte le confessioni, le autorità della Chiesa cattolica e di tutte le altre religioni presenti nel Paese sono pienamente libere di manifestare il proprio pensiero e di fornire insegnamenti ai loro fedeli. Insegnamenti che, ovviamente, non possono essere vincolanti nell'ordine dello Stato.
In particolare, per quanto riguarda i rapporti con la Chiesa cattolica, con la revisione del Concordato Lateranense del 1984 è stato riaffermato e concretamente articolato il principio costituzionale della assoluta distinzione, indipendenza ed autonomia dei due «ordini» della Chiesa e dello Stato, che si impegnano ad una reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
A questo si aggiunge, nel Protocollo addizionale, il venir meno del principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come religione dello Stato, in conformità al dettato della Costituzione, ispirata al principio supremo di laicità dello Stato.
L'azione del Governo si è costantemente attenuta, di fronte al libero esplicarsi del fenomeno religioso, a tale principio alla luce dell'interpretazione data dalla Corte costituzionale la quale afferma che la laicità dello Stato implica non indifferenza nei confronti della religione, ma garanzia dello Stato stesso per la tutela della libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale e culturale.
Il Presidente Napolitano, nel suo discorso rivolto al Pontefice Benedetto XVI, in occasione della sua visita in Vaticano avvenuta lo scorso novembre, ha riaffermato che in Italia l'armonia dei rapporti tra Stato e Chiesa è garantita dal principio laico di distinzione sancito dalla Costituzione e dall'impegno alla «reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del Paese».
E, pur se esistono scelte che appartengono alla sfera statale, alla responsabilità ed all'autonomia della politica, il Capo dello Stato ha sottolineato che viene avvertita come esigenza pressante ed essenziale il richiamo al fondamento etico della politica.


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In piena sintonia con queste parole, il Papa, nella medesima occasione, ha tenuto ad affermare che «se è vero che per la sua missione la Chiesa non è e non intende essere un agente politico, tuttavia essa ha un interesse profondo per il bene della comunità politica».
La libertà della Chiesa cattolica allo svolgimento della sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione è riconosciuta dall'articolo 2 dell'Accordo del 1984 che garantisce inoltre «ai cattolici ed alle loro associazioni ed organizzazioni», e quindi anche ai vescovi, «la piena libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione».
Nella libertà della Chiesa è quindi compreso il pieno diritto di esprimere valutazioni e formulare giudizi, di parlare alle coscienze dei cittadini e dei politici. Spetta poi ai cittadini e ai politici e alla loro coscienza valutare, accogliere, seguire, oppure ignorare tali dichiarazioni.
Nell'autonomia dello Stato rientra il pieno diritto di elaborare norme e leggi sulla base di liberi orientamenti degli organi di governo e legislativi.
Ciò avviene d'altra parte in tutti i Paesi democratici e ad ispirazione laica, dove non mancano certo le discussioni di carattere etico e religioso.
Per queste ragioni non c'è motivo per ritenere che una discussione come quella che si sta sviluppando in Italia in questi giorni possa, in qualche modo, mettere in crisi i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica che poggiano su basi solide e sull'idea condivisa dell'applicazione del dettato costituzionale.


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ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti (Atto n. 63).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del presidente del consiglio dei ministri 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del ministero delle infrastrutture e del ministero dei trasporti (Atto n. 63),
considerato il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che, all'articolo 1, commi 4 e 5, ha disciplinato il trasferimento delle funzioni ai due dicasteri;
preso atto che la V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati ha esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, lo schema di regolamento in oggetto sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario e ha espresso, in data 24 gennaio 2007, una valutazione favorevole;
preso atto altresì del fatto che, in data 7 febbraio 2007, la IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati ha espresso alcuni rilievi, ritenuti condivisbili;
considerata l'opportunità di rendere coerente la ripartizione delle strutture amministrative tra i due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture disposta dallo schema in esame con il trasferimento di funzioni ai medesimi dicasteri, disposto dal citato decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006;
considerato che lo stesso decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto l'espunzione dell'area funzionale «integrazione modale fra i sistemi di trasporto» dalle competenze riconosciute dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 al Ministero delle infrastrutture;
rilevata pertanto l'esigenza di adeguare a tale mutato contesto legislativo l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, che, nell'elencare le funzioni e i compiti statali trasferiti al Ministero delle infrastrutture, continua ad indicare in capo a tale dicastero la competenza in materia di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione, tra le altre, anche delle reti «di integrazione modale fra i sistemi di trasporto»;
osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5) dello schema di decreto in esame attribuisce alla «Divisione 6», struttura dirigenziale non generale afferente al Ministero delle infrastrutture, le competenze in materia di normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, nonostante l'articolo 42, comma 1, lettera d) del


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decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riconosca in capo al Ministero dei trasporti la competenza in materia di «sicurezza dei trasporti terrestri», all'interno del quale deve intendersi ricompresa anche la sicurezza della circolazione ferroviaria; tale attribuzione di compiti ad una struttura amministrativa facente capo al Ministero delle infrastrutture, oltre a sollevare perplessità nella prospettiva del recepimento della direttiva 49/2004/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, non appare neppure congrua rispetto a quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che riconosce al Ministero dei trasporti la competenza sulla «sicurezza dei trasporti terrestri», ambito nel quale deve intendersi ricompresa anche la sicurezza sulla circolazione ferroviaria;
rilevato inoltre che l'articolo 5, comma 4, lettera b), numero 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 attribuisce le competenze in materia di interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, con particolare riferimento all'attuazione del programma di interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, alla «Divisione 5», struttura amministrativa incardinata presso il Ministero delle infrastrutture; rilevato in proposito che l'articolo 42, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha riconosciuto in capo al Ministero delle infrastrutture competenze circoscritte alle «reti infrastrutturali di interesse nazionale», ambito al quale non appaiono riconducibili i programmi di infrastrutturazione a livello locale, relativi alle ferrovie concesse, alle metropolitane, alle tramvie, ai sistemi innovativi e, più in generale, alle infrastrutture per il trasporto pubblico locale; osservato invece che i commi 1016, 1031, 1032 e 1033 e 1038 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno attribuito al Ministero dei trasporti le risorse destinate alla prosecuzione degli interventi in materia, nonostante la lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si limiti ad attribuire al Ministero delle infrastrutture una competenza circoscritta alle «reti nazionali di interesse nazionale»;
considerata l'opportunità di precisare le modalità di coordinamento tra la funzione propositiva in materia di pianificazione nel settore dei trasporti, attribuita al Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, seppure con il concerto del Ministero delle infrastrutture, con i compiti invece riconosciuti a tale ultimo dicastero in materia di programmazione infrastrutturale, anche al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, in ordine al necessario concerto, per quanto di competenza, del Ministero dei trasporti sugli atti di programmazione spettanti al Ministero delle infrastrutture; rilevata pertanto l'esigenza che, nell'ambito dello schema in esame, sia chiaramente esplicitata la necessità del concerto del Ministero dei trasporti anche sui piani di sviluppo infrastrutturale delle strade, di competenza dell'ANAS, alla luce della presenza di competenze che appaiono riconducibili in capo al Ministero dei trasporti, soprattutto per quanto concerne la sicurezza, la regolamentazione, la politica tariffaria, la qualità, la regolarità e l'economicità dei servizi offerti e la tutela del consumatore e degli operatori;
considerato poi che l'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, prevede che la «Divisione 2», struttura dirigenziale non generale, alla quale competono funzioni in materia di rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria e di stipula del relativo contratto di programma, sia inquadrata nell'ambito del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali del Ministero delle infrastrutture; rilevato che tali materie in quanto riconducibili alla sicurezza della circolazione ferroviaria, alla gestione e


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manutenzione della rete e all'erogazione dei servizi da parte del gestore, rivestono una prevalente connotazione trasportistica e che, pertanto, appare ragionevole che lo svolgimento dei compiti amministrativi concernenti l'atto di concessione e il contratto di programma, proprio per la parte relativa ai servizi resi dal gestore dell'infrastruttura e per gli aspetti relativi alla sicurezza, sia affidato ad struttura incardinata presso il Ministero dei trasporti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) sotto il profilo della coerenza tra la ripartizione delle strutture amministrative tra il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, e il trasferimento delle funzioni statali ai due dicasteri, disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:
1) all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, valuti il Governo l'opportunità di adeguare tale disposizione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha espunto dall'articolo 42, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e quindi dall'ambito delle competenze riconosciute al Ministero delle infrastrutture, l'area funzionale «integrazione modale fra i sistemi di trasporto»;
2) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5) dello schema in esame, nella parte in cui attribuisce ad una struttura amministrativa afferente al Ministero delle infrastrutture le competenze in materia di normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, nonostante l'articolo 42, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riconosca invece in capo al Ministero dei trasporti la competenza in materia di «sicurezza dei trasporti terrestri», nel cui ambito deve intendersi ricompresa anche la sicurezza della circolazione ferroviaria;
3) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 5, comma 4, lettera b), numero 3), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 al fine di trasferire le competenze in materia di interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, con particolare riferimento all'attuazione del programma di interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, ad una struttura amministrativa incardinata presso il Ministero dei trasporti, in considerazione del fatto che l'articolo 1, commi 1016, 1031, 1032 e 1033 e 1038 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha attribuito allo stesso Ministero dei trasporti le risorse destinate alla prosecuzione di tali interventi e che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si limita ad attribuire al Ministero delle infrastrutture una competenza circoscritta alle «reti nazionali di interesse nazionale»;
b) sotto il profilo di una più chiara ripartizione delle competenze amministrative tra il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture:
1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente il concerto del Ministro dei trasporti, quale necessario elemento procedimentale, nell'ambito della definizione dei piani di sviluppo infrastrutturale delle strade, di competenza dell'ANAS, in considerazione del disposto dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede, in termini generali, il concerto del Ministero dei trasporti, per quanto di sua competenza, sugli atti di programmazione spettanti al Ministero delle infrastrutture;


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2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la riconduzione delle funzioni in materia di rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria e di stipula del relativo contratto di programma, nell'ambito del Ministero dei trasporti, in luogo di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, che alloca presso il Ministero delle infrastrutture la struttura amministrativa a tale fine preposta.