V Commissione - Resoconto di giovedì 15 febbraio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e per lo sviluppo economico Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 9.15.

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
Nuovo testo C. 528.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nelle sedute precedenti, consegna la documentazione predisposta sul provvedimento (vedi allegato 1) dalla quale si desume che il medesimo è suscettibile di determinare maggiori oneri che risultano privi di copertura.

Lino DUILIO, presidente, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di sottoporre, come avvenuto in casi analoghi in precedenza, alla Commissione di merito i profili problematici del provvedimento, con particolare riferimento alla necessità di provvedere all'individuazione di un'idonea copertura finanziaria.

La Commissione concorda.


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DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
C. 2201 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento rileva la necessità di acquisire chiarimenti in ordine, in primo luogo, agli effetti sul gettito IVA dell'articolo 1, comma 1, che dispone il divieto per gli operatori della telefonia mobile di applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate, nonché il divieto di fissare limiti temporali massimi di utiilzzo del traffico acquistato. Osserva poi che dall'articolo 5 potrebbero derivare oneri aggiuntivi con riferimento alle risorse necessarie alla costruzione e alla gestione del sistema informativo sui servizi assicurativi previsto dalla disposizione. Con riferimento poi all'articolo 9, che disciplina il nuovo sistema della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventuale insorgenza di maggiori oneri di carattere amministrativo connessi al periodo di transizione fra il sistema attuale e quello previsto dalla disposizione ed alle modalità con le quali sarà assicurata l'invarianza di gettito prevista dalla norma, con riferimento alla rideterminazione delle tariffe dell'imposta di bollo. Ricorda in proposito che l'unico criterio fissato dalla disposizione è infatti di carattere agevolativo, in quanto mira ad incentivare le domande presentate per via informatica. È pertanto necessario che sia chiarito a carico di quali voci della tariffa verranno compensate le minori entrate derivanti dall'agevolazione prevista dalla norma. Richiama poi il contenuto dell'articolo 10, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato (royalties), a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato della capacità e del gas; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verranno definite le modalità di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato. Si prevede inoltre che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, una quota del gas importato dovrà essere offerta presso il mercato regolamentato della capacità e del gas. A tale adempimento viene subordinato il rilascio delle nuove autorizzazioni all'importazione di gas. In proposito, appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo volti ad escludere che le entrate per l'erario derivanti dalla vendita sul mercato di una quota del gas estratto siano inferiori all'ammontare complessivo delle royalties versate in base alla normativa previgente. Osserva poi che l'articolo 12 presenta alcuni profili problematici. Ricorda che la disposizione prevede la revoca delle alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla Società TAV Spa per la realizzazione del sistema «Alta velocità» di specifiche tratte. La revoca si estende a tutti i rapporti convenzionali derivanti o collegati, stipulati da TAV Spa con i general contractors nelle date del 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992 (comma 2). Ricorda in proposito che la progettazione esecutiva e la costruzione delle infrastrutture ferroviarie relative alla realizzazione del progetto Alta Velocità sono state inizialmente affidate, mediante atto di concessione, da Ferrovie dello Stato Spa alla società Treno Alta Velocità-TAV Spa ed è stato previsto - a carico della società concessionaria - la possibilità di avvalersi, nell'adempimento delle relative prestazioni, di general contractors. Si prevede inoltre che la Società Ferrovie dello Stato provvede direttamente, anche in deroga alla normativa vigente, all'accertamento ed al rimborso degli oneri connessi alle attività progettuali e preliminari condotte per le opere oggetto della revoca di cui al comma 1; il rimborso è dovuto nei limiti


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dei costi effettivamente sostenuti e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Viene infine aggiunto il comma 1-bis all'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 che fissa nuovi criteri per la determinazione dell'indennizzo in tutte le ipotesi in cui la revoca dell'atto amministrativo incida su preesistenti rapporti negoziali con privati. In base alla convocazione disposizione, l'indennizzo dovrà essere parametrato al solo danno emergente; tener conto dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà all'interesse pubblico dell'atto amministrativo; tener conto altresì dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. Non viene invece previsto il risarcimento del lucro cessante, previsto dall'attuale disciplina pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire. Al riguardo, osserva che l'articolo 12 presenta alcuni profili problematici sui quali appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo. Infatti, la norma appare infatti suscettibile di produrre oneri connessi all'obbligo di corresponsione di un indennizzo; inoltre tale obbligo viene posto a carico delle Ferrovie, soggetto esterno al comparto della pubblica amministrazione. Peraltro tale soggetto è destinatario di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato che, in base ad una decisione Eurostat del 2005, sono considerati spese della pubblica amministrazione, in quanto erogate a fronte di perdite di esercizio del Gruppo Ferrovie. È pertanto plausibile che l'onere in questione possa riflettersi sui conti della pubblica amministrazione. A fronte dei predetti oneri, la relazione tecnica prevede la realizzazione di risparmi, non quantificati, connessi al minor costo di realizzazione delle opere in conseguenza del loro affidamento tramite procedure di gara. Al fine di verificare l'effettiva possibilità che i sopraindicati effetti di segno opposto assumano carattere compensativo, andrebbero forniti alcuni elementi di quantificazione degli effetti medesimi nonché chiarimenti in merito ai tempi con i quali essi potranno prodursi. In primo luogo andrebbero quantificati gli oneri relativi all'indennizzo dovuto ai general contractors a fronte della revoca delle concessioni disposta dai commi 1 e 2. Tali spese, ai sensi del comma 3, dovranno essere commisurate al rimborso dei costi effettivamente sostenuti, per attività progettuali o preliminari a quelle di costruzione. Andrebbe inoltre chiarito se il procedimento di revoca delle convenzioni, previo pagamento di un indennizzo, dia titolo all'acquisizione, da parte delle Ferrovie, della proprietà dei progetti predisposti a cura dei general contractors e se si tratti comunque di elaborati progettuali utilizzabili ai fini delle successive fasi di realizzazione delle opere in questione. In caso contrario, potrebbero prodursi oneri ulteriori, connessi alla necessità di sostenere i costi per l'acquisizione, eventualmente dagli stessi general contractors, dei progetti oppure per la necessità di iniziare nuovamente la fase di progettazione, con conseguenti maggiori spese e allungamento dei tempi. Chiede pertanto di acquisire chiarimenti ed elementi quantitativi da parte del Governo volti a verificare l'entità dei predetti oneri e la misura in cui gli stessi possano riflettersi sui saldi della pubblica amministrazione. Con riferimento ai risparmi prefigurati dalla relazione tecnica - e al loro eventuale carattere compensativo rispetto ai predetti effetti onerosi - derivanti dal futuro affidamento delle tratte in questione tramite procedure di gara, ritiene necessario che sia chiarito quali siano attualmente le spese iscritte nei conti pubblici con riferimento alle opere in questione. Inoltre andrebbe valutata l'idoneità, anche sotto il profilo temporale, dei risparmi cui fa riferimento la relazione tecnica a compensare i possibili oneri connessi agli esborsi da sostenere in attuazione delle disposizioni in esame. Con riferimento all'articolo 13, commi da 3 a 8, che dispone detrazioni per le erogazioni liberali in favore di istituti scolastici, segnala che la stima proposta dalla relazione tecnica degli oneri derivanti dalla disposizione presenta un elevato grado di incertezza, in considerazione


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del fatto che le norme introducono una nuova tipologia di erogazioni liberali in corrispondenza delle quali è riconosciuta un'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi. In proposito rileva, in particolare, che l'ipotesi utilizzata per la stima degli effetti di minore gettito in capo ai soggetti IRPEF ed agli enti non commerciali, consistente nel presumere che le nuove erogazioni in favore degli istituti scolastici saranno pari ad un terzo del totale delle erogazioni liberali attualmente effettuate ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, potrebbe rivelarsi non del tutto prudenziale. Ciò in quanto larga parte delle erogazioni liberali per le quali attualmente è riconosciuta una detrazione d'imposta, a differenza delle nuove erogazioni in favore degli istituti scolastici, sono detraibili (nella misura del 19 per cento) nel limite di un importo predeterminato. Pertanto, l'invarianza del beneficio fiscale al crescere della somma erogata condiziona l'ammontare stesso delle singole erogazioni. Chiede sul punto di acquisire chiarimenti da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma autorizza per le finalità di cui al comma 3, una spesa valutata in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 5-ter, del decreto-legge n. 452 del 2001, che a tal fine sono vincolate, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel predetto anno. Inoltre, a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006. La norma dispone anche che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo delle risorse stanziate nella contabilità speciale, osserva che l'articolo 5-ter del decreto-legge n. 452 del 2001 dispone che le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possano affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati. Dal dettato della norma la costituzione delle suddette contabilità speciali sembra essere solo eventuale. Tanto premesso, è necessario che il Governo fornisca dati ulteriori, rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica, in merito all'entità delle risorse affluite alla contabilità speciale della quale si prevede l'utilizzo, che secondo quanto affermato nella relazione tecnica ammonterebbero a 100 milioni di euro ed ai criteri con i quali si procederà, con il decreto ministeriale cui il testo rinvia, alla determinazione delle somme da vincolare sulle diverse contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto legge n. 452 del 2001. Rileva la necessità di chiarimenti anche sull'opportunità di prevedere esplicitamente nel testo, analogamente a quanto indicato nella relazione tecnica, che l'esercizio finanziario per il quale varrebbe il vincolo delle risorse sia il 2007. Infatti, qualora la norma si riferisca all'anno 2008, come potrebbe dedursi in base al tenore letterale della norma, dato il carattere eventuale del versamento delle suddette risorse, l'effettiva sussistenza delle stesse potrebbe presentare un certo margine di aleatorietà. Alla coerenza della disposizione con quanto previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005 che stabilisce che, a decorrere dal


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2006, le riassegnazioni di entrate destinate alle singole amministrazioni non potranno superare l'ammontare di quelle effettuate nel 2005, anche tenendo conto del fatto che, in numerosi casi analoghi, si è derogato a tale norma prevedendo una compensazione degli effetti finanziari. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa, ricorda che l'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria per il 2007 stanziava 220 milioni a decorrere dall'anno 2007 per l'attuazione dei commi da 622 a 633, ad eccezione del comma 625, concernenti disposizioni sull'istruzione. Le predette risorse sono state iscritte, per una quota pari a 30 milioni di euro nel capitolo 1286 del Ministero dell'istruzione recante un fondo per dotare scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche a supporto didattico, per una quota pari a 183 milioni di euro nel capitolo 1287 recante un Fondo da ripartire per interventi in favore dell'istruzione. La restante parte è stata utilizzata dalla stessa legge finanziaria in attuazione del comma 553 che stanziava risorse in favore dei dipendenti del Ministero dell'istruzione. Ricorda che le risorse delle quali si prevede l'utilizzo sono quelle iscritte nel capitolo 1287, che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risultano essere interamente disponibili. Tuttavia, ricorda che tale capitolo rientra in quelli per i quali, in attuazione del dettato di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 65 del 1989, si può impegnare, nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario, solo nella misura del 50 per cento. Risultano, quindi, effettivamente disponibili solo 81,5 milioni di euro. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi se l'utilizzo delle predette risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 14, che dispone che i contributi per la rottamazione degli autoveicoli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 224, della legge finanziaria per il 2007 si applichino limitatamente alla rottamazione senza sostituzione dei veicoli, osserva preliminarmente che la relazione tecnica dà conto di una sostanziale invarianza degli effetti finanziari a fronte di due modifiche del meccanismo agevolativo previsto dalla legge finanziaria 2007 che operano in senso opposto, da una parte ampliando la platea dei beneficiari (con l'inclusione di tutte le autovetture, e non solo di quelle per il trasporto promiscuo) e dall'altra limitandola alla sola rottamazione senza sostituzione e senza acquisti per un minimo di tre anni. La correttezza della stima indicata dalla relazione tecnica appare quindi subordinata all'attendibilità di alcuni degli elementi posti alla base del procedimento di calcolo, quali il numero dei veicoli potenzialmente interessati dall'agevolazione e la platea dei soggetti che decideranno di non procedere alla sostituzione del mezzo. In proposito andrebbe chiarito, in particolare, se nella stima del numero di autoveicoli utilizzato come base di calcolo per la quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame (ossia le 97.500 unità che si prevede saranno demolite nel 2007 in assenza di un contestuale o successivo acquisto) sia stata considerata - oltre alle autovetture - anche la quota di autoveicoli per il trasporto promiscuo che continueranno ad usufruire dell'incentivo alla rottamazione anche in base alla nuova disciplina.

Massimo GARAVAGLIA (LNP), rileva la necessità di provvedere ad una precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 12, al fine di valutare l'effettiva compensatività tra i risparmi di spesa derivanti dal passaggio dal sistema delle concessioni a quello delle gare e l'onere conseguente all'indennizzo per i general contractors. Dovrebbe inoltre essere chiarito se effettivamente i general contractors accetteranno di rinunciare a ricevere ad un indennizzo per il lucro cessante.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) conviene sull'opportunità di specificare le caratteristiche dell'indennizzo previsto per i general contractors e la relativa quantificazione.


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Il sottosegretario Mario LETTIERI si impegna a fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate. Assicura comunque che il provvedimento non presenta profili problematici per quel che attiene alla copertura, essendo tra le altre cose previste anche specifiche clausole di salvaguardia.

Il sottosegretario Filippo BUBBICO rileva che l'indennizzo previsto dall'articolo 12 costituisce il corrispettivo per opere che sono state effettivamente prestate dai general contractors e che contribuiscono alla realizzazione dei progetti dell'Alta velocità. Conferma poi che dal passaggio dal sistema delle concessioni a quello delle gare potrebbero derivare consistenti risparmi di spesa. Anche in considerazione di ciò non si pongono quindi profili problematici per quel che attiene la copertura del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, rileva la necessità di predisporre per la prossima seduta puntuali elementi di risposta sulle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza alla Commissione di merito.

Marino ZORZATO (FI) concorda con la necessità di acquisire puntuali elementi di chiarimento da parte del Governo, ben più dettagliati delle vaghe dichiarazioni della seduta odierna.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì.

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Testo unificato C. 780 e C. 1891.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Salvatore IACOMINO (RC-SE), relatore, ricorda che il testo unificato in esame reca norme di utilizzo di defibrillatori automatici e semiautomatici in ambiente extraospedaliero. Ricorda che il provvedimento si compone di nove articoli e dispone, in particolare, la realizzazione di corsi di formazione e addestramento all'uso dei defibrillatori esterni da parte di organizzazioni ed enti pubblici ed accreditati senza scopo di lucro in collaborazione con Regioni, ASL, aziende ospedaliere e centralini 118 con rilascio di relativa certificazione di idoneità all'utilizzo. Sono poi individuati i mezzi ed i luoghi dove detenere i defibrillatori con l'obbligo dell'acquisizione. Viene prevista la detrazione fiscale per l'acquisto per un importo fino a 1000 euro ed al relativo onere valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia che tuttavia, osserva, non reca le necessarie disponibilità per l'anno 2008. Ricorda poi che viene prevista una clausola di salvaguardia degli eventuali maggiori oneri che si dovessero determinare che tuttavia si limita a prevedere il monitoraggio degli oneri da parte del Ministero dell'economia e non anche la possibilità di prelevare risorse dal fondo per le spese obbligatorie, come previsto in occasioni analoghe. Più in generale il provvedimento prevede che all'attuazione delle misure in esso contenute si provveda mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio. In proposito, rileva per quanto concerne il comma 1, che la clausola di invarianza ivi prevista non corrisponde, dal punto di vista formale, a quella ampiamente sperimentata secondo cui si prevede che le amministrazioni pubbliche interessate facciano fronte agli adempimenti posti a loro carico nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che peraltro nel


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caso specifico la previsione di una clausola di invarianza potrebbe non risultare sufficiente ad evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 5, le quali qualificano in termini obbligatori l'acquisizione di un defibrillatore, sia pure rimettendosi ad una successiva intesa la definizione dei termini entro cui i soggetti ivi richiamati sono tenuti ad adempiere a tale obbligo. Esprime infine, con riferimento al merito del provvedimento, le proprie perplessità in ordine all'opportunità di affidare in molteplici strutture la gestione dei defibrillatori a personale abilitato unicamente attraverso un corso di formazione e non a personale medico specializzato.

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita la documentazione predisposta sul provvedimento (vedi allegato 2). Rileva che, alla luce della documentazione, risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica per una verifica della quantificazione degli oneri del provvedimento.

Salvatore IACOMINO (RC-SE), relatore, concorda con le valutazioni del rappresentante del Governo.

Lino DUILIO, presidente, propone quindi, ove la Commissione concordi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La Commissione approva la proposta.

La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA