X Commissione - Resoconto di giovedì 15 febbraio 2007


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SEDE REFERENTE

Giovedì 15 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Filippo Bubbico e Paolo Giaretta.

La seduta comincia alle 14.

Decreto-legge 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
C. 2201 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 febbraio scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, in relazione agli emendamenti pervenuti ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge cui le stesse si riferiscono. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli altri progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Dichiara quindi inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti:
all'articolo 1: 1.26, Fava ed altri, relativo agli SMS gratuiti per i minorati uditivi; 1.50, Lazzari e altri, relativo alle tariffe degli operatori di trasmissioni criptate; 1.51, Fava e altri, relativo a servizi ADSL; 1.52, Sanga ed altri, relativo alla fatturazione degli addebiti in bolletta; 1,62 e 1.63, Fava e altri, relativi a norme sul canone RAI; e 1.64, Folena e Provera, sulle connessioni ADSL.


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Inammissibili per gli stessi motivi risultano tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, e cioè:
1.01 Galli, sulla limitazione al recupero dei crediti; 1.0.2, Fava e altri, relativo a norme sul canone RAI; 1.0.3 Della Vedova, sulla tassa governativa sui terminali mobili; 1.0.4, Fava e altri, relativo ai servizi di connettività a larga banda; 1.0.5 e 1.0.6, Fava e altri, relativi alle controversie in materia di telefonia; 1.0.7 e 1.0.8, Fava e altri, sulle agevolazioni per i minorati uditivi; 1.0.9 e 1.0.10, Fava e altri, in materia di canone RAI; 1.0. 11, Della Vedova, sulla tassa di concessione governativa per l'utilizzo di terminali di comunicazione mobile; 1.0.12 Mura, sulla solidarietà nel pagamento delle fatture; 1.0.13 Mura, sulla tutela degli utenti dei pubblici servizi; e infine 1.0.14 Folena e altri, sui diritti dei consumatori di software.

Sull'articolo 2 sono inammissibili per estraneità della materia i seguenti emendamenti:
2.11, Burchiellaro ed altri, sull'adeguamento dei prezzi del carburante e 2.0.1 Della Vedova sulla vendita al dettaglio dei libri.

In relazione all'articolo 3, sono da considerare inammissibili gli emendamenti 3.1, Martella e altri, che amplia le disposizioni previste per il settore aereo a tutti i tipi di mezzi di trasporto e 3.2, Meta e Attili, concernente un analogo ampliamento al settore del trasporto marittimo.
All'articolo 4 sono ritenuti inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti:
4.7, Mazzocchi e Raisi, concernente l'introduzione di un ulteriore indicazione obbligatoria sull'etichettatura dei prodotti alimentari; 4.0.1 Turco, sui poteri delle associazioni dei consumatori; 4.0.2 Turco, sulla metrologia legale.

In merito all'articolo 5, è inammissibile per estraneità della materia, ove non riformulato, l'emendamento 5.0.4, D'Agrò e altri, recante divieto di addebito all'utente dei servizi postali da parte di banche e assicurazioni; occorrerebbe riformularlo nel senso di limitare il divieto alle comunicazioni relative a quanto previsto dagli articoli 5,6,7 e 8 del decreto.
Sono inoltre inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti:
5.0.1, Burchiellaro e altri, in materia di componentistica dei veicoli a motore; 5.0.2 del relatore sulla disciplina delle Autorità nazionali di garanzia e 5.0.3, D'Agrò e altri, sulle indicazioni degli interessi su fatture e bollette.

In relazione all'articolo 6 è inammissibile per estraneità di materia l'emendamento 6.1. Turco, sul trasferimento dei beni immobili (ove è presente anche una delega al Governo).
All'articolo 7 sono inammissibili con analoga motivazione gli articoli aggiuntivi 7.0.1 e 7.0.2 Crisci in materia, rispettivamente, di oneri delle carte di credito e scadenza delle garanzie fideiussorie.
In merito all'articolo 8 sono inammissibili per estraneità di materia:
gli identici 8.7 Pepe e 8.8 Burchiellaro e altri recanti interpretazione autentica delle operazioni di finanziamento di medio e lungo termine. Inoltre, gli aggiuntivi 8.0.1 Crisci, sull'obbligo di comunicazione dei depositi giacenti e 8.0.2, Fava e altri sulla trasparenza delle trattenute sindacali.

Per quanto concerne l'articolo 9, risultano inammissibili per ampliamento o estraneità di materia i seguenti emendamenti:
9.1 La Loggia e altri, sulla disciplina della dichiarazione di inizio attività, recante una disciplina complessiva della dichiarazione di inizio attività e dei termini per la conclusione dei procedimenti autorizzatori, mentre l'articolo 9 del decreto disciplina soltanto gli adempimenti relativi alla costituzione e alla nascita dell'impresa; 9.27 Chicchi, in materia di cooperative; 9.28 Marinello e altri, sull'obbligo


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di pagamento telematico dei possessori di partite IVA; 9.29 Marinello e altri, in materia di accertamenti fiscali in relazione agli studi di settore; 9.0.1 Volontè, sui servizi pubblici locali; 9.0.2 D'Agrò e altri in materia di cooperative; 9.0.3 del relatore, sugli apparecchi di sollevamento; 9.0.4 Merloni e Martella, sul credito per l'avvio dell'impresa; 9.0.5 Burchiellaro e altri sulla rappresentanza dell'imprenditore; 9.0.6 Martella e altri, in materia di autocertificazioni delle imprese ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica; 9.0.7 e 9.0.8 Napoli e Fratta Pasini, sui depositi di tabacchi; 9.0.9, Zanetta e Fedele, sullo snellimento della disciplina autorizzativa di insediamenti produttivi, con motivazioni analoghe a quelle dell'emendamento 9.1, e infine 9.0.10 Marinello e altri, sulla semplificazione degli adempimenti per le imprese di pesca e acquicoltura.

In merito all'articolo 10, risultano inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti: 10.10 Fava ed altri, in materia di elusione fiscale dei locali di estetica; 10.11 Marinello, in materia di attività dell'odontoiatra; 10.30 Tomaselli e Quartiani e identici 10.31 Burchiellaro e altri, 10.32, Trepiccione e Boato, e inoltre 10.190 D'Agrò e altri, 10.191 Campa e Zanetta, 10.192 Milanato e altri, 10.193 Fava e altri e 10.194 Mazzocchi e Raisi sulla vendita diretta dei prodotti alimentari da parte degli impianti di produzione alimentare; 10.185, Saglia e altri, e identico 10.186 Campa, sul contributo per il ritiro dall'attività dei gestori di autoscuole; 10.187, Burchiellaro e altri, sulla disciplina dei consulenti del lavoro (salvo la lettera b) che però riproduce norma già presente nel decreto); 10.189 Marinello, sul noleggio degli autobus; 10.195, Marinello e altri, sui contratti di affitto dei fondi rustici e infine 10.196 Quartiani e Zanetta sul finanziamento degli sport invernali.
Per quanto concerne gli emendamenti relativi al comma 5, risultano inammissibili:
gli emendamenti 10.38, Milanato e altri, e gli identici 10.43, Fava e altri, 10.44 De Laurentis, e 10.45 Giudice, nonché gli identici emendamenti 10.39 Campa, 10.40, Milanato e altri, 10.41 Saglia e altri e 10.42 Zanetta e Campa, che sembrano configurare una sorta di delega al governo per impegnarlo a specifiche modifiche del codice della strada attraverso un disegno di legge già presentato;
10.48 Pellegrino e Trepiccione, e gli identici 10.49, Milanato e altri, 10.50 Saglia e altri, 10.121 Campa e Zanetta, che ampliano le attività di competenza delle autoscuole estendendole, senza alcun riferimento al profilo organizzatorio;
10.90 e 10.91 Milanato e altri, nonché 10.110 De Laurentis, 10.111 Fava e altri, 10.112, D'Agrò e altri, 10.113 Fava e altri, 10.114 De Laurentis, 10.115 Milanato e altri, 10.116 Giudice, 10.117 Saglia e altri, 10.118 Campa e 10.119 Zanetta e Campa, che differiscono l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 5 creando incongruità con i presupposti dell'articolo 77 della Costituzione (necessità e urgenza), vincolandone inoltre l'entrata in vigore o al recepimento di una direttiva CE, quindi ad un termine incerto, ovvero prevedendone un differimento di tre anni senza introdurre una normativa transitoria;
10.97, 10.98, 10.99, 10.100, 10.101, 10.102,10.103,10.104,10.105, 10.106 e 10.108, Saglia e altri, 10.159 Campa e Zanetta, 10.160 Campa e Zanetta, 10.161 Campa, 10.162, Campa e Zanetta, 10.163 Campa e Zanetta e 10.164 Campa e Zanetta, che modificano in modo frammentario norme del regolamento ministeriale di disciplina delle autoscuole, intervenendo con atto di rango normativo su fonte subordinata e delegificata;
10.120 Saglia e altri, che sopprime una norma del regolamento di attuazione del codice della strada relativa ai veicoli eccezionali, materia non trattata nel decreto;
10.122 Saglia e altri, 10.165 e 10.166 Campa e Zanetta, che modificano in modo frammentario il regolamento di attuazione


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del codice della strada, intervenendo con atto di rango normativo su fonte subordinata e delegificata;
gli identici 10.123 De Laurentis, 10.124 Milanato e altri e 10.125 Meta e Attili, che modificano norme del codice della strada sull'esame di guida, quindi intervenendo su materia estranea al decreto;
gli identici 10.126 Campa, 10.127 Zanetta e Campa, 10.128 Milanato e altri, 10.129 De Laurentis, 10.130 Saglia e altri, 10.131 Milanato e altri, 10. 132 Attili e 10.133 Fava e altri, che modificano il codice della strada relativamente alle norme sulla messa a disposizione delle vetture di scuola guida ai candidati autodidatti, per estraneità di materia;
gli identici 10.134 Milanato e altri, 10.135 Fava e altri e 10.136 De Laurentis, nonché gli identici 10,137 Giudice, 10.138 Milanato e altri, 10.139 De Laurentis e 10.140 Fava e altri, che intervengono a disciplinare, tramite modifiche al codice della strada, disposizioni sulle esercitazioni di scuola guida, materia non trattata nel decreto;
gli identici 10.167, Campa e Zanetta, 10.185 Saglia e altri e 10.186 Campa che prevedono un bonus economico per la chiusura delle autoscuole;
gli identici 10.173 Milanato e altri, 10.174 De Laurentis e 10.175 Fava e altri, che prevedono l'abilitazione della autoscuole per fornire tutte le categorie di patente, materia disciplinata da fonte subordinata (regolamento di attuazione, articolo 335);
infine, gli identici 10.176 De Laurentis, 10.177 Attili, 10.178 Milanato e 10.179 Fava e altri, che prevedono disposizioni relative alla maggiore formazione dei candidati al conseguimento della patente di guida, materia non trattata nel decreto.

Per quanto riguarda l'articolo 11, sono da ritenere inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti:
11.2 Contento, relativo all'istituzione del parametro di riferimento del prezzo del gas; 11.3 del relatore, relativo a criteri di controllo e di collegamento della rete del gas; 11.0.1 Saglia e Urso sul riordino dei servizi pubblici locali.

All'articolo 13 risulta inammissibile, sempre per estraneità della materia, l'emendamento 13.31 Zanetta e altri, sul finanziamento degli sport invernali; sull'articolo 14, ancora per estraneità di materia, sono inammissibili: l'emendamento 14.8, Lazzari e altri, relativo alle funzioni di certificazione dei funzionari dell'ACI; 14.0.1 D'Agrò sulla componentistica dei veicoli a motore; 14.0.3 Incostante, sulle misure per lo sviluppo delle piccole imprese; 14.0.4 Burchiellaro e altri, sulle agevolazioni per famiglie di invalidi minori e 14.0.5 Burchiellaro e altri, recante interventi in favore delle imprese di spettacolo.

Luigi LAZZARI (FI) chiede al Presidente un tempo adeguato per valutare gli emendamenti presentati, assicurando un atteggiamento costruttivo da parte del gruppo di FI. Anche in relazione al vaglio di ammissibilità ritiene opportuna una pausa di riflessione e approfondimento. Su alcuni emendamenti del relatore, chiede se sia disponibile ad accettare eventuali modifiche.

Luigi D'AGRÒ (UDC) concorda con quanto espresso dal collega Lazzari, ritenendo gli emendamenti presentati dal relatore emendamenti di sostanza che recepiscono indirizzi programmatici del Governo e sottolinea quindi la necessità di esaminarli con attenzione.

Valter ZANETTA (FI) ritiene erroneo il giudizio di ammissibilità relativamente al proprio emendamento 9.0.9, ricordando che lo stesso riguarda lo snellimento della disciplina autorizzativa di insediamenti produttivi con particolare riferimento alle procedure di VIA e che lo stesso, ricalcando lo spirito della proposta di legge C. 1428 Capezzone sullo sportello unico


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per le imprese, va considerato come coerente con le finalità perseguite dal provvedimento per quel che riguarda la liberalizzazione delle attività economiche e la rimozione di ostacoli al libero esplicarsi della concorrenza nel mercato.

Marilde PROVERA (RC-SE) ricorda che i tempi per l'esame del provvedimento sono piuttosto ristretti, in quanto lo stesso dovrà essere discusso dall'Aula alla fine della prossima settimana, segnalando peraltro l'esigenza di procedere allo svolgimento dei lavori in modo da evitare che siano commessi errori derivanti dall'eccessiva fretta.
Non concorda inoltre con il giudizio di inammissibilità relativo agli emendamenti 1.64 Folena e Provera e 1.014 Folena, Provera e Acerbo che non le sembrano affatto estranei alla materia trattata.

Luigi D'AGRÒ (UDC) interviene dichiarandosi anch'egli in disaccordo relativamente al giudizio di inammissibilità espresso sul proprio emendamento 14.01 in materia di componentistica dei veicoli a motore, ricordando che tale materia è trattata dal disegno di legge in materia di liberalizzazione, che l'emendamento riguarda una problematica aperta da tanto tempo e che al fine di risolvere la stessa un anno e mezzo fa era stato approvato un ordine del giorno presso la Camera dei deputati.

Andrea LULLI (Ulivo), relatore, pur comprendendo l'esigenza di approfondimento sulle materie trattate dal decreto-legge, fa presente che i termini per l'esame della Commissione, nonostante la calendarizzazione in Aula sia stata differita rispetto alle prime ipotesi, sono comunque stringenti, dato che occorre prevedere l'invio del testo modificato alle Commissioni competenti in sede consultiva, al fine di completare l'istruttoria con il recepimento di eventuali condizioni o osservazioni.
Per quanto concerne il vaglio di ammissibilità, le decisioni, come è noto, spettano alla Presidenza; per quanto gli concerne rispetta i giudizi formulati, ritenendo comunque comprensibili eventuali contestazioni da parte di alcuni colleghi. Chiede alla Commissione un impegno ad iniziare la votazione degli emendamenti nella giornate di lunedì e di continuare martedì prossimo, in considerazione dell'opportunità di poter concludere nei tempi previsti, ed esaminando quanti più emendamenti possibili, l'esame di questo provvedimento che considera strategico nella politica del Governo.

Stefano SAGLIA (AN) ritiene, alla luce anche delle considerazioni svolte dal relatore, che di fronte ad un disegno politico di valore strategico, il Governo abbia di fatto, adoperando il decreto-legge, ristretto e svilito l'esame parlamentare. Accede peraltro alla proposta di poter svolgere seduta anche nella giornata di lunedì per votare gli emendamenti.
Annuncia altresì che il gruppo di AN ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, tranne l'1.7, l'1.44 e l'1.58.
Ritiene opportuno infine approfondire il tema dell'inammissibilità, in particolare in relazione all'inammisibilità dell'emendamento 11.0.1, sul riordino dei servizi pubblici locali, la cui collocazione nell'ambito di un provvedimento finalizzato alla promozione della concorrenza e allo sviluppo delle attività economiche ritiene invece congrua.

Giovanni FAVA (LNP), si associa alle considerazioni svolte dai colleghi dell'opposizione; inoltre, ritiene poco comprensibile l'inammissibilità dichiarata in relazione ad alcuni emendamenti all'articolo 1 (in particolare l'1.26, relativo a norme in favore dei minorati uditivi) e all'articolo 10 (quali il 10.10 sull'elusione fiscale degli esercizi di attività estetica, e più in generale quelli riferiti alle autoscuole). Ritiene quindi opportuno un approfondimento di tali temi.

Daniele CAPEZZONE, presidente, assicura i colleghi che sull'ammissibilità degli emendamenti è stato effettuato un grande approfondimento da parte del Presidente, supportato dagli uffici, e su alcune pronunce


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sottolinea di averle effettuate davvero a malincuore, condividendo lo spirito di molte proposte emendative. Per quanto concerne le eventuali contestazioni, invita i colleghi a farle pervenire tempestivamente, e comunque entro la giornata di lunedì 19 alle ore 13, così che possano essere inviati al Presidente della Camera al quale è rimessa, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, la valutazione sull'inammissibilità in ultima istanza.
Sui tempi, rileva che le sedute della Commissione devono prevedere tempi serrati, per consentire l'espressione dei pareri alle Commissioni in sede consultiva sul testo modificato e l'inizio dell'esame in Aula venerdì 23.

Luigi LAZZARI (FI), ritiene che la fase di presentazione degli emendamenti sia stata condizionata dall'eccessiva fretta e che, con un ulteriore pausa di riflessione il gruppo di FI possa senz'altro ritirare alcuni degli emendamenti presentati. Sulla tempistica dell'esame chiede un ulteriore sforzo, e chiede altresì al Presidente se, ed entro quando, sia possibile presentare subemendamenti agli emendamenti del relatore.
Per quanto concerne il tema del vaglio di ammissibilità precisa che in linea di massima FI è favorevole a che gli emendamenti ai decreti siano particolarmente stringenti, purtuttavia ritiene opportuno che possa essere effettuata una valutazione sulla congruità e l'omogeneità dei criteri adottati.
Sulla tempistica dell'esame precisa che il gruppo di FI non ha intenti ostruzionistici, ma questo non significa, al contrario, che sia necessario correre nell'esame all'impazzata, poiché le materie trattate sono delicate ed intervengono a volte su materie sulle quali la Commissione aveva già lavorato.

Ruggero RUGGERI (Ulivo) ritiene condivisibile la valutazione di inammissibilità relativa all'emendamento 11.01 Saglia e Urso su riordino dei servizi pubblici locali, in quanto lo stesso tende ad introdurre dopo l'articolo 11 una materia estranea rispetto al contenuto dell'articolo stesso, ritenendo peraltro plausibile rivolgere una sollecitazione al Presidente della Camera in sede di discussione in Aula del provvedimento in questione, al fine di prevedere la possibilità per la X Commissione di esaminare in sede referente le proposte di legge riguardanti la riforma dei servizi pubblici locali.

Marilde PROVERA (RC-SE) condivide la necessità di svolgere un sindacato di ammissibilità tendente a evitare l'inserimento nel decreto-legge di materia estranea allo stesso, ritenendo peraltro che molti emendamenti esclusi potessero essere considerati rientranti nelle materie trattate dal decreto-legge e giudicando quindi opportuno un riesame da parte della Presidenza delle inammissibilità pronunciate.

Andrea LULLI (Ulivo), relatore, sottolinea la necessità di esaminare in modo rapido il provvedimento, in quanto lo stesso è già stato calenderizzato per la prossima settimana in Aula, chiarendo peraltro che non vi è alcuna volontà da parte sua di procedere a «forzature» o di votare il provvedimento senza svolgere un approfondito dibattito che coinvolga anche l'opposizione.
Sottolinea peraltro che nel caso in cui decidesse di presentare altri emendamenti lo farebbe in tempi tali da garantire all'opposizione la possibilità di avere tempi sufficienti per subemendare gli stessi e che non è in ogni caso suo intendimento presentare emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea sul provvedimento, a meno che non emergano in tal senso specifiche esigenze nell'ambito del Comitato dei nove. Pone infine in evidenza il fatto che il Governo non ha presentato emendamenti sul provvedimento e segnala la necessità che si pervenga in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento, in quanto lo stesso rappresenta uno degli obiettivi prioritari del Governo.

Adolfo URSO (AN), concorda sulle osservazioni svolte dal collega Saglia in merito


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all'ammissibilità di alcuni emendamenti, in particolare sull'emendamento 11.0.1, sui servizi pubblici locali. Sono infatti emerse nei giorni scorsi notizie di stampa relative all'intenzione del Governo di introdurre nel decreto-legge alcune materie inizialmente inserite nel disegno di legge; in questo senso, l'inserimento nel decreto anche della normativa sui servizi pubblici locali consentirebbe alla Commissione di intervenire su un complesso di materie interconnesse in maniera omogenea. Non gli sembra, infine, inammissibile neanche l'emendamento Contento 11.2, relativo al prezzo del gas.

Daniele CAPEZZONE, presidente, sul vaglio di ammissibilità tiene a ribadire che lo scrupolo è stato totale, e che comunque ogni contestazione verrà sottoposta al Presidente della Camera. In tal senso invita chi è interessato a far pervenire le contestazioni alla Commissione entro il termine già stabilito.
Per quanto concerne la possibilità di presentare subemendamenti agli emendamenti del relatore, anche se ritiene che sarebbero preferibili procedure più snelle di modifica che potrebbero essere concordate, quale riformulazioni, ritiene che ove i colleghi insistano, possano essere presentati subemendamenti, unicamente agli emendamenti del relatore, entro lo stesso termine delle ore 13 di lunedì 19 febbraio.
Sulla materia dei servizi pubblici locali si permette di far presente ai colleghi che, in un recente incontro con il Presidente Bertinotti, è stata sottoposta al Presidente la problematica relativa alla competenza della Commissione su tale materia, e, qualora essa pervenga all'esame di questo ramo del Parlamento, il Presidente ha dimostrato grande disponibilità a tenere in considerazione la richiesta formulata.
Infine, per quanto concerne le proposte emendative all'articolo 9 ritenute inammissibili, rileva che l'intervento effettuato dal Governo con lo strumento del decreto si attui su una materia per così dire limitrofa a quella affrontata più complessivamente dalla Commissione con la discussione sulle disposizioni in materia di sportello unico, e riterrebbe opportuno che quello fosse il contenitore delle eventuali ulteriori modifiche di Governo e Parlamento; in tal senso apprezza un'intervista del relatore Lulli che va nella stessa direzione. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.