Commissioni Riunite II e VI - Marted́ 20 febbraio 2007


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ALLEGATO

Misure per la prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo. Atto n. 64

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo (Atto n. 64);
evidenziato come lo schema di decreto in esame risulti congruente con la norma di delega di cui all'articolo 22 della legge n. 29 del 2006, legge comunitaria per il 2005, dando attuazione ad alcuni dei principi e criteri direttivi contenuti nella predetta disposizione;
considerato come il provvedimento si inserisca in un quadro normativo già particolarmente ricco ed articolato, specificando, in particolare, gli effetti giuridici derivanti dalle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, definendo attribuzioni, compiti ed obblighi degli organi amministrativi chiamati a realizzare le finalità dell'intervento normativo e stabilendo le relative sanzioni;
considerata l'esigenza di dare attuazione alle risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
rilevato come la disciplina vigente in materia preveda che gli obblighi di identificazione, conservazione dei dati e segnalazione relativamente alle operazioni di trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento si applichino solo per le operazioni di ammontare superiore a 12.500 euro ovvero alle operazioni sospette;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre nell'ambito dello schema di decreto legislativo una specifica disposizione volta a dare diretta attuazione nell'ordinamento nazionale, nelle more dell'adozione delle deliberazioni dell'Unione europea, a misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite da risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carte delle Nazioni Unite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, con la quale prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con proprio decreto, su proposta del Comitato di Sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità designati secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Sicurezza o da un suo Comitato; valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere, nella medesima disposizione, che, con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, sia disposto il congelamento, per una durata annuale, rinnovabile, dei fondi e delle risorse economiche


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detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità nei confronti dei quali vi siano fondati motivi che possano agevolare organizzazioni o attività terroristiche, ovvero che possano minacciare la pace e la sicurezza internazionale, sulla base di quanto stabilito nelle predette risoluzioni del Consiglio di Sicurezza;
b) con riferimento all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione delle lettere e), f) e g) con un riferimento ai decreti ministeriali con i quali si darà esecuzione alle misure di congelamento di fondi e di risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per contrastare il finanziamento del terrorismo;
c) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il Comitato di sicurezza finanziaria istituito dalla medesima disposizione è competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche anche ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali con i quali si darà attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo;
d) valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 4, stabilendo un esplicito divieto di mettere a disposizione, dei soggetti designati, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, ovvero di stanziarli a loro vantaggio, nonché specificando inoltre che il congelamento dei fondi, ovvero l'omissione o il rifiuto di prestare servizi finanziari ritenuti in buona fede in conformità alle disposizioni del decreto legislativo, non comporta alcun tipo di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità, ovvero loro direttori o dipendenti, che applichino tali misure, salva la possibilità di dimostrare che il congelamento è stato determinato da negligenza;
e) valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 1, lettera a) dell'articolo 6, al fine di chiarire che l'obbligo di comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi deve essere adempiuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, ovvero dei decreti ministeriali con i quali si darà attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero ancora dalla data di detenzione di fondi e delle risorse economiche;
f) con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'Ufficio italiano dei cambi è chiamato a controllare l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero disposte con i decreti ministeriali con i quali sarà data attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace o la sicurezza internazionale;
g) valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione dell'articolo 10, comma 1, nel senso di specificare che l'azione di contrasto del finanziamento del terrorismo e l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea si rivolge nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
h) con riferimento all'articolo 12, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di estendere la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da tale disposizione anche alla violazione delle disposizioni dei decreti ministeriali ai quali si darà attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
i) sempre con riferimento all'articolo 12, comma 1, il quale prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la violazione delle norme relative al divieto di disporre dei fondi e delle risorse economiche oggetto di congelamento è determinata, nel caso in cui il valore dell'operazione non sia determinabile, in una misura compresa tra 5.000 e


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20.000, valuti il Governo l'opportunità di definire in termini più specifici la nozione di operazione di valore non determinabile, atteso che la sanzione prevista in tale ipotesi potrebbe risultare in concreto assai diversa da quella stabilita per le operazioni di valore determinato, alle quali si applica una sanzione di ammontare compreso tra la metà ed il valore dell'operazione medesima;
l) valuti il Governo l'opportunità di estendere gli strumenti di controllo sui movimenti di capitale anche alle operazioni di trasferimento di fondi di importo limitato, al fine di individuare idonei meccanismi di monitoraggio anche per tale tipologia di movimentazione finanziaria, che può prestarsi, proprio per le sue caratteristiche, ad occultare forme di finanziamento in favore delle attività terroristiche.