Commissioni Riunite II e VI - Resoconto di marted́ 20 febbraio 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 febbraio 2007. - Presidenza del presidente della VI Commissione Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.45.

Misure per la prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo.
Atto n. 64.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2007.

Franco CECCUZZI (Ulivo), relatore per la VI Commissione, illustra la proposta di parere (vedi allegato), formulata d'intesa con il relatore per la Commissione Giustizia.

Manlio CONTENTO (AN), riservandosi di intervenire in un secondo momento sul merito della proposta di parere presentata dai relatori, osserva come lo schema di decreto legislativo in esame ponga, in primo luogo, tre diverse questioni. La prima attiene all'articolo 7 ed, in particolare, all'estensione ai professionisti, che compiano attività che possano avere un risvolto finanziario, dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in relazione ad attività di finanziamento al terrorismo. Dichiara di non condividere tale disposizione, in quanto il predetto obbligo è funzionale per gli enti che svolgono istituzionalmente un'attività finanziaria. Qualora non si ritenesse di eliminare l'estensione di tale obbligo, si potrebbe attenuarne il contenuto limitando la segnalazione a particolari operazioni.
Altra questione rilevante è quella della composizione del Comitato di sicurezza finanziaria, reso permanente dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo. Considerato che tale Comitato svolge la propria attività in materia di finanziamento del terrorismo, sottolinea l'opportunità di prevedere che di esso facciano parte anche soggetti rappresentanti dei servizi di informazione e sicurezza. Tale ampliamento della composizione consentirebbe al Comitato di svolgere in maniera più proficua il proprio lavoro, in quanto potrebbe in tal


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modo attingere le informazioni delle quali necessità proprio dagli organismi ai quali è in primo luogo è affidato il compito di contrastare il terrorismo. Non condivide invece la previsione del comma 7 dell'articolo 3, nella parte in cui attribuisce al Comitato il potere di chiedere alle pubbliche amministrazioni, senza alcuna limitazione, dati ed informazioni riconducibili alle materie di sua competenza, ritenendo opportuno individuare una soluzione più equilibrata su tale questione.

Donatella MUNGO (RC-SE) chiede chiarimenti in merito alla formulazione della lettera g) delle osservazioni, che intende correggere la formulazione dell'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto, nonché in riferimento alla formulazione della lettera l), laddove si chiede di estendere gli strumenti di controllo sui movimenti di capitale anche all'operazione di trasferimento di fondi di importo limitato, evidenziando come tale ultima nozione risulti piuttosto indeterminata.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come il provvedimento realizzi un migliore coordinamento tra le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze competenti in materia di contrasto alle attività di finanziamento illecito. Per quanto riguarda la proposta di parere formulata dai relatori, evidenzia, in merito alla lettera e) delle osservazioni, come il termine di trenta giorni dalla data di detenzione dei fondi, entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, non risulti congruo, sottolineando altresì l'esigenza di tenere conto del riassetto che interesserà il medesimo Ufficio.
Per ciò che concerne la lettera g) delle osservazioni, ritiene opportuno tenere conto che l'azione di contrasto al finanziamento del terrorismo deve indirizzarsi anche nei confronti delle triangolazioni attraverso le quali possono essere realizzate tali operazioni. In merito alla lettera i), laddove si richiede al Governo di definire in termini più specifici la nozione di operazione di valore non determinabile, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 12 dello schema di decreto, rileva come sia oggettivamente difficile specificare criteri per individuare tali operazioni, appunto in ragione del loro carattere non determinabile.
Con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Contento, non ritiene che il provvedimento determini un ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi in materia di segnalazioni, ritenendo invece condivisibile l'opportunità di consentire al Comitato di sicurezza finanziaria di avvalersi anche di rappresentanti dei servizi di informazione e sicurezza. Non considera invece fondati i timori espressi relativamente alla previsione di cui all'articolo 3, comma 7, dello schema, che consente al Comitato di individuare ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere a tale organismo, escludendo che tale norma possa comportare effetti problematici.

Franco CECCUZZI (Ulivo), relatore per la VI Commissione, si riserva di approfondire le considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Paolo DEL MESE, presidente della VI Commissione, con riferimento alle considerazioni espresse dal Sottosegretario in merito alla lettera g) delle osservazioni contenute nella proposta di parere,rileva come la proposta di modifica ivi contenuta riprenda la formulazione della disposizione contenuta nel testo trasmesso dal Governo, la quale fa riferimento ai «paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» limitandosi a suggerire di precisare che l'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo si rivolge all'attività posta in essere da tali paesi.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 22 febbraio.

La seduta termina alle 14.15.