VIII Commissione - Marted́ 20 febbraio 2007


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ALLEGATO

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114-B Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2114-B, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa»;
valutate le disposizioni introdotte dal Senato in relazione a numerose materie di interesse della VIII Commissione;
preso atto delle ragioni che si pongono alla base delle proroghe disposte dalle citate disposizioni e rilevato che - pur a fronte degli ormai ristretti termini per la definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 300 - sarebbe risultato oltremodo opportuno porre la VIII Commissione nelle condizioni di approfondire in maniera adeguata i profili di competenza;
osservato, a tal fine, che sarebbe utile poter chiarire - anche mediante apposite modifiche del testo - taluni aspetti problematici relativi ad alcune delle disposizioni di interesse della VIII Commissione;
considerato, peraltro, che le modificazioni introdotte dal Senato, in linea generale, intervengono in misura positiva su alcune questioni caratterizzate da particolare urgenza;
apprezzata, in tale quadro, la disposizione di proroga di cui all'articolo 3, comma 3-ter, che investe la questione dell'affidamento dei lavori e delle forniture per la manutenzione delle infrastrutture stradali da parte delle società concessionarie, già segnalata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria nel corso dell'audizione informale svolta il 25 gennaio scorso presso la VIII Commissione sulle problematiche derivanti dall'attuazione del codice dei contratti pubblici;
preso atto dell'ampiezza dell'intervento previsto dall'articolo 3-quinquies, che dispone la proroga di termini per l'accesso a misure agevolative da parte delle imprese collocate in determinate aree geografiche del Paese e, in particolare, in Piemonte, dettando una ampia e complessa disciplina anche in materia di zone a rischio di esondazione;
ritenuta, altresì, condivisibile la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, che consente ai consorzi per il recupero di rifiuti margini temporali più congrui per l'adeguamento dei propri statuti ai principi del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in considerazione delle preannuziate misure correttive ed integrative del decreto medesimo, che saranno a breve trasmesse al Parlamento per i pareri di competenza;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 3-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire il differimento dell'efficacia, piuttosto che alla disposizione della legge


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finanziaria per il 2007 che ha novellato il decreto-legge n. 262 del 2006, direttamente al testo del citato decreto-legge n. 262, come novellato dalla stessa legge finanziaria per il 2007;
b) all'articolo 3-quinquies, comma 1, si raccomanda inoltre di precisare, per un verso, a quale termine dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 220 del 2004 faccia rinvio il comma citato e, per altro verso, quale sia l'ordine di priorità nell'accesso ai finanziamenti agevolati, considerato anche che lo stesso articolo precisa che tali finanziamenti sono prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate ed individua differenti categorie di soggetti aventi diritto (che abbiano attività in corso, che abbiano cessato l'attività, che abbiano insediamenti ricompresi in aree soggette a vincolo).