X Commissione - Marted́ 20 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa. C. 2114-B Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato in prima lettura dalla Camera il 31 gennaio 2007 e modificato dal Senato il 15 febbraio 2007;
valutate positivamente le disposizioni contenute nel comma 4-bis dell'articolo 4 relativamente alla proroga del termine per il completamento degli investimenti per i quali è riconosciuto il credito d'imposta ai sensi della dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e le disposizioni relative alla proroga del termine per l'emanazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese di cui al comma 4-ter dell'articolo 4;
valutate altresì positivamente le disposizioni di cui al comma 7-ter dell'articolo 6 relative alla non applicabilità nelle province autonome di Trento e Bolzano della proroga di tutte le grandi concessioni idroelettriche in corso disposta dall'articolo 1 comma 485 della legge n. 266 del 2005;
ribadita l'esigenza di interventi complessivi e organici, e non parziali per materia o territorio di applicazione, in materia di energia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (C. 2201 Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1 sopprimere le parole: «la concorrenza e».
1. 1. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole sugli: «effettivi» sostituire la parola: «costi» con la seguente: «prezzi»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «degli operatori» sostituire le parole: «della telefonia mobile» con le seguenti: «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche,», conseguentemente, dopo le parole: «traffico telefonico» aggiungere le seguenti: «o del servizio» e sostituire le parole: «del traffico acquistato» con le seguenti: «del traffico o del servizio acquistato»;
c) al primo periodo sostituire le parole: «, nonché la previsione» con le seguenti: «È altresì vietata la previsione»;
d) alla fine del secondo periodo inserire le seguenti parole: «, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore.».
1. 2. Il Relatore.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «effettivi costi del servizio» con le seguenti: effettivi prezzi del servizio ed alla fine del periodo cancellare le seguenti parole: «nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato».
1. 3. Tuccillo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «effettivi costi del servizio» con le seguenti: «effettivi prezzi del servizio» ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «per le offerte diverse da quelle a sconto o promozionali».
1. 4. Tuccillo.

Al comma 1, sostituire la parola: costi con la seguente: prezzi.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «costo del traffico telefonico» con le seguenti: «prezzo del traffico telefonico richiesto».
* 1. 5. Della Vedova.

Al comma 1, sostituire la parola: costi con la seguente: prezzi.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «costo del traffico telefonico» con le seguenti: «prezzo del traffico telefonico richiesto».
* 1. 6. Fava, Allasia, Garavaglia.


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Al comma 1, sostituire la parola: «costi» con la seguente: «prezzi».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «costo del traffico telefonico» con le seguenti: «prezzo del traffico telefonico richiesto».
* 1. 7. Saglia, Castellani, Mazzocchi, Urso.

Al comma 1, sostituire la parola: costi con la seguente: prezzi.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «costo del traffico telefonico» con le seguenti: «prezzo del traffico telefonico richiesto».
* 1. 8. Baldelli, Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Al comma 1, sostituire la parola: costi con la seguente: prezzi.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «costo del traffico telefonico» con le seguenti: «prezzo del traffico telefonico richiesto».
* 1. 9. Valducci.

Al comma 1, sostituire la parola: «costi» con la seguente: «prezzi».
1. 10. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 1, dopo le parole: «di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata» inserire le seguenti: «per le nuove offerte commerciali».
1. 11. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 1, dopo le parole: «contributi per la ricarica di carte prepagate» aggiungere le seguenti: «, comunque denominati».
1. 12. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 1, sostituire le parole: «massimi di» con le seguenti: «inferiori a 12 mesi per l'».
1. 13. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 1, sostituire le parole: «adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «applicano le precedenti disposizioni a tutte le nuove attivazioni di utenze telefoniche di tipo prepagato effettuate dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente comma:
1-bis. «Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i clienti preesistenti hanno diritto di aderire gratuitamente a nuovi piani tariffari che non prevedono costi fissi e contributi di ricarica per carte prepagate. Gli operatori promuoveranno l'offerta degli stessi e li renderanno facilmente disponibili ai consumatori, anche mediante via INTERNET. In ogni caso, trascorsi sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli operatori, anche in mancanza di espressa richiesta dei clienti, dovranno sostituire le preesistenti condizioni di offerta cui sono associati costi fissi e contributi per la ricarica con nuovi piani tariffari adeguati alle presenti disposizioni».
* 1. 14. Fava, Allasia, Garavaglia.


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Al comma 1, sostituire le parole: «adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «applicano le precedenti disposizioni a tutte le nuove attivazioni di utenze telefoniche di tipo prepagato effettuate dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente comma:
1-bis. «Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i clienti preesistenti hanno diritto di aderire gratuitamente a nuovi piani tariffari che non prevedono costi fissi e contributi di ricarica per carte prepagate. Gli operatori promuoveranno l'offerta degli stessi e li renderanno facilmente disponibili ai consumatori, anche mediante via INTERNET. In ogni caso, trascorsi sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli operatori, anche in mancanza di espressa richiesta dei clienti, dovranno sostituire le preesistenti condizioni di offerta cui sono associati costi fissi e contributi per la ricarica con nuovi piani tariffari adeguati alle presenti disposizioni».
* 1. 15. Della Vedova.

Al comma 1, sostituire le parole: «adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «applicano le precedenti disposizioni a tutte le nuove attivazioni di utenze telefoniche di tipo prepagato effettuate dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente comma:
1-bis. «Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i clienti preesistenti hanno diritto di aderire gratuitamente a nuovi piani tariffari che non prevedono costi fissi e contributi di ricarica per carte prepagate. Gli operatori promuoveranno l'offerta degli stessi e li renderanno facilmente disponibili ai consumatori, anche mediante via INTERNET. In ogni caso, trascorsi sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori, anche in mancanza di espressa richiesta dei clienti, dovranno sostituire le preesistenti condizioni di offerta cui sono associati costi fissi e contributi per la ricarica con nuovi piani tariffari adeguati alle presenti disposizioni».
* 1. 16. Saglia, Castellani, Mazzocchi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: «adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «applicano le precedenti disposizioni a tutte le nuove attivazioni di utenze telefoniche di tipo prepagato effettuate dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente comma:
1-bis. «Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i clienti preesistenti hanno diritto di aderire gratuitamente a nuovi piani tariffari che non prevedono costi fissi e contributi di ricarica per carte prepagate. Gli operatori promuoveranno l'offerta degli stessi e li renderanno facilmente disponibili ai consumatori, anche mediante via INTERNET. In ogni caso, trascorsi sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori, anche in mancanza di espressa richiesta dei clienti, dovranno sostituire le preesistenti condizioni di offerta cui sono


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associati costi fissi e contributi per la ricarica con nuovi piani tariffari adeguati alle presenti disposizioni».
* 1. 17. Baldelli, Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Al comma 1, sostituire le parole: «adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «applicano le precedenti disposizioni a tutte le nuove attivazioni di utenze telefoniche di tipo prepagato effettuate dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente comma:
1-bis. «Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i clienti preesistenti hanno diritto di aderire gratuitamente a nuovi piani tariffari che non prevedono costi fissi e contributi di ricarica per carte prepagate. Gli operatori promuoveranno l'offerta degli stessi e li renderanno facilmente disponibili ai consumatori, anche mediante via INTERNET. In ogni caso, trascorsi sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori, anche in mancanza di espressa richiesta dei clienti, dovranno sostituire le preesistenti condizioni di offerta cui sono associati costi fissi e contributi per la ricarica con nuovi piani tariffari adeguati alle presenti disposizioni».
* 1. 18. Stradella.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «applicano le precedenti disposizioni a tutte le nuove attivazioni di utenze telefoniche di tipo prepagato effettuate dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. «Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i clienti preesistenti hanno diritto di aderire gratuitamente a nuovi piani tariffari che non prevedono costi fissi e contributi di ricarica per carte prepagate. Gli operatori promuoveranno l'offerta degli stessi e li renderanno facilmente disponibili ai consumatori, anche mediante via INTERNET. In ogni caso, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli operatori, anche in mancanza di espressa richiesta dei clienti, dovranno sostituire le preesistenti condizioni di offerta cui sono associati costi fissi e contributi per la ricarica con nuovi piani tariffari adeguati alle presenti disposizioni».
* 1. 19. Valducci.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli operatori introducono sul mercato le nuove offerte commerciali entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e consentono ai propri clienti di sottoscrivere le nuove offerte senza oneri».
1. 20. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
1. 21. D'Agrò, Formisano, Greco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve


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evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
1. 22. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima delle parole: «l'offerta delle tariffe» sono inserite le parole: «Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) sostituire la parola: «costo» con la seguente: «prezzo».

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1, stabilisce le modalità attuative di cui al comma 2 e, in caso di violazione applica previa diffida le sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche».
1. 23. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: «effettivo costo del traffico» con le seguenti: «effettivo prezzo del traffico».
1. 24. Tuccillo.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «e gli operatori devono introdurre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, modalità agili e veloci affinché l'utente possa conoscere quale operatore sta chiamando e quanto, in definitiva, sta pagando».
1. 25. Fava, Allasia, Caparini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ai sensi dell'articolo 57 del Decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, Codice delle Comunicazioni elettroniche, si dispone che gli utenti finali con disabilità uditiva siano esonerati dai costi dei servizi telefonici relativi alla messaggistica di testo (SMS)».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «comma 2» aggiungere le seguenti: «e al comma 2-bis».
1. 26. Fava, Allasia, Garavaglia, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Gli operatori della telefonia devono garantire, alla chiamata di un numero telefonico fisso o cellulare da parte dell'utente, l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato. Tale indicazione-segnalazione non deve comportare alcun addebito all'utente chiamante».
1. 27. D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i contratti per adesione stipulati,» aggiungere le seguenti: «dai consumatori» e dopo le parole: «e di comunicazione elettronica» aggiungere: «per la fornitura di servizi.» Infine sopprimere le seguenti parole: «o di trasferirlo presso altro operatore».
1. 28. Tuccillo.

Al comma 3, dopo le parole: «per adesione stipulati», aggiungere le seguenti: «dai consumatori».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «contraente» con la seguente: «consumatore».
* 1. 29. Saglia, Mazzocchi, Urso, Castellani.


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Al comma 3, dopo le parole: «per adesione stipulati», aggiungere le seguenti: «dai consumatori».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «contraente» con la seguente: «consumatore».
* 1. 30. Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 3, dopo le parole: «per adesione stipulati», aggiungere le seguenti: «dai consumatori».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «contraente» con la seguente: «consumatore».
* 1. 31. Baldelli, Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Al comma 3, dopo le parole: «per adesione stipulati», aggiungere le seguenti: «dai consumatori».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «contraente» con la seguente: «consumatore».
* 1. 32. Valducci.

Al comma 3, dopo le parole: «per adesione stipulati», aggiungere le seguenti: «dai consumatori».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: contraente con la seguente: consumatore.
* 1. 33. Stradella.

Al comma 3, sopprimere le parole: «o di trasferirlo presso altro operatore».
** 1. 34. Della Vedova.

Al comma 3, sopprimere le parole: «o di trasferirlo presso altro operatore».
** 1. 35. Saglia, Urso, Castellani, Mazzocchi.

Al comma 3, sopprimere le parole: «o di trasferirlo presso altro operatore».
** 1. 36. Baldelli, Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Al comma 3, sopprimere le parole: «o di trasferirlo presso altro operatore».
** 1. 37. Valducci.

Al comma 3, sopprimere le parole: «o di trasferirlo presso altro operatore».
** 1. 38. Stradella.

Al comma 3, sostituire le parole: «trasferirlo presso altro operatore» con le seguenti: «aderire all'offerta di un altro operatore nelle modalità che l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilirà».
1. 39. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 3 sostituire la parola: «trasferirlo» con le seguenti: «trasferire le utenze».
1. 40. Il relatore.

Al comma 3, sopprimere le parole: «da esigenze tecniche».
1. 41. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 3, dopo le parole: «costi dell'operatore», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi gli investimenti commerciali sostenuti dall'operatore».


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Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il comma 3 non si applica ai contratti con vincoli di durata predefinita offerti dall'operatore a fronte di condizioni di particolare favore a vantaggio del consumatore».
* 1. 42. Baldelli, Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Al comma 3, dopo le parole: «costi dell'operatore», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi gli investimenti commerciali sostenuti dall'operatore».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il comma 3 non si applica ai contratti con vincoli di durata predefinita offerti dall'operatore a fronte di condizioni di particolare favore a vantaggio del consumatore».
* 1. 43. Della Vedova.

Al comma 3, dopo le parole: «costi dell'operatore», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi gli investimenti commerciali sostenuti dall'operatore».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il comma 3 non si applica ai contratti con vincoli di durata predefinita offerti dall'operatore a fronte di condizioni di particolare favore a vantaggio del consumatore».
* 1. 44. Saglia, Urso, Castellani, Mazzocchi.

Al comma 3, dopo le parole: «costi dell'operatore», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi gli investimenti commerciali sostenuti dall'operatore».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il comma 3 non si applica ai contratti con vincoli di durata predefinita offerti dall'operatore a fronte di condizioni di particolare favore a vantaggio del consumatore».
* 1. 45. Valducci.

Al comma 3, dopo le parole: «costi dell'operatore», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi gli investimenti commerciali sostenuti dall'operatore».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il comma 3 non si applica ai contratti con vincoli di durata predefinita offerti dall'operatore a fronte di condizioni di particolare favore a vantaggio del consumatore».
* 1. 46. Stradella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».
1. 47. D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «trenta giorni» aggiungere la seguente: «lavorativi».
1. 48. D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «alle disposizioni del presente articolo» con le seguenti: «alle disposizioni del presente comma».
1. 49. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In considerazione del regime di monopolio vigente nell'ambito delle trasmissioni televisive satellitari criptate sul territorio nazionale, le modifiche alle tariffe dell'operatore unico sono soggette


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all'approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In sede di prima applicazione l'Autorità valuta la congruenza delle attuali tariffe, imponendone se del caso la modifica, mediante utilizzo dei seguenti parametri:
a) confronto con gli altri operatori comunitari similari;
b) valutazione dell'andamento del mercato nazionale;
c) valutazione dell'affollamento e degli introiti pubblicitari;
d) valutazione dell'offerta televisiva tenendo conto della percentuale di ripetitività della programmazione;
e) riduzione o azzeramento del costo della visione con modalità che consentono di vedere più canali contemporaneamente, su diversi schermi, nella medesima unità abitativa (multivision)».
1. 50. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per dare la possibilità a tutti gli utenti a larga banda di poter scegliere liberamente e disgiuntamente i propri fornitori di accesso, di contenuti e di servizi larga banda, il soggetto che detiene a monte un rilevante potere di mercato nell'accesso larga banda, è obbligato ad interconnettere, ai diversi livelli, la sua rete di distribuzione dei contenuti con quelle dei concorrenti».
1. 51. Fava, Allasia, Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È fatto divieto ai gestori della telefonia di addebitare in bolletta servizi non richiesti esplicitamente dal titolare dell'utenza. Eventuali servizi a valore aggiunto richiesti dall'utente debbono essere fatturati in modo separato dalla fatturazione del servizio universale. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ed irroga le sanzioni relative alla mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente comma».
1. 52. Sanga, Tomaselli, Testa, Vico, Burchiellaro, Trepiccione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e applica le relative sanzioni».
1. 53. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 4, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «presente articolo» ed aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».
1. 54. Tuccillo.

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1».
* 1. 55. Valducci.

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1».
* 1. 56. Stradella.

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «ai sensi


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dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1».
* 1. 57. Baldelli, Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1».
* 1. 58. Saglia, Castellani, Mazzocchi, Urso.

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1».
* 1. 59. Della Vedova.

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1».
* 1. 60. Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità provvede altresì a verificare che gli operatori, in conseguenza della soppressione dei contributi per la ricarica, non aumentino ingiustificatamente altre componenti di costo o le tariffe o i costi in altri settori».
1. 61. Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Vito.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 13, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti"».
1. 62. Fava, Allasia, Caparini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, primo periodo, sopprimere le parole: «per gli eredi» e sostituirle con le seguenti: «per il coniuge e per i figli conviventi».
1. 63. Fava, Allasia, Caparini.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«4-bis. Al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni a larga banda con tecnologia ADSL e derivate, l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato è tenuto ad applicare agli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della legge n. 259 del 1o agosto 2003, in sede di vendita all'ingrosso delle connessioni dati, un prezzo non superiore ad un terzo del canone per il servizio telefonico residenziale. I contratti di vendita all'ingrosso di cui al precedente periodo, stipulati in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono rinegoziati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente, entro 15 giorni dalla rinegoziazione di cui al periodo precedente, i contratti dl rivendita al pubblico delle connessioni di cui al presente comma sono rinegoziati dagli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della legge n. 259 del 1o agosto 2003 con i propri clienti in modo tale che il prezzo di vendita delle connessioni al pubblico sia ridotto nella misura


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della riduzione di cui al primo periodo del presente comma».
1. 64. Folena, Provera.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Limitazioni al recupero dei crediti).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, norme volte a limitare la lievitazione degli oneri connessi al recupero dei crediti di qualsiasi natura e la durata della procedure di recupero.
2. La delega risponde ai seguenti principi:
a) in base alle diverse tipologie di recupero sia individuata una data ultima per l'esercizio del diritto, in ogni caso non superiore a 7 anni dalla data di accensione dello stesso;
b) in ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese;
c) avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sia ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo;
d) nel caso in cui i beni mobili o immobili oggetto di gravame siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi;
d) il debitore non può essere ceduto se non è precedentemente informato della cessione dal creditore;
e) sia fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito e dei diversi oneri aggiuntivi;
f) sia in ogni caso consentito al debitore di regolarizzare il dovuto, anche nell'imminenza delle procedure cautelare o espropriative.

3. Per i crediti in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto e dei decreti delegati, emanati ai sensi del presente articolo il diritto cessa non oltre i 10 anni dalla data di accensione del debito originario».
1. 0. 1.Galli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246 - Canone Rai).

1. All'articolo 1, primo periodo, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il primo periodo come segue: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto».
2. All'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il secondo periodo è soppresso.
3. L'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.
4. Conseguentemente al comma 1 del presente articolo, all'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «apparecchi atti» sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: «alla ricezione di trasmissioni


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sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva».
1. 0. 2.Fava, Allasia, Caparini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Abolizione della tassa di concessione
governativa sull'utilizzo dei terminali
di comunicazione mobile).

1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali».
1. 0. 3.Della Vedova.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Concorrenza e trasparenza nei servizi di connettività a larga banda).

1. In base ai principi di correttezza, concorrenza e trasparenza, al fine di favorire lo sviluppo della larga banda, considerato un motore in grado di muovere lo sviluppo dell'intero sistema produttivo nazionale, e affinché corrisponda al pagamento di un canone una qualità e una disponibilità dei servizi adeguata, gli operatori che detengono il mercato della larga banda nel nostro paese, sono obbligati a mantenere e ad ammodernare la rete e l'intera infrastruttura telematica, in particolare con il potenziamento della capacità degli attuali doppini telefonici a supportare la velocità di trasmissione, e comunque con l'introduzione di apparecchiature che favoriscano l'utilizzo della tecnologia ADSL».
1. 0. 4.Fava, Allasia, Garavaglia, Caparini.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Controversie in merito alla telefonia fra consumatori e operatori).

1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori in merito ai servizi di telefonia, l'operatore telefonico che, chiamato a comparire in udienza dall'Autorità garante per le comunicazioni per la discussione della controversia, non si presenti per due volte consecutive pur avendo ricevuto la notifica di comparizione nei tempi e modi previsti, è tenuto al risarcimento del danno richiesto dall'utente, senza ulteriori accertamenti».
1. 0. 5.Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Controversie in merito alla telefonia fra consumatori e operatori).

1. Al fine di favorire la trasparenza nelle comunicazioni e garantire la tutela dei diritti degli utenti nell'ambito delle controversie insorte fra cittadini ed operatori di telefonia, si dispone che qualora una delle parti convocate per la discussione


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della controversia da parte dell'Autorità preposta a vigilare sulla concorrenza e trasparenza delle comunicazioni, AGCOM, non si presenti per due volte consecutive pur avendo ricevuto notifica di convocazione nei tempi e modi previsti per legge, l'altra parte sia da ritenersi vincitrice della controversia».
1. 0. 6.Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Agevolazione nei servizi di telefonia per gli utenti con disabilità uditive).

1. Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di comunicazione per gli utenti che presentano severe menomazioni di udito, gli utenti con disabilità uditive usufruiscono dell'esenzione sulle licenze o i documenti sostitutivi per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione, già prevista per gli utenti portatori di altri tipi di handicap al punto 3 della tariffa 21 del Decreto ministeriale 28 dicembre 1995, recante l'approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al più favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio».
1. 0. 7.Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Agevolazione nei servizi di telefonia mobile per gli utenti con disabilità uditive).

1. Al fine di agevolare la comunicazione attraverso il telefono testuale e la videofonia per gli utenti che presentano severe menomazioni di udito, e per garantire che gli utenti con disabilità uditive fruiscano di un accesso, equivalente per prezzo a quello degli altri utenti finali, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, come previsto dall'articolo 57 del Codice delle Comunicazioni elettroniche attualmente in vigore, è disposta, da parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di riduzioni tariffarie per i servizi di messaggistica di testo e per i servizi di videofonia.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e applica le relative sanzioni».
1. 0. 8. Fava, Allasia, Garavaglia, Caparini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 - Canone Rai).

1. In virtù del maggior pluralismo indotto dall'ingresso nel mercato di nuovi editori e dell'apporto delle nuove tecnologie e col proposito di mettere fine ad una situazione socialmente discriminante che obbliga, indipendentemente dal reddito, dall'età, dall'utilizzo e dalla ricezione del segnale, tutti i possessori di un apparecchio televisivo a pagare un'imposta annua, è abolito il canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione, nonché la relativa tassa di concessione.
2. Le norme che prevedono tali erogazioni sono pertanto abrogate».
1. 0. 9.Fava, Allasia, Caparini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 - Canone Rai).

A decorrere dal 1 gennaio 2008, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14


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aprile 1075, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.
4. All'onere di cui al comma 3, si provvede annualmente con Legge Finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
1. 0. 10.Fava, Allasia, Caparini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile).

1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1965, n.163, a valere sulle risorse per le attività cinematografiche.
1. 0. 11.Della Vedova.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Vincolo di solidarietà nel pagamento delle fatture-bollette).

1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento delle fatture-bollette tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano dei servizi stessi».
1. 0. 12.Mura.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela degli utenti-clienti di pubblici servizi)

I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:
a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione d'anno, dovuti dagli utenti-clienti in caso di ritardato o mancato pagamento;
b) gli interessi per ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali».
1. 0. 13.Mura.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a favore dei diritti dei consumatori di software per elaboratori elettronici).

1. Al fine di garantire interoperatibilità e possibilità di scelta agli utenti, nonché


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favorire la concorrenza nel mercato informatico, i programmi per elaboratori elettronici a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo venduti o ceduti gratuitamente sul territorio nazionale, qualora prevedano il salvataggio di dati, rendono possibile all'utente tale salvataggio in almeno un formato di dati libero. Per formati di dati liberi si intendono i formati di salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione sono note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge, documentate in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o di scrivere dati in tali formati sfruttando le strutture e le specifiche descritte nella documentazione e non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto chiunque venda o ceda gratuitamente programmi informatici sul territorio nazionale rilascia eventuali nuove versioni di tali programmi in ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 e ne dà notifica all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. La medesima notifica è dovuta anche dai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto vendano o cedano gratuitamente programmi informatici che prevedono la possibilità di salvataggio dei dati in formati liberi.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in caso di violazione dell'obbligo previsto dal comma 1, vieta la vendita o la cessione gratuita dei programmi sul territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. L'Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato, entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le procedure di avviso bonario per i soggetti che vendano o cedano gratuitamente programmi informatici attraverso la rete Internet o altre reti telematiche in violazione dell'obbligo di cui al comma 1. Tali soggetti vengono richiamati dall'Autorità al rispetto dell'obbligo dopo che l'Autorità ne abbia avuto notizia e devono adeguarsi entro i 180 giorni successivi al richiamo. In mancanza di tale adempimento l'Autorità dispone l'oscuramento del sito Intenet o dello strumento telematico, limitatamente alla parte riguardante la vendita o cessione del programma informatico che viola l'obbligo.
5. Un elenco dei programmi informatici e dei produttori degli stessi che violano l'obbligo di cui al comma 1 è pubblicato con aggiornamento periodico sul sito Intenet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
6. L'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui venga messo gratuitamente a disposizione degli utenti, insieme al programma ovvero attraverso il sito Internet del creatore o del produttore o comunque in forma facilmente accessibile agli utenti, uno strumento informatico in grado di convertire i dati salvati dal programma dal formato non libero ad un formato libero.
7. Ai medesimi fini di cui al comma 1, chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un programma per elaboratore elettronico originale compatibile con gli standard di comunicazione e con i formati di salvataggio di un altro programma.
1. 0. 14.Folena, Provera, Acerbo.

ART. 2

Al comma 1 dopo le parole: di «primaria» importanza, aggiungere le seguenti: «provvedendo ad indicare anche il costo industriale al litro».
2. 1.Fava, Allasia, Garavaglia.

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente capoverso: «La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi,


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fatta salva, in caso di reiterazione, la revoca della concessione».
2. 2.Il relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti con decreto ministeriale, adotta criteri e disposizioni al fine di potenziare la pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi sugli impianti di distribuzione di carburanti, di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1999, prevedendo l'adozione di strumenti più moderni e idonei. Con il medesimo decreto devono essere fissati i parametri per una funzionale collocazione del supporto informativo all'ingresso degli impianti, per consentire una visibilità immediata sia di giorno che di notte con sistemi luminosi, nonché deve essere adottato il termine per l'adeguamento degli impianti alle nuove disposizioni da parte dei proprietari degli impianti e devono essere indicate le relative sanzioni a carico dei gestori, in caso di mancato rispetto della normativa.
2. 3.Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 3, dopo la parola: «sottopone,» aggiungere le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
2. 4.Relatore, Zaccaria, Russo.

Al comma 3, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico».
2. 5.Fava, Allasia.

Al comma 3, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali,» con le seguenti: «con oneri a carico degli enti proprietari ovvero delle società concessionarie rispettivamente delle tratte della rete stradale e autostradale».
2. 6.Fava, Allasia.

Al comma 3, dopo le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico,» aggiungere le seguenti: «, e per gli utenti della rete stradale e autostradale,».
2. 7.Fava, Allasia.

Al comma 3 dopo le parole: «bilancio pubblico,» aggiungere le seguenti: «e senza eventuali aumenti delle tariffe autostradali».
2. 8.Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 3 , dopo le parole: «pubblica utilità,» aggiungere le seguenti: «da parte delle società petrolifere».
2. 9.Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 3, la parola: emittenti è sostituita dalle parole: organi di informazione.
2. 12.Quartiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il servizio di telefonia, di cui al comma 3, quale strumento di informazione sulle condizioni di limitazione del traffico viene abilitato su specifica richiesta da parte del consumatore-utente».
2. 10.Fava, Allasia.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con le compagnie petrolifere e le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definisce entro sei mesi i criteri di adeguamento del prezzo dei carburanti alla pompa rispetto alle variazioni del prezzo del greggio, in modo da garantire la trasparenza del processo di formazione dei prezzi. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede a definire i criteri di trasparenza a cui le singole compagnie dovranno attenersi. La


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medesima Autorità effettua il monitoraggio sul rispetto dell'applicazione dei criteri di trasparenza».
2. 11.Burchiellaro, Vico, Tomaselli, Sanga, Testa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio di libri).

L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito in legge dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.
2. 0. 1.Della Vedova.

ART. 3.

Nel testo della rubrica sostituire la parola: «aeree» con le seguenti: «di trasporto».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «aeree» con le parole: «di contratti di trasporto» e sostituire le parole: «di voli aerei» con le seguenti: «di servizi di trasporto».
3. 1.Martella, Vico, Testa, Merloni, Ruggeri, Sanga, Tomaselli, Burchiellaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) si applicano, in quanto compatibili, alle tariffe dei servizi marittimi di linea».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «aeree» aggiungere le seguenti: «marittime».
3. 2.Meta, Attili.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Merloni.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «data di scadenza,» inserire le seguenti: «, nonché del luogo di origine o provenienza».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. L'indicazione di cui al comma 1 è apposta sui prodotti confezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prodotti confezionati in data antecedente possono essere immessi sul mercato fino al loro smaltimento».
4. 2.Fava, Allasia.

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «data di scadenza,» inserire le seguenti: «, nonché del luogo di origine o provenienza».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».
4. 3.Fava, Allasia.

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «data di scadenza,» aggiungere le seguenti: «, nonché del luogo di origine o provenienza».
4. 4.Fava, Allasia.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione con le seguenti: secondo modalità ed in un campo visivo che ne consentano la facile individuazione.
4. 10.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore,» con le seguenti:


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«egualmente visibili, nonché collocate nel medesimo campo visivo di quelle indicanti la quantità del prodotto».
4. 5.Fava, Allasia.

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «non meno visibili di,» con le seguenti: «egualmente visibili a».
4. 6.Fava, Allasia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) se il prodotto è stato confezionato in Italia con materiale italiano o straniero».
4. 7.Mazzocchi, Raisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'indicazione di cui al comma 1 è apposta sui prodotti confezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prodotti confezionati in data antecedente possono essere immessi sul mercato fino al loro smaltimento».
4. 8.Fava, Allasia.

Al comma 2, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».
4. 9.Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Poteri delle associazioni riconosciute dei consumatori).

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. In materia di metrologia legale le associazioni di cui al comma 1 possono richiedere verificazioni di urgenza o a campione, eseguite dai laboratori accreditati di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182 o costituire propri laboratori secondo le procedure previste dal citato decreto n. 182 del 2000. Alle associazioni è riconosciuto un potere di accesso ai luoghi ove si trovano gli strumenti da verificare. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del Fondo di cui al comma 5-bis».
4. 0. 1.Turco.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della metrologia legale a tutti gli strumenti di determinazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni e riassetto in materia di metrologia legale).

1. L'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - 1. I misuratori di gas, dell'acqua, i contatori dell'elettricità e degli scatti telefonici, nonché ogni nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
2. Salvo fatto più grave, i fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori di servizi che si avvalgano dei misuratori o contatori per determinare le tariffe dei servizi medesimi, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:
a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della


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verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;
c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori o contatori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;
d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori o contatori, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;
e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».
2. All'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le apparecchiature di rilevamento automatico delle violazioni alle norme sulla velocità, sono sottoposte altresì a verifica semestrale».
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia di tutela della fede pubblica, anche consentendo ai consumatori la possibilità di predisporre proprie verifiche aventi valore legale e riconoscendo agli stessi l'accesso alle informazioni sulle attività svolte in materia dalle Camere di Commercio;
b) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
c) immediata sottoposizione a verifica tecnica e legale di qualsiasi nuovo strumento di deteminazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni;
d) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;
e) armonizzazione della disciplina con le disposizioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
4. 0. 2.Turco.

ART. 5

Sopprimere il comma 1.
* 5. 1.Valducci.

Sopprimere il comma 1.
* 5. 2.Mazzocchi, Raisi.


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Sopprimere il comma 1.
* 5. 3.Saglia, Mazzocchi, Urso.

Sopprimere il comma 1.
* 5. 4.Fratta Pasini, Milanato.

Al comma 1 dopo le parole: «di distribuzione esclusiva di polizze,» aggiungere la parola: «obbligatorie».
5. 5.Affronti.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo,» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2009».
* 5. 6.Valducci.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2009.
* 5. 7.Mazzocchi, Raisi.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2009.
* 5. 8.Saglia, Giorgetti, Armani, Mazzocchi.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2009.
* 5. 9.Fratta Pasini, Milanato.

All'articolo 5, al termine del comma 1, sostituire le parole: «termine previsto dal medesimo articolo,» con le seguenti: «1o gennaio 2008».
5. 10.Fluvi.

Al comma 1, dopo le parole: «termine previsto,» sostituire le parole: «dal medesimo articolo,» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1o gennaio 2008».
** 5. 11.Il relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 134, comma 3, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungere infine il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni"».
5. 12.Merloni, Ruggeri, Vico, Sanga, Tomaselli, Burchiellaro.

Sopprimere il comma 2.
* 5. 13.Valducci.

Sopprimere il comma 2.
* 5. 14.Mazzocchi, Raisi.

Sopprimere il comma 2.
* 5. 15.Saglia, Raisi, Castellani.

Sopprimere il comma 2.
* 5. 16.Fratta Pasini, Milanato.


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Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente:
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa, con le formule di cui all'articolo 133, non può assegnata al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per la medesima tipologia di veicolo».
5. 17.Merloni, Ruggeri, Burchiellaro, Sanga, Tomaselli, Martella.

Al comma 2 il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di tre anni. Nel caso di acquisto da parte di una persona fisica di un altro veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato, l'impresa di assicurazione, per la stipulazione del contratto relativo all'ulteriore veicolo, non può assegnare al proprietario assicurato una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio da questi conseguito».
* 5. 18.D'Agrò.

Nel comma 2 dell'articolo 5 il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:
4-bis. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di tre anni. Nel caso di acquisto da parte di una persona fisica di un secondo veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato, l'impresa di assicurazione, per la stipulazione del contratto relativo al secondo veicolo, non può assegnare al proprietario assicurato una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio da questi conseguito.
* 5. 19.Valducci.

Nel comma 2 dell'articolo 5 il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:
4-bis. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di tre anni. Nel caso di acquisto da parte di una persona fisica di un secondo veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato, l'impresa di assicurazione, per la stipulazione del contratto relativo al secondo veicolo, non può assegnare al proprietario assicurato una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio da questi conseguito.
* 5. 20.Mazzocchi, Raisi.

Al comma 2, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
4-bis. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di tre anni. Nel caso di acquisto da parte di una persona fisica di un secondo veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato, l'impresa di assicurazione, per la stipulazione del contratto relativo al secondo veicolo, non può assegnare al proprietario assicurato una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio da questi conseguito.
* 5. 21.Saglia, Castellani, Salerno.


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Al comma 2, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
4-bis. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di tre anni. Nel caso di acquisto da parte di una persona fisica di un secondo veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato, l'impresa di assicurazione, per la stipulazione del contratto relativo al secondo veicolo, non può assegnare al proprietario assicurato una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio da questi conseguito.
* 5. 22.Fratta Pasini, Milanato.

All'articolo 5, comma 2, capoverso 4-bis, dopo le parole: «di un nuovo contratto,» inserire le parole: «relativo ad un veicolo della medesima tipologia».
5. 23.Fluvi.

All'articolo 5, comma 2, capoverso 4-bis, sostituire il termine: «contraente» con le parole: «medesimo proprietario».
5. 24.Fluvi.

All'articolo 5, comma 2, sopprimere il capoverso 4-ter.
5. 25.Fluvi.

Al comma 2 il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato».
* 5. 26.D'Agrò.

Nel comma 2 dell'articolo 5 il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente:
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato.
* 5. 27.Valducci.

Nel comma 2 dell'articolo 5 il punto 4-ter è sostituito dal seguente:
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato.
* 5. 28.Mazzocchi, Raisi.

Al comma 2, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione


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della classe dì merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato.
* 5. 29.Saglia, Urso, Armani.

Al Comma 2, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato.
* 5. 30.Fratta Pasini, Milanato.

All'articolo 5, comma 2, capoverso 4-ter. sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro il 30 giugno 2007, le imprese di assicurazione nella predisposizione delle clausole bonus/malus debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato».

Di conseguenza, al secondo periodo, premettere le parole: «Dal 1o luglio 2007, ove non sia possibile».
5. 31.Fluvi.

Al comma 2, capoverso 4-ter inserire dopo le parole: «responsabilità principali,» le seguenti: «ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,» e sostituire la parola: «stessa,» con la parola: «responsabilità».
5. 32.Merloni, Ruggeri, Tomaselli, Martella, Sanga, Vico, Burchiellaro.

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-quater.
* 5. 33.Valducci.

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-quater.
* 5. 34.Mazzocchi, Raisi.

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-quater.
* 5. 35.Saglia, Mazzocchi, Castellani, Urso.

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-quater.
* 5. 36.Fratta Pasini, Milanato.

Al comma 3, capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale sistema informativo dovrà essere in grado di fornire ad ogni consumatore l'informazione puntuale ed aggiornata relativa alla propria singola posizione e dovrà obbligatoriamente contenere anche i dati concernenti i tempi medi di liquidazione dei sinistri, per ogni singola compagnia, relativi alla provincia di residenza del consumatore e liquidati in base al sistema del risarcimento diretto, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 254 18 luglio 2006».
5. 37.Trepiccione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è


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sostituito dal seguente: "In caso di contratto di assicurazione di durata poliennale, stipulato per un consumatore, il contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annuale dello stesso, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, che può darsi anche mediante raccomandata, salvo che siano state espressamente convenute a favore del consumatore riduzioni di premio per la maggior durata contrattuale ovvero altre condizioni di vantaggio per la stessa"».
5. 38.Affronti.

Al comma 4, prima delle parole: «in caso di durata poliennale» inserire le seguenti: «Per i contratti stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007».
* 5. 39.Fratta Pasini, Milanato.

Al comma 4, prima delle parole: «in caso di durata poliennale» inserire le seguenti: «Per i contratti stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007».
* 5. 40.Mazzocchi, Raisi.

Al comma 4, dopo le parole: «di durata poliennale» aggiungere le seguenti: «, per i contratti stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007».
5. 41.D'Agrò.

Al comma 4, in fine, aggiungere, le seguenti parole: «Tale facoltà potrà essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno cinque anni. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di assicurazione stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
5. 42.Affronti.

Al comma 4, aggiungere alla fine del periodo il seguente: «Le nuove disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di approvazione del presente decreto».
5. 43.Fluvi.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Se l'assicurato, al momento della stipula del contratto poliennale, ha ottenuto una riduzione del premio sotto forma di sconto, in caso di rescissione anticipata del medesimo dovrà restituire l'importo di tale riduzione».
5. 44.D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni».
5. 45.Merloni, Ruggeri, Burchiellaro, Sanga, Tomaselli, Martella.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni a tutela dei cittadini utenti).

1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari, è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese di predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, di documenti di qualsiasi natura quali avvisi di pagamento, contabili, estratti conto.
5. 0. 4.D'Agrò, Formisano, Greco.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Componentistica dei veicoli a motore).

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari


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opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale PER la Motorizzazione civile, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;
b) la certificazione di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e prove effettuate in conformità delle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti siano equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione del veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione - fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b) - necessita di una verifica da effettuarsi a cura degli uffici provinciali della Motorizzazione, che dovranno certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell'Archivio nazionale dei veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera a). Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede ad adeguare il testo dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare statale di disciplina del settore dei veicoli a motore e loro rimorchi incompatibile con le disposizioni di cui al comma 1.
5. 0. 1.Burchiellaro, Vico, Tomaselli, Martella.

Dopo l'articolo 5 introdurre il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).

1. L'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori è sostituito dal seguente:

«Art. 144-bis.
(Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria,


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finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 2006/2004, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla Parte III, Titolo IV, Capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla Parte III, Titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla Parte IV, Titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sez. I;
g) contratti a distanza, di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sez. II;
h) contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla Parte III, Titolo IV, Capo I.

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 2006/2004 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui alla Parte II, Titolo III, Capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1 anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esercita i poteri di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle materie di cui alla Parte Il, Titolo III, Capo II, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi dei consumatori in ambito nazionale.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 3, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
6. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 4, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
7. Ferma restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione di prezzi di cui all'articolo 17 e delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di cui al comma 1, avvalendosi, in particolare, dei Comuni.
8. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 3, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo di esibire i


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documenti o di fornire le informazioni richieste dal Ministero dello sviluppo economico o dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie nonché nel caso in cui siano esibiti documenti e fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 11. Nei casi di inottemperanza degli impegni assunti dai soggetti interessati di porre fine ad infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 10.
10. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (GE) n. 2006/2004».
5. 0. 2.Il relatore.

Dopo l'articolo 5 introdurre il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni a tutela degli utenti-clienti di pubblici servizi).

1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione d'anno, dovuti dagli utenti-clienti in caso di ritardato o mancato pagamento; agli stessi è fatto divieto assoluto di addebito spese di qualsiasi altra natura o di addebito di contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione e alla spedizione o riscossione della fattura-bolletta. Gli interessi per ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali. Per gli importi complessivi inferiori a 10 euro la fatturazione viene rinviata al periodo successivo.
2. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi possono:
a) invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento delle fatture-bollette tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano i servizi stessi;
b) riscuotere le tariffe di differenti somministrazioni congiuntamente con un'unica fattura o bolletta di pagamento anche tramite terzi. Con uno o più decreti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate disposizioni al fine di semplificare i relativi adempimenti in materia fiscale.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano ai grandi e medi utenti.
5. 0. 3.D'Agrò, Formisano, Greco.

ART. 6.

Prima del comma 1 inserire il seguente:
«01. Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la tutela dei consumatori in ambito di trasferimento dei beni immobili, il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge disposizioni volte ad assicurare l'inopponibilità di qualunque ipoteca, gravame o vincolo comunque definito su beni immobili, se non iscritto presso la Conservatoria dei registri immibiliari competente».

Conseguentemente, modificate come segue la rubrica dell'articolo:
(Trasparenza nei trasferimenti immobiliari e semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari).
6. 1.Turco.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia), dopo l'articolo 118 è inserito il seguente:
«Art. 118-bis. - (Cancellazione dell'ipoteca a garanzia di mutui). - Se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue e l'efficacia dell'iscrizione cessa automaticamente con il decorso di trenta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita, risultante dal titolo o dalla nota, salvo che il creditore, ricorrendo giustificato motivo ostativo, abbia presentato entro il suddetto termine, una nuova nota in conformità all'articolo 2850 del codice civile riportando in essa apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta tale dichiarazione, il conservatore procede entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca».
6. 2.Laurini, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1, dopo le parole: «esercente attività bancaria» aggiungere le seguenti: «e finanziaria».
6. 3.Vico, Martella, Burchiellaro, Sanga, Tomaselli, Ruggeri, Merloni.

Al comma 1, dopo le parole: «si estingue» aggiungere le parole: «e l'efficacia dell'ipoteca cessa» e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «non è necessaria l'autentica notarile» con le seguenti: «l'onorario per la autentica notarile è ridotto al 25 per cento. L'atto può essere rilasciato in originale e non è soggetto a registrazione».
6. 4.Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «conservatoria» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre il medesimo termine».
6. 5.Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.
6. 6.Antonio Pepe.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire parità di trattamento tra i soggetti esercenti attività bancaria, il comma 1 si applica anche agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
6. 7.Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Se il debitore, avendo estinto il debito, anche anticipatamente, intenda comunque ottenere la formale cancellazione dell'ipoteca, il creditore è obbligato a rilasciargli entro trenta giorni dalla richiesta, il relativo atto di consenso».
6. 8.Laurini, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 2, sopprimere le parole: «A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».
6. 9.Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 2, sostituire la parola: «sessantesimo» con la seguente: «trentesimo».
6. 10.Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile»


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con le seguenti: «e non comportano la nullità del contratto».
* 6. 11.Laurini, Lazzari.

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile» con le seguenti: «e non comportano la nullità del contratto».
* 6. 12.Antonio Pepe.

Al comma 2 sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile» con le seguenti: «e non comportano la nullità del contratto».
* 6. 13.Burchiellaro, Martella, Vico, Tomaselli, Sanga, Merloni.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «della prima casa» con le seguenti: «di unità immobiliari adibite ad abitazione da parte di persone fisiche» e sostituire le parole: «della banca mutuante» con le seguenti: «del soggetto mutuante».

Conseguentemente sopprimere il comma 4 e al comma 7, sostituire le parole: «le banche» con le seguenti: «i soggetti mutuanti».
7. 1. Vico, Tomaselli, Merloni, Martella, Testa, Sanga.

Al comma 3, alla fine, aggiungere il seguente periodo: Per i contratti stipulati precedentemente la prestazione in caso di estinzione anticipata non può superare l'ammontare di una singola rata mensile del mutuo.
7. 8. Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e ai contratti di Mutuo stipulati dopo il 1o gennaio 2002».

Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole:
«dei contratti di mutuo in essere» con le seguenti: «dei contratti stipulati fino al 1o gennaio 2002»;
al comma 7, sostituire le parole: «stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «stipulati prima del 1o gennaio 2002».
7. 2. Fava, Allassia, Garavaglia.

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e ai contratti di Mutuo stipulati dopo il 1o gennaio 2004».

Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole:
«dei contratti di mutuo in essere» con le seguenti: «dei contratti stipulati fino al 1o gennaio 2004»;

Conseguentemente:
al comma 7, sostituire le parole: «stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «stipulati prima del 1o gennaio 2004».
7. 3. Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e ai contratti di mutuo, per i quali il periodo di ammortamento residuo sia pari almeno a 15 anni».

Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole:
«dei contratti di mutuo in essere» con le seguenti: «dei contratti di mutuo per i quali il periodo di ammortamento residuo sia inferiore a 15 anni»;

Conseguentemente:
al comma 7, sostituire le parole: «stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «di cui al comma 5».
7. 4. Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e ai contratti di mutuo per i quali il periodo di ammortamento residuo sia pari almeno alla metà della durata complessiva».


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Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole:
«dei contratti di mutuo in essere» con le seguenti: «dei contratti di mutuo per i quali il periodo di ammortamento residuo sia inferiore alla metà della durata complessiva»;

Conseguentemente:
al comma 7 sostituire le parole «stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «di cui al comma 5».
7. 5. Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i contratti stipulati precedentemente la prestazione in caso di estinzione anticipata è ridotta nella misura del cinquanta per cento».
7. 6. Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 6, dopo le parole: «è stabilita» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni».
7. 7. Martella, Vico, Burchiellaro, Testa, Tomaselli, Merloni, Sanga.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Oneri per interesse su revolving cards).

1. Le carte di credito, che abilitano il titolare ad effettuare prelievi di contante e acquisti di beni e servizi con pagamento differito presso qualsiasi esercizio convenzionato con l'emittente, sono regolate a tassi di interesse effettivi non superiori al prime-rate ABI aumentato di tre punti.
7. 0. 1. Crisci.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Scadenza della garanzia fideiussoria).

1. Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato, è obbligatoria l'indicazione di una scadenza definita dell'impegno fideiussorio, che non può, comunque, essere stabilita ad una data successiva ai cinque anni dalla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria.
7. 0. 2. Crisci.

ART. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: In caso di mutuo bancario con le seguenti: In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari.
8. 1. Sanga, Barchiellaro, Tomaselli, Merloni, Martella, Vico, Testa.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.
8. 2. Laurini, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: previsti per l'acquisto della prima casa.
* 8. 3. Vico, Merloni, Tomaselli, Martella, Burchiellaro, Sanga.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: previsti per l'acquisto della prima casa.
* 8. 4. Pepe.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'ipotesi di cui al comma 2 non comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 né delle imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
** 8. 5. Vico, Burchiellaro.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'ipotesi di cui al comma 2 non comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né delle imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
** 8. 6. Pepe.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento.
* 8. 7. Pepe.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento.
*8. 8. Burchiellaro, Vico, Martella, Merloni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito titoli, richiedono all'intestatario del deposito di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.
2. Entro il 31 dicembre 2007, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria circolare, definisce criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.
8. 0. 1. Crisci.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis..
(Trasparenza delle trattenute sindacali).

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei lavoratori e dei pensionati, le organizzazioni sindacali che riscuotono le quote di iscrizione tramite trattenute sulle retribuzioni e sulle pensioni dei lavoratori iscritti, comunicano, tramite rendiconto dettagliato, entro il 28 febbraio di ogni anno, al singolo iscritto, l'ammontare delle somme versate da questi nel corso dell'anno precedente.
8. 0. 2. Fava, Allassia, Garavaglia.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Ai fini dell'inizio di un'attività produttiva, come definita dalla legge 7 agosto


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1990, n. 241, è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del Comune in cui tale attività viene insediata.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 inserire il seguente comma:
«2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività sia relativa ad un'attività imprenditoriale, artigianale o commerciale, l'interessato ne deve dare semplicemente comunicazione contestuale alla p.a. interessata, non dovendo aspettare alcun termine dalla comunicazione per poterla iniziare».

3. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «può essere iniziata» sono inserite le seguenti «salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;
b) al comma 3 sostituire dalle parole «nel termine di» alle parole «al comma 2», con le seguenti «nel termine di 40 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
c) al comma 5 dopo la parola: «2» inserire la seguente «2-bis».

4. Per la richiesta di integrazione di atti o documenti a fini istruttori il termine di 60 giorni è ridotto a 3 giorni e il procedimento non può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti: in ogni caso non possono essere richiesti documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni;
5. Nel caso si intenda procedere all'audizione in contraddittorio, questa deve essere convocata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, iniziata entro ulteriori 5 giorni e conclusa entro 10 giorni dal suo inizio;
6. Ove sia necessario il permesso per costruire, il procedimento si conclude con il rilascio o con il diniego motivato di tale permesso entro il termine massimo di 30 giorni.
7. Conformandosi al criterio di semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di riduzione dei relativi termini e di ampliamento dell'ambito di operatività del ricorso all' autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività, il Governo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento modificativo di quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447 attenendosi al seguente principio e criterio direttivo:
a) per le finalità dell'articolo 3 comma 1 del regolamento, per i comuni che non abbiano istituito il cosiddetto «sportello unico», il procedimento è affidato al sindaco che assume le vesti del responsabile del procedimento.

8. Al cittadino che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di inizio attività, si applicano le sanzioni sia penali che amministrative nella misura doppia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. All'autore delle dichiarazioni mendaci nell'ambito delle dichiarazioni di inizio attività, è interdetto l'esercizio della attività specifica di cui alla falsa dichiarazione, per un periodo da 5 a 10 anni, su tutto il territorio nazionale. In caso di recidiva l'interdizione è perpetua.
11. In caso di diniego non fondato dell'autorizzazione all'inizio della nuova attività da parte della p.a., questa è tenuta al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante, in solido con il dirigente responsabile del procedimento.
9. 1. La Loggia, Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi Luciano, Valducci, Vito Alfredo.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere le parole di norma;


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b) al comma 4, sopprimere la parola anche;
c) al comma 6, sopprimere le parole di norma.
9. 2. Sanga, Tomaselli, Martella, Merloni.

Al comma 1, dopo le parole: al presente articolo aggiungere le seguenti: , anche avvalendosi di soggetti terzi autorizzati all'invio e al deposito di pratiche amministrative.

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: e con le associazioni dei soggetti autorizzati all'intermediazione nell'invio e nel deposito di pratiche amministrative.
9. 3. Chicchi.

Al comma 2, dopo le parole: l'iscrizione al registro delle imprese ed inserire le seguenti: ha effetto, sussistendo i presupposti di legge.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dà notizia alle Amministrazioni competenti inserire le seguenti: all'accertamento dei presupposti di legge.
* 9. 4. Tomaselli, Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: l'iscrizione al registro delle imprese ed inserire le seguenti: ha effetto, sussistendo i presupposti di legge.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dà notizia alle Amministrazioni competenti inserire le seguenti: all'accertamento dei presupposti di legge.
* 9. 5. D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 2, dopo le parole: l'iscrizione al registro delle imprese ed inserire le seguenti: ha effetto, sussistendo i presupposti di legge.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dà notizia alle Amministrazioni competenti inserire le seguenti: all'accertamento dei presupposti di legge.
* 9. 6. Trepiccione, Boato.

Al comma 2, dopo le parole: l'iscrizione al registro delle imprese ed inserire le seguenti: ha effetto, sussistendo i presupposti di legge.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dà notizia alle Amministrazioni competenti inserire le seguenti: all'accertamento dei presupposti di legge.
* 9. 7. Mazzocchi, Raisi.

Al comma 3, dopo le parole: immediato avvio dell'attività imprenditoriale aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari inerenti l'autorizzazione per l'accesso all'attività.
* 9. 8. Bernardo, Lazzari, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 3, dopo le parole: immediato avvio dell'attività imprenditoriale: aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari inerenti l'autorizzazione per l'accesso all'attività.
9. 9. Milanato, Fratta Pasini, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franoso, Rossi Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 3, dopo le parole: da notizia alle Amministrazioni competenti aggiungere le seguenti: all'accertamento dei presupposti di legge


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Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole:
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, successive modificazioni.
9. 10. Campa, Zanetta.

Al comma 3, dopo le parole: dà notizia alle Amministrazioni competenti sono inserite le seguenti: all'accertamento dei presupposti di legge.
9. 11. Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 7, sostituire ovunque ricorra, le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: 30 giorni.
9. 12. Fedele.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 7 e 10 ovunque ricorrano le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto sostituirle con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed al comma 8, in fine, alle parole: del presente decreto sostituire le parole: del decreto di cui al comma precedente;
* 9. 13. Tomaselli, Quartiani.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 7 e 10 ovunque ricorrano le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto sostituirle con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed al comma 8, in fine, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: del decreto di cui al comma precedente;
* 9. 14. D'Agrò, Formisano, Greco.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 7 e 10 ovunque ricorrano le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto sostituirle con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed al comma 8, in fondo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: del decreto di cui al comma precedente;
* 9. 15. Trepiccione, Boato.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 7 e 10 ovunque ricorrano le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto sostituirle con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed al comma 8, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: del decreto di cui al comma;
* 9. 16. Mazzocchi, Baisi.

Al comma 9, sostituire le parole: A decorrere dalla data di cui al comma 7 con le seguenti: A decorrere dalla data di cui al comma 8.
** 9. 22. Russo, Zacchera.

All'articolo 9, sostituire le parole: comma 7 con le seguenti: comma 8.
** 9. 23. Burchiellaro, Martella, Merloni, Testa, Vico.

Sopprimere il comma 8.
9. 17. Fedele.

Al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, inserire le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a


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8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, e successive modificazioni
* 9. 18. Tomasselli, Quartiani.

All'articolo 9 comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, inserire le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,;
* 9. 19. D'Agrò, Formisano, Greco.

All'articolo 9 al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, inserire le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
* 9. 20. Trepiccione, Boato.

All'articolo 9, al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, inserire le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
* 9. 21. Mazzocchi, Raisi.

All'articolo 9, al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, inserire le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.
* 9. 24. Tomaselli, Ruggeri, Sanga.

Al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sono inserite le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
* 9. 25. Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 10, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
9. 26. Fedele.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2545-octies del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica solamente nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o emetta strumenti finanziari.
9. 27. Chicchi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA», sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,».
9. 28. Marinello, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.


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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e per il periodo di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.
9. 29. Marinello, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Norme in materia di servizi pubblici locali).

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici, l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici.
2. In casi eccezionali e per motivate ragione è consentito l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house o a società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di alla stregua di una valutazione ponderata. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione in house non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati.
3. Per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, è esclusa la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale.
4. In via transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi dei commi precedenti, gli affidamenti diretti in essere dovranno cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali potranno concorre, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già affidato.
5. Per le finalità del presente articolo ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale dovrà tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun


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servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
6. La permanenza dell'affidamento dei servizio pubblico locale sarà comunque condizionato al positivo riscontro degli utenti, che dovrà essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività.
9. 0. 1. Volontè.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 2545-octies del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
«2-bis. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile, l'obbligo di cui al precedente comma si applica solamente nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice civile o emetta strumenti finanziari».
9. 0. 2. D'Agrò, Formisano, Greco.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).

1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunica all'ASL territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte ed in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie ed allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.
2. Ai sensi del comma 1, il professionista attesta le prove e le verifiche effettuate a regola d'arte ed il relativo esito. Il gestore ed il professionista attestano, altresì, l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l'installatore ed il gestore dell'impianto.
3. Decorsi 30 giorni dall'invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2, l'impianto può essere messo in funzione.
4. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici muniti di adeguata competenza tecnica, le verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti comunicati, nonché in caso di esito negativo le verifiche di tutti gli impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti, pubblicando periodicamente su internet l'elenco delle verifiche e le relative risultanze.
5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei casi di riqualificazione periodica e di riparazione e modifiche, fermo restando la continuità di funzionamento dell'impianto per il quale la comunicazione sia avvenuta nel tempo prescritto.
6. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento di cui all'articolo 194 del decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In tale caso la comunicazione è effettuata all'ASL o a diverso ente individuato dalla legge regionale in materia prevenzionale degli infortuni.
9. 0. 3. Il relatore.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Nuove modalità degli interventi di garanzia sul credito per l'avvio di impresa).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 847 della legge 27


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dicembre 2006, n. 296, le garanzie di cui all'articolo 15, legge 7 agosto 1997, n. 266 possono essere concesse anche su finanziamenti del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinati ad interventi di agevolazione in favore di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 1, comma 355 della medesima legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. 0. 4. Merloni, Martella.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e compimento di atti telematici).

1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità e attuata mediante deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese di copia del verbale della deliberazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa».

2. Il conferimento da parte di un imprenditore ad un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
3. Qualora venga esibita la documentazione di cui al comma 2 è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse.
4. Per le imprese il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire, previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall'imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato. La modifica e la revoca dei poteri conferiti sono disciplinate dall'articolo 2207 del codice civile».
9. 0. 5. Burchiellaro, Merloni, Vico, Martella.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese).

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dall'autorizzazione ad effettuare la necessaria acquisizione di dati presso la pubblica amministrazione, ferma restando l'esclusione dalle procedure di ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico in caso di dichiarazione mendace.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i certificati la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.
9. 0. 6. Merloni, Martella, Vico, Testa, Tomaselli.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Depositi fiscali locali di tabacchi).

Il comma 91 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
9. 0. 7. Napoli, Fratta Pasini.


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Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Depositi fiscali locali di tabacchi).

Nel primo capoverso dell'articolo 1, comma 97 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole «possono esercitare,» aggiungere le seguenti: «previo consenso scritto del depositario autorizzato da trasmettere all'Autorità di controllo».
9. 0. 8. Napoli, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Snellimento delle procedure autorizzative di insediamenti produttivi).

1. Per le procedure connesse all'avvio e all'ottenimento di pareri ed autorizzazioni per insediamenti e attività produttive tempi di cui al Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono ridotti nel modo seguente:
a) al comma 1 dell'articolo 14-bis da trenta a quindici giorni;
b) al comma 3 dell'articolo 14-bis da trenta a quindici giorni, da novanta a quaranta giorni;
c) al comma 01 dell'articolo 14-ter da quindici a dieci giorni, da trenta a quindici giorni;
d) al comma 2 dell'articolo 14-ter da cinque a tre giorni, da dieci a cinque giorni;
e) al comma 3 dell'articolo 14-ter da novanta a quarantacinque giorni;
f) al comma 4 dell'articolo 14-ter da novanta a quarantacinque giorni, da trenta a quindici giorni.

2. Al comma 4 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono abrogate le parole da «Tuttavia» a «istruttori».
3. I termini per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 16 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti da quarantacinque a trenta giorni. I termini per le valutazioni tecniche di cui all'articolo 17, comma l, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono ridotti da novanta a quarantacinque giorni.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o le valutazioni tecniche, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a parere favorevole, senza necessità di ulteriori istanze o diffide
5. Conformandosi al criterio di semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per l'edilizia, tutte le domande, istanze o permessi altrimenti denominati devono essere corredate da non oltre quattro copie cartacee ai fini amministrativi. Tutta la documentazione è in ogni caso fornita alla pubblica amministrazione competente mediante adeguato supporto informatico.
6. In caso di diniego non adeguatamente motivato di tutte le procedure autorizzative per insediamenti e attività produttive di cui al presente articolo, da parte della p.a., questa è tenuta al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante, in solido con il dirigente responsabile del procedimento, nei confronti del quale è attivato d'ufficio il procedimento disciplinare entro tre giorni. Le relative controversie sono di competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
7. Per le finalità di cui al comma l, per i comuni che non abbiano istituito il cosiddetto «sportello unico», il procedimento è affidato al sindaco che assume le vesti del responsabile del procedimento.
9. 0. 9. Zanetta, Fedele.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione


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amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo Sportello Unico dei servizi alle imprese di pesca.
2. Lo sportello unico di cui al comma 1, può essere gestito direttamente dall'Amministrazione, o attraverso apposite convenzioni con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Con decreto dei Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero per lo sviluppo economico e dei trasporti e dell'Economia, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti termini, modalità, e i servizi prestati dallo Sportello Unico.
9. 0. 10. Marinello, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

ART. 10.

Il comma 2 è soppresso.
10. 1. Mazzocchi, Raisi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: da presentare al comune con le seguenti: allo sportello unico del;
dopo le parole: al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale inserire le seguenti: , se definito in modo indifferenziato geograficamente o temporalmente, nell'arco dell'anno, ovvero in un giorno predeterminato della settimana.
*10. 2. Tomaselli.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: da presentare al comune con le seguenti: da presentare allo sportello unico del comune;
dopo le parole: al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale inserire le seguenti: , se definito in modo indifferenziato geograficamente o temporalmente, nell'arco dell'anno, ovvero in un giorno predeterminato della settimana.
*10. 3. Treppicione, Boato.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: da presentare al comune con le seguenti: allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune.
10. 8. D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 2:
a) dopo le parole: «dichiarazione di inizio attività, da presentare,» aggiungere le seguenti: «allo sportello unico del»;
b) dopo le parole: «al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale» aggiungere le seguenti: «in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito».
**10. 4. Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dichiarazione di inizio attività, da presentare» sono inserite le seguenti: «allo sportello unico del»;
b) dopo le parole: «al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale» sono inserite le seguenti: «in modo indifferenziato per zone o frazioni, vvero in un giorno prestabilito».
**10. 5. Campa, Zanetta.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dichiarazione di inizio attività, da presentare» sono inserite le seguenti: «allo sportello unico del»;


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b) dopo le prole: «al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale» sono inserite le seguenti: «in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito».
**10. 6. Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dichiarazione di inizio attività, da presentare» sono inserite le seguenti: «allo sportello unico del»;
b) dopo le prole: «al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale» sono inserite le seguenti: «in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito».
**10. 7. Mazzocchi, Raisi.

Al comma 2 sostituire le parole sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale ove prescritti con le seguenti: sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.
10. 9. Mazzocchi, Raisi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
Al fine di contrastare il fenomeno di elusione fiscale nel settore dell'estetica, in caso di svolgimento dell'attività suddetta in locali privati non aperti al pubblico, è obbligatorio effettuare la dichiarazione di inizio attività. In tal caso, i locali adibiti devono essere a norma con i requisiti igienico-sanitari e per ogni prestazione deve essere rilasciata ricevuta fiscale. In caso di mancata emissione delle ricevute è prevista una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti che svolgono la suddetta attività privatamente devono essere muniti di partiva Iva.
10. 10. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis - L'attività di odontoiatra, di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, per ciò che attiene l'esercizio e l'apertura della struttura sanitaria, non è soggetta ad autorizzazione regionale, purché la medesima sia svolta in strutture monoprofessionali, non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
10. 11. Marinello.

Il comma 3 dell'articolo 10 è soppresso.
10. 12. Mazzocchi, Raisi.

Al comma 3, le parole: dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, sono sostituite dalle seguenti: dichiarazione di inizio attività da presentare, laddove esiste, allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, altrimenti al comune o alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.
10. 13. D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 3, le parole: dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura competente, sono sostituite dalle seguenti: dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
*10. 14. Campa, zanetta.

Al comma 3, le parole: dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, sono sostituite dalle seguenti: dichiarazione di inizio attività da presentare


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allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
*10. 15. Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, con le seguenti: dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
*10. 16. Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 3, le parole: dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, sono sostituite dalle seguenti: dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
* 10. 17. Mazzocchi, Raisi.

Al comma 3, dopo le parole: camera di commercio, industria, artigianato, sostituire le parole: e esser subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza con le seguenti: Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, introdurrà le modifiche necessarie al d.m. del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, al fine di assicurare, anche attraverso misure settoriali di formazione, che i requisiti tecnico professionali necessari per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti siano adeguati e proporzionali e non costituiscono comunque una barriera all'avvio di nuove attività.
10. 18. Merloni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
Per l'esercizio delle attività di facchinaggio sono abrogati i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 del regolamento di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n. 221.
10. 19. Mazzocchi, Raisi.

Sopprimere il comma 4.
*10. 20. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Sopprimere il comma 4.
*10. 21. Mazzocchi, Raisi.

Sopprimere il comma 4.
10. 22. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Sostiture il comma 4, con il seguente:
4. L'esercizio della professione di Guida Turistica, così come disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale di cui alla citata legge ed all'iscrizione in albi o elenchi regionali. Esso non può, in alcun modo, essere subordinato al rispetto di parametri numerici né al requisito della residenza. Ai soggetti titolari di laurea in materie umanistiche o architettura sono concessi crediti formativi per le specifiche materie oggetto del corso di studi, fermo restando l'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione per l'accertamento di una conoscenza approfondita dei Beni storico-artistici, storia, cultura e realtà ambientale del territorio in cui dovrà essere esercitata la professione nonché dell'esatta conoscenza di urta o più lingue straniere e dei requisiti tecnico-professionali.
10. 23. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.


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Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'esercizio della professione di Guida Turistica, così come disciplinato dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio. della professione e all'iscrizione in albi o elenchi regionali. L'esercizio della professione è consentito con riferimento agli ambiti territoriali definiti dalle Regioni, per i quali sia stata conseguita la relativa abilitazione; esso non può, in nessun caso, essere subordinato al rispetto di parametri numerici e al requisito della residenza. Sono ammessi all'esame i soggetti in possesso di laurea in materie umanistiche o architettura. L'esame dovrà accertare la conoscenza approfondita dei Beni storico-artistici, delle storia, della cultura e della realtà ambientale del territorio in cui dovrà essere esercitata la professione oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere e il possesso dei requisiti tecnico-professionali.
10. 24. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'attività di accompagnatore turistico come disciplinato dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, è subordinata al possesso dell'Attestato di superamento dell'esame di qualifica professionale al quale possono accedere i laureati nelle seguenti materie: in lingue e letterature straniere, della facoltà di lettere: lingua e letteratura italiana moderna, storia, geografia, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali; non sono subordinati all'obbligo dell'esame di qualificazione i possessori di laurea di base per accompagnatori turistici, il cui corso di studi è specifico e qualificante all'esercizio della professione. Per l'accesso all'esame decadono i parametri numerici e l'obbligo di residenza. Il superamento dell'esame di qualificazione ed il possesso della laurea per Accompagnatori turistici dà diritto all'iscrizione alle liste nazionali previste all'articolo 2 comma 4 lettera g) della legge n. 135 del 2001 ed al rilascio di un badge e relativa carta d'identità professionale tradotta nelle lingue principali che permetta l'identificazione del professionista in esercizio in Italia e in qualsiasi parte del mondo si trovi.
*10. 25. D'Agrò.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
L'attività di accompagnatore turistico come disciplinato dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, è subordinata al possesso dell'attestato di superamento dell'esame di qualifica professionale al quale possono accedere i laureati nelle seguenti materie: in lingue e letterature straniere, della facoltà di lettere: lingua e letteratura italiana moderna, storia, geografia, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali; non sono subordinati all'obbligo dell'esame di qualificazione i possessori di laurea di base per accompagnatori turistici, il cui corso di studi è specifico e qualificante all'esercizio della professione. Per l'accesso all'esame decadono i parametri numerici e l'obbligo di residenza. Il superamento dell'esame di qualificazione ed il possesso della laurea per accompagnatori turistici dà diritto all'iscrizione alle liste nazionali previste all'articolo 2, comma 4, lettera g), della legge n. 135 del 2001, al rilascio di un badge e relativa carta d'identità professionale tradotta nelle lingue principali che permetta l'identificazione del professionista in esercizio in Italia e in qualsiasi parte del mondo si trovi.
*10. 26. Provera, Rotondo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di


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autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, nello svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, vengono riconosciuti i crediti formativi ottenuti nel corso della carriera universitaria, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
10. 27. Affronti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I titoli che consentono di accedere direttamente all'esame di abilitazione per lo svolgimento dell'attività di guida turistica, senza l'obbligo di frequentare corsi, sono:
a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento esame storia dell'arte;
b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento esame storia dell'arte;
c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento esame storia dell'arte;
d) laurea in lettere, con superamento esame storia dell'arte;
e) laurea in architettura, con superamento esame storia dell'arte;
f) laurea in scienza del turismo, con superamento esame storia dell'arte;
g) altra laurea (con superamento esame storia dell'arte) ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità (universitaria/ministeriale). Può accedere direttamente all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi, anche chi è già in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale.
10. 28. Mazzocchi, Raisi.

Al comma 4 dell'articolo 10 dopo le parole: ai soggetti titolari di laurea in lettere, inserire le seguenti: che abbiano residenza in Italia.

Conseguentemente dopo le parole: corso di studi, inserire le seguenti: fermo restando che i soggetti che svolgono l'attività di guida turistica o accompagnatore turistico devono possedere la partita IVA.
10. 29. Mazzocchi, Raisi.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Alle imprese di produzione e trasformazione alimentare è consentito la vendita diretta dei propri prodotti, anche attrezzando i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, al fine di consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, comprendendovi, in via meramente complementare, anche alimenti e bevande non di propria produzione, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
*10. 30. Tomaselli, Quartiani.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Alle imprese di produzione e trasformazione alimentare è consentito la vendita diretta dei propri prodotti, anche attrezzando i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, al fine di consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, comprendendovi, in via meramente complementare, anche alimenti e bevande non di propria produzione, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
*10. 31. Burchiellaro, Vico.


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Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Alle imprese di produzione e trasformazione alimentare è consentito la vendita diretta dei propri prodotti, anche attrezzando i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, al fine di consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, comprendendovi, in via meramente complementare, anche alimenti e bevande non di prorpia produzione, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
*10. 32. Trepiccione, Boato.

Sopprimere il comma 5.
** 10. 33. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Il comma 5 è soppresso.
** 10. 34. Saglia, Castellani, Mazzocchi, Raisi.

Sopprimere il comma 5.
**10. 35. De Laurentiis, Uggè.

Sopprimere il comma 5.
** 10. 37. Campa, Zanetta.

Sopprimere il comma 5.
** 10. 197. Fava, Allasia, Garavaglia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di modifica del vigente Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata, di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività e di una formazione ed idoneità dei docenti almeno analoga a quella prevista per costoro dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
*10. 45. Giudice.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di modifica del vigente Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata, di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività e di una formazione ed idoneità del docenti almeno analoga a quella prevista per costoro dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
*10. 44. Uggè, De Laurentiis.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di modifica del vigente Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata, di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività e di una formazione ed idoneità dei docenti almeno analoga a quella prevista per costoro dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
*10. 43. Fava, Allasia, Garavaglia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di modifica del vigente Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata, di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività e di una formazione ed idoneità dei docenti almeno analoga a quella prevista per costoro dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
* 10. 38. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.


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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di modifica del vigente Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata e di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività.
**10. 39. Campa.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di modifica del vigente Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata e di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività.*
*10. 40. Milanato e gli altri componenti del gruppo.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. In sede di modifica del vigente Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata e di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività.
** 10. 41. Saglia, Mazzocchi, Urso.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di modifica del vigente Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata e di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività.
**10. 42. Campa, Zanetta.

Al comma 5, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, sopprimere il primo periodo, mentre il secondo periodo è sostituto dal seguente:
All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dalle Province entro trenta giorni dalla richiesta, fermi i requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalle disposizioni vigenti, e a vigilanza tecnico-amministrativa da parte delle province.»; e, nel terso periodo, sopprimere la frase «la parola: autorizzazione è sostituita dalla seguente: dichiarazione e».
*** 10. 46. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Al comma 5, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, sopprimere il primo periodo, mentre il secondo periodo è sostituito dal seguente:
All'articolo 123 del decreto legislativa 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dalle Province entro trenta giorni dalla richiesta, fermi i requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalle disposizioni vigenti, e a vigilanza tecnico-amministrativa da parte delle province», e, nel terzo periodo, sopprimere la frase «la parola: autorizzazione è sostituita dalla seguente: dichiarazione e».
*** 10. 47. Uggè, De Laurentiis.

Al comma 5, al termine del primo periodo, aggiungere le parole: Sostituire il comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo. 30 aprile 1992, n. 285 con il seguente:
1. La formazione, l'istruzione e l'aggiornamento dei conducenti deve avvenire attraverso un' autoscuola autorizzata che


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può svolgere anche attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale.
* 10. 48. Pellegrino, Trepiccione.

Dopo il primo periodo, inserire il seguente:
Sostituire il comma 1 dell'articolo 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con il seguente:
1. la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento dei conducenti deve avvenire attraverso un'autoscuola autorizzata che può svolgere anche attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale;».
*10. 49. Milanato, Fratta Pasini, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: 30 aprile 1992, n. 285, sono inserite le seguenti: il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La formazione, l'istruzione e l'aggiornamento dei conducenti deve avvenire attraverso un'autoscuola autorizzata che può svolgere anche attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale.».
*10. 50. Saglia, Raisi, Castellani.

Dopo il primo periodo, inserire il seguente:
Sostituire il comma 1 dell'articolo 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con il seguente:
«1. La formazione, l'istruzione e l'aggiornamento dei conducenti deve avvenire attraverso un'autoscuola autorizzata che può svolgere anche attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale;».
*10. 51. Campa.

Sostituire il secondo periodo con il seguente:
Il comma 2 dell'articolo 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
«Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province».
**10. 52. Milanato, Fratta Pasini, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franoso, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire il capoverso con il seguente: Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica delle province.
** 10. 53. Vico, Tomarelli, Burchiellaro, Merloni, Martella.

Al comma 5, secondo periodo, le parole da: 2. Le autoscuole sono soggette, fino a: Motorizzazione sono sostituite dalle seguenti: 2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.
***10. 54. Saglia, Mazzocchi, Urso.

Sostituire il secondo periodo con il seguente:
Il comma 2 dell'articolo 123 del Decreto Legge 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: «Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province».
***10. 55. Campa.

Al secondo periodo dell'articolo 10, comma 5, dopo la parola: amministrativa, aggiungere: e tecnica, e dopo la parola: Province eliminare il periodo fino al punto.
10. 56. Campa, Zanetta.


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Sopprimere il terzo periodo.
* 10. 57. Campa, Zanetta.

Al comma 5, il terzo periodo è soppresso.
*10. 58. Saglia, Lamorte, Proietti Cosimi.

Sopprimere il terzo periodo.
*10. 59. Milanato, Fratta Pasini, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 5, al terzo periodo, le parole da la parola a dichiarazione sono soppresse.
10. 60. Saglia, Leo, Germontani.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sostituire la parola «dichiarazione» con le seguenti: «dichiarazione di inizio attività» ed sopprimere le parole da «e le» fino a «sono soppresse»;
b) sopprimere il quarto periodo.
*10. 61. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Al comma 5, terzo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, sostituire la parola: dichiarazione con dichiarazione di inizio attività ed eliminare le parole da e le a sono soppresse, nonché il quarto periodo.
*10. 62. Uggè, De Laurentiis.

Al comma 5, terzo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, sostituire la parola dichiarazione con dichiarazione di inizio attività ed eliminare le parole da e le a sono soppresse, nonché il quarto periodo.
*10. 63. Campa, Zanetta.

Al comma 5, al terzo periodo, dopo la parola dichiarazione sono inserite le parole di inizio attività e le parole da e le fino alla fine del periodo sono soppresse; l'ultimo periodo è soppresso.
*10. 64. Saglia, Antonio Pepe, Armani.

Al comma 5, terzo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, sostituire la parola dichiarazione con dichiarazione di inizio attività ed eliminare le parole da e le a sono soppresse, nonché il quarto periodo.
*10. 65. Milanato, Fratta Pasini, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 5, al terzo periodo, dopo la parola dichiarazione sono inserite le parole di inizio attività, di disciplina.
*10. 66. Saglia, Raisi, Castellani.

Al comma 5, terzo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, sostituire la parola dichiarazione con le seguenti parole dichiarazione di inizio attività, di disciplina.
*10. 77. Campa, Zanetta.

Al comma 5, terzo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, sostituire la parola dichiarazione con le seguenti parole dichiarazione di inizio attività, di disciplina.
*10. 78. Attili.

Al comma 5, terzo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, sostituire la parola dichiarazione con le seguenti parole dichiarazione di inizio attività, di disciplina.
*10. 79. Milanato.


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Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:

Al medesimo articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito con il seguente «4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti la dichiarazione può essere presentata da persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.»;
b) il primo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente «5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida»;
c) il comma 6 è sostituito con il seguente «6. La dichiarazione non può essere presentata da delinquenti abituali, professionali o per tendenza L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1.»;
d) il primo periodo del comma 8 è sostituito con il seguente «8. È disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi quando:»;
e) il primo periodo del comma 9 è sostituito con il seguente «9. È disposta la cessazione dell'attività quando:»;
f) il primo periodo del comma 11 è sostituito con il seguente 1. Chiunque gestisce un'autoscuola senza i prescritti requisiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.»;
g) il comma 12 è sostituito con il seguente 2. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza i prescritti requisiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.»;
h) il primo periodo del comma 13 è sostituito con il seguente 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività.».
10. 80. Russo, Zaccaria.

Al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Ai commi 4 e 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovunque ricorra la parola «enti» e soppressa, e ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovunque ricorrano le parole «enti» ed «ente» sono soppresse.
10. 81. Saglia, Antonio Pepe, Armani.

Al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Al comma 4 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al secondo periodo le parole «dell'autoscuola» sono sostituite dalle parole «di una o più autoscuole, qualora le stesse siano ubicate nelle immediate vicinanze fra loro o, in caso contrario, deve avvalersi della figura professionale del Direttore Didattico".».
10. 82. Saglia, Pedrizzi, Salerno.

Al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Al comma 4 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al secondo periodo la parola «deve» e sostituita dalla parola «può».
10. 83. Saglia, Leo, Germontani.


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Al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo le parole «insegnante di teoria o istruttore di guida» sono sostituite dalle parole «insegnante di teoria e istruttore di guida ed abbia superato un esame apposita mente istituito e regolamentato dalle Amministrazioni Provinciali sulla capacità gestionale di un'Autoscuola".».
10. 84. Saglia, Pedrizzi, Salerno.

Al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo le parole «insegnante di teoria o istruttore di guida» sono sostituite dalle parole «Direttore Didattico con comprovata esperienza".».
10. 85. Saglia, Antonio Pepe, Armani.

Al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Al comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole «insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei Trasporti» sono sostituite dalle parole «Direttore didattici e maestri conducenti riconosciuti idonei da un Amministrazione Provinciale», e le parole «specifico attestato» sono sostituite dal le parole «specifici attestati».
10. 86. Saglia, Raisi, Castellani.

Al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Al comma 10 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «degli insegnanti e degli istruttori» sono sostituite dalle parole «dei maestri conducenti e dei direttori didattici».
10. 87. Saglia, Mazzocchi, Urso.

Al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo le parole «da euro 742 a euro 2.970» sono sostituite dalle parole «da euro 10.000 a euro 15.000».
10. 88. Saglia, Antonio Pepe, Armani.

Al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Al comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594» sono sostituite dalle parole «abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila ad euro cinquemila. Parimenti, chiunque insegna teoria o istruisce alla guida, senza essere a ciò autorizzato dall'ente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille ad euro duemila.».
10. 89. Saglia, Raisi, Castellani.

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 92.Campa, Zanetta.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 93.Pellegrino.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 94.Saglia, Raisi, Castellani.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 95.Milanato, Fratta Pasini, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.


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Al comma 5, sostituire le parole: I commi 3, 4, 5, 6 e 7 con le seguenti: I commi 4, 5, 6 e 7.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto n. 317 del 1995 sono consentite nei comuni che abbiano almeno 15.000 abitanti.
10. 96.Campa, Zanetta.

Al comma 5, ultimo periodo, la parola: 3 è soppressa e dopo le parole: sono abrogati sono inserite le seguenti: , e al comma 3 del medesimo articolo 1 la parola: 15.000 è sostituita dalla parola: 12.000.
10. 97.Saglia, Mazzocchi, Urso.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Quanto prevista dal presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida. Il Ministro dei trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole «da 2 a 5» con le seguenti: «da 2 a 4» e aggiungere in fine, le seguenti «, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione di quest'ultimo»;
b) al comma 7 sostituire le parole «da 2 a 5» con le seguenti: «da 2 a 4» e aggiungere prima della parola «disposizioni» la parola «eventuali» e, in fine, le seguenti «, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis».
10. 90.Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le presenti disposizioni si applicano decorsi tre anni dalla data dì entrata in vigore del decreto-legge. Il Ministro dei trasporti detta, entro due anni da tale data le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole».
Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole «da 2 a 5» con le seguenti: «da 2 a 4» e aggiungere, in fine, le seguenti «, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione di quest'ultimo»;
b) al comma 7 sostituire le parole «da 2 a 5» con le seguenti: «da 2 a 4» e aggiungere prima della parola «disposizioni» la parola «eventuali» e, in fine, le seguenti «, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis».
10. 91.Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: All'articolo 2 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 le parole «L. 100.000.000» sono sostituite dalle parole «euro 300.000»; al comma 2 le parole «L. 50.000.000» sono sostituite dalle parole «euro 150.000»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La capacità finanziaria deve essere dimostrata annualmente ma soltanto nei primi cinque anni di attività.


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2-ter. Per i titolari di più autoscuole la capacità finanziaria deve essere dimostrata per una sola sede».
10. 98.Saglia, Mazzocchi, Urso.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: All'articolo 3 del medesimo decreto, al comma 1, lettera a), le parole «un'aula di almeno 25 mq» sono sostituite dalle parole «due aule di 30 mq, delle quali una attrezzata con almeno 13 postazioni per personal computer».
10. 99.Saglia, Leo, Germontani.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: All'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, le parole «di cui al punto a), comma 10, dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)» sono soppresse.
10. 100.Saglia, Pedrizzi, Salerno.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: All'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, le parole da «diverso a seconda che» fino a «devono essere dotati di» sono sostituite dalle parole «il seguente».
10. 101.Saglia, Antonio Pepe, Armani.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: All'articolo 6 del medesimo decreto il comma 2 è abrogato.
10. 102.Saglia, Raisi, Castellani.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: All'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto le parole «dell'ente» sono soppresse, e dopo le parole «numero minimo» è aggiunto il seguente periodo: «I veicoli devono essere sostituiti ogni 4 anni dall'immatricolazione».
10. 103.Saglia, Pedrizzi, Salerno.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: All'articolo 9 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, alle lettere a) e b) è aggiunto il seguente punto: «3) corso di formazione presso un centro abilitato dal Ministero dei Trasporti in accordo con le maggiori Associazioni di categoria riconosciute sul territorio», al punto 1) della lettera b) le parole «scuola dell'obbligo» sono sostituite dalle parole «diploma di istituto medio di secondo grado»; al punto 2) della lettera b) le parole da «ovvero A e D» a «comma 10» sono soppresse.
10. 104.Saglia, Antonio Pepe, Armani.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: All'articolo 9 del medesimo decreto, al comma 1, lettera b), punto 2, dopo le parole «categoria A» è inserita la parola «, C» e le parole da «ovvero A e D» fino alla fine del periodo sono soppresse.
10. 105.Saglia, Mazzocchi, Urso.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: All'articolo 12 del medesimo decreto il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il numero delle lezioni di guida deve essere almeno di 10 ore prima della presentazione all'esame, rilevabile da appositi fogli di registro come previsto all'articolo 13».
10. 106.Saglia, Raisi, Castellani.

Al comma 5, è aggiunto, in. fine, il seguente periodo: Al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: agli articoli 7, 8, 9 e 10 le parole «insegnanti» e «istruttori» sono sostituite dalle parole «maestri conducenti»; agli articoli 8, 9 e 13, la parola «insegnante» e sostituita dalle parole «maestro conducente»; agli articoli 8, 9, 12 e 13 la parola «istruttore» è sostituita dalle parole «maestro conducente»; agli


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articoli 8, 9 e 10 sono soppresse le parole «di teoria».
10. 108.Saglia, Pedrizzi, Salerno.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Modificare il comma 4 dell'articolo 1123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 eliminare la parola «enti»;
Modificare il comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 il. 285 eliminare la parola «enti»;
Modificare il comma 2, 3, 4, 6 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, eliminare le parole «enti» ed «ente».
10. 109.Campa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le presenti disposizioni si applicano decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dei trasporti detta, entro due anni da tale data le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere in fine, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data dl applicazione di quest'ultimo;
b) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
*10. 110.Uggè, De Laurentiis.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le presenti disposizioni si applicano decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dei trasporti detta, entro due anni da tale data le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Conseguentemente:
e) al comma 6 sostituire le parole:
da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere in fine, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data dl applicazione di quest'ultimo;
f) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
*10. 111.Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione). Il Ministro dei Trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva


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le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Consegnentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere in fine, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data dl applicazione di quest'ultimo;
b) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
**10. 112.D'Agrò Formisano, Greco.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Il Ministro dei trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Consegnentemente:
c) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere in fine, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data dl applicazione di quest'ultimo;
d) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
**10. 113.Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni del presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre, 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Il Ministro dei trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere in fine, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data dl applicazione di quest'ultimo;
b) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
**10. 114.Uggè, De Laurentiis.


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Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Il Ministro dei trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere in fine, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data dl applicazione di quest'ultimo;
b) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
**10. 115.Milanato, Fratta Pasini, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Il Ministro dei trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere in fine, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data dl applicazione di quest'ultimo;
b) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
**10. 116.Giudice.

All'articolo 10 del testo del decreto-legge, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della Direttiva 20061126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Il Ministro dei Trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Conseguentemente: al comma 6 dell'articolo 10 le parole: da 2 a 5 sono sostituite dalle parole: da 2 a 4 e, in fine, sono aggiunte le parole: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione di quest'ultimo;

al comma 7 dell'articolo 10 le parole: da 2 a 5 sono sostituite dalle parole: da 2 a 4, prima della parola: disposizioni è inserita la


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parola: eventuali e, in fine, sono aggiunte le parole: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al, comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
** 10. 117. Saglia, Pedrizzi, Salerno.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della Direttiva 20061126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Il Ministro dei trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole «da 2 a 5» con «da 2 a 4» e aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti «, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione di quest'ultimo»;
b) al comma 7 sostituire le parole «da 2 a 5» con «da 2 a 4» e aggiungere prima della parola «disposizioni» la parola «eventuali» e, in fondo, prima del punto, le seguenti «, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis».
** 10. 118. Campa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della Direttiva 20061126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Il Ministro dei trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle autoscuole.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole «da 2 a 5» con «da 2 a 4» e aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti «, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione di quest'ultimo»;
b) al comma 7 sostituire le parole «da 2 a 5» con «da 2 a 4» e aggiungere prima della parola «disposizioni» la parola «eventuali» e, in fondo, prima del punto, le seguenti «, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis».
** 10. 119. Zanetta, Campa.

Al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
10. 120. Scaglia, Leo, Germontani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Sostituire il comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con il seguente:
«1. la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento dei conducenti deve avvenire attraverso un'autoscuola autorizzata, che


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può svolgere anche attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale».
10. 121. Campa, Zanetta.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:
Il comma 10 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
«10. Le autoscuole sono autorizzate alla preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, E, BE, CE, DE, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione, al conseguimento del Certificato di abilitazione professionale, del certificato di qualificazione professionale, del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ed al recupero dei punti persi sulla patente di guida».
10. 122. Saglia, Leo, Germontani.

Dopo il 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti parole: «, valida, per l'interessato non iscritto ad un'autoscuola, solamente dopo il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1».
*10. 123. Uggè, De Laurentiis.

Dopo il 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti parole: «, valida, per l'interessato non iscritto ad un'autoscuola, solamente dopo il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1».
*10. 124. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Dopo il 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti parole: «, valida, per l'interessato non iscritto ad un'autoscuola, solamente dopo il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1».
*10. 125. Meta, Attili.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine il seguente periodo:
«in assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto». Il Ministro dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
**10. 126. Campa.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere il seguente periodo:
«in assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto». Il Ministro


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dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
**10. 127. Campa, Zanetta.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine il seguente periodo:
«in assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto». Il Ministro dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
**10. 128. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedeli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere il seguente periodo:
«in assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto». Il Ministro dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
**10. 129. Uggè, De Laurentiis.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine il seguente periodo:
«in assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto». Il Ministro dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
**10. 131. Milanato, Fratta Pasini, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franoso, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 aggiungere il seguente periodo:
«In assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo massimo stabilito dal Ministro dei Trasporti, con proprio decreto. Il Ministro dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni


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dall'entrata in vigore della legge di conversione».
**10. 132.Attili.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 aggiungere il seguente periodo:
«In assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo massimo stabilito dal Ministro dei Trasporti, con proprio decreto. Il Ministro dei trasporti deve emanare il decreto, di cui al modificato comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione».
**10. 133.Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine il seguente periodo:
«in assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto». Il Ministro dei trasporti emana un decreto attuativo delle disposizioni di cui al presente comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
** 10. 130. Saglia, Leo, Germontani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima che siano in dotazione di un'autoscuola.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Sugli autoveicoli in dotazione delle autoscuole deve essere applicata la scritta «scuola guida». Le caratteristiche e le modalità di applicazione sono determinate nel regolamento.»;
c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da «, ma avendo» a «comma 2,» e sostituire, nel secondo periodo, la parola «funge» con «fungesse»;
d) il primo periodo del comma 8 è sostituito dai seguenti: «Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida un veicolo non in dotazione di un'autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. La stessa sanzione si applica alla persona che fungesse da istruttore.».
*10. 134. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima che siano in dotazione di un'autoscuola.»;


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b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Sugli autoveicoli in dotazione delle autoscuole deve essere applicata la scritta «scuola guida». Le caratteristiche e le modalità di applicazione sono determinate nel regolamento.»;
c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da «, ma avendo» a «comma 2,» e sostituire, nel secondo periodo, la parola «funge» con «fungesse»;
d) il primo periodo del comma 8 è sostituito dai seguenti: «Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida un veicolo non in dotazione di un'autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. La stessa sanzione si applica alla persona che fungesse da istruttore.».
* 10. 135. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,:
a) il comma 2,è sostituito dal seguente: 2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima che siano in dotazione di un'autoscuola.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Sugli autoveicoli in dotazione delle autoscuole deve essere applicata la scritta «scuola guida». Le caratteristiche e le modalità di applicazione sono determinate nel regolamento.»;
c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da «, ma avendo» a «comma 2,» e sostituire, nel secondo periodo, la parola «funge» con «fungesse»;
d) il primo periodo del comma 8 è sostituito dai seguenti: «Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida un veicolo non in dotazione di un'autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. La stessa sanzione si applica alla persona che fungesse da istruttore.».
* 10. 136. Uggé, De Laurentis.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole da «L'autorizzazione» a «superiore» con le seguenti «L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione della medesima, di proprietà, in leasing, in usufrutto o messi a disposizione gratuitamente, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, occasionalmente, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, e non munito dell'idoneità di cui all'articolo 123, comma 10». Inoltre, dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma «8-bis. Chiunque viola le altre condizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00, per proprio conto ed in solido con gli altri eventuali trasgressori.».
** 10. 137. Giudice.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole da «L'autorizzazione» a «superiore» con le seguenti «L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione della medesima, di proprietà, in leasing, in usufrutto o messi a disposizione gratuitamente, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, occasionalmente, persona di età non superiore a sessantacinque


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anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, e non munito dell'idoneità di cui all'articolo 123, comma 10». Inoltre, dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma «8-bis. Chiunque viola le altre condizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00, per proprio conto ed in solido con gli altri eventuali trasgressori.».
**10. 138. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole da «L'autorizzazione» a «superiore» con le seguenti «L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione della medesima, di proprietà, in leasing, in usufrutto o messi a disposizione gratuitamente, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, occasionalmente, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, e non munito dell'idoneità di cui all'articolo 123, comma 10». Inoltre, dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma «8-bis. Chiunque viola le altre condizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00, per proprio conto ed in solido con gli altri eventuali trasgressori.».
**10. 139. Uggé, De Laurentis.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole da «L'autorizzazione» a «superiore» con le seguenti «L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione della medesima, di proprietà, in leasing, in usufrutto o messi a disposizione gratuitamente, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, occasionalmente, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, e non munito dell'idoneità di cui all'articolo 123, comma 10». Inoltre, dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma «8-bis. Chiunque viola le altre condizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00, per proprio conto ed in solido con gli altri eventuali trasgressori.».
**10. 140. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a partire dalla data di entrata In vigore del decreto legge:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» con le seguenti «proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e aggiungere in fondo, prima del punto, la seguente frase «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna vanno dimostrati tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, la capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile didattico, In organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica», mentre il secondo periodo è soppresso;


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b) al comma 5, primo periodo, sostituire la congiunzione «o» con «e» e aggiungere, in fondo, le seguenti parole «con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni», mentre nel secondo periodo sono soppresse le parole «o, nei caso di società od enti, alla persona da questi delegata».
*** 10. 141. Uggè, De Laurentiis.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a partire dalla data di entrata In vigore del decreto legge:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» con le seguenti «proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e aggiungere in fondo, prima del punto, la seguente frase «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna vanno dimostrati tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, la capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile didattico, In organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica», mentre il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 5, primo periodo, sostituire la congiunzione «o» con «e» e aggiungere, in fondo, le seguenti parole «con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni», mentre nel secondo periodo sono soppresse le parole «o, nei caso di società od enti, alla persona da questi delegata».
***10. 143. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a partire dalla data di entrata In vigore del decreto legge:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» con le seguenti «proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e aggiungere in fondo, prima del punto, la seguente frase «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna vanno dimostrati tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, la capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile didattico, In organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica», mentre il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 5, primo periodo, sostituire la congiunzione «o» con «e» e aggiungere, in fondo, le seguenti parole «con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni», mentre nel secondo periodo sono soppresse le parole «o, nei caso di società od enti, alla persona da questi delegata».
*** 10. 144. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a partire dalla data di entrata In vigore del decreto legge:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» con le seguenti «proprietà e gestione diretta,


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personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e aggiungere in fondo, prima del punto, la seguente frase «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna vanno dimostrati tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, la capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile didattico, In organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica», mentre il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 5, primo periodo, sostituire la congiunzione «o» con «e» e aggiungere, in fondo, le seguenti parole «con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni», mentre nel secondo periodo sono soppresse le parole «o, nei caso di società od enti, alla persona da questi delegata».
*** 10. 145. Attili.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Modificare, l'articolo 123 comma 4 del D.Lgs. 30, aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada: dopo le parole «di cui al comma 2» la parola «deve» viene sostituita dalle parole «può». Modificare l'articolo 123 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada: Dopo le parole «dei beni patrimoniali» eliminare le parole «dell'autoscuola» ed inserire le parole «di una o più autoscuole, qualora le stesse siano ubicate nelle immediate vicinanze fra loro o, in caso contrario, deve avvalersi della figura professionale del Direttore Didattico». Modificare il comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Eliminare le parole «insegnante di teoria» e «istruttore di guida»; aggiungere dopo le parole «di abilitazione quale» le parole «Direttore Didattico con comprovata esperienza». Modificare il comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 dopo le parole «disporre di», sostituire le parole «insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei Trasporti», con le parole «Direttore didattici e maestri conducenti riconosciuti idonei da un Amministrazione Provinciale»; sostituire le parole «specifico attestato» con le parole «specifici attestati». Modificare il comma 10 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sostituire le parole «degli insegnanti e degli istruttori», con le parole «dei maestri conducenti e dei direttori didattici»; L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada è soppresso decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317: Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole: negli articoli 7, 8, 9, 10, sostituire la parola «insegnanti» e la parola «istruttori» con le parole «maestri conducenti»; negli articoli 8, 9, 13, sostituire la parola «insegnante» con le parole «maestro conducente»; negli articoli 8, 9, 12, 13, sostituire la parola «istruttore» con le parole «maestro conducente» negli articoli 8, 9, 10, eliminare le parole «di teoria».
10. 142. Campa, Zanetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole «insegnante di teoria o istruttore di guida» vengono sostituite con «insegnante di teoria e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle Amministrazioni Provinciali sulla capacità gestionale di un'Autoscuola».
10. 146. Campa, Zanetta.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «L'autorizzazione» con le seguenti: «L'attività dell'autoscuola»,


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mentre al comma 9 le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato». Inoltre:
a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: «9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione»;
b) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742,00 a euro 2.970,00. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 del codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
* 10. 156. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «L'autorizzazione» con le seguenti: «L'attività dell'autoscuola», mentre al comma 9 le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato». Inoltre:
a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: «9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione»;
b) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742,00 a euro 2.970,00. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 del codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
*10. 147. Attili.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «L'autorizzazione» con le seguenti: «L'attività dell'autoscuola», mentre al comma 9 le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato». Inoltre:
a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: «9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione»;
b) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 742,00 a euro 2.970,00. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 dei codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
*10. 148. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.


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Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 8, del decreto legislativo 30 aprite 1992, n. 285, sostituire le parole: «L'autorizzazione» con le seguenti: «L'attività dell'autoscuola», mentre al comma 9 le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato». Inoltre:
a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: «9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali dei titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione»;
b)1« dopo il comma 11 aggiungere il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742,00 a euro 2.970,00. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 dei codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto dei comma 9-bis».
*10. 149. Uggè, De Laurentiis.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 10, dopo le parole: «di idoneità» aggiungere le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e, dopo le parole: «i programmi di esame», aggiungere le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale,». Il Ministro dei Trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante od istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge.
**10. 150. Attili.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 10, dopo le parole: «di idoneità» aggiungere le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e, dopo le parole: «ai programmi di esame», aggiungere le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale,». Il Ministro dei Trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante od istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge.
**10. 151. Uggè, De Laurentiis.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 10, dopo le parole: «di idoneità» aggiungere le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e, dopo le parole: «i programmi di esame», aggiungere le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale,». Il Ministro dei Trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante od istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore dei decreto legge.
**10. 152. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 le parole: «da euro 742,00 a euro


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2970,00» vengono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000,00 a euro 15.000,00».
10. 153. Campa, Zanetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Modificare il comma 4 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, eliminare la parola «enti»;
Modificare il comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, eliminare la parola «enti»;
Modificare il comma 2, 3, 4, 6 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, eliminare le parole: «enti» ed «ente».
10. 154. Campa, Zanetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «insegnante di teoria o istruttore di guida» vengono sostituite con le seguenti: «insegnante di teoria e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle Amministrazioni Provinciali sulla capacità gestionale di un'Autoscuola».
10. 155. Campa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 le parole: «a ciò abilitato ed autorizzato , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00» vengono sostituite dalle seguenti: «abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3000,00 ad euro 5000,00. Parimenti, chiunque insegna teoria o istruisce alla guida, senza essere a ciò autorizzato dall'ente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000,00 ad euro 2000,00».
10. 157. Campa, Zanetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 4 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 sopprimere le parole: «dell'ente». Dopo le parole: «numero minimo» aggiungere le seguenti: «i veicoli devono essere sostituiti ogni 4 anni dall'immatricolazione».
10. 159. Campa, Zanetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, comma 1 sostituire le parole: «L. 100.000.000» con le seguenti: «Euro 300.000,00» e al comma 2 sostituire le parole: «L. 50.000» con le seguenti: «Euro 150.000,00»;
Prevedere un comma 3 che reciti: 3. La capacità finanziaria deve essere dimostrata annualmente ma soltanto nei primi cinque anni di attività.
4. Per i titolari di più autoscuole la capacità finanziaria deve essere dimostrata per una sola sede.
10. 160. Campa, Zanetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 sostituire le parole: «15000» con le seguenti: «12000».
10. 161. Campa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 3 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 comma 1 lettera a) sostituire le parole: «un'aula di almeno 25 mq» con le seguenti: «due aule di 30 mq di cui una attrezzata con almeno 13 postazioni per personal computer».
10. 162. Campa, Zanetta.


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 comma 1 alla lettera a) e b) si aggiunga il seguente punto: «3) corso di formazione presso un centro abilitato dal Ministero dei trasporti in accordo con le maggiori Associazioni di categoria riconosciute sul territorio».
Al punto 1) della lettera b) le parole: «scuola dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «diploma di istituto medio di secondo grado» e al punto 2) sempre della lettera b) sono soppresse le parole da: «ovvero A e D» fino a: «comma 10».
10. 163. Campa, Zanetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 12 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 sostituire il comma 2 con le seguenti parole: «Il numero delle lezioni di guida deve essere almeno di 10 ore prima della presentazione all'esame, rilevabile da appositi fogli di registro come previsto all'articolo 13».
10. 164. Campa, Zanetta.

Aggiungere dopo il comma 5, un ulteriore comma:
5-bis. Il comma 10 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 è così sostituito:
10. le autoscuole sono autorizzate alla preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, E, BE, CE, DE, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione, al conseguimento del Certificato di abilitazione professionale, del certificato di qualificazione professionale, del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ed al recupero dei punti persi sulla patente di guida.
All'articolo 5 del decreto ministeriale 317 del 17 maggio 1995 al comma 1 viene eliminato il seguente periodo «di cui al punto a), comma 10, dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)».
All'articolo 6 del decreto ministeriale 317 del 17 maggio 1995 al comma 1 viene eliminato il seguente periodo «diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'articolo 335, comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato articolo 335 devono essere dotate di» e viene sostituito da «il seguente:».
Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 317 del 17 maggio 1995 viene abrogato.
All'articolo 9 del decreto ministeriale 317 del 17 maggio 1995 al comma 1 lettera b punto 2 dopo categoria A inserire la parola «, C» e sopprimere le parole «ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), articolo 335, comma 10».
10. 165.Campa, Zanetta.

Aggiungere dopo il comma 5, un ulteriore comma:
5-bis. All'articolo 335 del Regolamento del CDS è aggiunto il comma 5-bis che introduca norme di non concorrenza del trasferente l'autorizzazione o di un dipendente che inizia l'attività nelle vicinanze dell'azienda dell'ex titolare, secondo quanto previsto dall'articolo 2557 del Codice Civile.
10. 166.Campa, Zanetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, determina gli ulteriori requisiti qualitativi


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e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successive all'entrata in vigore del richiamato regolamento.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con da 2 a 4 e aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
b) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
*10. 168.D'Agrò, Formisano, Greco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successive all'entrata in vigore del richiamato regolamento.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con da 2 a 4 e aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
b) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
*10. 169.Uggé, De Laurentiis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successive all'entrata in vigore del richiamato regolamento.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con da 2 a 4 e aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
b) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
*10. 170.Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.


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Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successive all'entrata in vigore del richiamato regolamento.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con da 2 a 4 e aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
b) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
*10. 171.Giudice.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successive all'entrata in vigore del richiamato regolamento.

Conseguentemente:
a) al comma 6 sostituire le parole: da 2 a 5 con da 2 a 4 e aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
b) al comma 7 sostituire le parole: da 2 a 5 con da 2 a 4 e aggiungere prima della parola: disposizioni la parola: eventuali e, in fondo, prima del punto, le seguenti: , mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis.
*10. 172.Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto le autoscuole devono essere abilitate alla formazione per il conseguimento di tutte le categorie di patenti. Le autoscuole esistenti prima di detta data che non siano così abilitate si adeguano entro i successivi dodici mesi.
**10. 173.Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto le autoscuole devono essere abilitate alla formazione per il conseguimento di tutte le categorie di patenti. Le autoscuole esistenti prima di detta data che non siano così abilitate si adeguano entro i successivi dodici mesi.
**10. 174.Uggè, De Laurentiis.


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Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto le autoscuole devono essere abilitate alla formazione per il conseguimento di tutte le categorie di patenti. Le autoscuole esistenti prima di detta data che non siano così abilitate si adeguano entro i successivi dodici mesi.
**10. 175.Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di ottenere una maggior formazione dei candidati al conseguimento della patente di guida, il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con propri decreti, dispone l'attuazione effettiva dell'Allegato II della direttiva 2000/56/CE della Commissione dei 14 settembre 2000, recepita con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2003, n. 40T.
***10. 176. Uggè, De Laurentiis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di ottenere una maggior formazione dei candidati al conseguimento della patente di guida, il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con propri decreti, dispone l'attuazione effettiva dell'Allegato II della direttiva 2000/56/CE della Commissione dei 14 settembre 2000, recepita con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2003, n. 40T.
***10. 177.Attili.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di ottenere una maggior formazione dei candidati al conseguimento della patente di guida, il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con propri decreti, dispone l'attuazione effettiva dell'Allegato II della direttiva 2000/56/CE della Commissione dei 14 settembre 2000, recepita con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2003, n. 40T.
***10. 178.Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di ottenere una maggior formazione dei candidati al conseguimento della patente di guida, il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con propri decreti, dispone l'attuazione effettiva dell'Allegato II della direttiva 2000/56/CE della Commissione dei 14 settembre 2000, recepita con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2003, n. 40T.
***10. 179.Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
****10. 180.Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
****10. 181.Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.


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Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
****10. 182.Attili.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
****10. 183.Uggè, De Laurentiis.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla legge di conversione, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione ed informazione per l'utenza.
10. 184.Attili.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Per le autoscuole, i cui titolari abbiano superato il sessantesimo anno d'età, è previsto un bonus di euro 80.000,00 di indennità per deprezzamento dell'azienda qualora rinuncino all'autorizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
*10. 185.Saglia, Mazzocchi, Urso.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per le autoscuole, i cui titolari abbiano superato il sessantesimo anno d'età, è previsto un bonus di euro 80.000,00 di indennità per deprezzamento dell'azienda qualora rinuncino all'autorizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
*10. 186.Campa.

Aggiungere dopo il comma 5, un ulteriore comma:
5-bis. Per le autoscuole, i cui titolari abbiano superato il sessantesimo anno d'età, è previsto un bonus di euro 80.000,00 di indennità per deprezzamento dell'azienda qualora rinuncino all'autorizzazione entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
10. 167.Campa, Zanetta.

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:
8. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «costituiti e composti esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis, l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi»;


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c) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche»;
d) all'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: «certificato di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale».

8-bis. Coloro che abbiamo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
10. 187.Burchiellaro, Tomaselli, Martella, Vico, Merloni.

Sopprimere il comma 9.
10. 188.Fedele.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Alla legge 11 agosto 2003, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 della è sostituito dal seguente: «Articolo 2. - (Definizioni e classificazioni) - 1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus e autovetture con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2 utilizzando autobus e autovetture rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus e autovetture con conducente, si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a singoli e a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus e dell'autovettura adibita al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per autovetture si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992. Per i servizi di noleggio di autovetture con conducente, il regime autorizzativo previsto dalla predetta legge n. 21 del 1992, si intende abrogato.
5. Per disponibilità degli autobus e autovetture si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riserva dominio».
b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis)


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non si applica la sospensione della carta di circolazione nei casi non previsti dalla presente legge»;
c) sia aggiunto ovunque ricorra il riferimento alle autovetture, dopo la parola: «autobus».

9-ter. Le imprese in possesso di licenza di noleggio di autovetture con conducente, acquisiscono i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori come indicato dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e successive modificazioni.
10. 189.Marinello.

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. È consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente complementare, per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso di requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*10. 190. D'Agrò, Formisano, Greco.

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. È consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente complementare, per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso di requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*10. 191. Campa, Zanetta.

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. È consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente complementare, per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso di requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*10. 192. Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. È consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente complementare, per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso di requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*10. 193. Fava, Allasia, Garavaglia.


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Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. È consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente complementare, per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso di requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*10. 194. Mazzocchi, Raisi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
9-bis. Per la stipula dei contratti di affitto dei fondi rustici, in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'articolo 23, comma terzo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti che rappresentino la medesima organizzazione professionale agricola. La predetta attività di assistenza può essere svolta esclusivamente dalle organizzazioni professionali agricole presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
10. 195. Marinello, Paolo Russo, Giuseppe Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 7 legge 24 dicembre 2003 n. 363 al comma 6 dopo le parole «5 milioni di euro per l'anno 2003» inserire le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2007»; al medesimo comma, le parole «a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2008». All'onere del presente comma per l'anno 2007 si provvede mediante riduzione di 20 milioni di euro dell'U.P.B. fondo speciale dei provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e finanze per il 2007, attingendo allo specifico accantonamento del medesimo Ministero. All'onere del presente comma per gli anni 2008 e 2009 si provvede mediante riduzione di 5 milioni di euro dell'U.P.B. per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e finanze per il 2007, attingendo allo specifico accantonamento del Ministero della Solidarietà sociale.
10. 196. Quartiani, Zanetta.

ART. 11.

All'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al» inserire le seguenti: «primo periodo del».
11. 1.Il Relatore.

All'articolo 11, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione nel presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato su proposta dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, è istituito il parametro unico di riferimento del prezzo del gas (P.U.R.P.G), la cui determinazione è effettuata mensilmente con riferimento ad un paniere specifico le cui singole voci ed il relativo peso nella formazione del prezzo finale sono calcolati in base ai valori di mercato e sono resi pubblici insieme al PURPG.
Il paniere è individuato per un periodo di un anno e la successiva modifica è resa pubblica 90 giorni prima della sua applicazione.
I documenti fiscali concernenti la vendita del gas nel territorio nazionale devono


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riportare oltre al prezzo liberamente convenuto anche il prezzo espresso utilizzando il PURPG.
Con cadenza mensile, le imprese che effettuano la vendita del gas sul territorio nazionale, comunicano all'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, gli scostamenti del prezzo applicato alla clientela rispetto al PURPG anche in via telematica.
Le imprese che effettuano la vendita del gas sul territorio nazionale sono tenute a predisporre le offerte commerciali con l'evidenziazione delle variazioni proposte rispetto al PURPG applicato al momento dell'offerta.
La violazione della presente disposizione e di quelle ulteriori del decreto sono punite con la sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro.
Alle modalità di applicazione provvede l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas ai sensi della legge 689/1981.
11. 2.Contento.

Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti:
«
3. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce con uno o più decreti da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
4. Al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni e le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto del gas naturale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché agli stoccaggi di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di controllo metrologico é assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.»
11. 3.Il relatore.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.
(Riordino dei servizi pubblici locali).

1. Il presente articolo provvede ai riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, dì libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già stabilito dalla legge, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione


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e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale.
Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli interventi pubblici regolativi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e 1'utìle d'impresa, devono essere previste le necessarie misure compensative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro degli Affari regionali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e del territorio ed il Ministro dell'interno, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali in materia di servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi:
a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la funzione pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio;
b) consentire eccezionalmente l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competìtive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione dei servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse;
c) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alla lettera b), anziché alla modalità di cui alla lettera a), e che debba adottare e pubblicare secondo modalità idonee il programma volto al superamento, entro un periodo di tempo definito, della situazione che osta al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, comunicando periodicamente i risultati raggiunti a tale fine. In particolare, prescrivere che per giungere alla constatazione della necessità di gestione diretta sia adottata una previa analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, ovvero, ove non costituite, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove si dimostri l'inadeguatezza dell'offerta privata. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;
d) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;
e) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed


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economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi dei presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio;
f) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);
g) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
h) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già affidato;
i) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso al mercato i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti.
11. 0. 1.Saglia, Urso.

ART. 12.

Sopprimerlo.
* 12. 1.Stradella, Lupi, Lazzaretti, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Frattapasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Sopprimerlo.
* 12. 2.Fava, Allasia, Garavaglia.

Sopprimerlo.
* 12. 3.Affronti.

Abrogare l'articolo 12.
* 12. 4.Verro.

Sopprimere l'articolo 12.
* 12. 5.Bernardo, Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

All'articolo 12 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, al comma 1, lettera a), le parole da: «sono revocate» a: «Milano Verona» sono sostituite dalle seguenti:
a) l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. dovrà verificare se corrispondono tuttora all'interesse pubblico le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona.
12. 6.Verro.

All'articolo 12 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, al comma 1, lettera b), le parole: «è revocata l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti:
«b) il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti dovrà verificare se permane l'interesse pubblico al permanere dell'autorizzazione».
12. 7.Verro.

All'articolo 12 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, è sostituito dal seguente:
a) Qualora le verifiche di cui al primo comma comportassero l'emersione di uno


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o più provvedimenti di revoca, gli effetti di tali revoche si estenderanno a tutti i rapporti convenzionati.
12. 8.Verro.

Al testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, sopprimere all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«La società Ferrovie dello Stato provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento ed alla corresponsione di general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorchè revocata».
12. 9.Bernardo, Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

All'articolo 12 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'ipotesi di revoca, la Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso secondo le previsioni di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;».
12. 10.Verro.

Al testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, all'articolo 12 sopprimere il comma 4.
12. 11.Bernardo, Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germana, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

All'articolo 12 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, il comma 4 è abrogato.
12. 12.Verro.

Al comma 4, capoverso, dopo le parole: «o istantanea» sopprimere le parole «di cui al comma 1».
12. 13.Il Relatore, Russo, Zanella.

All'articolo 12, comma 4, apporre le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole:
«comma 1» inserire le seguenti: «sia fondata sulla sopravvivenza di ragioni di pubblico interesse non prevedibili al momento dell'emanazione dell'atto amministrativo stesso ed».
Conseguentemente,
b) dopo le parole:
«tiene conto» eliminare le seguenti: «sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia».
Conseguentemente:
c) dopo le parole:
«eventuale concorso» eliminare tutte le parole successive e sostituirle con le seguenti: «di colpa del contraente nella mancata previsione delle ragioni di pubblico interesse a base della revoca».
12. 14.Marantelli.

ART. 13.

L'articolo 13 è soppresso.
13. 1. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Sopprimere i commi 1 e 2.
13. 2. Provera.


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Sopprimere il comma 1.
13. 3. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1 sopprimere il primo e il secondo periodo.
13. 4. Garagnani, Lazzari, Aprea, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.
13. 5. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
13. 6. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1 sopprimere il terzo e quarto periodo.
13. 7. Garagnani, Lazzari, Aprea, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

A1 comma 1 sopprimere il terzo periodo.
13. 8. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1 sopprimere il quarto periodo.
13. 9. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

I commi 1 e 2 dell'articolo 13 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006, comma 13, i titoli e le qualifiche professionali sono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative afferenti al sistema dell'istruzione e della formazione professionale di competenza delle Regioni e Province autonome. I titoli e le qualifiche professionali rilasciati, hanno valore nazionale purché corrispondenti ai livelli essenziali definiti dal Capo III del medesimo decreto legislativo.»
«2. Ai fini della realizzazione delle linee guida comunitarie, il Ministro della Pubblica Istruzione predispone l'attuazione di programmi di intervento per il raccordo tra istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema territoriale, assegnando alle strutture dell'istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il compito di costituire i "Poli" per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.
I "Poli" sono costituiti per garantire un'offerta formativa di qualità in tutto il territorio regionale, attraverso il potenziamento della filiera formativa dell'IFTS e favorendo la completa attuazione del sistema educativo, così come previsto dalla Legge 53/03. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo stato».
13. 10. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.


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I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto - dovere all'istruzione e alla formazione.»
2. Ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili culturali e professionali ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differenti livelli e che, comunque, certificano l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Le qualifiche e i diplomi rilasciati sono valevoli su tutto il territorio nazionale, purché rispondenti ai livelli di cui al Capo III del decreto legislativo l7 ottobre 2005 n. 226. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, predispone linee guida per l'istituzione di «Poli d'istruzione e formazione tecnica superiore», ai fini della realizzazione di organici raccordi con le imprese, le associazioni di rappresentanza, le Camere di Commercio, gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per un periodo di apprendimento, che non costituisce rapporto individuale di lavoro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
13. 11. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il secondo ciclo d'istruzione si articola nei percorsi indicati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».
13. 12. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 1 sostituire le parole: dal sistema dell'istruzione secondaria superiore con le parole: dal sistema dei licei.
13. 13. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1 sostituire le parole da: gli istituti professionali fino a: istruzione secondaria superiore con le seguenti: e la scuola di formazione professionale, di durata quadriennale, i cui percorsi possono essere realizzati presso le strutture formative regionali, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n, 226, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno, di competenza delle Regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
13. 14. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:
1 I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionali nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità.
13. 15. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo come segue: Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 è soppressa la parola: tecnologico, e il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. I percorsi liceali artistico ed economico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi. Nel medesimo


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decreto legislative n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e l'articolo 10.
13. 16. Provera.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Resta, comunque, confermata la prosecuzione dei percorsi triennali d'istruzione e formazione, nonché i finanziamenti destinati dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione dei relativi progetti da parte delle istituzioni accreditate dalle Regioni.
13. 17. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Sopprimere il comma 2.
13. 18. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini del raggiungimento di livelli di eccellenza nel settore della formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, il Ministro della Pubblica Istruzione adotta, previo accordo con la Conferenza Unificata, linee guida per la costituzione di «Poli per l'istruzione e l'alta formazione tecnica superiore", ai fini del raccordo con le scuole, i centri di formazione professionale, le strutture formative accreditate dalle Regioni, le Università, le imprese e i centri di ricerca. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo stato».
13. 24. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 2 sostituire i primi 3 periodi con i seguenti: I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero dell'Università e la Ricerca, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di offerta formativa, in ambito provinciale e sub-provinciale, tra le istituzioni scolastiche e formative, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 22, le strutture che operano nell'ambito del sistema di istruzione, formazione tecnica superiore, i centri di ricerca, l'Università, le imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento, sono costituiti, anche in forma consortile e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 10, del Decreto del presidente della Repubblica, n. 275, gli «Istituti di alta formazione tecnica e professionale», che godono di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale. Gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale» sono costituiti al fine di promuovere, anche nella forma dell'alternanza scuola lavoro, il completamento e approfondimento delle competenze tecniche e professionali degli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria


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superiore. Gli «Istituti di alta formazione tecnica e professionale», dotati di propri organi di gestione, sono istituiti al fine di promuovere il raccordo tra istruzione superiore e mercato del lavoro, la diffusione della cultura tecnologica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo. I crediti per il passaggio coerente dai percorsi di alta formazione tecnica superiore ai percorsi di laurea e viceversa sono stabiliti da un apposito organismo regionale costituito a questo fine e rappresentativo dei soggetti coinvolti nella gestione degli Istituti.
13. 30. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 2 sopprimere il primo e il secondo periodo.
13. 25. Garagnani, Lazzari, Aprea, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 2 sopprimere il primo periodo.
13. 19. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole da: Fatta salva fino a: legge 8 marzo 1999, n. 275 con le seguenti: 27 dicembre 2006, n. 296».
2. Nel quadro del riordino, di cui al comma 1, il Ministro della Pubblica Istruzione, adotta apposite linee guida, definite in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la realizzazione di raccordi tra gli istituiti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, attuati dalle strutture regionali, ai fini del conseguimento e diplomi professionali di competenza delle regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo stato.
13. 26. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 2 sostituire le parole: denominate: istituti tecnici superiori con le seguenti: denominate «istituti tecnici superiori».

Conseguentemente dopo la parola n. 296, sopprimere la parola: nonché.
13. 20. Zaccaria, Russo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: tra gli istituti tecnici fino a: nonché.
13. 29. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 2 dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere le seguenti: per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni.
13. 27. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
13. 21. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 2 sopprimere il terzo e il quarto periodo.
13. 28. Garagnani, Lazzari, Aprea, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.


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Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.
13. 22. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 2 sopprimere il quarto periodo.
13. 23. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, al fine di favorire forme alternative di frequenza ai giovani italiani praticanti gli sport invernali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il finanziamento del progetto pilota di istruzione, di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 1o agosto 2002, n. 266.

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: dal comma 3 con le parole: dai commi 2-bis e 3. Sostituire inoltre le cifre: 54 e 31 rispettivamente con le cifre: 57 e 34.
13. 31. Zanetta, Di Centa, Lazzari, Fedele, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'adempimento dell'obbligo scolastico di istruzione si acquisisce, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, in percorsi integrativi tra istruzione secondaria superiore, formazione professionale e lavoro, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
13. 32. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al compimento dell'obbligo scolastico concorrono anche i percorsi d'istruzione e formazione professionale realizzata presso le strutture formative regionali rispondenti ai requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005.
13. 33. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 3, capoverso a) dopo le parole: di ogni ordine e grado inserire le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.
13. 34. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: istituiti scolastici di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: statali, paritari e privati.
13. 35. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: istituiti scolastici di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: comprese le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, statali, paritari e privati.
13. 36. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: istituiti scolastici di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: comprese le scuole dell'infanzia e le scuole primarie.
13. 37. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.


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Al comma 3, lettera b), dopo le parole: di ogni ordine e grado, inserire le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del ministro della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. 38. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: istituti scolastici di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: comprese le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, statali, paritari e privati.
13. 48. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: istituti di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: statali, paritari e private.
13. 49. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: istituti scolastici di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: comprese le scuole dell'infanzia e le scuole primarie.
13. 50. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
13. 39. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: nella misura massima di 70.000 euro annui con le seguenti: e comunque nella misura massima di 160.000 euro annui.
13. 40. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui con le seguenti: e comunque nella misura massima di 140.000 euro annui.
13. 41. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: nella misura massima di 70.000 euro annui con le seguenti: e comunque nella misura massima di 120.000 euro annui.
13. 42. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

Al comma 4 sostituire la parola: 54 con la seguente: 57.
13. 43. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 4 sostituire la parola: 54 con la seguente: 56.
13. 44. Garagnani, Lazzari, Aprea, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 4 sostituire la parola: 31 con la seguente: 33.
13. 45. Garagnani, Lazzari, Aprea, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.


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Al comma 4 sostituire la parola: 31 con la seguente: 32.
13. 46. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Sopprimere il comma 7.
13. 47. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

ART. 14.

Sopprimerlo.
14. 1. Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1, primo e secondo periodo, le parole contributo e il medesimo contributo sono sostituite dalle parole: esenzione.

Conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 224, primo periodo, le parole: «, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «di una esenzione dal costo documentato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni, relativo alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico e di un contributo, ove ricorra, sul costo di trasporto effettuato con mezzi iscritti all'Albo Gestori Ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e comunque nei limiti di 30 euro per ciascun veicolo»;
b) al comma 224, secondo periodo, le parole: «dai periodi secondo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo secondo»;
c) al comma 224, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico deve essere effettuata dal demolitore autorizzato a fronte della presentazione del certificato di rottamazione, rilasciato al momento del ritiro del veicolo da demolire e recante la dicitura esente dai costi di cancellazione dal PRA ai sensi dell'articolo 1, comma 224 della legge 27, dicembre 2006 n. 296. L'esenzione ed il contributo suddetti non spettano nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 209/03 e s.m.i.»;
d) al comma 231, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ai fini dell'applicazione del comma 224, e le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l'importo del contributo, ai fini dei commi 226, 227, 228, recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rispettivamente per i centri demolizione a decorrere dell'emissione del certificato di radiazione dal PRA e per le imprese costruttrici dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà.
14. 2. Milanato, Fratta Pasini, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1, primo e secondo periodo, la parola: contributo è sostituita dalla parola: esenzione.


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Conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 224, primo periodo, le parole «, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «di una esenzione dal costo documentato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni, relativo alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico e di un contributo, ove ricorra, sul costo di trasporto effettuato con mezzi iscritti all'Albo Gestori Ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e comunque nei limiti di 30 euro per ciascun veicolo»;
b) al comma 224, secondo periodo, le parole: «dai periodi secondo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo secondo»;
c) al comma 224, infine, aggiungere il seguente periodo: «La richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico deve essere effettuata dal demolitore autorizzato a fronte della presentazione del certificato di rottamazione, rilasciato al momento del ritiro del veicolo da demolire e recante la dicitura esente dai costi di cancellazione dal PRA ai sensi dell'articolo 1, comma 224 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. L'esenzione ed il contributo suddetti non spettano nei casi di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 209/03 e s.m.i.»;
d) al comma 231, il primo periodo, e sostituito dal seguente: «I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ai fini dell'applicazione del comma 224, e le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l'importo del contributo, ai fini dei commi 226, 227, 228, recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rispettivamente per i centri demolizione a decorrere dell'emissione del certificato di radiazione dal PRA e per le imprese costruttrici dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà.
14. 3. Bernardo, Lazzari, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Campa, Lupi.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le parole: sei mesi.
14. 4.Fava, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le parole: dodici mesi.
14. 5.Fava, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le parole: due anni.
14. 6.Fava, Allasia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio» sono inserite le parole: «nonché del comune dove è ubicata la sede di lavoro,».
14. 7.Fava, Allasia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre


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2000, n. 358» aggiungere le seguenti: «, nonché ai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti».
14. 8. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Componentistica dei veicoli a motore).

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità, e quello di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione civile, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;
b) la certificazione di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e prove effettuate in conformità delle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie, e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti siano equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione del veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi nei quali la sostituzione - fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b) - necessita di una verifica da effettuarsi a cura degli uffici provinciali della Motorizzazione che dovranno certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici del P.R.A. solo ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera a). Con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà ad adeguare il testo dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da curo 357,00 a euro 1.433,00. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del Capo 1, Sezione II, del Titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare di disciplina del settore dei veicoli a motore e loro rimorchi incompatibile con i principi di cui al comma 1.
14. 0. 1.D'Agrò.


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Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1-bis Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
14. 0. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 14 é aggiunto il seguente articolo:

Art. 14-bis.
(Misure per lo sviluppo delle piccole imprese).

1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie e della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5 milioni di euro. La finalità del Fondo è quella di favorire l'acquisizione, in forma associata, di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato regioni, sono definiti le modalità, i criteri e i limiti del contributo.
14. 0. 3.Incostante.

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

Art. 14-bis.
(Famiglie di invalidi civili minori).

1. All'articolo 2 della legge 11 ottobre. 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Nei casi, in cui la concessione dell'indennità si fonda sulla frequenza, da parte del minore, di scuole, pubbliche o private di ogni ordine e grado, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'INPS l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità.
14. 0. 4. Burchiellaro, Tomaselli, Vico, Sanga, Merloni, Martella, Ruggeri.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi a favore delle imprese di spettacolo).

1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e settori, attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.
2. A tale fine, le imprese dello spettacolo usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalle normative vigenti per le piccole e medie


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imprese, in applicazione del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005.
3. I decreti del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 dicembre 2005 sono conseguentemente modificati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 0. 5. Burchiellaro, Vico, Trepiccione.

Sostituire il titolo con il seguente: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.
Tit. 1.Il Relatore.

Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico professionale, di autonomia scolastica e misure in materia di autoveicoli.
Tit. 2.Zaccaria, Russo.


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ALLEGATO 3

Decreto-legge 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (C. 2201 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole sugli: «effettivi» sostituire la parola: «costi» con la seguente: «prezzi»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «degli operatori» sostituire le parole: «della telefonia mobile» con le seguenti: «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche,», conseguentemente, dopo le parole: «traffico telefonico» aggiungere le seguenti: «o del servizio» e sostituire le parole: «del traffico acquistato» con le seguenti: «del traffico o del servizio acquistato»;
c) al primo periodo sostituire le parole: «, nonché la previsione» con le seguenti: «È altresì vietata la previsione»;
d) alla fine del secondo periodo inserire le seguenti parole: «, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore.».
1. 2. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
1. 22. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima delle parole: «l'offerta delle tariffe» sono inserite le parole: «Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) sostituire la parola: «costo» con la seguente: «prezzo».

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1, stabilisce le modalità attuative di cui al comma 2 e, in caso di violazione applica previa diffida le sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche».
1. 23. Il Relatore.

Al comma 3 sostituire la parola: «trasferirlo» con le seguenti: «trasferire le utenze».
1. 40. Il relatore.


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Al comma 3, sopprimere le parole: «da esigenze tecniche».
1. 41. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «alle disposizioni del presente articolo» con le seguenti: «alle disposizioni del presente comma».
1. 49. Il Relatore.

ART. 2.

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente capoverso: «La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi, fatta salva, in caso di reiterazione, la revoca della concessione».
2. 2.Il relatore.

Al comma 3, dopo la parola: «sottopone,» aggiungere le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
2. 4.Relatore, Zaccaria, Russo.

Al comma 3, la parola: emittenti è sostituita dalle parole: organi di informazione.
2. 12.Quartiani.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore,» con le seguenti: «egualmente visibili, nonché collocate nel medesimo campo visivo di quelle indicanti la quantità del prodotto».
4. 5.Fava, Allasia.

ART. 5.

All'articolo 5, al termine del comma 1, sostituire le parole: «termine previsto dal medesimo articolo,» con le seguenti: «1o gennaio 2008».
5. 10.Fluvi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 134, comma 3, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungere infine il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni"».
5. 12.Merloni, Ruggeri, Vico, Sanga, Tomaselli, Burchiellaro.

Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente:
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un veicolo della medesima tipologia, anche aggiuntivo al precedente, da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa, con le formule di cui all'articolo 133, non può assegnata al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per la medesima tipologia di veicolo».
5. 17. (Nuova formulazione)Merloni, Ruggeri, Burchiellaro, Sanga, Tomaselli, Martella.

Al comma 2, capoverso 4-ter inserire dopo le parole: «responsabilità principali,» le seguenti: «ovvero, in via provvisoria,


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salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,» e sostituire la parola: «stessa,» con la parola: «responsabilità».
5. 32.Merloni, Ruggeri, Tomaselli, Martella, Sanga, Vico, Burchiellaro.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni».
5. 45.Merloni, Ruggeri, Burchiellaro, Sanga, Tomaselli, Martella.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni a tutela dei cittadini utenti).

1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari, è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese di predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, di comunicazioni relative a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.
5. 0. 4.(Nuova formulazione)D'Agrò, Formisano, Greco.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «esercente attività bancaria» aggiungere le seguenti: «e finanziaria».
6. 3.Vico, Martella, Burchiellaro, Sanga, Tomaselli, Ruggeri, Merloni.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «conservatoria» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre il medesimo termine».
6. 5.Fava, Allasia, Garavaglia.

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile» con le seguenti: «e non comportano la nullità del contratto».
* 6. 11.Laurini, Lazzari.

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile» con le seguenti: «e non comportano la nullità del contratto».
* 6. 12.Antonio Pepe.

Al comma 2 sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile» con le seguenti: «e non comportano la nullità del contratto».
* 6. 13.Burchiellaro, Martella, Vico, Tomaselli, Sanga, Merloni.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «della prima casa» con le seguenti: «di unità immobiliari adibite ad abitazione da parte di persone fisiche» e sostituire le parole: «della banca mutuante» con le seguenti: «del soggetto mutuante».

Conseguentemente sopprimere il comma 4 e al comma 7, sostituire le parole: «le banche» con le seguenti: «i soggetti mutuanti».
7. 1. Vico, Tomaselli, Merloni, Martella, Testa, Sanga.

Al comma 6, dopo le parole: «è stabilita» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni».
7. 7. Martella, Vico, Burchiellaro, Testa, Tomaselli, Merloni, Sanga.


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ART. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: In caso di mutuo bancario con le seguenti: In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari.
8. 1. Sanga, Barchiellaro, Tomaselli, Merloni, Martella, Vico, Testa.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.
8. 2. Laurini, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: previsti per l'acquisto della prima casa.
* 8. 3. Vico, Merloni, Tomaselli, Martella, Burchiellaro, Sanga.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: previsti per l'acquisto della prima casa.
* 8. 4. Pepe.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'ipotesi di cui al comma 2 non comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 né delle imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
** 8. 5. Vico, Burchiellaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'ipotesi di cui al comma 2 non comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né delle imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
** 8. 6. Pepe.

ART. 9.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere le parole di norma e dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: o su supporto informatico;
b) al comma 4, sopprimere la parola anche;
c) al comma 6, sopprimere le parole di norma.
9. 2. (Nuova formulazione)Sanga, Tomaselli, Martella, Merloni.

Al comma 2, dopo le parole: l'iscrizione al registro delle imprese ed inserire le seguenti: ha effetto, sussistendo i presupposti di legge.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dà notizia alle Amministrazioni competenti inserire le seguenti: all'accertamento dei presupposti di legge.
* 9. 4. Tomaselli, Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: l'iscrizione al registro delle imprese ed inserire le seguenti: ha effetto, sussistendo i presupposti di legge.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dà notizia alle Amministrazioni competenti inserire le seguenti: all'accertamento dei presupposti di legge.
* 9. 5. D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 2, dopo le parole: l'iscrizione al registro delle imprese ed inserire le seguenti: ha effetto, sussistendo i presupposti di legge.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dà notizia alle Amministrazioni competenti inserire le seguenti: all'accertamento dei presupposti di legge.
* 9. 6. Trepiccione, Boato.


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Al comma 2, dopo le parole: l'iscrizione al registro delle imprese ed inserire le seguenti: ha effetto, sussistendo i presupposti di legge.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dà notizia alle Amministrazioni competenti inserire le seguenti: all'accertamento dei presupposti di legge.
* 9. 7. Mazzocchi, Raisi.

Al comma 9, sostituire le parole: A decorrere dalla data di cui al comma 7 con le seguenti: A decorrere dalla data di cui al comma 8.
** 9. 22. Russo, Zacchera.

All'articolo 9, sostituire le parole: comma 7 con le seguenti: comma 8.
** 9. 23. Burchiellaro, Martella, Merloni, Testa, Vico.

ART. 11.

All'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al» inserire le seguenti: «primo periodo del».
11. 1.Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 4, capoverso, dopo le parole: «o istantanea» sopprimere le parole «di cui al comma 1».
12. 13.Il Relatore, Russo, Zanella.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1-bis Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
14. 0. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sostituire il titolo con il seguente: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.
Tit. 1.Il Relatore.


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ALLEGATO 4

Decreto-legge 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (C. 2201 Governo).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI PRESENTATI DAL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, dopo le parole degli operatori sostituire le parole: della telefonia mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche con le seguenti: di telefonia mobile e di comunicazioni elettroniche ad eccezione degli operatori di rete televisiva digitale.
0. 1. 2. 1 Lazzari, Valducci, Saglia.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di comunicazioni elettroniche aggiungere le seguenti: , nonché di ogni tipo di carta di credito prepagata.
0. 1. 2. 2Gianfranco Conte.

Al comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni: alla fine del secondo periodo inserire le seguenti parole: «fatti salvi i vincoli di durata determinati dalla scadenza delle carte prepagate su cui è stata effettuata la ricarica ovvero legati a eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore».
0. 1. 2. 3 Lazzari, Valducci.

Al comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni: al termine del secondo periodo apportare le seguenti modificazioni: «fatti salvi i vincoli di durata delle carte prepagate dei servizi televisivi e di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore».
0. 1. 2. 4 Lazzari, Valducci.

Al comma 1 aggiungere la lettera e) del seguente tenore:
al terzo periodo, sostituire la parola: «trenta» con le parole: «novanta e comunque a valere dalle ricariche di nuova emissione».
0. 1. 2. 5 Lazzari, Valducci.

Al comma 1 aggiungere la lettera e) del seguente tenore:
al terzo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «novanta».
0. 1. 2. 6 Lazzari, Valducci.

Al capoverso, dopo le parole: esposizione dei prezzi sopprimere le parole: fatta salva, in caso di reiterazione, la revoca della concessione.
0. 2. 2Fratta Pasini.

Sostituire le parole: entro il 1o gennaio 2008 con le seguenti: entro il 1o gennaio 2009.
0. 5. 11. 1 Mazzocchi, Raisi, Saglia.

Sostituire le parole: entro il 1o gennaio 2008 con le seguenti: entro il 1o gennaio 2009.
0. 5. 11. 2Fratta Pasini.


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ALLEGATO 5

Decreto-legge 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (C. 2201 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI DAL RELATORE ALL'ARTICOLO 13

Al comma 1, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.
13. 51.Il Relatore.

Inserire, dopo il comma 1, i seguenti:
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compreso il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca ed Enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale, i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. Sono adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento


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di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-quinquies. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed alla revisione dei profili educativi di cui agli allegati A e B al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al precedente periodo, anche relativamente agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo.
1-sexies. All'attuazione dei precedenti commi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 52.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli Enti locali e delle Regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «Poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «Poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle Regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «Poli, di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni».
13. 53.Il Relatore.

Al comma 3, lettera a) inserire, dopo le parole: istituti scolastici di ogni ordine e grado, le seguenti: statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62;

Al comma 3, lettera b) inserire, dopo le parole: istituti scolastici di ogni ordine e grado, le seguenti: statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
13. 54.Il Relatore.

Inserire, dopo il comma 6, il seguente:
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
13. 55.Il Relatore.

Al comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore ad euro 2.000 in ciascun anno scolastico. I dati concer
nenti


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le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
13. 56.Il Relatore.

Aggiungere dopo il comma 8, il seguente:
9. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato «Fondo perequativo». Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del «Fondo» è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. Al fine di garantire un ulteriore meccanismo di perequazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione è definita annualmente un'altra quota perequativa, in misura non superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle erogazioni liberali effettuate in favore delle istituzioni scolastiche.
13. 57.Il Relatore.

Aggiungere dopo il comma 9, il seguente:
10. Al fine di rendere più efficiente ed efficace l'esercizio delle funzioni dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio, sono organizzati specifici corsi di formazione obbligatori dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 1, comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Allo svolgimento dei predetti corsi è destinata una quota delle disponibilità di bilancio previste per la formazione.
13. 58.Il Relatore.

Inserire, dopo l'articolo 13, il seguente:

Art. 13-bis.
(Altre disposizioni in materia di istruzione e abrogazioni).

1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge 12 luglio 2006, n. 228 per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.
2. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 1, comma 8 della legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010».
3. Al decreto legislativo n. 226 del 2005 sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) il comma 1, dell'articolo 1 è abrogato;
b) nell'articolo 2, al comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi; e nel comma 6, i riferimenti ai licei economico e tecnologico; il comma 7 e, nel comma 8, i riferimenti ai percorsi liceali economico e tecnologico;
c) nell'articolo 3: comma 2, ultimo periodo, i riferimenti agli articoli 6 e 10 sono soppressi;


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d) all'articolo 12, il comma 5 è abrogato;
e) all'articolo 25: i commi 2 e 3 sono abrogati;
f) nell'allegato B le voci relative al liceo economico e al liceo tecnologico sono soppresse;
g) l'allegato D-bis è soppresso.

4. Dalle abrogazioni di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005 sono escluse le disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
13. 59.Il Relatore.