II Commissione - Mercoledì 21 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri. Nuovo testo C. 1268 Zanotti.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,
rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso, comma 1, lettera d), contiene l'espressa indicazione dei requisiti di legittimità della dispersione delle ceneri in aree private;
rilevato quindi che il riferimento, nell'ambito dei requisiti di cui alla predetta lettera d), al consenso dei proprietari appare utile ad evitare possibili dubbi interpretativi, escludendo, segnatamente, la possibilità di interpretare la norma nel senso che il legislatore, non avendo espressamente previsto il consenso dei proprietari tra i requisiti di legittimità della dispersione delle ceneri in aree private, ne abbia voluto negare la rilevanza;
rilevato inoltre che l'articolo 3-bis, comma 1, potrebbe essere interpretato nel senso della sua applicabilità a tutti i casi di decesso, a prescindere dal fatto che sia stata eseguita la cremazione ovvero che sia possibile la riesumazione per il compimento di indagini per causa di giustizia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la disciplina di cui all'articolo 3-bis, comma 1, è applicabile solo in caso di cremazione.


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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Testo unificato C. 780 ed abb.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che, ai sensi della lettera g), del comma 1, dell'articolo 5, gli istituti penitenziari sono inclusi nell'elenco delle strutture obbligate a detenere i defibrillatori semiautomatici od automatici esterni (DAE). In considerazione della ratio della predetta disposizione, appare opportuno precisare che il predetto obbligo sia esteso a tutte le strutture adibite all'esecuzione di misure privative e limitative della libertà personale, con particolare riferimento agli istituti penitenziari, agli istituti penali per i minori nonché ai centri di permanenza temporanea e assistenza;
ritenuto opportuno prevedere una sanzione di natura amministrativa volta a punire la violazione dell'obbligo di detenzione dei DAE, al fine di conferire maggiore effettività a tale obbligo;
rilevato che l'eccessiva genericità della definizione delle strutture obbligate a detenere un DAE, ai sensi dell'articolo 5, potrebbe finire per rendere indeterminata anche la fattispecie penale colposa che potrebbe trovare applicazione qualora, in strutture illecitamente sprovviste del DAE, si verificasse un evento del tipo di quelli che tale strumento è volto a prevenire;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere come strutture obbligate a detenere un DAE anche gli istituti penali per i minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza, nonché tutte le strutture adibite all'esecuzione di misure privative e limitative della libertà personale;
b) all'articolo 5, comma 1, lettere c), e) ed f), la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare le strutture ed i luoghi presso i quali è obbligatoria la detenzione dei DAE e ne è consentita l'utilizzazione;
c) la Commissione di merito valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a sanzionare in via amministrativa la violazione dell'obbligo di detenzione del DAE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.