VII Commissione - Mercoledì 21 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

C. 2201 Governo - DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Cultura,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2201, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese,
premesso che:
sarebbe stato opportuno che la disciplina di cui all'articolo 13 fosse stata inserita in un provvedimento normativo specifico sul quale la Commissione avrebbe potuto svolgere un esame in sede referente più approfondito e completo, come è emerso durante l'esame in sede consultiva del disegno di legge nel corso del quale è stata rappresentata la perplessità di inserire nel provvedimento disposizioni di grande rilievo, per il futuro delle giovani generazioni, sull'istruzione tecnica professionale, sottraendole ad una approfondita discussione di merito nella commissione competente;
appare urgente modificare profondamente l'intero settore dell'istruzione tecnica e professionale e, di conseguenza, l'assetto dell'istruzione secondaria superiore, in considerazione del fatto che il potenziamento dell'asse tecnico e scientifico è un problema che investe l'intero settore della scuola secondaria in modo tale da creare un sistema dell'educazione in grado di recepire le acquisizioni della ricerca scientifica, di confrontarsi con l'innovazione tecnologica e di promuovere il sapere e il sapere fare in ogni percorso formativo;
si ritiene necessario inserire, nell'ambito del disegno di legge C. 2201 in esame, agevolazioni fiscali per le donazioni a favore di istituti scolastici, purché finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;
con particolare riferimento all'articolo 13, commi 1 e 2, si considera indispensabile affrontare il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, nella consapevolezza che è necessario formare figure professionali, ma che, per farlo in una fase in cui le tecnologie evolvono rapidamente e con esse i mestieri, è necessario dare ai giovani solide basi culturali tecnico-scientifiche;
l'articolo 13, commi 3 e 4, nel disciplinare il regime delle agevolazioni alle scuole, affrontano aspetti di governo e di gestione della scuola stessa che andrebbe svolti più approfonditamente in un diverso disegno di legge;
appare, infine, opportuno valutare se l'onere finanziario dell'intervento normativo indicato dall'articolo 13 debba essere a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, prima attraverso l'utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, e dal 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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con le seguenti condizioni:
1) si preveda l'articolo 13, comma 1, come novella all'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005, per superare ogni possibile sovrapposizione e confusione normativa;
2) ai fini di una maggiore chiarezza nel quadro normativo, si inserisca nel testo del decreto la previsione di un riordino dell'istruzione tecnico-professionale, che, secondo quanto già dichiarato dal Ministro della pubblica istruzione nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione cultura nelle sedute del 13 e del 20 febbraio 2007, sarebbe previsto nel disegno di legge in corso di presentazione, stabilendo che i regolamenti di attuazione siano sottoposti al parere dei competenti organi istituzionali;
3) all'articolo 13, comma 2, si chiarisca meglio l'articolazione, la vocazione e le finalità dei poli formativi;
4) sia chiarito, altresì, se i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale che ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 226 del 2005 costituiscono attuazione graduale del diritto dovere sono, anche se provvisoriamente, sedi di spendibilità dell'obbligo scolastico;
5) risulta, inoltre, necessario chiarire come si configurano i rapporti tra l'istruzione e la istruzione e formazione professionale, dal momento che gli istituti professionali rientrano nell'istruzione statale;
6) appare necessario chiarire all'articolo 13 commi 3 e 4 che, quando si parla di istituti scolastici, si fa riferimento a scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62;
7) è necessario, inoltre, permettere ai componenti degli attuali organi collegiali delle scuole, che abbiano effettuato donazioni di piccolo importo, di conservare il diritto ad essere eletti negli organi collegiali;
8) si preveda che il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 3, da parte del Ministro dell'economia e finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, sia anche oggetto di relazione del Ministro della pubblica istruzione alle Camere per una verifica degli effetti delle norme in esame;
9) appare, infine, necessario inserire nel testo del decreto in esame l'istituzione del Fondo perequativo che, secondo le dichiarazioni rese dal Ministro della pubblica istruzione, sarebbe prevista invece in un altro disegno di legge in corso di presentazione da parte del Governo all'esame del Parlamento.


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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero - Testo unificato C. 780 Di Virgilio e C. 1891 Castellani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione cultura,
esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 780 e C. 1891, in materia di utilizzo di attrezzature di defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, come modificato dagli emendamenti approvati;
premesso che l'acquisto delle attrezzature indicate, nonché la manutenzione e il controllo della funzionalità delle medesime che devono essere quasi quotidiani a fronte di un utilizzo molto raro, rappresenta un onere finanziario non indifferente per le scuole e le università che non appare assolutamente gestibile in considerazione delle scarse risorse ad esse assegnate;
considerato che l'articolo 9, comma 1, prevede genericamente che le strutture scolastiche e le università sono tenute a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della disciplina indicata attraverso gli ordinari stanziamenti dei propri bilanci;
considerato che le amministrazioni scolastiche non possono fruire delle detrazioni previste dall'articolo7 della legge, pertanto, qualora la conferenza Stato - regioni prevedesse l'obbligatorietà alla detenzione, dovrebbero essere anche definite specifiche forme di finanziamento;
ritenuto inoltre che l'individuazione del personale da formare e adibire all'utilizzo delle attrezzature potrebbe determinare difficoltà in quanto deve essere garantita una continua presenza o reperibilità in tempi brevissimi, per non vanificare le opportunità offerte dalla disponibilità dei defibrillatori;
rilevato che analoghe osservazioni possono essere estese all'utilizzo nelle palestre, spesso annesse alle scuole o ai centri sportivi comunali, il cui utilizzo a rotazione da parte di diverse società sportive non garantisce una presenza continuativa di personale formato e esperto;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 3, dopo la parola «efficienza» inserire la seguente: «, economicità»;
2) all'articolo 5, comma 1, si preveda che l'intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-regioni sia tra il Ministero della salute, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e la ricerca scientifica e le regioni;
3) all'articolo 9, comma 1, aggiungere il seguente periodo: «, fatta salva per le università e le strutture scolastiche l'autonomia gestionale».