IX Commissione - Mercoledì 21 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

DL 7/07: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (C. 2201 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» (C. 2201);
considerato favorevolmente il processo di liberalizzazione di alcune attività economiche e di semplificazione delle relative procedure autorizzatorie, nonché l'introduzione di significativi strumenti di tutela del consumatore;
preso atto delle modifiche già apportate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;
considerato che il comma 4 dell'articolo 1, nel prevedere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisca le modalità attuative delle disposizioni previste dal comma 2, che impone agli operatori di evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, non indica un termine entro il quale la predetta Autorità è chiamata a procedere a tale adempimento;
rilevata, con riferimento all'articolo 3, l'opportunità che le misure di trasparenza nel settore delle tariffe aeree possano essere applicate anche ad altri comparti del trasporto;
evidenziata, inoltre, con riferimento al nuovo articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, l'esigenza di approfondire le questioni connesse all'addebito, da parte degli istituti bancari, in occasione dell'invio di comunicazioni ai loro clienti, di un costo di spedizione superiore a quello ordinariamente previsto per la corrispondenza, pari a 0,60 centesimi;
rilevato, infine, con riferimento all'articolo 10, comma 9, che l'immediata attuazione del processo di liberalizzazione delle attività di gestione dei servizi automobilistici interregionali, che, secondo la previgente normativa, avrebbe dovuto completarsi il 31 dicembre 2010, potrebbe determinare oggettive difficoltà alle imprese già operanti nel settore, e ritenuta pertanto l'opportunità di prevedere un breve periodo transitorio, che potrebbe essere fissato fino al 31 dicembre 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, fermo restando il termine assegnato agli operatori dal comma 1, ai fini dell'adeguamento delle proprie offerte commerciali al divieto di applicare contributi aggiuntivi rispetto al costo effettivo del traffico telefonico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere al


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comma 4 dello stesso articolo entro quale termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è chiamata stabilire le modalità attuative delle disposizioni previste dal comma 2, che impone agli operatori di evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico;
b) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito la opportunità di prevedere un'estensione delle misure di trasparenza delle tariffe aeree anche ai settori della navigazione marittima e del trasporto ferroviario, sia con riferimento alla chiarezza dei prezzi complessivi praticati sia con riguardo alla effettiva disponibilità dei posti offerti;
c) con riferimento al nuovo articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere le norme ivi previste anche agli invii di corrispondenza, spediti dagli istituti bancari ai correntisti mutuatari e non;
d) con riferimento all'articolo 10, comma 5, valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, unitamente alle modifiche già ivi apportate, anche disposizioni relative ad una migliore qualificazione del personale istruttore delle autoscuole, nonché alla dotazione necessaria alla sicurezza degli esaminandi e dei privatisti, con particolare riferimento ai motociclisti;
e) con riferimento all'articolo 10, comma 9, valuti, infine, la Commissione di merito la opportunità di posticipare al 31 dicembre 2007 la data alla quale verranno meno i vincoli per l'apertura di nuove linee di servizi automobilistici interregionali, stabiliti dal decreto legislativo n. 285 del 2005.


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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (Testo unificato C. 780 Di Virgilio e C. 1891 Castellani).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: «Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero» (C. 780 Di Virgilio e C. 1891 Castellani),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), di specificare la locuzione «grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi», al fine di meglio chiarirne l'ambito di applicazione.