X Commissione - Mercoledì 21 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (C. 2201 Governo).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 10.

Sostituire il secondo periodo con il seguente: Il comma 2 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
«Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province».
** 10. 52. Milanato, Fratta Pasini, Fedele, Lazzari, Di Centa, Bernardo, Franoso, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire il capoverso con il seguente: Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica delle province.
** 10. 53. Vico, Tomarelli, Burchiellaro, Merloni, Martella.

Al comma 5, secondo periodo, le parole da: 2. Le autoscuole sono soggette, fino a: Motorizzazione sono sostituite dalle seguenti: 2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.
*** 10. 54. Saglia, Mazzocchi, Urso.

Sostituire il secondo periodo con il seguente: Il comma 2 dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province».
*** 10. 55. Campa.

Al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo le parole: «da euro 742 a euro 2.970» sono sostituite dalle parole: «da euro 10.000 a euro 15.000».
10. 88. Saglia, Antonio Pepe, Armani.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» con le seguenti: «proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e aggiungere in fondo, prima del punto, la seguente frase; «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna vanno dimostrati tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, la capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile


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didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica», mentre il secondo periodo è soppresso.
*** 10. 141. Uggé, De Laurentiis.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» con le seguenti: «proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e aggiungere in fondo, prima del punto, la seguente frase: «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna vanno dimostrati tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, la capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica», mentre il secondo periodo è soppresso.
*** 10. 143. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» con le seguenti: «proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e aggiungere in fondo, prima del punto, la seguente frase: «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna vanno dimostrati tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, la capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica», mentre il secondo periodo è soppresso.
*** 10. 144. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» con le seguenti: «proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e aggiungere in fondo, prima del punto, la seguente frase: «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna vanno dimostrati tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, la capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica», mentre il secondo periodo è soppresso.
*** 10.145. Attili.


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Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «L'autorizzazione» con le seguenti: «L'attività dell'autoscuola», mentre al comma 9 le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato». Inoltre:
a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione».
* 10. 156. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «L'autorizzazione» con le seguenti: «L'attività dell'autoscuola», mentre al comma 9 le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato». Inoltre:
a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza devi requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione».
* 10. 147.Attili.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «L'autorizzazione» con le seguenti: «L'attività dell'autoscuola», mentre al comma 9 le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato». Inoltre:
a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione».
* 10. 148. Milanato, Lazzari, Fratta Pasini, Fedele.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nell'articolo 123, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «L'autorizzazione» con le seguenti: «L'attività dell'autoscuola», mentre al comma 9 le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato». Inoltre:
a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione».
10. 149. Uggè, De Laurentiis.

ART. 13.

Al comma 1, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico


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di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.
13. 51.Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 13. 52 del Relatore.

Al capoverso 1-bis, dopo le parole: , 275, attivano sopprimere la parola: stabili.
0. 13. 52. 9.Provera.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compreso il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca ed Enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale, i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. Sono adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-quinquies. All'attuazione dei precedenti commi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 52.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli Enti locali e delle Regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «Poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della


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legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «Poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle Regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «Poli, di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità Previste dall'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni».
13. 53.Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: istituti scolastici di ogni ordine e grado», inserire le seguenti: statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,»;.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici di ogni ordine e grado», inserire le seguenti: statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,.
13. 54.Il Relatore.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
13. 55.Il Relatore.

Al comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore ad euro 2.000 in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
13. 56.Il Relatore.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Altre disposizioni in materia di istruzione e abrogazioni).

1. Al decreto legislativo n. 226 del 2005 sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) il comma 1, dell'articolo 1 è abrogato;
b) nell'articolo 2, al comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi; e nel comma 6, i riferimenti ai licei economico e tecnologico; il comma 7 e, nel comma 8, i riferimenti ai percorsi liceali economico e tecnologico;
c) nell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, i riferimenti agli articoli 6 e 10 sono soppressi;
d) nell'allegato B le voci relative al liceo economico e al liceo tecnologico sono soppresse.

2. Dalle abrogazioni di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005 sono escluse le disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
13. 59.Il Relatore.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (C. 2201 Governo).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI PRESENTATI DAL RELATORE ALL'ARTICOLO 13

All'emendamento 13.51 del relatore, sostituire le parole da: i licei fino alla fine con le seguenti: Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
0. 13. 51. 1.Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

All'emendamento 13.51 del relatore, inserire all'inizio le seguenti parole: Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.
0. 13. 51. 2.Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'emendamento 13.51 del relatore, dopo le parole: n. 226 e successive modificazioni aggiungere le seguenti: i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
0. 13. 51. 3.Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'emendamento 13.52 del relatore, apportare le seguenti modifiche:
Al capoverso comma 1-
bis, sostituire le parole da: Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 fino a: di cui al medesimo comma 1 con le seguenti: e la scuola di formazione professionale di durata quadriennale, i cui percorsi possono essere realizzati presso le strutture formative regionali, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno, di competenza delle Regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale, appartengono al secondo grado d'istruzione in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.

Conseguentemente:
Al capoverso comma 1-
ter sopprimere il periodo: di cui al comma 1-bis e aggiungere le seguenti: del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché la soppressione del periodo: la riduzione del numero degli attuali indirizzi fino a: aree di indirizzo sostituito dal seguente: i livelli essenziali, ai quali devono corrispondere i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale


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per la realizzazione dei profili culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differenti livelli e che comunque certificano l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
0. 13. 52. 4.Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

All'emendamento 13.52 del relatore, capoverso comma 1-bis sopprimere le parole da: gli istituti di istruzione secondaria superiore fino ad: enti locali.
0. 13. 52. 7.Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'emendamento 13.52 del relatore, capoverso 1-bis, dopo le parole: 275, attivano sopprimere la parola: stabili.
0. 13. 52. 9.Provera.

All'emendamento 13.52 del relatore, capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al compimento dell'obbligo scolastico concorrono anche i percorsi d'istruzione e formazione professionale realizzata presso le strutture formative regionali rispondenti ai requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».
0. 13. 52. 1.Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

All'emendamento 13.52 del relatore, capoverso comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta, comunque, confermata la prosecuzione dei percorsi triennali d'istruzione e formazione, nonché i finanziamenti destinati dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione dei relativi progetti da parte delle istituzioni accreditate dalle Regioni.
0. 13. 52. 2.Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

All'emendamento 13.52 del relatore, sopprimere il capoverso comma 1-ter.
0. 13. 52. 8.Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'emendamento 13.52 del relatore, sopprimere il capoverso 1-quater.
0. 13. 52. 5.Ferdinando Benito Pignataro.

All'emendamento 13.52 del relatore, al capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: predisposte dal Ministro della pubblica istruzione con le seguenti: con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
0. 13. 52. 6.Ferdinando Benito Pignataro.

All'emendamento 13.52 del relatore, capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali con le seguenti: i percorsi di istruzione e formazione professionale, attuati dalle strutture regionali, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
0. 13. 52. 3.Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

All'emendamento 13.52, capoverso comma 1-quater, sostituire la parola: diplomi con la seguente: titoli.
0. 13. 52. 10.Provera.


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All'emendamento 13.53, sostituire il capoverso comma 2, con il seguente:
2. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero dell'Università e la Ricerca, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di offerta formativa, in ambito provinciale e sub-provinciale, tra le istituzioni scolastiche e formative, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 22, le strutture che operano nell'ambito del sistema di istruzione, formazione tecnica superiore, i centri di ricerca, l'Università, le imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento, sono costituiti, anche in forma consortile e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 275, gli «Istituti di alta formazione tecnica e professionale», che godono di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale. Gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale» sono costituiti al fine di promuovere, anche nella forma dell'alternanza scuola lavoro, il completamento e approfondimento delle competenze tecniche e professionali degli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria superiore. Gli «Istituti di alta formazione tecnica e professionale», dotati di propri organi di gestione, sono istituiti al fine di promuovere il raccordo tra istruzione superiore e mercato del lavoro, la diffusione della cultura tecnologica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo. I crediti per il passaggio coerente dai percorsi di alta formazione tecnica superiore ai percorsi di laurea e viceversa sono stabiliti da un apposito organismo regionale costituito a questo fine e rappresentativo dei soggetti coinvolti nella gestione degli Istituti.
0. 13. 53. 7.Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'emendamento 13.53 del relatore, capoverso comma 2 sostituire le parole da: possono essere costituiti fino a: legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: ai fini del raggiungimento di livelli di eccellenza nei settori della formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, il Ministro della Pubblica Istruzione adotta, previo accordo con la Conferenza Unificata, linee guida per la costituzione di «Poli per l'istruzione e la formazione tecnica superiore», anche per creare un raccordo con le scuole, i centri di formazione professionale, le strutture formative accreditate dalle Regioni, le Università, le imprese e i centri di ricerca, presso cui gli studenti possono svolgere un periodo di apprendimento, che non costituisce rapporto individuale di lavoro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
0. 13. 53. 4.Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.


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All'emendamento 13.53, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: le strutture fino a: accreditate.
0. 13. 53. 1.Ferdinando Benito Pignataro.

All'emendamento 13.53, capoverso comma 2, primo periodo dopo le parole: formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: che si innestano dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
0. 13. 53. 2.Ferdinando Benito Pignataro.

All'emendamento 13.53 del relatore, dopo le parole: della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1 comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
* 0. 13. 53. 5.Affronti.

All'emendamento 13.53 del relatore, capoverso comma 2, dopo le parole: Le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1 comma 624 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
* 0. 13. 53. 3.Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'emendamento 13.53 del relatore, capoverso comma 2, dopo le parole: professionale accreditate inserire le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
* 0. 13. 53. 6. Trepiccione, Merloni.

All'emendamento 13.54 del relatore, apportare le seguenti modifiche:
al capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole: le seguenti con le seguenti: la seguente;
dopo la parola: statali sopprimere le parole: e paritari fino a: 4. 62;
al capoverso comma 3, lettera b) sostituire le parole: le seguenti con le seguenti: la seguente dopo le parole: statali sopprimere le parole: paritari fino a: n. 62.
0. 13. 54. 9.Provera.

All'emendamento 13.54 del relatore, capoverso comma 3, lettera a) le parole «statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62» sono sostituite dalle seguenti «e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
* 0. 13. 54. 8.Trapiccione, Merloni.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n.296.
* 0. 13. 54. 2. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'emendamento 13.54 del relatore, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo capoverso dopo le parole: statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000,


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n. 62 aggiungere le seguenti: e delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;
b) al secondo capoverso dopo le parole: statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti ai sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 aggiungere le seguenti: e delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) aggiungere infine un terzo capoverso: al comma 4 sostituire le parole: valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2008 e in 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
0. 13. 54. 10.Merloni, Trepiccione.

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: statali e paritari senza scopo di lucro.
0. 13. 54. 4. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al capoverso comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Conseguentemente, al capoverso comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
0. 13. 54. 6.Affronti.

All'emendamento del relatore 13.54, capoverso comma 3, lettera b), sostituire le parole: statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione al sensi dell'articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,.
* 0. 13. 54. 7.Trepiccione, Merloni.

Al capoverso comma 3, lettera b), sostituire le parole: statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
* 0. 13. 54. 3. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: statali e paritari senza scopo di lucro.
0. 13. 54. 5. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.


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Al capoverso comma 3, lettera a) sostituire le parole: statali e paritari fino a: legge 10 marzo 2000, n. 62, con le seguenti: statali, paritari e privati.

Conseguentemente, al capoverso comma 3, lettera b), sostituire le parole da: senza scopo di lucro fino a: legge 10 marzo 2000, n. 62, con le seguenti: nonché privati.
0. 13. 54. 1. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

All'emendamento 13.55 del relatore, capoverso comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: il primo anno.
0. 13. 55. 1. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

All'emendamento 13.56 del relatore, dopo le parole: i seguenti periodi sopprimere il primo periodo.
0. 13. 56. 5.Provera.

All'emendamento 13.56 del relatore, capoverso comma 7, sostituire le parole: Euro 2.000 con le seguenti: Euro 5.000.
0. 13. 56. 3. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'emendamento 13.56 del relatore, capoverso comma 7, sostituire le parole: euro 2.000 con le seguenti: euro 500.
0. 13. 56. 2.Ferdinando Benito Pignataro.

All'emendamento 13.56 del relatore, capoverso comma 7, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 300.
0. 13. 56. 1. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.

All'emendamento 13.56 del relatore, capoverso comma 7, sopprimere il secondo periodo.
0. 13. 56. 4. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'emendamento 13.59 del relatore, sopprimere il capoverso comma 3.
0. 13. 59. 1. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

All'emendamento 13.59 del relatore, sopprimere il capoverso comma 4.
0. 13. 59. 2. Aprea, Lazzari, Garagnani, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.