XIII Commissione - Mercoledì 21 febbraio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 6 MARZO 2007


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ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (COM(2006)319 def.).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione agricoltura,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento della Camera, la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile» (COM(2006) 319 def. del 22 giugno 2006), nella quale si prospetta una profonda riforma dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;
acquisito il parere espresso, in data 19 dicembre 2006, dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea, che si allega;
tenuto conto delle indicazioni emerse dall'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali svolta dalle Commissioni riunite XIII e XIV il 6 dicembre 2006;dall'audizione dei deputati italiani della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo svolta dalle Commissioni riunite XIII e XIV l'8 febbraio 2007; dall'attività conoscitiva svolta mediante audizioni informali dei soggetti operanti nel settore;

premesso che:
l'analisi del settore vitivinicolo da parte della Commissione europea rileva una tendenza alla riduzione del consumo del vino nell'Unione europea, un peggioramento dell'equilibrio tra domanda e offerta, che si manifesta in eccedenze produttive strutturali di grandi dimensioni (15 milioni di ettolitri annuali in una prospettiva di medio termine), e un'accentuazione della concorrenza da parte degli altri paesi produttori, evidenziata da un tasso di incremento delle importazioni sensibilmente più elevato del tasso di incremento delle esportazioni;
in questo contesto, la Commissione ritiene che debbano essere perseguiti i seguenti obiettivi: una limitazione della sovrapproduzione; un miglioramento della competitività dei vini europei; una semplificazione della disciplina del settore. Il nuovo regime del settore dovrebbe inoltre rivelarsi idoneo a rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurale e coerente con le esigenze di rispetto dell'ambiente, garanzia della salute e tutela dei consumatori;
la Commissione sottolinea inoltre l'obiettivo di rendere la disciplina dell'organizzazione comune di mercato del vino compatibile con i requisiti richiesti dall'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) e, a tal fine, di eliminare le misure di intervento distorsive degli scambi (le misure della cosiddetta «scatola gialla»);
per conseguire gli obiettivi individuati, la Commissione europea propone una radicale riforma dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo, sulla base delle seguenti linee di intervento:
1) un programma di estirpazione di 400.000 ettari di superficie vitata nell'Unione europea, da realizzare in cinque anni, mediante l'attivazione di aiuti per un importo massimo complessivo di 2,4 miliardi di euro. Contestualmente il sistema


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di restrizione dei diritti di impianto sarebbe prorogato fino al 2013, termine di scadenza definitivo;
2) l'abolizione immediata delle misure di gestione del mercato e, più precisamente, dell'aiuto alle diverse tipologie di distillazione, dell'aiuto all'ammasso privato, dell'aiuto relativo ai mosti; per l'aiuto alla distillazione di crisi si prospetta, in alternativa alla semplice soppressione, la sostituzione con una rete di sicurezza alternativa, da finanziare a valere sulla dotazione finanziaria nazionale;
3) la proposta di sopprimere l'aiuto in favore del mosto e al tempo stesso vietare l'utilizzazione di zucchero per aumentare il grado alcolico del vino; la Commissione propone altresì di ridurre al 2 per cento la percentuale massima di arricchimento con aggiunta di mosto d'uva e nella zona viticola C (Europa meridionale) di ridurre tale percentuale all'1 per cento;
4) la valutazione della possibilità di rimuovere l'attuale divieto di vinificare mosti di importazione e di tagliare vini comunitari con vini non comunitari;
5) la revisione del sistema delle denominazioni, sulla base di una ripartizione dei vini tra due categorie: vini a indicazione geografica e vini senza indicazione geografica; i vini a indicazione geografica sarebbero a loro volta distinti in due sottocategorie: vini a IGP (indicazione geografica protetta) e vini a DOP (denominazione di origine protetta);
6) la semplificazione delle regole relative all'etichettatura, mediante l'adozione di un quadro normativo unico che elimini le distinzioni tra l'etichettatura dei vini con indicazione geografica e quella dei vini senza indicazione geografica e favorisca l'indicazione del vitigno e dell'annata sui vini senza indicazione geografica;
7) il trasferimento dal Consiglio alla Commissione europea della competenza ad approvare nuove pratiche enologiche o modificare quelle vigenti e il riconoscimento delle pratiche enologiche ammesse dall'OIV mediante il loro inserimento in un regolamento della Commissione;
8) l'assegnazione agli Stati membri di una dotazione finanziaria nazionale da utilizzare per misure individuate dallo Stato medesimo, nel rispetto di alcune regole comuni e sulla base di un programma nazionale approvato dalla Commissione europea;
9) la previsione nell'ambito dei piani di sviluppo rurale di misure quali il prepensionamento e gli aiuti agroambientali a vantaggio dei viticoltori, con un contestuale trasferimento di fondi dal primo pilastro (aiuti diretti di mercato) al secondo pilastro (sviluppo rurale);
10) il sostegno a iniziative e progetti di promozione e informazione sul consumo responsabile, anche al fine di favorire la commercializzazione dei vini europei nei mercati esterni all'Unione;

rilevato che:
il 26 gennaio 2007, la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una relazione ed una proposta di risoluzione, nella quale si prospetta un progetto globale di riforma dell'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo, basato sulle diverse varianti proposte dalla Commissione, senza identificarsi, tuttavia, con nessuna di esse;
in particolare, la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, con riferimento alle proposte della Commissione europea, ritiene inadeguati e privi di giustificazione l'ampio programma di estirpazione, la liberalizzazione integrale dei diritti di impianto e il trasferimento di stanziamenti dal primo al secondo pilastro; in generale, rileva come la ristrutturazione del settore prospettata dalla Commissione europea si basi sulla concentrazione della produzione in poche aziende e sulla uniformità dei vini, penalizzando la diversità dei vini europei, con


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ricadute sulla ricchezza economica, culturale e sociale di numerose regioni dell'Unione europea;
la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, al contrario, raccomanda una riforma del settore vitivinicolo che venga attuata in modo progressivo, attraverso un'articolazione in due fasi (2008-2011 e 2012-2015) e che preveda, tra le misure di particolare rilievo:
al fine di pervenire alla stabilizzazione del settore e ad un equilibrio tra domanda e offerta nel rispetto della tradizione vitivinicola europea, l'adozione di programmi di estirpazione temporanei e volontari, che limitino l'abbandono definitivo all'iniziativa dei produttori, da sottoporre all'approvazione da parte degli Stati sulla base di criteri comunitari specifici; in particolare, la possibilità di abbandono definitivo dovrebbe essere limitata nel caso dei vigneti situati nelle zone montane, costiere e insulari e, più ampiamente, nel caso dei vigneti la cui produzione ha uno sbocco commerciale e nelle situazioni in cui l'abbandono della viticoltura creerebbe rischi ambientali; l'abbandono definitivo dovrebbe invece essere facilitato nel caso dei vigneti a basso rendimento, senza la possibilità di riacquistare il loro potenziale produttivo; nel caso dei vigneti inadatti alla produzione di vini di qualità o commercializzabili; nel caso di viticoltori inseriti in programmi di prepensionamento;
la liberalizzazione progressiva ma controllata dei diritti di impianto, attraverso la presentazione, da parte degli Stati membri, di specifici programmi, da valutare e monitorare, in collaborazione con le regioni, le organizzazioni interprofessionali e le associazioni dei produttori, e l'attribuzione alle regioni di specifici poteri, per quanto concerne le zone di produzione con indicazione geografica, nonché attraverso l'introduzione in tutti i paesi di uno schedario vitivinicolo;
il mantenimento del divieto di vinificare i mosti importati e di mescolarli con mosti comunitari, la cui soppressione rappresenterebbe uno dei rischi più seri di adulterazione della produzione di vino, di distorsione del commercio e di riduzione della produzione comunitaria;
la promozione e il rafforzamento della competitività internazionale dei vini europei, attraverso specifiche iniziative, appositamente finanziate, volte ad evidenziare la differenza qualitativa e la specificità della produzione europea e accrescere la capacità di comunicazione nei confronti del mercato mondiale, senza trascurare campagne di informazione per un uso responsabile e moderato di vino;
il Parlamento europeo, in plenaria, ha approvato, nella seduta del 15 febbraio 2007, una risoluzione che riproduce quasi integralmente la proposta di risoluzione approvata dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale; nell'ambito delle limitate modifiche apportate, viene evidenziata l'esigenza di fornire aiuti per il mosto concentrato e il mosto concentrato rettificato utilizzato per l'arricchimento;

considerato che:
l'impianto della comunicazione della Commissione europea appare nel complesso condivisibile, per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi da perseguire attraverso una riforma del settore;
le singole proposte delineate dalla Commissione europea devono essere considerate con attenzione, anche valutandone la rispondenza e l'efficacia rispetto agli obiettivi che si intendono conseguire;
in molti casi un giudizio compiuto non può essere espresso prima che le proposte stesse siano formulate in termini più articolati e precisi rispetto a quelli, assai sintetici e vaghi, utilizzati nella comunicazione della Commissione;
in ogni caso non si deve accentuare il problema delle eccedenze o quello della riduzione dei consumi e occorre tenere presente che i paesi europei principali produttori, tra cui l'Italia, hanno una posizione di assoluto rilievo nei mercati mondiali;


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per questo la riforma del settore vitivinicolo non deve avere una impostazione difensiva, preoccupata essenzialmente di ridurre la produzione, ma deve concentrarsi sul rilancio e sulla valorizzazione dei vini europei;
occorre infatti riconoscere e sostenere, anche nei negoziati sul commercio mondiale, il valore primario della viticoltura nell'ambito del sistema agricolo europeo;
esaminando nel merito le singole proposte di intervento, emerge in primo luogo che l'ampio programma di estirpazione, oltre a determinare pesanti oneri finanziari, potrebbe dimostrarsi, come evidenziato anche dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, inefficace rispetto all'obiettivo di contenimento della produzione; sussiste infatti il rischio che le estirpazioni coinvolgano in primo luogo le produzioni in aree difficili, che sono scarsamente rilevanti sotto il profilo quantitativo, ma che assumono notevole importanza in relazione alle situazione economica e sociale del territorio in cui vengono praticate; l'osservazione vale in particolare per il sistema vitivinicolo italiano, che sarebbe interessato in misura pesante dalle estirpazioni (circa 150 mila ettari) e che al tempo stesso si caratterizza in misura significativa per il valore delle produzioni di collina, di montagna e insulari; in molte aree del paese la vite rappresenta la principale attività agricola, un'importante fonte di reddito e di occupazione, un presidio indispensabile per il mantenimento della popolazione e per la tutela del territorio, e un elemento fondamentale del paesaggio;
risulta condivisibile, nelle linee generali, la proposta di superare le misure di gestione del mercato; occorre invece mantenere forme di sostegno alla distillazione dei sottoprodotti, dal momento che l'obbligo di distillazione evita il rischio di riutilizzo di fecce e vinacce per pratiche fraudolente e di gravi danni ambientali che potrebbero derivare dal loro smaltimento in forme non autorizzate; si potrebbe prospettare l'esenzione dall'obbligo di distillazione e ritiro sotto controllo per le imprese che siano in grado di utilizzare e smaltire i sottoprodotti in modo appropriato nell'ambito del proprio ciclo produttivo e occorrerebbe comunque proporre politiche bioenergetiche per lo smaltimento dei sottoprodotti in alternativa alla distillazione; per quanto concerne la distillazione di crisi, sarebbe più opportuno definirne l'applicazione, limitandola a situazioni effettive di grave crisi e condizionandola all'adozione di programmi puntuali ed efficaci per il superamento di tali situazioni;
merita di essere valutata favorevolmente e sostenuta la proposta di divieto dell'utilizzo di saccarosio per aumentare il grado alcolico del vino, anche in considerazione del fatto che essa aprirebbe un importante sbocco per l'uso dei mosti, mentre non sembra adeguatamente motivata la proposta di ridurre la percentuale massima di arricchimento; in ogni caso, dovrebbero essere mantenute adeguate misure di sostegno all'arricchimento mediante utilizzo dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati;
se espressamente formulata, deve essere contrastata con decisione, in linea con quanto richiesto anche dalla proposta di risoluzione all'esame del Parlamento europeo, la proposta di rimuovere il divieto di vinificare mosti di importazione e di tagliare vini comunitari con vini non comunitari, perché comporterebbe evidenti e gravi rischi di pregiudicare la qualità e il rapporto del prodotto con un territorio specificatamente individuato;
per quanto riguarda le regole relative alle denominazioni e all'etichettatura, la condivisibile esigenza di semplificazione deve congiungersi con la definizione di un sistema che non si limiti a individuare la provenienza geografica, ma permetta di riconoscere e valorizzi la qualità del prodotto, in modo da fornire ai consumatori gli elementi essenziali per una valutazione consapevole; è pertanto necessario che il


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sistema di denominazioni evidenzi la specificità dei vini D.O.C. e D.O.C.G. rispetto alla semplice differenziazione tra vini ad indicazione geografica e non;
appare assai opinabile la proposta di introdurre l'indicazione del vitigno e dell'annata anche per i vini senza indicazione geografica, in quanto genererebbe confusione nei consumatori e costituirebbe un ulteriore elemento di indebolimento della riconoscibilità dei vini di qualità; occorrerebbe, al contrario, introdurre nell'etichettatura elementi che permettano di distinguere i produttori che vinificano le uve prodotte in azienda, i vinificatori di uve acquistate e gli imbottigliatori di altrui produzioni;
anche in relazione all'adozione delle cosiddette pratiche enologiche innovative, occorre in ogni caso prevedere sedi e strumenti procedurali che permettano di verificare se le pratiche enologiche non siano in contrasto con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare i vini di qualità, prevedendo la possibilità di introdurre precisi limiti e restrizioni per la loro applicazione e, in ogni caso, richiedendo che siano chiaramente indicate in etichetta;
è necessario che la Commissione europea definisca con precisione i criteri e le procedure in base ai quali determinare l'entità e le modalità di utilizzo della dotazione finanziaria nazionale (la cosiddetta enveloppe);
occorrecome rileva anche la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, dedicare adeguate risorse, anche finanziarie, alla realizzazione di progetti di promozione dei vini europei, tenendo conto in particolare dell'esigenza di valorizzarne la qualità; uno spazio adeguato dovrà essere altresì riservato a iniziative di educazione al bere e di diffusa informazione non soltanto sulla compatibilità, ma anche sugli effetti positivi che il consumo del vino, con modalità e in misura appropriate, può produrre rispetto all'esigenza fondamentale di tutela della salute;

impegna il Governo

a condurre i negoziati a livello comunitario relativi alla definizione della riforma dell'organizzazione comune di mercato del vino in conformità ai seguenti indirizzi:
1) incrementare l'entità complessiva delle risorse destinate al settore, in modo da tener conto, tra l'altro, dei nuovi Stati membri e da garantire almeno l'invarianza degli stanziamenti per ciascun Stato;
2) definire criteri che limitino l'applicazione del programma di estirpazioni e, a tal fine, precisare che l'applicazione di tale programma dovrebbe concentrarsi sui vigneti inadatti alla produzione di vini commercializzabili, mentre, nell'ambito dei criteri volti a individuare le zone escluse, si dovrebbe considerare la specificità delle zone montane, insulari e collinari; affidare agli Stati membri e alle regioni, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'individuazione delle aree nelle quali potranno essere effettuate le estirpazioni sovvenzionate e di ulteriori requisiti ai quali sia condizionata l'assegnazione del premio; sotto il profilo finanziario, inserire le risorse finalizzate a sovvenzionare le estirpazioni nella dotazione nazionale, in modo che siano gli Stati membri, e, al loro interno, le regioni, a stabilire non solo dove le estirpazioni dovranno essere effettuate, ma anche in quale misura saranno sostenute finanziariamente; nel complesso, limitare, rispetto alle proposte della Commissione europea, sia la durata del programma di estirpazioni sia l'entità dei finanziamenti ad esso riservati;
3) definire criteri e tempi per una procedura graduale e trasparente di liberalizzazione degli impianti, che comunque potrà essere avviata soltanto a partire dal 2013;
4) definire forme di sostegno diretto ai viticoltori, connesse alla ristrutturazione e al potenziamento delle aziende, alle quali destinare risorse derivanti dal superamento delle misure di gestione del mercato;


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5) prevedere, per quanto concerne l'utilizzo della dotazione finanziaria di ciascun Stato (la cosiddetta enveloppe), la definizione a livello comunitario di un elenco di tipologie di interventi, nell'ambito dei quali ciascun Stato membro e, al suo interno, le regioni individuino le misure che intendono adottare; privilegiare nell'ambito di tali interventi i piani di filiera; evitare il trasferimento di una quota dei finanziamenti dal primo al secondo pilastro, in quanto non garantirebbe il mantenimento delle risorse al settore; prevedere piuttosto la possibilità di inserire misure orizzontali tra quelle che possono essere finanziate a valere sulla dotazione nazionale; in ogni caso tali misure dovrebbero essere rivolte, piuttosto che a incoraggiare l'uscita dal settore, a sostenerne il rilancio e il rafforzamento;
6) mantenere, a livello comunitario, l'aiuto per la distillazione dei sottoprodotti; l'esenzione dall'obbligo di distillazione può essere prospettata per le imprese che siano in grado di utilizzare e smaltire i sottoprodotti in modo appropriato nell'ambito del proprio ciclo produttivo; devono inoltre essere individuate politiche bioenergetiche per lo smaltimento dei sottoprodotti in alternativa alla distillazione o al ritiro sotto controllo;
7) valutare la possibilità di mantenere la distillazione di crisi, definendone l'ambito di applicazione e, più in generale, proporre un superamento graduale, attraverso un periodo transitorio, delle misure di gestione del mercato;
8) sostenere la proposta di divieto dell'utilizzo di saccarosio per aumentare il grado alcolico del vino e evidenziare che l'introduzione di tale divieto è condizione essenziale per eliminare l'aiuto per i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento; in caso contrario, l'aiuto per i mosti concentrati e per i mosti concentrati rettificati deve essere mantenuto;
9) mantenere l'aiuto per i succhi d'uva, in modo da garantire un importante sbocco alla produzione viticola;
10) opporsi alla riduzione del livello di arricchimento e mantenere il livello delle gradazioni minime naturali delle uve o proporne un sia pur limitato innalzamento;
11) mantenere assolutamente il divieto di vinificare mosti di importazione e di tagliare vini provenienti da paesi terzi con vini comunitari;
12) rifiutare l'omologazione della classificazione dei vini a quella degli altri prodotti, conservare un sistema di regole relative alle denominazioni che mantenga riconoscibili e valorizzi i vini di qualità (vini V.Q.P.R.D.) e difendere questa impostazione nell'ambito dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO);
13) evitare l'inserimento in etichetta dell'indicazione del vitigno e dell'annata per i vini da tavola, prendendo piuttosto in considerazione la possibilità di ricorrere a indicazioni geografiche di vasta portata;
14) per quanto concerne le pratiche enologiche, accompagnare il riconoscimento sulla base dei lavori dell'OIV e la semplificazione delle procedure di adozione con la tutela delle pratiche enologiche tradizionali; prevedere per i singoli Stati membri la facoltà di limitare l'utilizzo di singole pratiche enologiche per tutelare i vini di qualità; in ogni caso, richiedere la chiara indicazione in etichetta del ricorso a metodi di produzione non tradizionali;
15) destinare una adeguata quota delle risorse derivanti dall'eliminazione delle misure di gestione del mercato a programmi e azioni efficaci di promozione dei vini europei, sia nel mercato interno, sia nei mercati internazionali, tenendo conto in particolare dell'esigenza di valorizzarne la qualità, nonché al sostegno di iniziative di educazione al bere e di diffusa informazione non soltanto sulla compatibilità, ma anche sugli effetti positivi che il consumo del vino, con modalità e in misura appropriate, può produrre rispetto all'esigenza fondamentale di tutela della salute.