VIII Commissione - Giovedì 22 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

DL 7/07: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (C. 2201 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2201, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione;
rilevato che alcune delle disposizioni in esso contenute intervengono su materie di rilievo per la competenza della VIII Commissione;
richiamato, in particolare, l'articolo 12, che dispone, al comma 1, la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV Spa;
preso atto dei dati forniti dal Ministro delle infrastrutture nel corso dell'audizione del 31 gennaio scorso in ordine ai costi riscontrati nel sistema dell'alta velocità;
preso atto, inoltre, della finalità della richiamata disposizione, individuata nella relazione illustrativa, di «concludere in modo economico, rapido e trasparente le opere per l'alta velocità ancora da ultimare, affidando i lavori mediante gara pubblica europea e ristabilendo, così, i principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia economica dell'azione amministrativa»;
rilevato che il comma 4 di tale disposizione - che, attraverso una novella alla legge n. 241 del 1990, prevede l'obbligo di corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi incidente su precedenti rapporti negoziali - non trova adeguata collocazione nell'ambito dell'articolo 12, in ragione della sua portata generale;
considerata peraltro la necessità di valutare con attenzione la formulazione di tale disposizione, anche in considerazione degli effetti in termini di contenzioso che potrebbero derivare dalla limitazione dell'indennità al danno emergente e del criterio per la liquidazione dell'indennità della conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo all'interesse pubblico,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento all'articolo 12, nell'alinea del comma 1 siano sostituite le parole: «tramite affidamenti e modalità competitivi conformi» con le seguenti: «tramite affidamenti con procedure di gara ad evidenza pubblica in conformità», e sia conseguentemente inserito - dopo il comma 3 - un comma aggiuntivo del seguente tenore: «Per gli affidamenti successivi alla revoca delle concessioni, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006»;


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e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 12, relativo al rimborso dovuto dalla società Ferrovie dello Stato, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla possibilità di derogare alla normativa vigente e si verifichi l'ipotesi di intervenire sull'entità del rimborso degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione, determinato nei soli costi effettivamente sostenuti, prevedendo che esso sia fissato nel corrispettivo dell'attività progettuale svolta;
b) si raccomanda di operare un coordinamento tra il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 12, posto che il comma 3, da un lato, rinvia alla disciplina di cui al comma 4 e, dall'altro, pone una regola speciale che sembra derogare rispetto alla regola generale prevista dallo stesso comma 4;
c) si verifichi la coerenza del medesimo comma 3 dell'articolo 12 con l'articolo 158 del codice dei contratti pubblici, che - nell'ipotesi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse - detta criteri specifici per determinare le somme da rimborsare al concessionario.


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ALLEGATO 2

DL 7/07: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (C. 2201 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI STRADELLA ED ALTRI

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2201, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione;
rilevato che alcune delle disposizioni in esso contenute intervengono su materie di rilievo per la competenza della VIII Commissione e che esse, in linea generale, sembrerebbero non porre particolari questioni problematiche;
richiamato, tuttavia, l'articolo 12, che discutibilmente dispone, al comma 1, la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV Spa;
ritenuti generici e non adeguatamente documentati i dati forniti dal Ministro delle infrastrutture nel corso dell'audizione del 31 gennaio scorso in ordine ai costi riscontrati nel sistema dell'alta velocità;
preso atto che la finalità della richiamata disposizione, individuata nella relazione illustrativa, sembrerebbe prefigurare più un rinvio «sine die», piuttosto che la necessità di accelerare l'ammodernamento della rete infrastrutturale del Paese;
rilevato che il comma 4 dell'articolo 12 - che, attraverso una novella alla legge n. 241 del 1990, prevede l'obbligo di corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi incidente su precedenti rapporti negoziali - potrebbe vanificare in modo irreparabile l'eventuale prosecuzione dei lavori sulla rete dell'alta velocità;
giudicato non corretto, più in generale, che atti contrattuali che hanno superato i giudizi delle autorità competenti possano essere travolti da immotivati provvedimenti di revoca,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 12.
«Stradella, Adolfo, Dussin, Foti, Mele, Mereu».