I Commissione - Resoconto di marted́ 6 marzo 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e Alessandro Pajno.

La seduta comincia alle 10.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che per il gruppo Italia dei valori è entrato a far parte della I Commissione il deputato Carlo Costantini in sostituzione del deputato Massimo Donadi.

Sull'ordine dei lavori.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di iniziare l'esame dei progetti di legge costituzionale C. 1359 e C. 1427 relativi all'aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige e, successivamente, passare all'esame delle proposte di legge recanti modifiche alla


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legge n. 91 del 1992, in materia di cittadinanza.

La Commissione concorda.

Aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige.
C. 1359 cost. Boato e C. 1427 cost. Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio. - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della Commissione, propone di adottare quale testo base il disegno di legge costituzionale C. 1427, di iniziativa del Governo, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 8 marzo 2007.

Marco BOATO (Verdi), pur condividendo la proposta del presidente Violante, fa presente che la propria proposta di legge costituzionale C. 1359, diversamente da quanto previsto dal disegno di legge governativo, contiene una disposizione volta a delegare il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o le integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1, applicando, ove necessario, la procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, nonché una ulteriore disposizione con cui si autorizza il Governo ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dello stesso provvedimento. In proposito invita il Governo ad approfondire tali problematiche per evitare che, successivamente all'approvazione del provvedimento in esame, si debba, in assenza di una specifica previsione sul punto, tornare a legiferare per disciplinare le misure applicative.

Il sottosegretario Alessandro PAJNO si dichiara disponibile ad approfondire la questione sollevata dal deputato Boato, riservandosi di individuare una soluzione prima della fine dell'esame del provvedimento in sede referente.

La Commissione delibera di adottare come testo base il disegno di legge costituzionale C. 1427, di iniziativa del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di giovedì 8 marzo 2007. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica alla legge sulla cittadinanza.
C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI osserva che il complesso dibattito finora svoltosi in I Commissione ha evidenziato la presenza di approcci diversi al tema in


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esame, che hanno al tempo stesso caratterizzato le diverse proposte di legge presentate. Rileva quindi che gli elementi di riflessione e di confronto emersi nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo si caratterizzano per la loro novità rispetto a quelli che vennero sollevati in occasione dell'approvazione della legge n. 91 del 1992, dimostrando con ciò la necessità di comprendere i segnali che provengono dalla società che è mutata, che si confronta oggi con questioni inedite che sono il prodotto di un fenomeno epocale quale è quello delle migrazioni internazionali. Osserva che la legge n. 91 del 1992 fu approvata in una situazione assolutamente diversa da quella attuale, sia sul versante interno che su quello internazionale. Quell'iniziativa, varata ancor prima dell'entrata in vigore dei Trattati che segnarono il definitivo avvio dell'unificazione europea, costituiva il segno tangibile dello spirito europeista che informava la politica italiana dell'epoca, da cui originò lo speciale favore riconosciuto ai cittadini comunitari nei confronti di quelli dei Paesi terzi, verso i quali quella legge, fortemente ancorata allo ius sanguinis, introdusse norme più severe e restrittive per l'applicazione dello ius soli, consentendo l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri nati in Italia solo in presenza del requisito della residenza continuativa nel Paese dal momento della nascita fino al raggiungimento della maggiore età. Rileva che attualmente sono quasi tre milioni gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che rappresentano il 4,8 per cento della popolazione. Di costoro circa il 30 per cento risiede stabilmente sul nostro territorio da oltre cinque anni. In proposito ritiene che sia doveroso, sia sotto il profilo etico che sotto quello politico, indagare sul significato della cittadinanza rispetto a questa nuova realtà. Al riguardo osserva che il disegno di legge del Governo C. 1607 aveva inteso considerare la nozione di cittadinanza nella combinazione di tre distinti elementi: innanzitutto come appartenenza ad una comunità; quindi come «status», contenitore di diritti di cui il soggetto viene ad essere titolare, sottolineando al riguardo come la Costituzione riservi alcuni suoi articoli specificamente ai cittadini; infine, quale risultato di un processo tendente a promuovere l'identificazione degli individui con una determinata comunità politica, creando legami reciproci tra cittadini. In questa ultima prospettiva, la cittadinanza rappresenta un meccanismo molto potente di integrazione politica e sociale. Fa presente che al riguardo si è discusso del rapporto che esiste tra integrazione e cittadinanza al fine di comprendere se quest'ultima debba rappresentare la tappa finale del processo integrativo dello straniero ovvero se sia solo strumentale alla integrazione stessa. Se è vero che il momento dell'integrazione precede quello della cittadinanza, è altrettanto vero che essa rappresenta una meta significativa e motivante per chi intende davvero inserirsi nella comunità. La cittadinanza rappresenta l'occasione nella quale si realizza la coincidenza tra integrazione sostanziale e integrazione formale, favorendo lo sviluppo di un rapporto stretto tra diritti e doveri della persona. In questo senso, una legge sulla cittadinanza, che sia ponderata e definita nei valori ad essa sottesi, rappresenta un elemento di ausilio e di stimolo verso un percorso di integrazione.
Si sofferma quindi sul nuovo significato di «cittadinanza», che da un profilo chiuso, statico, con valenza etnico-territoriale, si evolve verso un profilo aperto e dinamico, in una dimensione socio-culturale, connessa all'effettivo inserimento economico, sociale e politico di chi intende stabilirsi in Italia. In proposito rileva quindi che non tutto si debba risolvere nel legame di sangue o nella nascita in un luogo determinato. La cittadinanza non serve a dividere, a difendere né ad offendere, ma a creare una comunità.
Rileva inoltre come sia mutato anche il concetto di «generazione», non solo in riferimento al contributo demografico che gli immigrati stanno dando al nostro Paese, ma anche in relazione alla capacità di convivere senza barriere che ci mostrano oggi le generazioni più giovani, dentro una società globale che propone


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loro, attraverso i media, i prodotti di una comunicazione plurale che consente loro anche di interagire con coetanei che, nati in Italia, vivono l'appartenenza alla comunità a prescindere dal riconoscimento formale.
Ritiene in sostanza che il riconoscimento della cittadinanza rappresenta un atto di rilevante significato per la persona e per la comunità.
Ritiene quindi opportuno che prosegua il confronto sui contenuti da attribuire ad un provvedimento che disciplini le condizioni di ingresso e di permanenza regolari nel nostro Stato e, quindi, le politiche di accoglienza degli immigrati, anche se, come affermato dal deputato Santelli, la costruzione di un testo sulla cittadinanza parte da altre premesse che, come evidenziato dal deputato Allam, debbono muovere dal confronto con la modernità, con una realtà globale e plurale che non può essere ignorata. Ritiene anzi che si debba cogliere l'opportunità politica per distinguere, anche nei termini del messaggio che si vuole trasmettere agli immigrati, cosa significa soggiornare temporaneamente sul nostro territorio rispetto alla volontà di eleggere la nostra comunità come la propria.
Reputa quindi che abbia ragione chi ha sostenuto, come i deputati Bocchino e Gibelli, la necessità di decidere quale modello di integrazione si intende realizzare. Ritiene in proposito di potere affermare che questo compito non era ancora avvertito dal legislatore del 1992, in quanto si tratta di una questione di stringente attualità, sollecitata da tante evidenze che il dibattito presso questa Commissione ha messo in luce, quali la presenza di numerosi minori immigrati nelle nostre scuole, la crescita del numero di immigrati di seconda generazione, la coesistenza di religioni diverse e tra queste la presenza consistente di immigrati di fede e di cultura islamica, così anche la presenza di retroterra giuridici che incidono nel rapporto tra uomo e donna, tra genitori e figli, nella partecipazione alla vita pubblica. Ritiene trattarsi di questioni che producono legittime preoccupazioni sulla pacifica convivenza, sulla possibilità che non si producano divisioni, separatezza, che non ci siano riserve soprattutto nel rispetto, nel riconoscimento dei valori fondamentali che improntano la comunità.
Intervenendo quindi sul testo base adottato dalla I Commissione, osserva che esso, come evidenziato dallo stesso relatore Bressa, è volto essenzialmente ad integrare, e solo in parte a modificare, il contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge governativo C. 1607, che resta inalterato per quanto concerne i primi tre articoli, ad eccezione dell'esclusione di ogni riferimento ai requisiti reddituali e per la diminuzione - da cinque a tre anni - del periodo di residenza legale del genitore nella sola ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita. Ai sensi del testo base, il requisito reddituale viene mantenuto unicamente nel caso di acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri, maggiorenni, legalmente residenti nel territorio dello Stato. Il periodo temporale richiesto a detti fini viene mantenuto nella misura già fissata dal testo governativo, ossia a cinque anni. In tale ambito il testo base predisposto dal relatore opportunamente riequilibria, negli aspetti temporali, le altre disposizioni recate dall'attuale articolo 9 della legge n. 91 del 1992, relativo alla concessione della cittadinanza, riducendo, da cinque a tre anni per gli adottati, e da quattro a tre anni per i comunitari, il periodo di residenza legale richiesto.
Ritiene inoltre opportuno riflettere sull'ipotesi di prevedere che, all'articolo 3 del testo base, che disciplina l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio, sia altresì prevista la possibilità per lo straniero maggiorenne, adottato da un cittadino italiano e risidente legalmente in Italia per almeno tre anni, di acquisire la cittadinanza, espungendo tale disposizione dall'articolo 4 del testo base, che introduce l'articolo 5-bis nella legge n. 91 del 1992, volto a prevedere le ipotesi di attribuzione della cittadinanza.
Si sofferma, altresì, sulla disposizione di cui all'articolo 6 del testo base, in materia di motivi preclusivi dell'attribuzione


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della cittadinanza, che, al comma 4, prevede che l'apertura di un procedimento penale per i reati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza, che, in tali casi, riprende entro un mese da una sentenza, anche non definitiva, di assoluzione. Al riguardo ritiene che la Commissione potrebbe riflettere sulla possibilità di prevedere che il procedimento in questione resti sospeso fino alla comunicazione di una sentenza definitiva nonché, prima dell'apertura del procedimento penale, in presenza di indagini relative alle citate ipotesi di reato di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 6 del testo base.
Ritiene inoltre di particolare rilievo la disposizione di cui all'articolo 9 del testo base, che prevede che qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente la cittadinanza pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno respinga con decreto motivato l'istanza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Altrettanto rilevante reputa la norma che stabilisce che, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno possa sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si sofferma sull'articolo 4 del testo base, che stabilisce le ipotesi in cui il Ministro dell'interno possa, con proprio decreto e su istanza dello straniero interessato, attribuire a quest'ultimo la cittadinanza, ritenendo essenziale che tale competenza sia esercitata mediante decreto del Presidente della Repubblica, assegnando al Ministro dell'interno un potere di proposta.
Di particolare rilievo, inoltre, giudica la disposizione di cui all'articolo 11 del testo base, che attribuisce una maggiore solennità al giuramento prestato dal nuovo cittadino, sia in considerazione della sede prescelta, e cioè la Prefettura - UTG competente per territorio, sia per la nuova formula del giuramento che, evidenziando in maniera più precisa ed efficace i doveri del nuovo cittadino, costituisce un importante corollario del processo di integrazione.
Parimenti rilevante, infine, reputa la norma relativa al riacquisto della cittadinanza che tende a sanare una disparità di trattamento non solo per le donne che persero la cittadinanza per aver contratto matrimonio con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma anche per i loro figli, ancorché nati prima del 1948, per i quali l'ordinamento non aveva sinora apprestato alcun rimedio.
Ribadisce infine l'intenzione del Governo di procedere, sia pure con le opportune riflessioni, nell'esame del provvedimento in titolo, sul quale auspica si possa raggiungere un'ampia convergenza in quanto esso, pur ordinario nella forma, presenta, nella sostanza, un evidente rilievo costituzionale recando norme destinate a stabilire chi possa essere inserito a pieno titolo nella comunità nazionale con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), soffermandosi sulla fattispecie dell'attribuzione della cittadinanza, disciplinata dall'articolo 4 del testo base, osserva che essa rappresenta il principale elemento di novità rispetto alla disciplina vigente. In proposito chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori chiarimenti relativi alla posizione dell'Esecutivo su tale disposizione.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI ribadisce che l'attribuzione della cittadinanza, rappresentando un atto di estrema rilevanza, debba comunque essere disposta con decreto del Presidente della Repubblica, assegnando al Ministro dell'interno un ruolo di proposta.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in titolo proseguirà nelle sedute di mercoledì 7 e


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giovedì 8 marzo prossimi e che lo svolgimento delle audizioni previste avrà luogo nella giornata di lunedì 12 marzo 2007. Ricorda infine che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è fissato per le ore 15 di mercoledì 14 marzo prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 11.20.

In materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso.
(Delibera di una proroga del termine).

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga al 31 marzo 2007 del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, la cui scadenza era prevista entro il mese di febbraio 2007, al fine di poter svolgere l'audizione dell'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi (SI.N. PRE.F.), che ha fatto espressa richiesta in tal senso.
Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone quindi di deliberare la proroga al 31 marzo 2007 del termine dell'indagine.

La Commissione delibera di prorogare al 31 marzo 2007 il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 11.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 6 marzo 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 12.15.

Decreto-legge 4/2007 Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Emendamenti C. 2193-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Sandro GOZI (Ulivo), relatore, rileva che gli emendamenti all'Assemblea contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni. Formula pertanto una proposta di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
Nuovo testo C. 782 Contento ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Alessandro NACCARATO (Ulivo), relatore, dopo aver brevemente illustrato il contenuto del provvedimento in esame, quale risulta dall'esame degli emendamenti in Commissione di merito, conclude osservando che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Marco BOATO (Verdi) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 12.25.