VIII Commissione - Mercoledì 7 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Istituzione del Parco nazionale di Portofino (Nuovo testo C. 18 Realacci).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 3.Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Parco regionale ligure del Portofino).

1. All'Ente parco di Portofino è affidata la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino», ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, recante istituzione dell'area naturale marina protetta e ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, e successive modificazioni. La delimitazione dell'area marina protetta di Portofino nonché la suddivisione in zone A, B e C resta quella definita dal citato decreto ministeriale 26 aprile 1999.
2. I beni del demanio marittimo e le zone a mare ricomprese nell'area protetta sono concessi in uso esclusivo all'Ente Parco di Portofino, per le finalità della gestione dell'area medesima.
3. Fatte salve le norme regionali vigenti in merito alla delimitazione, alla zonizzazione e alle misure di salvaguardia del territorio del parco regionale ligure di Portofino, la regione Liguria provvede con apposite disposizioni speciali alla regolamentazione della gestione del Parco, al fine di integrare in un'unica gestione il Parco regionale ligure di Portofino e l'area marina protetta di Portofino, provvedendo altresì alla definizione degli organi direttivi».

Conseguentemente,
a) sopprimere l'articolo 2;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1 sopprimere la parola «nazionale» ovunque ricorra;
2) alla lettera a) del comma 1 sopprimere le parole: «ordinari e»;
3) sopprimere il comma 2;
c) sopprimere l'articolo 4;
d) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.
(Promozione).

1. L'Ente Parco di Portofino può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali


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che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.»
e) sopprimere l'articolo 6;
f) all'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È autorizzato un finanziamento straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2007, a favore dell'Ente Parco di Portofino.»
1. 1.Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Parco regionale ligure del Portofino).

1. All'Ente Parco di Portofino é affidata la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino», ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, recante istituzione dell'area naturale marina protetta, e ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, e successive modificazioni. La delimitazione dell'area marina protetta di Portofino nonché la suddivisione in zone A, B e C resta quella definita dal citato decreto ministeriale 26 aprile 1999.
2. I beni del demanio marittimo e le zone a mare ricomprese nell'area protetta sono concessi in uso esclusivo all'Ente Parco di Portofino, per le finalità della gestione dell'area medesima.
3. Fatte salve le norme regionali vigenti in marito alla delimitazione, alla zonizzazione e alle misure di salvaguardia del territorio del parco regionale ligure di Portofino, la regione Liguria provvede con apposite disposizioni speciali alla regolamentazione della gestione del Parco, al fine dì integrare in un'unica gestione il Parco regionale ligure di Portofino e l'area marina protetta di Portofino, provvedendo altresì alla definizione degli organi direttivi.».
1. 2.Dussin.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Dussin.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o loro delegati.
2. 2.Il relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Dussin.

Al comma 1, sopprimere la parola: nazionale, ovunque ricorra.

Conseguentemente, alla lettera a) del comma 1 sopprimere le parole: ordinari e e sopprimere il comma 2.
3. 2.Dussin.

Al comma 1, sopprimere la parola: nazionale, ovunque ricorra.
3. 3.Dussin.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Dussin.


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ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 5.
(Promozione)

1. L'Ente Parco di Portofino può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco».
5. 2.Dussin.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1.Dussin.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È autorizzato un finanziamento straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2007, a favore dell'Ente Parco di Portofino».
7. 1.Dussin.


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ALLEGATO 2

7-00124 Mariani: Interventi in campo ambientale promossi dalle società di servizi energetici.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
il cambiamento climatico, causato in gran parte dalle attività antropiche, è in atto e le previsioni dell'Intergovernmental panel on climate change (IPCC) nel Fourth Assessment Report «Climate change 2007» portano alla conclusione che, per attenuare gli impatti futuri, è necessaria una rapida e drastica modificazione delle politiche energetiche mondiali;
lo «Stern Review: The Economics of Climate Change» dell'ottobre 2006 indica molto più conveniente ed efficace agire subito e in maniera vigorosa al fine di mitigare gli effetti del cambiamento climatico piuttosto che non agire;
la Commissione europea nella Comunicazione «Limiting Global Climate Change to 2o Celsius: The way ahead for 2020 and beyond» (COM(2007) 2) del gennaio 2007 ha posto una serie di proposte e opzioni per contrastare il cambiamento climatico e mantenerne gli effetti entro un livello gestibile;
la Commissione europea nella Comunicazione «An energy policy for Europe» (COM(2007) 1) del gennaio 2007 ha posto una serie di misure per istituire una nuova politica energetica per l'Europa finalizzata a combattere i cambiamenti climatici e a rafforzare la sicurezza energetica e la competitività dell'UE;
la legge 1o giugno 2002, n. 120, «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997» impone all'Italia il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5 per cento rispetto al 1990;
allo stato attuale l'Italia risulta aver accumulato una distanza dall'obiettivo del Protocollo di Kyoto pari a circa il 20 per cento delle emissioni di gas serra rispetto al 1990;
la direttiva 93/76/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993 «intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica» all'articolo 4 definisce chiaramente che «Gli Stati membri stabiliscono ed attuano programmi atti a permettere nel settore pubblico il finanziamento degli investimenti di efficienza energetica tramite terzi»;
la Commissione europea nel documento «Fare di più con meno. Libro verde sull'efficienza energetica» del 2005 pone come obiettivo raggiungibile ed economicamente efficace il risparmio del 20 per cento del proprio consumo di energia primaria;
la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, «concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio» al considerando numero 22, tra gli altri, pone che «il ricorso al finanziamento tramite terzi è una pratica innovativa che dovrebbe essere promossa»;


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e, inoltre, all'articolo 4 stabilisce che «gli Stati membri adottano e mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9 per cento per il 2016»;
la Commissione Europea nell'«Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential» dell'ottobre 2006 prevede che «anche se molte misure nel campo dell'efficienza energetica hanno un ottimo rapporto costi-efficacia e periodi di ammortamento molto brevi, altre non vengono adottate a causa di problemi di finanziamento, non da ultimo nelle piccole e medie imprese. Per agevolare il finanziamento delle misure in materia di efficienza energetica, da un lato, e migliorare l'impatto sull'efficienza energetica dei segnali di prezzo, dall'altro, la Commissione cercherà di individuare e rimuovere i residui ostacoli giuridici nelle legislazioni nazionali che frenano l'uso: i) delle società che offrono soluzioni di efficienza energetica (le cosiddette società di servizi energetici o ESCO), ii) dei risparmi garantiti e condivisi, iii) del finanziamento tramite terzi e iv) dei contratti di prestazione energetica. Sarà ampliato il ricorso a fondi di rotazione e centri di coordinamento locali»;
la Commissione europea sempre nell'«Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential» dell'ottobre 2006 sancisce, inoltre, che «grazie a una serie di iniziative specifiche nel 2007 e 2008 la Commissione inviterà il settore bancario a offrire formule di finanziamento destinate specificamente alle PMI e alle società di servizi energetici e finalizzate all'adozione delle misure di risparmio energetico individuate da audit energetici»;
lo strumento che può fare veramente da volano per lo sviluppo dell'intero settore dell'efficienza energetica e, quindi, insieme alle altre misure, contrastare il cambiamento, climatico in atto è il finanziamento tramite terzi;
secondo la direttiva 93/76/CEE, «per Finanziamento Tramite Terzi s'intende la fornitura globale dei servizi di diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e finanziamento di un investimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica secondo modalità per le quali il recupero del costo di questi servizi è in funzione, in tutto o in parte, del livello di risparmio energetico»;
secondo la Direttiva 32/2006/CE, il Finanziamento Tramite Terzi è uno strumento finanziario, sotto forma di «accordo contrattuale che comprende un terzo - oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica - che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere o no una ESCo»;
le Società di servizi energetici (ESCo) effettuano l'intervento, grazie alle risorse anticipate dal sistema bancario, e si accordano con l'utente finale (che non paga niente) su quanta parte del risparmio economico ottenuto debba servire a ripagare l'investimento, definendo così il piano di rimborso. Alla fine del periodo di rimborso, l'utente finale diventa titolare dell'intervento e usufruisce in pieno dei risparmi derivanti;
gran parte delle emissioni in atmosfera è causata dalle utenze pubbliche;
i meccanismi normativi e regolamentari di gestione degli appalti pubblici sono farraginosi e troppo lenti rispetto all'emergenza climatica che stiamo vivendo;

impegna il Governo:

ad individuare, al fine di promuovere gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica attraverso il meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, all'interno


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del Fondo di rotazione previsto al comma 1110 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2007, una quota adeguata a sostegno di un fondo di garanzia per gli interventi effettuati dagli operatori del settore quali quelli previsti dalle normative europee [Società di servizi energetici (ESCo) e Piccole e Medie Imprese];
ad individuare, all'interno della legislazione sugli appalti pubblici, adeguati procedimenti normativi finalizzati a favorire ed accelerare gli interventi di efficienza energetica nel settore pubblico.
(8-00039)
«Mariani, Realacci, Galeazzi, Pedulli, Margiotta, Benvenuto, Chianale, Viola, Marantelli, Lomaglio, Longhi, Bocci, Gentili, Fasciani, Bernardo, Floresta, Misiti, De Angelis, Francescato, Camillo Piazza, Cacciari, Stradella, Lupi, Di Gioia».


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ALLEGATO 3

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2007 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze tedesca, portoghese e slovena (COM(2006)629 def.-17079/06).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2007 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze tedesca, portoghese e slovena COM(2006)629 def.-17079/06;
considerati con particolare favore i contenuti dei citati documenti, in quanto diretti ad integrare la legislazione comunitaria con ulteriori, importanti, strumenti normativi;
rilevato che il Consiglio, dando priorità alla «strategia di Lisbona» riformata per la crescita e l'occupazione, intende proseguire la sua attività in quattro «settori-chiave» del programma comunitario di azione in materia ambientale (cambiamenti climatici, natura e biodiversità, tecnologie ambientali e governo mondiale dell'ambiente), al fine di garantirne un orientamento strategico più incentrato sui risultati;
osservato che lo stesso Consiglio manifesta la volontà di seguire con attenzione l'attuazione della strategia UE per lo sviluppo sostenibile (SSS) nella versione rinnovata del 2006;
preso atto dell'impegno di Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea nello sviluppo adeguato di una politica energetica per l'Europa globale, e, in questo contesto, delle prospettive per l'approvazione del «pacchetto energetico» finalizzato al raggiungimento dei tre obiettivi fondamentali dell'UE, ossia sostenibilità, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento;
osservato che lo stesso Consiglio prevede l'adozione di misure in materia di protezione civile attraverso il miglioramento dei sistemi di rilevamento ed allarme tempestivo in caso di catastrofi e una maggiore cooperazione con le Nazioni Unite per interventi di soccorso urgente in caso di disastro nei Paesi terzi;
ribadita, infine, la necessità di migliorare il livello delle infrastrutture europee attraverso lo sviluppo di una rete transeuropea di trasporti nell'ambito di una politica incentrata su sviluppo dell'intermodalità, sicurezza e compatibilità ambientale;
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) sia favorito, nel contesto delle priorità indicate in ambito comunitario per la prosecuzione della strategia UE per lo sviluppo sostenibile (SSS), il completamento del quadro legislativo finalizzato ad assicurare il funzionamento della disciplina prevista dal protocollo di Kyoto, unitamente alla ricerca di un coerente assetto istituzionale delle iniziative ambientali a livello internazionale, anche progettando, all'interno del sistema ONU,


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le strategie evolutive per il futuro dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai mutamenti climatici;
b) sia perseguito il miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'attuazione di un piano di azione in materia, fondato su interventi efficaci in relazione - anzitutto - ad edifici e mezzi di trasporto e sulla promozione dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie a bassa emissione, nonché sull'implementazione delle fonti rinnovabili;
c) sia sostenuta ogni possibile iniziativa tendente alla definizione di una strategia comune di prevenzione delle catastrofi naturali ed alla pianificazione degli interventi per la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico;
d) sia seguita con particolare attenzione l'evoluzione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, secondo le linee dettate dalla proposta di direttiva sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di concessioni, sulla revisione del regolamento sul vocabolario comune degli appalti pubblici e sull'attuazione delle strategie nazionali di appalto pubblico «verde».


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ALLEGATO 4

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2007 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze tedesca, portoghese e slovena (COM(2006)629 def.-17079/06).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2007 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze tedesca, portoghese e slovena COM(2006)629 def.-17079/06;
considerati con particolare favore i contenuti dei citati documenti, in quanto diretti ad integrare la legislazione comunitaria con ulteriori, importanti, strumenti normativi;
rilevato che il Consiglio, dando priorità alla «strategia di Lisbona» riformata per la crescita e l'occupazione, intende proseguire la sua attività in quattro «settori-chiave» del programma comunitario di azione in materia ambientale (cambiamenti climatici, natura e biodiversità, tecnologie ambientali e governo mondiale dell'ambiente), al fine di garantirne un orientamento strategico più incentrato sui risultati;
osservato che lo stesso Consiglio manifesta la volontà di seguire con attenzione l'attuazione della strategia UE per lo sviluppo sostenibile (SSS) nella versione rinnovata del 2006;
preso atto dell'impegno di Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea nello sviluppo adeguato di una politica energetica per l'Europa globale, e, in questo contesto, delle prospettive per l'approvazione del «pacchetto energetico» finalizzato al raggiungimento dei tre obiettivi fondamentali dell'UE, ossia sostenibilità, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento;
osservato che lo stesso Consiglio prevede l'adozione di misure in materia di protezione civile attraverso il miglioramento dei sistemi di rilevamento ed allarme tempestivo in caso di catastrofi e una maggiore cooperazione con le Nazioni Unite per interventi di soccorso urgente in caso di disastro nei Paesi terzi;
ribadita, infine, la necessità di migliorare il livello delle infrastrutture europee attraverso lo sviluppo di una rete transeuropea di trasporti nell'ambito di una politica incentrata su sviluppo dell'intermodalità, sicurezza e compatibilità ambientale;
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) sia favorito, nel contesto delle priorità indicate in ambito comunitario per la prosecuzione della strategia UE per lo sviluppo sostenibile (SSS), il completamento del quadro legislativo finalizzato ad assicurare il funzionamento della disciplina prevista dal protocollo di Kyoto, unitamente alla ricerca di un coerente assetto istituzionale delle iniziative ambientali a livello internazionale, anche progettando, all'interno del sistema ONU,


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le strategie evolutive per il futuro dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai mutamenti climatici;
b) sia perseguito il miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'attuazione di un piano di azione in materia, fondato su interventi efficaci in relazione - anzitutto - ad edifici, reti e mezzi di trasporto e sulla promozione dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie a bassa emissione, nonché sull'implementazione delle fonti rinnovabili;
c) sia sostenuta ogni possibile iniziativa tendente alla definizione di una strategia comune di prevenzione delle catastrofi naturali ed alla pianificazione degli interventi per la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico;
d) sia seguita con particolare attenzione l'evoluzione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, secondo le linee dettate dalla proposta di direttiva sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di concessioni, sulla revisione del regolamento sul vocabolario comune degli appalti pubblici e sull'attuazione delle strategie nazionali di appalto pubblico cosiddetto «verde», che consideri cioè fondamentale la tutela dell'ambiente.