XII Commissione - Mercoledì 7 marzo 2007


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ALLEGATO

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (C. 780 e 1891).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», indicando i criteri per la individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto ove ne è prevista la detenzione.
1. 50.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 3, dopo la parola: efficienza aggiungere la seguente: , economicità.
2. 50.Il Relatore.

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di apparecchi DAE, entro il limite complessivo di 4.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti:
a) mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della polizia municipale, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo capitanerie di porto, nonché mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonché in tutti i mezzi di soccorso del 118;
b) poliambulatori del SSN, ambulatori di medici di medicina generale convenzionati e strutture socio-sanitarie autorizzate;
c) grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;
d) istituti penitenziari, istituti penali per i minori, nonché centri di permanenza temporanea e assistenza;
e) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali, grandi strutture commerciali e industriali;
f) luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica e sportiva, agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico;
g) strutture scolastiche e universitarie;
h) farmacie.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante


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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5. 50.Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: compresi con la seguente: esclusi.
6. 50.Il Relatore.

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE).

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici extraospedalieri, fin ad un importo di 1000 euro;».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 7,7 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
7. 50.Il Relatore.

ART. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fatta eccezione per gli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 50.Il Relatore.