XIII Commissione - Mercoledì 7 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00085 D'Ulizia: Applicazione dei criteri di concertazione e rappresentatività nella formazione del programma nazionale per la pesca e nella ripartizione dei relativi finanziamenti.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

La XIII Commissione,
premesso che:
la vigente normativa in materia di pesca e di acquacoltura prevede l'adozione di un programma nazionale triennale, contenente gli interventi di competenza nazionale, e l'erogazione di fondi statali per il raggiungimento degli obiettivi, ivi indicati, di sviluppo sostenibile della pesca, di tutela dell'occupazione, dei consumatori e della concorrenza internazionale, nonché di aggiornamento professionale e scientifico;

la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura è improntata al metodo del costante confronto e della consultazione degli operatori del settore, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

a tal fine sono ammessi al confronto con il Governo i soggetti rappresentativi a vario titolo degli operatori del settore;

ai fini dell'attuazione del citato decreto legislativo n. 154 del 2004, l'amministrazione dovrebbe svolgere periodicamente indagini in ordine al grado di rappresentatività delle associazioni di categoria e aggiornare i relativi dati, ogniqualvolta debba farsi applicazione del suddetto criterio;
proprio per assolvere a tale scopo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali chiede alle associazioni di categoria di dichiarare il numero e la consistenza dei propri iscritti;

il confronto con gli operatori del settore ha il proprio strumento istituzionale nel «Tavolo Azzurro», di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 154 del 2004, al quale partecipano, tra gli altri soggetti dotati di rappresentatività, anche i presidenti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo prevede inoltre la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, con la funzione di «dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità»;

la costituzione di tale Commissione è improntata al principio della rappresentatività ed il suo operato costituisce espressione del principio di consultazione degli operatori del settore;

il metodo della consultazione e il connesso criterio di rappresentatività costituiscono,


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dunque, veri e propri principi fondamentali della normativa di settore;
al programma nazionale triennale è affidato non solo il compito essenziale di perseguire le finalità indicate dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 154 del 2004, ma anche quello di ripartire gli stanziamenti statali di bilancio tra i vari settori di intervento;

la legislazione vigente prevede, dunque, che l'adozione del piano di riparto dei fondi, così come il programma nell'ambito del quale tale riparto è inserito, avvengano col metodo della consultazione degli operatori del settore;

il Ministero afferma di aver fondato la propria decisione di ripartizione dei fondi per l'anno 2006 sulla base dei criteri consolidati di rappresentatività delle associazioni riferibili all'ultima programmazione triennale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

tali criteri, peraltro, non risultano definiti in nessun provvedimento;

considerato che il decreto legislativo n. 154 del 2004 ha abrogato la legge n. 41 del 1982 era stata avviata una collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il Ministero dello sviluppo economico, già Ministero delle attività produttive, titolare delle competenze in materia di statistica cooperativa, al fine di verificare la consistenza numerica delle cooperative di pesca aderenti alle centrali cooperative riconosciute;

il 28 marzo 2006 è stato emanato un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in cui si stabilisce che i criteri di rappresentatività devono fondarsi sul numero delle cooperative della pesca secondo tipologie nello stesso decreto definite, aderenti a ciascuna centrale, nonché su parametri qualificanti la consistenza economico-sociale delle cooperative e, di conseguenza, dell'associazione di riferimento;
occorre verificare l'adeguatezza di tale decreto sotto il profilo della competenza, tenuto conto dell'assenza di una specifica disposizione normativa che ne preveda l'adozione e dell'esigenza di un coinvolgimento del Ministro dello sviluppo economico, al quale fa capo la vigilanza sulle società cooperative;
la situazione sopra rappresentata ha comportato il prosieguo della ripartizione delle risorse secondo i criteri consolidati riferibili all'ultimo piano triennale della pesca marittima, senza tener conto delle possibili evoluzioni della consistenza delle rappresentanze associative,

impegna il Governo:

1) ad acquisire le indagini in ordine al grado di rappresentatività delle associazioni di categoria dal ministero competente;
2) ad applicare pienamente il principio di rappresentatività, svolgendo l'attività istruttoria indispensabile per individuare i soggetti legittimati ad interloquire con l'amministrazione sulle scelte fondamentali del settore e tenendo conto in misura prioritaria delle indicazioni in ordine al numero delle cooperative e dei produttori rappresentati, per attribuire a ciascuna associazione un peso specifico, giusto ed equo, ai fini della ripartizione proporzionale dei fondi;
3) ad applicare pienamente il principio fondamentale della consultazione degli operatori, che ispira tutta la disciplina di settore, realizzando la ripartizione degli stanziamenti previsti sulla base di provvedimenti che recepiscano in modo coerente i due criteri della consultazione e della rappresentatività;


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4) ad effettuare, per gli anni a seguire, una distribuzione delle risorse in modo rappresentativo e proporzionato, con riferimento al settore delle cooperative della pesca, sulla base di dati obiettivi ed ufficiali, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione sulle imprese cooperative e loro consorzi e dalla normativa europea;
5) a predisporre in modo tempestivo gli atti istruttori finalizzati al riparto annuale dei contributi;
6) a fornire annualmente al Parlamento un'adeguata documentazione sulla gestione delle risorse destinate al settore della pesca.
(7-00085) (Nuova formulazione). D'Ulizia.


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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00085 D'Ulizia: Applicazione dei criteri di concertazione e rappresentatività nella formazione del programma nazionale per la pesca e nella ripartizione dei relativi finanziamenti.

EMENDAMENTI

Al secondo capoverso del dispositivo, dopo le parole: «e dei produttori rappresentati,» aggiungere le seguenti: «nonché di parametri qualificanti la consistenza economico-sociale delle cooperative medesime».
7-00085. 1.Marinello.

Al sesto capoverso del dispositivo, prima delle parole: «a fornire» premettere le seguenti: «a richiedere ai soggetti beneficiari dei finanziamenti la rendicontazione sull'utilizzo delle somme ricevute e».
7-00085. 2.Marinello.


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ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00085 D'Ulizia: Applicazione dei criteri di concertazione e rappresentatività nella formazione del programma nazionale per la pesca e nella ripartizione dei relativi finanziamenti.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
premesso che:
la vigente normativa in materia di pesca e di acquacoltura prevede l'adozione di un programma nazionale triennale, contenente gli interventi di competenza nazionale, e l'erogazione di fondi statali per il raggiungimento degli obiettivi, ivi indicati, di sviluppo sostenibile della pesca, di tutela dell'occupazione, dei consumatori e della concorrenza internazionale, nonché di aggiornamento professionale e scientifico;
la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura è improntata al metodo del costante confronto e della consultazione degli operatori del settore, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
a tal fine sono ammessi al confronto con il Governo i soggetti rappresentativi a vario titolo degli operatori del settore;
ai fini dell'attuazione del citato decreto legislativo n. 154 del 2004, l'amministrazione dovrebbe svolgere periodicamente indagini in ordine al grado di rappresentatività delle associazioni di categoria e aggiornare i relativi dati, ogniqualvolta debba farsi applicazione del suddetto criterio;
proprio per assolvere a tale scopo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali chiede alle associazioni di categoria di dichiarare il numero e la consistenza dei propri iscritti;
il confronto con gli operatori del settore ha il proprio strumento istituzionale nel «Tavolo Azzurro», di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 154 del 2004, al quale partecipano, tra gli altri soggetti dotati di rappresentatività, anche i presidenti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo prevede inoltre la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, con la funzione di «dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità»;
la costituzione di tale Commissione è improntata al principio della rappresentatività ed il suo operato costituisce espressione del principio di consultazione degli operatori del settore;
il metodo della consultazione e il connesso criterio di rappresentatività costituiscono, dunque, veri e propri principi fondamentali della normativa di settore;
al programma nazionale triennale è affidato non solo il compito essenziale di perseguire le finalità indicate dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 154 del 2004, ma anche quello di ripartire gli stanziamenti statali di bilancio tra i vari settori di intervento;
la legislazione vigente prevede, dunque, che l'adozione del piano di riparto


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dei fondi, così come il programma nell'ambito del quale tale riparto è inserito, avvengano col metodo della consultazione degli operatori del settore;
il Ministero afferma di aver fondato la propria decisione di ripartizione dei fondi per l'anno 2006 sulla base dei criteri consolidati di rappresentatività delle associazioni riferibili all'ultima programmazione triennale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
tali criteri, peraltro, non risultano definiti in nessun provvedimento;
considerato che il decreto legislativo n. 154 del 2004 ha abrogato la legge n. 41 del 1982 era stata avviata una collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il Ministero dello sviluppo economico, già Ministero delle attività produttive, titolare delle competenze in materia di statistica cooperativa, al fine di verificare la consistenza numerica delle cooperative di pesca aderenti alle centrali cooperative riconosciute;
il 28 marzo 2006 è stato emanato un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in cui si stabilisce che i criteri di rappresentatività devono fondarsi sul numero delle cooperative della pesca secondo tipologie nello stesso decreto definite, aderenti a ciascuna centrale, nonché su parametri qualificanti la consistenza economico-sociale delle cooperative e, di conseguenza, dell'associazione di riferimento;
occorre verificare l'adeguatezza di tale decreto sotto il profilo della competenza, tenuto conto dell'assenza di una specifica disposizione normativa che ne preveda l'adozione e dell'esigenza di un coinvolgimento del Ministro dello sviluppo economico, al quale fa capo la vigilanza sulle società cooperative;
la situazione sopra rappresentata ha comportato il prosieguo della ripartizione delle risorse secondo i criteri consolidati riferibili all'ultimo piano triennale della pesca marittima, senza tener conto delle possibili evoluzioni della consistenza delle rappresentanze associative,

impegna il Governo:

1) ad acquisire le indagini in ordine al grado di rappresentatività delle associazioni di categoria dal ministero competente;
2) ad applicare pienamente il principio di rappresentatività, svolgendo l'attività istruttoria indispensabile per individuare i soggetti legittimati ad interloquire con l'amministrazione sulle scelte fondamentali del settore e tenendo conto in misura prioritaria delle indicazioni in ordine al numero delle cooperative e dei produttori rappresentati, per attribuire a ciascuna associazione un peso specifico, giusto ed equo, ai fini della ripartizione proporzionale dei fondi;
3) ad applicare pienamente il principio fondamentale della consultazione degli operatori, che ispira tutta la disciplina di settore, realizzando la ripartizione degli stanziamenti previsti sulla base di provvedimenti che recepiscano in modo coerente i due criteri della consultazione e della rappresentatività;
4) ad effettuare, per gli anni a seguire, una distribuzione delle risorse in modo rappresentativo e proporzionato, con riferimento al settore delle cooperative della pesca, sulla base di dati obiettivi ed ufficiali, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione sulle imprese cooperative e loro consorzi e dalla normativa europea;
5) a predisporre in modo tempestivo gli atti istruttori finalizzati al riparto annuale dei contributi;
6) a richiedere ai soggetti beneficiari dei finanziamenti la rendicontazione sull'utilizzo delle somme ricevute e a fornire annualmente al Parlamento un'adeguata documentazione sulla gestione delle risorse destinate al settore della pesca.
(8-00040) D'Ulizia.