VII Commissione - Giovedì 8 marzo 2007


Pag. 69


ALLEGATO 1

5-00542 Paolo Russo: Esame di abilitazione alla professione di ingegnere.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come ricordato dall'Onorevole interrogante, il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, emanato all'indomani dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento universitario di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999, ha modificato ed integrato la previgente disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, tra le quali quella di ingegnere, al fine di adeguare la predetta normativa ai nuovi corsi di studio specialistici previsti dalla riforma.
In sede di prima applicazione della nuova disciplina, limitatamente agli anni 2002 e 2003, è stato comunque consentito ai possessori dei titoli di studio conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma degli ordinamenti attuata con il citato decreto ministeriale n. 509 del 1999, di svolgere gli esami di Stato di abilitazione professionale secondo il sistema precedente a quello introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
Conseguentemente, in deroga a quanto dettato da tale provvedimento, che consente, attualmente, l'iscrizione ad uno solo dei settori in cui è stato suddiviso il nuovo Albo professionale coerentemente con la laurea posseduta e lo specifico esame di Stato sostenuto, ai laureati in ingegneria del «vecchio» ordinamento è stata riconosciuta la possibilità di optare per uno o più settori dell'Albo.
Successivamente, con il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge 11 luglio 2003, n. 170 è stata prorogata a tutto l'anno 2006 la possibilità per i laureati del «vecchio» ordinamento, e dunque, anche per gli ingegneri, di svolgere le prove d'esame secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. La data del 2006 è stata fissata prendendo in considerazione, a partire dall'anno 2001, un periodo di cinque anni corrispondenti alla durata legale di un corso di laurea di quel tipo.
Pertanto, dal 2002 al 2006 gli esami di Stato si sono svolti con due modalità diverse in relazione al titolo posseduto da ciascun candidato, in funzione cioè dell'appartenenza dello stesso al «vecchio» oppure al «nuovo» ordinamento.
Infine, per venire incontro alle richieste degli interessati, con il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 è stata prevista un'ulteriore proroga. Il predetto provvedimento dispone infatti che il termine entro il quale è consentito ai laureati dell'ordinamento ante riforma del 1999 di svolgere le prove di esame secondo la normativa previgente al più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 328 venga prorogato a tutto il 2009.
Conseguentemente gli abilitati all'esercizio della professione di ingegnere entro tale anno potranno iscriversi a tutte le sezioni dell'Albo professionale.
Da quanto testè ricordato, il Ministero ritiene che sia stato ampiamente consentito a coloro che hanno iniziato il corso di laurea in ingegneria secondo l'ordinamento precedente alla riforma degli ordinamenti didattici di concludere gli studi e di sostenere l'esame di Stato per l'esercizio professionale in applicazione del precedente regolamento.
Tuttavia, se saranno rappresentate ulteriori esigenze, il Ministero potrà valutare l'opportunità di adottare nuove iniziative per una definitiva regolamentazione della materia.


Pag. 70


ALLEGATO 2

5-00618 Alberto Giorgetti: Mancata distribuzione, nel I Circolo scolastico del comune di Belluno, di un manuale predisposto dalla Protezione civile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei far presente preliminarmente che l'adesione alle iniziative esterne che vedono destinatarie le istituzioni scolastiche, rientrano nella autonoma valutazione e determinazione delle istituzioni scolastiche in virtù dell'autonomia attribuita dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, oggi costituzionalmente garantita.
In particolare, in base all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato ai sensi del suddetto articolo 21 -, compete alle istituzioni scolastiche nell'ambito della autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, curare la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola anche in collegamento con altri soggetti pubblici.
Compete agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, ed in particolare al consiglio di circolo o d'istituto, ove sono rappresentate tutte le componenti scolastiche ogni valutazione e determinazione in merito.
Per quanto riguarda l'iniziativa assunta autonomamente dal comune di Belluno di diffondere alle famiglie degli alunni delle scuole elementari del comune, attraverso le scuole elementari del comune medesimo, il volumetto «Piccolo manuale di protezione civile», il dirigente scolastico della direzione didattica del primo circolo di Belluno, ha precisato di aver sottoposto a delibera del consiglio di circolo la questione nella riunione del 20 dicembre 2006.
Nel corso della medesima i componenti del consiglio di circolo, dopo aver visionato il volumetto e discusso in merito, hanno deliberato di non diffondere il materiale presso gli alunni precipuamente per la seguente motivazione: «il contenuto e le immagini sono valide, tuttavia l'eccessiva lunghezza dei testi e il linguaggio difficile sul piano sintattico e lessicale, non rende adatto il volumetto agli alunni di scuola elementare».
Nell'ambito del consiglio di circolo su 15 presenti, 14 membri si sono espressi in tal senso ed uno si è astenuto.
Si ritiene che sarebbe stato più opportuno e proficuo che la scuola fosse stata coinvolta nel processo di ideazione o perlomeno di presentazione agli alunni del manuale; tuttavia, data l'importanza delle tematiche trattate e considerato che l'opuscolo è stato fornito dal competente Assessorato, la scuola avrebbe potuto assumere un atteggiamento più collaborativo con l'Istituzione - come è avvenuto con le altre scuole della provincia - confidando nella opportuna mediazione didattica degli insegnanti, ai fini del superamento delle difficoltà di comprensione dei testi.
In tal senso l'Ufficio scolastico regionale si sta adoperando per la ripresa del dialogo tra la scuola e l'Assessorato alla protezione civile del comune di Belluno.


Pag. 71


ALLEGATO 3

5-00655 Benzoni: Organizzazione scolastica coerente con le esigenze educative degli alunni e con le metodologie dell'offerta formativa.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante, nell'interrogazione parlamentare in discussione fa riferimento alla nota di indirizzo del Ministro Fioroni per l'avvio dell'anno scolastico 2006-2007, diramata alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il 31 agosto 2006.
La nota in questione, come dichiarato nelle premesse della medesima, ha inteso fornire alle istituzioni scolastiche «alcuni elementi di chiarificazione circa le motivazioni, le modalità e gli obiettivi da raggiungere, utili alle scuole soprattutto nel momento della progettazione iniziale», in quanto all'inizio della legislatura si era constatato un diffuso disorientamento da parte del personale scolastico nei confronti dell'attuazione della riforma Moratti.
Con riguardo, in particolare alle attività curriculari comuni e a quelle opzionali, preciso preliminarmente che esse costituiscono attualmente un elemento normativo inderogabile che l'Amministrazione non può modificare a propria discrezione.
Nella stessa nota di indirizzo di inizio d'anno, dopo aver precisato che «anche l'organizzazione dell'orario scolastico e della suddivisione dei relativi compiti didattici va ricondotta ad una coerenza ed unitarietà di impianto, evitando la frammentazione in una miriade di attività» si aggiungeva doverosamente che «il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (ed all'articolo 4 della sequenza contrattuale stipulata il 17 luglio 2006) consente di meglio distinguere il concetto di attività curriculari comuni ed opzionali (da inserire comunque nell'orario obbligatorio omnicomprensivo di pertinenza della scuola) e di attività facoltative, chiaramente aggiuntive e da negoziare con i genitori degli allievi».
Tutto ciò è stato tenuto in debita considerazione nella predisposizione della circolare per le iscrizioni, diramata il 21 dicembre 2006 nella quale, sia nel paragrafo relativo agli orari di funzionamento della scuola primaria che in quello relativo alla scuola secondaria di primo grado, è previsto che «Il piano dell'offerta formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie».
Il quadro unitario invocato cui ci si riferisce è rispettoso delle prerogative delle istituzioni scolastiche autonome, ed è volto ad indicare una soluzione funzionale e integrata degli orari in modo da armonizzare gli interventi ed evitare separatezze incongrue.
Peraltro, vorrei precisare che non è la circolare sulle iscrizioni la sede naturale per fornire alle scuole indicazioni sulla materia; la precisazione sugli orari è, nel caso in questione, riferita ai riflessi sulle dotazioni di organico che comunque l'Amministrazione intende assicurare per una offerta formativa adeguata, come peraltro si può rilevare dallo schema di decreto interministeriale diramato con circolare n. 19 del 13 febbraio 2007.
Parimenti, nella su indicata circolare che accompagna lo schema di decreto interministeriale sugli organici - sia per quanto riguarda la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado - si evidenzia che è consentita l'organizzazione


Pag. 72

del tempo scuola in tutti gli assetti didattici previsti dal progetto d'istituto, nell'ambito, ovviamente, del contingente di posti assegnato.
Ricordo, infine, che il Ministero sta procedendo, per tappe successive, alla rielaborazione delle indicazioni nazionali per i piani di studio della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, innanzitutto, attraverso un documento culturale di impianto complessivo, elaborato da una commissione di esperti del mondo della scuola ed universitari.
In occasione della presentazione del nuovo assetto didattico-pedagogico per il primo ciclo di istruzione, sarà premura del Ministero medesimo intervenire con opportune indicazioni per la predisposizione di configurazioni organizzative e orarie appropriate a sostenere le innovazioni che si renderanno necessarie.


Pag. 73


ALLEGATO 4

5-00702 Iannuzzi: Stabilizzazione degli assistenti tecnici museali.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione della possibilità per gli Assistenti Tecnici Museali - assunti con contratto a tempo determinato e parziale con prestazione lavorativa al 50 per cento di quella a tempo pieno - di svolgere ulteriore attività lavorativa part-time presso altra pubblica amministrazione è all'attenzione di questo Ministero.
È all'esame degli Uffici un atto di interpretazione, con il quale chiarire la possibilità per gli assistenti tecnici museali di svolgere un'ulteriore attività presso un'altra amministrazione pubblica.
Della questione è stata interessata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, che non ha ancora fatto conoscere le proprie valutazioni.
Quanto ai tempi previsti per il completamento della procedura di stabilizzazione del personale si comunica che questa Amministrazione ha chiesto la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed è in attesa del Decreto autorizzativo del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Pag. 74


ALLEGATO 5

5-00703 Uggè: Difficile situazione in cui versano le scuole della provincia di Sondrio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Invero, la situazione segnalata dall'Onorevole interrogante, riguardante le difficoltà delle scuole della provincia di Sondrio per il pagamento delle supplenze, è l'emblema di una situazione di carattere generale ereditata dalla precedente gestione.
Tale situazione, infatti, è principalmente legata ai tagli di risorse per la scuola operati nella precedente legislatura e, in minor misura, è anche dovuta ai farraginosi meccanismi di accreditamento delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche. Ciò ha determinato conseguenze negative sul funzionamento delle scuole, in particolare per quanto riguarda il pagamento degli stipendi dei supplenti e i compensi alle commissioni per gli esami di Stato, che hanno potuto provvedere ai relativi pagamenti soltanto facendo ricorso ad anticipazioni di cassa.
I tagli di risorse hanno determinato debiti di circa 165 milioni di euro per le supplenze brevi e i precari, 132 milioni di euro per il funzionamento ordinario, nonché debiti di 128 milioni di euro, contratti fra il 2003 e il 2005, per gli esami di Stato. Proprio per assicurare il regolare svolgimento della sessione degli esami di Stato per l'anno scolastico 2005-2006, il Governo, appena insediato, ha dovuto reperire le risorse necessarie con il decreto-legge n. 210 del 12 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 235 del 17 luglio 2006, che ha elevato di 63 milioni di euro, per l'anno 2006, il limite di spesa stabilito dalla legge 448 del 2001.
Questa è la situazione che ci è stata lasciata.
Nell'immediato, per fronteggiare la situazione di disagio delle istituzioni scolastiche, il Ministero ha chiesto agli Uffici scolastici regionali e provinciali di erogare alle scuole, con la massima tempestività, le risorse finanziarie già disponibili sulle contabilità speciali. Si tratta di somme importanti che possono costituire una copertura significativa dei debiti, soprattutto in relazione al mancato pagamento del personale supplente.
Circa le difficoltà derivanti dai lenti e farraginosi meccanismi di trasferimento delle risorse finanziarie alle scuole, il Governo ha inteso superare tali difficoltà inserendo nel disegno di legge finanziaria per il 2007 una norma in base alla quale i fondi per le scuole sono accorpati in due soli grandi capitoli di bilancio (spese per il funzionamento amministrativo e didattico e spese per il personale) e sono assegnati direttamente dal Ministero alle istituzioni scolastiche.
Trattasi di una misura che mira alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, oltre che alla semplificazione e snellimento del procedimento di accreditamento dei fondi alle scuole; infatti, l'accorpamento in due soli grandi capitoli del bilancio dello Stato consente alle scuole autonome di definire le priorità di spesa per l'attuazione del loro piano di offerta formativa, senza dover subire destinazioni vincolate e predefinite, come è invece avvenuto finora. Di questa misura si è discusso insieme in Parlamento, che l'ha recepita al comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007).


Pag. 75


È stato adottato il decreto ministeriale n. 1 del 1o marzo 2007 che fissa i criteri e i parametri per il riparto degli stanzianti dei due nuovi capitoli istituiti per il finanziamento diretto alle scuole; successivamente verranno emessi gli ordinativi di pagamento a favore delle scuole stesse.
Passo, ora, all'affermazione secondo cui «vi è l'assoluta impossibilità di assicurare il servizio in presenza delle norme previste dal regolamento n. 201 del 2000 e in applicazione del disposto che attribuisce doppio punteggio per le sedi di montagna».
Relativamente all'invocata modifica del decreto ministeriale n. 201 del 2000, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, sono in atto gli adempimenti finali per il nuovo Regolamento; esso prevede misure e criteri idonei a velocizzare e semplificare l'attività di reperimento dei supplenti e a rendere complessivamente più efficace l'azione amministrativa in materia.
Quanto, poi, alle problematiche legate al doppio punteggio per le sedi di montagna, vorrei ricordare che l'estensione del doppio punteggio alle scuole di ogni ordine e grado è stata operata nella precedente legislatura dalla legge del 4 giugno 2004, n. 143, precisamente al punto B.3, lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata alla stessa legge.
Come è noto, la Legge Finanziaria 2007 ha abrogato la disposizione recata dall'anzidetta lettera h) della tabella di valutazione dei titoli. È ora intervenuta la sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione della lettera h), nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclassi.
Anche questa, dunque, è un'eredità della precedente legislatura.
In questo contesto di carattere generale va vista la specifica situazione delle scuole della provincia di Sondrio, alla quale si fa riferimento nell'interrogazione.
In proposito, la Direzione scolastica regionale per la Lombardia ha riferito che dal 2003 l'Ufficio scolastico, con la circolare sul Programma annuale delle istituzioni scolastiche, fissa i parametri di calcolo per la determinazione, da parte delle singole istituzioni scolastiche stesse, del budget per supplenze brevi dell'anno finanziario di riferimento.
I parametri, in linea di massima, sono calcolati:
facendo riferimento alle risorse complessive appostate sul capitolo di spesa per supplenze brevi dell'Ufficio Scolastico Regionale;
distinguendo tra scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, con la previsione di una maggiore quantità di risorse per le prime due tipologie;
accantonando una quota delle risorse appostate sul capitolo di spesa per interventi perequativi successivi all'erogazione del budget, possibili solo in caso del suo dimostrato superamento.

Per quanto concerne in particolare le segnalate difficoltà delle istituzioni scolastiche della provincia di Sondrio, la medesima Direzione scolastica regionale ha confermato che le difficoltà sono principalmente dovute alla rilevata, costante riduzione dei finanziamenti per supplenze brevi operata con le leggi di bilancio anno dopo anno dal 2002 al 2006. In particolare, dal 2005 al 2006 la riduzione delle risorse appostate sullo specifico capitolo di spesa di quel centro di responsabilità regionale è stata del 26,24 per cento, in attuazione della legge finanziaria per il 2005.
L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha non di meno garantito la copertura integrale della spesa di tutte le istituzioni scolastiche fino a tutto il 2005.
Oltre al budget è stata prevista, come sempre, una quota perequativa a copertura dei fabbisogni eccedenti le risorse


Pag. 76

iscritte nei bilanci di previsione delle scuole.
Le assegnazioni integrative agli Uffici scolastici provinciali, e quindi alle istituzioni scolastiche, sono avvenute in misura proporzionale all'ammontare delle richieste rilevate a seguito di monitoraggi effettuati nel corso dell'anno.
Nel caso specifico della provincia di Sondrio, se il fabbisogno oltre i budget assegnati è cresciuto a causa delle «scuole di montagna», le rilevazioni finalizzate a definire gli stanziamenti integrativi lo hanno registrato, condizionando le successive erogazioni di fondi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Lo stesso Ufficio, nel corso dell'anno 2006, come per il passato, ha fissato i parametri di calcolo per le rilevazioni del fabbisogno delle istituzioni scolastiche tramite gli Uffici Scolastici Provinciali.
Come già detto, per il corrente anno finanziario, le risorse per le supplenze brevi saranno erogate dal Ministero direttamente alle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 601, della Legge Finanziaria 2007.