VI Commissione - Mercoledì 14 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00833 Leo: Differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, la S.V. Onorevole chiede di valutare la possibilità di ritardare l'invio delle dichiarazioni fiscali, applicando il «vecchio» termine del 31 ottobre, per la presentazione telematica, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anticipato al 31 luglio, dall'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, a decorrere dal 1o maggio 2007, per effetto di quanto disposto dall'articolo 37, comma 14, del citato decreto n. 223 del 2006.
In proposito, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), la modulistica dichiarativa è stata approvata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate medesima, in data 15 febbraio 2007 e che, nella stessa data, detta modulistica dichiarativa è stata pubblicata, in bozza, sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
L'Agenzia ha, altresì, osservato che il successivo 16 febbraio 2007, i suddetti provvedimenti di approvazione della modulistica sono stati inviati al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Agenzia ha comunicato che, al fine di consentirne l'immediata disponibilità ai contribuenti, la modulistica dichiarativa e le relative specifiche tecniche, sono state inserite nell'apposita sezione del sito lnternet dell'Agenzia «www.agenziaentrate.gov.it», in versione provvisoria, in attesa della formale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con specifico riferimento ai modelli oggetto della interrogazione a risposta immediata cui si risponde, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che:
le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello Unico persone Fisiche sono state rese disponibili nel sito dell'Agenzia in data 13 marzo 2007, con la dicitura «versione definitiva in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»;
il modello Unico Società di Capitali è stato reso disponibile sul sito dell'Agenzia, con analoga dizione, in data 9 marzo 2007;
contestualmente è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione delle specifiche tecniche nel Supplemento Ordinario n. 62, della Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 55, del 7 marzo 2007.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00834 Ceccuzzi: Attuazione del regime fiscale relativo alle associazioni operanti nelle manifestazioni di interesse storico ed artistico in ambito locale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al question time in esame, con il quale la S.V. Onorevole chiede informazioni circa i tempi di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), recante l'individuazione delle associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, ai sensi del comma 185 del medesimo articolo, possiamo informare che lo schema del provvedimento è pronto ed è all'esame degli Uffici dell'amministrazione, al fine dell'acquisizione dei pareri di competenza indispensabili per l'emanazione del decreto.
I criteri definiti per l'individuazione dei beneficiari della normativa in esame, si ispirano a quelle numerose associazioni che in Italia si prefiggono di coltivare e propagandare gli usi e le tradizioni delle comunità locali.
Il ritardo evidenziato dall'interrogante è stato causato dai tempi necessari per superare alcune criticità emerse per giungere ad una formulazione della norma in maniera rispondente all'obiettivo del legislatore e nel rispetto di criteri e princìpi di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00835 Fugatti: Regime IVA del servizio di ormeggio fornito da club nautici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time al nostro esame, la S.V. Onorevole chiede di conoscere se le entrate derivanti dal servizio di ormeggio rivolto esclusivamente ai propri soci costituiscono, per i club nautici, entrate commerciali oppure sono da considerarsi entrate derivanti da attività istituzionali.
Al riguardo, l'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce, ai fini dell'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto, che per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, e come tali rilevanti ai fini del tributo, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali.
Pertanto, in base alle disposizioni contenute nel citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, gli enti non commerciali, sia pubblici che privati, sono considerati soggetti passivi ai fini IVA solo per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa.
Ai sensi del quinto comma, lettera a) dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non si considera commerciale, tra l'altro, la gestione di complessi sportivi o ricreativi, «compresi quelli destinati all'ormeggio... di unità da diporto, da parte di... enti, qualora la partecipazione ad essi comporta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento degli impianti...».
In assenza delle condizioni richieste ai fini della qualificazione non commerciale dei predetti servizi di ormeggio, trova applicazione il disposto dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'imponibilità ad IVA della «prestazione di servizi comunque afferenti lo stazionamento o il movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici».
Per quanto concerne il trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, reca, per gli enti non commerciali di tipo associativo, una disciplina analoga a quella richiamata ai fini dell'IVA.
In particolare, il comma 1, dell'articolo 148 del TUIR stabilisce che «non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli enti non commerciali di tipo associativo» e che non concorrono a formare il reddito complessivo «le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi».
Il secondo comma del medesimo articolo 148 del TUIR prevede che «si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali (...) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (...).
Il successivo comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede la non commercialità ai fini delle imposte sui redditi delle prestazioni rese in diretta attuazione degli scopi


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istituzionali agli associati dalle stesse tipologie di associazioni agevolate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero dalle «associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona».
Il quarto comma del medesimo articolo reca una presunzione di commercialità stabilendo che il precedente comma 3 del medesimo articolo 148 non si applica, fra l'altro, «per le prestazioni di servizi portuali».
L'Agenzia delle entrate osserva, pertanto, che l'applicabilità del regime agevolativo ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi recato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dall'articolo 148 del TUIR, presuppone, in primo luogo, che l'ente al quale si riferisce l'interrogazione sia riconducibile nell'ambito degli enti non commerciali, ovvero degli enti, pubblici o privati, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Occorre altresì che lo stesso ente rientri tra gli enti di tipo associativo e, in particolare, tra quelli indicati dall'articolo 148, comma 3, del TUIR (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona).


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ALLEGATO 4

Risoluzione 7-00082 Fluvi: Sospensione delle procedure di recupero di immobili pubblici locati a personale della Polizia di Stato.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
premesso che:
il Ministero dell'Interno (FF.PP.), in virtù della disposizione n. 999/3203 del 20 marzo 1935, con la quale la Direzione del Demanio concedeva al citato Ministero strutture non operative con annessi alloggi abitativi individuali, con ingressi separati, mediante concorsi provinciali previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, ne prevedeva l'uso a titolo oneroso ai dipendenti dell'Amministrazione, vincitori del bando di concorso;
successivamente, in relazione alla legge del 1o aprile 1981, n. 121, il Ministero dell'Interno restituiva la gestione amministrativa degli alloggi al Demanio dello Stato, quale Amministratore unico, e, di conseguenza, furono applicati i canoni previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successivamente, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
il Demanio, quale Amministratore unico fino al 1999, ha percepito direttamente i canoni, applicando, tra l'altro, successivamente, la legge 23 dicembre 1993, n. 537 - valore del libero mercato - fino a quando la riscossione dei canoni veniva bruscamente sospesa, determinando la situazione attuale;
contemporaneamente, le Prefetture iniziavano a notificare agli utenti lettere di procedura di recupero degli immobili, che tuttora continuano ad essere notificate,

impegna il Governo

a porre in essere adeguate iniziative finalizzate alla sospensione temporanea dei procedimenti di recupero degli immobili nei confronti degli utenti «personale in servizio, ex appartenenti alla Polizia di Stato, vedove e orfani», per il tempo necessario alla conclusione delle iniziative idonee ad affrontare la questione degli alloggi in argomento.
(8-00041) «Fluvi, Nicchi, Antonio Pepe».