VI Commissione - Resoconto di mercoledì 14 marzo 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 marzo 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo DEL MESE, presidente, propone, concorde la Commissione, di invertire l'ordine del giorno della seduta odierna, procedendo prima all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2340, di conversione del decreto-legge n. 8 del 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, quindi all'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione dei magistrati tributari, indi agli altri punti all'ordine del giorno.


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Decreto-legge 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e VII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ermanno VICHI (Ulivo), relatore, rileva come la commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura) sul disegno di legge C. 2340, modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 8 del 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive.
Il decreto-legge si pone l'obiettivo di offrire più efficaci strumenti normativi per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza che si verificano, con sempre maggiore frequenza, nel corso dello svolgimento di competizioni sportive, con particolare riferimento al gioco del calcio; il provvedimento, ampiamente modificato ed integrato nel corso dell'esame al Senato, si compone di 20 articoli.
Passando ad illustrare brevemente il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 reca misure specifiche concernenti la sicurezza degli impianti sportivi, prevedendo limitazioni all'accesso negli stadi aventi una capienza superiore alle diecimila unità, nei quali non siano stati completati gli interventi strutturali ed organizzativi volti ad attuare le disposizioni previste dall'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive».
Il medesimo articolo 1 stabilisce, altresì, particolari formalità che devono essere rispettate in sede di acquisto dei titoli di accesso ai citati impianti sportivi, nonché puntuali controlli sui medesimi titoli da parte di apposito personale individuato dal successivo articolo 2-ter.
L'articolo 2 apporta talune modifiche alla disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche».
In particolare, è stata introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso agli impianti sportivi nei confronti di quelle persone che, sebbene non denunciate o condannate per specifici reati, risulta che abbiano tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
Il medesimo articolo 2 incrementa, inoltre, la pena attualmente prevista nei casi di violazione del divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di comparire durante le ore di svolgimento delle gare presso gli uffici di polizia.
L'articolo 2-bis introduce uno specifico reato di natura contravvenzionale, volto a sanzionare una serie di comportamenti riferibili ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive (comma 1). Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, costituisce reato di resistenza a pubblico ufficiale la mancata osservanza dell'obbligo di desistere dai citati comportamenti, compreso il rifiuto all'obbligo di rimozione di striscioni, cartelli, eccetera riferibili alle suddette organizzazioni.
L'articolo 3 novella gli articoli 6-bis, comma 1, e 6-ter della legge n. 401 del 1989, concernenti, rispettivamente, i reati di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. In entrambe queste ipotesi, le fattispecie penali sono state ampliate nel loro contenuto e le rispettive sanzioni aumentate.
L'articolo 3-bis introduce una nuova aggravante al delitto di danneggiamento,


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da applicarsi nel caso in cui il danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi sia realizzato al fine d'impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
L'articolo 4 novella gli articoli 8 e 8-bis della citata legge-quadro n. 401 del 1989, apportando modifiche alla disciplina dell'arresto in flagranza effettuato durante o in occasione di manifestazioni sportive, con particolare riferimento al cosiddetto «arresto differito».
L'articolo 5 interviene sull'articolo 1-septies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, al fine di integrare il sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti, mentre il successivo articolo 6 del decreto-legge estende le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza commesse in occasione di competizioni sportive.
L'articolo 7 reca modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
L'articolo 8 stabilisce il divieto, per le società sportive, di corrispondere facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti da divieti o prescrizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale, mentre l'articolo 9 introduce, al comma 1, il divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai citati soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui al citato articolo 6 della legge n. 401, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. divieto di cui al comma 1.
L'articolo 10 reca disposizioni in merito all'adeguamento degli impianti sportivi, mentre l'articolo 11 prevede l'apertura di un tavolo di concertazione, cui partecipano i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive, per definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica.
L'articolo 11-bis attribuisce al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia il compito di definire un programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport, come sanciti nella Carta Olimpica.
L'articolo 11-ter modifica il comma 1 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 28 del 2003, prevedendo una riduzione da 10.000 a 7.500 unità del limite minimo di capienza degli impianti sportivi per i quali trovano applicazione le misure di sicurezza previste dallo stesso articolo 1-quater.
L'articolo 11-quater reca una modifica al Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, al fine di prevedere che durante lo svolgimento di trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi vengano rispettate specifiche misure volte a contribuire la diffusione tra i giovani dei valori sportivi e prevenire fenomeni di violenza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 11-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale modifica i primi due periodi del comma 1297 della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007, relativamente alla disciplina del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.
In particolare si prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da un


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membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro da questi delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dal Ministro per i beni culturali, tra i quali è scelto il Presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti, da un membro designato dalla giunta del CONI e da tre membri designati dagli altri soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.
Rispetto alla vigente formulazione del comma 1297, non muta il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione, che resta fissato in nove unità, mentre si stabilisce che il Presidente del consiglio può essere scelto solo tra i componenti di designazione governativa.
Inoltre, la nuova versione della disposizione specifica che nel consiglio devono essere rappresentanti sia la Cassa depositi e prestiti sia il CONI, e che i membri designati dagli altri soggetti partecipanti al capitale non possono essere superiori a tre.
Ricorda che l'Istituto per il Credito Sportivo, fondato con la legge n. 1295 del 1957, è un Ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma, il quale esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa la acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.
Rammenta altresì che il consiglio di amministrazione in carica è composto di dieci membri, compreso il Presidente, dei quali sei espressi dai soggetti istituzionali sopra richiamati, e quattro designati rispettivamente dai gruppi bancari facenti parte del capitale dell'Istituto (Dexia Crediop S.p.a., Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e CAPITALIA S.p.a.).
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 marzo 2007.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione dei magistrati tributari sulle problematiche concernenti l'operatività degli organismi della giustizia tributaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 marzo 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 15.

Paolo DEL MESE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00833 Leo: Differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.

Maurizio LEO (AN) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Rileva inoltre come la previsione della legge finanziaria per il 2007, che anticipa i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sia finalizzata a consentire alla


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SOGEI di disporre, a partire dalla fine del mese di settembre, dei dati relativi al ravvedimento operoso operato in via telematica, nonché a consentire di mettere a disposizione dei contribuenti, in via telematica, modelli di dichiarazione precompilati, a partire dal prossimo anno di imposta. Sottolinea a quest'ultimo riguardo come la realizzazione di tale progetto, analogo ad iniziative già assunte in Francia ed in Spagna, consentirà di semplificare notevolmente gli adempimenti a carico dei contribuenti, in particolare per coloro che non dispongano di nozioni tributarie, proseguendo nel processo di miglioramento dei rapporti tra cittadini e fisco.

Maurizio LEO (AN) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, in particolare per quanto riguarda le indicazioni relative alla predisposizione in via telematica delle dichiarazioni precompilate: a tale riguardo rileva tuttavia come tale iniziativa riguarderà prevalentemente i contribuenti già assistiti dai CAF, ovvero che si avvalgano di modelli di dichiarazione semplificata, laddove invece la problematica sollevata dall'interrogazione investe soprattutto i professionisti, i quali, anche a seguito delle nuove disposizioni recentemente adottate dal Governo risultano oberati da numerosi, complessi adempimenti, per i quali risulterà impossibile rispettare i termini di presentazione delle dichiarazioni attualmente vigenti. In tale contesto considera quindi inevitabile che il Governo si troverà costretto, nell'imminenza della scadenza, fissata al 31 luglio, per l'invio telematico delle dichiarazioni, a posticipare tale termine, con un intervento che risulterà tuttavia tardivo, e che costituirà anzi un'ulteriore beffa per gli operatori del settore.
Sottolinea inoltre come le date di pubblicazione dei modelli di dichiarazione indicate dal Sottosegretario risultino successive a quelle previste dalla legge finanziaria, che sanciva l'obbligo di pubblicare i modelli definitivi di dichiarazione sulla Gazzetta Ufficiale, e non semplicemente di predisporre bozze di modelli sul sito internet del Ministero dell'Economia.
Invita quindi il Governo a seguire con la massima attenzione la questione, ponendo quanto prima in essere le iniziative atte a favorire il corretto svolgimento degli adempimenti cui gli operatori tributari sono chiamati.

5-00834 Ceccuzzi: Attuazione del regime fiscale relativo alle associazioni operanti nelle manifestazioni di interesse storico ed artistico in ambito locale.

Franco CECCUZZI (Ulivo) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Franco CECCUZZI (Ulivo) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, della quale prende atto, riservandosi comunque di assumere ulteriori iniziative in merito.
Ritiene infatti che le norme di cui all'articolo 1, commi 185 e 186, della legge finanziaria per il 2007 consentano di individuare direttamente i soggetti ai quali tali disposizioni certamente si applicano. Si riferisce, in particolare, alle contrade storiche di Siena, la cui specifica condizione ha concretamente motivato l'intervento legislativo, le quali non aspirano a godere di alcuna agevolazione fiscale, ma solo a vedersi riconosciuta l'esclusione dall'ambito di applicazione delle imposte sui redditi, sulla base di caratteristiche storiche del tutto particolari, la cui peculiarità sarà del resto prossimamente riconosciuta anche dall'UNESCO.
In particolare, rileva come le Contrade storiche e le Società di Contrada di Siena siano soggetti che con la loro partecipazione e con la loro attività, contribuiscono in maniera decisiva allo svolgimento del Palio che si tiene il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno. Il Palio è un fenomeno assolutamente unico, nella


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sua complessa atipicità, perché animato da uno spirito di attaccamento e di partecipazione popolare che ha reso possibile il fatto che a Siena si corra, sempre ed ininterrottamente, ogni anno dal Medioevo, negli stessi luoghi che gli fanno da cornice. La memoria documentaria più antica, riguardante il Palio, risale addirittura al XII secolo. Una stampa del 1632 offre la data certa e la prova sicura di un Palio alla tonda corso in Piazza del Campo: il Palio coincide dunque, in definitiva, con la storia stessa della città, in quanto spesso trascende i limiti della metafora per intrecciarsi con le vicende quotidiane della società civile.
In tale contesto evidenzia come le Contrade e le Società di Contrada svolgano, nel corso di tutto l'anno, molteplici attività di utilità sociale e rilevanza pubblica che vanno dall'ambito mutualistico e solidaristico, a quello educativo, a quello sportivo, realizzando finalità di elevazione morale e culturale. Alla base della vita delle Contrade e delle Società di Contrada c'è il volontariato, che coinvolge tutte le generazioni, e dal quale proviene il sostentamento ed il sostegno per tutte le iniziative svolte. Tutti gli introiti che provengono da talune di queste attività vengono utilizzati per partecipare ai Palii, per impiegarli nell'attività sociale, nonché per il mantenimento del proprio patrimonio artistico, monumentale, architettonico e museale. La buona conservazione ed il recupero, continuo, di tutti i beni culturali della città è dovuto, in larga misura, proprio all'attività delle Contrade e delle Società di Contrada, le quali spesso hanno svolto un ruolo sussidiario nei confronti dello Stato e dei poteri locali.
Tale significativo ruolo è stato riconosciuto dallo Stato sin dal 1963, con l'approvazione della Legge Speciale per Siena, destinando risorse al recupero, al mantenimento ed alla valorizzazione del patrimonio dei beni culturali della città. Gli interventi realizzati con la Legge Speciale, sempre rifinanziata da tutti i Governi che si sono succeduti, sono stati promossi, oltre che direttamente dal Comune o da singoli cittadini, proprio dalle Contrade, le quali hanno dimostrato di saper fare un uso corretto ed efficiente di tale risorse, non residuando, ad oggi, alcuna somma non spesa.
Ricorda quindi come le testimonianze storiche dell'attività di autofinanziamento esercitata dalle Contrade, anche e soprattutto per la partecipazione al Palio, risalgano sino al 1300, sottolineando come si possa pertanto affermare senza dubbio, sulla base delle fonti storiche inerenti gli ultimi otto secoli, che le Contrade e le Società di Contrada hanno ininterrottamente esercitato multiformi pratiche di autofinanziamento, senza scopo di lucro, finalizzate a sostenere ogni espressione di vita delle Contrade stesse, destinando in piena autonomia le proprie sostanze, di volta in volta, ed a seconda delle necessità del momento, alle spese relative al Palio od alla gestione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, o a qualsiasi altra finalità si sia presentata.
Più specificamente, rammenta come ogni Contrada svolga tutte le attività istituzionali connesse al Palio, in rapporto con le altre Contrade, con il Comune di Siena e le altre istituzioni cittadine, e provveda alla cura del patrimonio immobiliare ed archittettonico, mentre la Società di Contrada, che opera all'interno dei locali della Contrada, è il soggetto organizzatore di tutte le attività sociali, di mutuo soccorso tra i soci e tra i Contradaioli, di ambito sportivo, culturale, ricreativo ed educativo. Le Società di Contrada nacquero all'indomani della costituzione del Regno d'Italia, prevalentemente a fini solidaristici, resi indispensabili da un quadro economico precario che a Siena presentava aspetti realmente gravi, specie nel campo sanitario e dell'occupazione. Esse svolgono un ruolo che si è ormai sviluppato ed ampliato, venendo a configurarsi come uno spazio di aggregazione insostituibile, attraverso il quale passa attualmente la vita delle Contrade.
Le Contrade sono 17, come risulta dal Bando emanato nel 1729 da Violante Beatrice di Baviera - Governatrice della città


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- che si rese indispensabile proprio per la necessità di stabilire con certezza i territori, entro i quali, le Contrade esercitavano la questua per racimolare le somme di denaro occorrenti per le spese del Palio, eliminando le liti determinate dalla mancanza di confinazioni certe.
Le Contrade risultano, anche sulla base dell'articolo 4 del regolamento del Palio del Comune di Siena: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre, Valdimontone.
Le Società di Contrada esistenti sono: «Società Il Rostro» della Nobile Contrada dell'Aquila, «Società L'Alba» della Nobile Contrada del Bruco, «Società San Marco» della Contrada della Chiocciola, «Società Cecco Angiolieri» della Contrada Priora della Civetta, «Società Camporegio» della Contrada del Drago, «Società della Contrada La Giraffa» della Imperiale Contrada della Giraffa, «Società Il Leone» della Sovrana Contrada dell'Istrice, «Società Il Cavallino» della Contrada del Leocorno, «Società Romolo e Remo» della Contrada della Lupa, «Società La Pania» della Nobile Contrada del Nicchio, «Società La Trieste» della Nobile Contrada dell'Oca, «Società Giovanni Duprè» della Contrada Capitana dell'Onda, «Società Due Porte» della Contrada della Pantera, «Società Rinoceronte» della Contrada della Selva, «Società Castelsenio» della Contrada della Tartuca, «Società L'Elefante» della Contrada della Torre, «Società Castelmontorio» della Contrada di Valdimontone.
Per i motivi appena esposti, ed anche alla luce del fatto che le Contrade e le Società di contrada sostengono la loro attività esclusivamente con l'autofinanziamento, e non ricevono alcuna sovvenzione pubblica, ritiene pertanto che le Contrade e le Società di Contrada di Siena rientrino a pieno titolo tra i soggetti indicati dal comma 185 della legge finanziaria per il 2007 e che pertanto possano essere riconosciuti come tali anche direttamente.

5-00835 Fugatti: Regime IVA del servizio di ormeggio fornito da club nautici.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

Paolo DEL MESE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 marzo 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 15.25.

7-00082 Fluvi: Sospensione delle procedure di recupero di immobili pubblici locati a personale della Polizia di Stato.
(Seguito discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata il 24 gennaio 2007.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI suggerisce al presentatore di riformulare il testo della risoluzione, semplificandone le premesse e modificando l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo.


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Alberto FLUVI (Ulivo) accoglie l'invito espresso dal Sottosegretario, riformulando la propria risoluzione (vedi allegato 4).

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il numero 8-00041.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 marzo 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.