I Commissione - Giovedì 15 marzo 2007


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ALLEGATO 1

D.L. 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (C. 2340 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2340 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione del decreto legge n. 8 del 2007 recante Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono in primo luogo riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientrante nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione,
osservato che il decreto legge in esame contiene, inoltre, una serie di misure finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, rientranti nella materia «ordine pubblico e sicurezza» attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione,
rilevato che alla medesima finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono, altresì, collegabili le ulteriori disposizioni del provvedimento che, sebbene riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, sono comunque anch'esse dirette ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive,
osservato, in particolare, che i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge introducono uno specifico reato di natura contravvenzionale, volto a sanzionare comportamenti riferibili ad organizzazioni di sostenitori, i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive,
considerato che l'assenza di termini rigorosi nella definizione delle condotte vietate determina la introduzione nell'ordinamento di una fattispecie penale dai contorni indeterminati, rispetto alla quale non è chiara la individuazione del bene meritevole di tutela giuridica sotto il profilo penale,
rilevato inoltre che la previsione relativa alla sanzione prevista all'articolo 7, comma 1, capoverso «articolo 583-quater», che introduce l'articolo 583-quater del codice penale, può portare all'applicazione della pena della reclusione fino a diciotto anni nel caso di lesioni personali gravissime procurate ad un pubblico ufficiale, analogamente a quanto previsto per


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la commissione di più gravi reati contro la persona,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano riformulati i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge, mediante una disciplina rigorosa della condotta che si assume vietata, in modo da individuare il bene meritevole di tutela giuridica
e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7 del decreto-legge, che la pena stabilita per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale sia definita in termini di maggiore ragionevolezza, anche tenendo presente l'entità delle altre pene previste per i reati contro la persona.


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ALLEGATO 2

Ratifica Accordo Italia-Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti (C. 2069 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2069 Governo, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Istituzione del Parco nazionale di Portofino (C. 18 Realacci).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 18 Realacci ed abb. in materia di Istituzione del Parco nazionale di Portofino, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente», attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE