Commissioni Riunite II e VII - Giovedì 15 marzo 2007


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ALLEGATO

DL 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (C. 2340 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 e dei decreti ivi previsti la possibilità di effettuare le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono sottoposte alla decisione del Prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Ove se ne ravvisi l'opportunità, potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. In nessun caso potranno essere autorizzate, in mancanza dei requisiti di cui sopra, lo svolgimento di competizioni nemmeno in assenza di pubblico.
1. 1.La Russa, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: a porte chiuse con le seguenti: in assenza di pubblico.
*1. 2.Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a porte chiuse con le seguenti: in assenza di pubblico.
*1. 3.Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a porte chiuse con le seguenti: in assenza di pubblico.
*1. 70.Contento.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1, 2 e 4 con le seguenti: 1 e 2.
1. 4.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 1, in fine aggiungere: e sarà dotato di posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori, accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri, anche al fine di consentire l'agevole accesso ad ogni posto numerato disponibile.
1. 5.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) Il comma 4 dell'articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 è soppresso.
1. 6.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.


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Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: riservati ai sostenitori della stessa.
1. 7.Pecorella.

Al comma 2, nell'articolo 7-bis, secondo periodo, dopo le parole: persona fisica, aggiungere le parole: o giuridica.
1. 8.Pecorella.

Al comma 2, capoverso 7-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso di competizioni sportive che riguardano squadre della stessa città o della stessa provincia, il prefetto può definire procedure di vendita dei titoli di accesso diverse, atte ad evitare il contatto tra i sostenitori delle due squadre nello stesso settore.
1. 20.Ciocchetti, Mazzoni.

Al comma 2, capoverso articolo 7-bis, sostituire le parole: superiore a quattro con le seguenti: superiore a dieci.
1. 9.Farina, Cogodi.

Al comma 2, capoverso 7-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Le società ospitate dalle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio possono prenotare un numero di biglietti alla società sportiva a cui appartiene la squadra ospitante il cui acquisto è fatto direttamente dai sostenitori nei limiti previsti dal presente comma.
1. 10.Del Bue.

Al comma 2, capoverso 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titoli di accesso venduti o ceduti in violazione delle disposizioni del presente comma non possono essere utilizzati.
1. 11.Barbieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tutti gli impianti sportivi destinati allo svolgimento di partite di calcio, non ritenuti a norma, vengono qualificati tra le strutture con capienza inferiore ai 10 mila spettatori.
1. 12.Del Bue.

Sostituire il comma 3-ter con i seguenti:
3-ter. Le società sportive che organizzano competizioni calcistiche e che sono proprietarie dello stadio o che lo gestiscono, concorrono con le forze dell'ordine , ad assicurare a propria cura e spese la sicurezza all' interno dello stadio, mediante l'impiego di addetti di seguito denominati: steward. Le attività pertinenti alla sicurezza degli stadi, di competenza delle società sportive e la disciplina per l'utilizzazione degli steward sono coordinate da un responsabile per la sicurezza nominato dai club con il consenso dell'autorità di polizia.
3-quater. Gli steward accertano la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. Gli steward, di cui al periodo precedente concorrono a garantire la sicurezza all'interno degli stadi ed hanno il compito , nell'esercizio delle loro funzioni, di segnalare alle forze dell'ordine le persone che violano la normativa vigente relativa allo svolgimento delle competizioni calcistiche. Gli steward possono, altresì, procedere a sequestri di corpi di reato.
3-quinquies. Gli steward devono essere in numero proporzionale alla capienza degli stadi. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la proporzione tra il numero degli spettatori ed il numero degli steward che devono essere presenti all'interno degli stadi. In caso in cui le società sportive non si attengono alle disposizioni


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di cui al presente comma, sono punite, con la sanzione amministrativa da cinquemila curo a trentamila euro.
3-sexies. Le società sportive calcistiche, avvalendosi degli steward, provvedono ad organizzare servizi d'ordine nei singoli settori degli stadi, al fine di permettere a ciascun spettatore di prendere il posto assegnato dal titolo di accesso allo stadio sia questo l'abbonamento o il biglietto nominativo.
3-septies. Al fine di consentire una costante identificazione dei soggetti in ogni settore dello stadio, anche mediante videosorveglianza, gli steward devono vigilare per impedire che gli spettatori occupino posti non corrispondenti a quelli indicati dai biglietti nominativi o dagli abbonamenti. Lo spettatore che assiste alla competizione calcistica in un posto diverso da quello indicato dal titolo di ingresso è invitato dallo steward a prendere il posto indicato nel titolo di accesso allo stadio. In caso di rifiuto da parte dello spettatore, lo steward lo allontana dallo stadio, chiedendo, se necessario, l'intervento della forza pubblica.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: personale addetto agli impianti sportivi con le seguenti: steward.
1. 13.Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Carlucci, Ricevuto.

Sostituire il comma 3-ter con il seguente:
3-ter. Per l'accesso allo stadio è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire all'ingresso al personale addetto agli impianti sportivi di cui all'articolo 2-ter della presente legge, e nel corso della manifestazione su richiesta degli addetti agli impianti, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. In caso di difformità o in mancanza di un documento valido, sarà negato l'ingresso nella struttura o si provvederà ad accompagnare all'uscita il trasgressore, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza.
1. 14.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:
3-quater. Il titolo d'accesso dovrà essere conservato fino all'uscita dallo stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto.
1. 15.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 3-quinquies, dopo le parole: 100.000 euro sono aggiunte le parole: per ogni persona adibita.
1. 71.Contento.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), inserire il seguente numero:
1-bis. Al primo periodo, la parola: «questore» è sostituita da: «pubblico ministero».

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
a-bis) Al comma 2 la parola: «questore» è sostituita da: «pubblico ministero»;
a-ter) Al comma 3 le parole: «se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1» sono soppresse.
2. 39.Cirielli, Bono.

Al comma 1 lettera a) inserire il seguente numero:
1-bis)
le parole «il questore può disporre» sono sostituite con le seguenti parole «il questore può proporre al procuratore della Repubblica del tribunale del luogo dove è avvenuta l'iscrizione,


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ovvero del tribunale per i minorenni se l'interessato è minore di età, di chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre».
A tal fine, il questore del luogo ove è avvenuta l'iscrizione della notizia di reato, notifica all'interessato la proposta inoltrata, informandolo della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni entro il termine di quarantotto ore dalla notifica della suddetta notizia avanti al pubblico ministero che deve formulare la richiesta ovvero dinanzi al giudice competente per l'emissione del provvedimento.
Qualora ritenga sussistenti i presupposti di legge, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre l'applicazione del divieto di cui al primo comma per un periodo di tempo non inferiore ad un mese e non superiore a tre anni, e ciò in rapporto alla gravità del fatto commesso ed alla pericolosità della persona.
Il giudice per le indagini preliminari provvede, con ordinanza motivata, sulla richiesta del pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito della stessa, pena l'inefficacia del provvedimento. L'ordinanza di cui al comma 3 è ricorribile per cassazione.
La proposizione del ricorso non ne sospende l'esecuzione.
Ove il questore proponga, oltre al divieto di cui al comma 1, anche l'applicazione della misura di cui all'articolo 2, comma l, non si applica quanto previsto al comma 2 e si procede ai sensi dell'articolo 2, comma l.
Anche su istanza di parte, qualora lo ritenga opportuno, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento può in ogni momento revocarlo ovvero disporne la riduzione o la modifica».
2. 40. Buemi, D'Elia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 2. 1. Farina, Cogodi,

Sopprimere al comma 1, lettera a), il numero 2.
* 2. 2. Pecorella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 2. 3. Cirielli, Bono.

Al comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso.
* 2. 43. Buemi, D'Elia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
* 2. 4. Sgobio, Crapolicchio, Tranfaglia.

Al comma 1 è soppressa la lettera a-bis).
* 2. 44. Buemi, D'Elia.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:
a-ter) il comma 2 è cosi sostituito «Su proposta del questore, notificata all'interessato, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di cui al comma 1 dell'articolo 1 o il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni in caso di minore d'età, può, con decreto motivato a pena di nullità, chiedere al giudice per le indagini preliminari di prescrivere alle persone alle quali è imposto il divieto previsto dal comma 1 dell'articolo l, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il suddetto divieto, e ciò per la durata ritenuta più opportuna nei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo l.


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Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, dandone avviso alla parte e al pubblico ministero.
All'udienza il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e valutata la personalità dell'interessato, dispone con ordinanza motivata nel modo ritenuto più opportuno in ordine alla eventuale emissione del provvedimento nonché alla sua durata e modalità di applicazione.
Contro l'ordinanza di cui al comma 3 è proponibile il ricorso per cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. In ogni momento l'interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento la riduzione, la cessazione o la modifica della misura di cui al comma 1 qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 1 dell'alt. 2 debbono essere revocati immediatamente da parte dell'autorità giudiziaria qualora il procedimento penale scaturito dalla notizia di reato sia stato archiviato ovvero in caso di assoluzione per il fatto contestato.
L'interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari che ha applicato la prescrizione, di essere autorizzato, per gravi e comprovate esigenze, anche lavorative, a comunicare il luogo di privata dimora o qualsiasi altro luogo ove lo stesso è reperibile durante lo svolgimento delle competizioni per le quali opera l'obbligo di presentazione. L'interessato può altresì chiedere al medesimo giudice che l'obbligo di presentazione sia sostituito con quello della permanenza in casa in concomitanza con le suddette manifestazioni.»
2. 42. Buemi, D'Elia.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:
a-quater) il comma 2 bis è abrogato.
2. 41. Buemi, D'Elia.

Al comma 1 dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
a-ter) al comma 3 dopo le parole «cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato» sono inserite le parole «a pena di nullità assoluta».
2. 45. Buemi, D'Elia.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: inferiore a un anno.
2. 5. Pecorella.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: a un anno e superiore a cinque anni con le seguenti: a due anni e superiore a dieci anni.
2. 6. Lussana.

Al comma 1 lettera b), le parole: a un anno e superiore a cinque anni sono sostituite dalle seguenti: a sei mesi e superiore a tre anni.
2. 46. Buemi, D'Elia.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: ad un anno e superiore a cinque anni con le seguenti: a tre mesi e superiore a tre anni.
2. 7. Tranfaglia, Crapolicchio, Sgobio.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 con le seguenti: da uno a tre anni o con la multa da 10.000 a 40.000.
2. 8. Crapolicchio, Tranfaglia, Sgobio.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: il giudice dispone con le seguenti: il giudice può disporre.
2. 47. Buemi, D'Elia.


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Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da tre anni a dieci anni.
2. 9. Lussana.

Al comma 1 lettera d), il primo periodo sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da sei mesi a due anni.
2. 11. Crapolicchio, Sgobio, Tranfaglia.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da sei mesi a sette anni.
2. 10. Pecorella.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: da due a otto anni sono sostituite con le seguenti: fino a otto anni.
2. 48. Buemi, D'Elia.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: può disporre.
*2. 12.Lussana.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: può disporre.
*2. 50.Ciocchetti, Mazzoni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e può disporre con le seguenti: e dispone.
2. 13.Lussana.

Al comma 1, lettera d) sono soppresse le parole: Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.
2. 97.Buemi, D'Elia.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere infine la seguente:
d-bis) in caso di sentenza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, lo stesso dispone, in caso il condannato sia rimesso in libertà, l'affidamento obbligatorio ai servizi sociali per il periodo previsto dalla sentenza di condanna.
2. 14.Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Paniz, Carlucci, Ricevuto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere in fine: «Possono essere incaricati dei compiti di cui sopra solo ed esclusivamente persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse. Inoltre, ai fini della concessione della licenza di durata triennale, tali incaricati dovranno aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica rilasciati dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato».
2. 15.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: «manifestazioni sportive»,


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inserire le seguenti: «e di quelli incaricati di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni».
2. 16.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: «manifestazioni sportive», inserire le seguenti: «e di allontanare dall'impianto sportivo lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, segnalandolo alla competente autorità di polizia».
2. 17.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: «manifestazioni sportive», inserire le seguenti: «e di quelli incaricati di fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi».
2. 18.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le mansioni di cui all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, così come introdotto dall'articolo 1 comma 4 lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte solo ed unicamente da persone maggiorenni, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante l'esercizio del loro lavoro e opportunamente formate nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti sopra menzionati, sarà irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
2. 19.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le mansioni di cui all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte, solo ed unicamente, da persone in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, allegato al presente decreto. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, sarà irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola. Sarà altresì imposto lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
2. 20.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 2, sopprimere la parola: morali.
2. 21.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.


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Al comma 2, dopo le parole: n. 773 inserire le seguenti: e che non siano in possesso di un attestato di qualifica rilasciato da un'istituto sportivo regionale o da società o enti pubblici e privati autorizzati.
2. 22.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: n. 773, inserire le seguenti: e che non abbiano frequentato con successo un apposito corso di preparazione è formazione professionale.
2. 23.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 2, sostituire le parole: da 20.000 a 100.000 euro con le seguenti: di euro 10.000 per ogni persona non in regola svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
2. 24.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: 100.000 euro aggiungere le seguenti: per ogni persona adibita.
2. 60.Contento.

Al comma 2, inserire in fine, il seguente periodo: Gli articoli di cui al comma 1 devono essere in possesso della qualifica di addetto alla sicurezza, rilasciata dopo una valutazione della preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché di un esame pratico su tecniche di autodifesa.

Conseguentemente al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: è aggiunto con le seguenti: sono aggiunti.
2. 25.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: 100.000 euro., aggiungere in fine le seguenti: In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva le persone di cui al comma 1 devono fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
2. 26.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli incaricati di cui al comma 1 non possono portare né utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.
2. 27.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente:
«1-bis. Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse. Tali incaricati non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all'interno della struttura sportiva e sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al


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possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
g) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
h) coordinarsi con le forze dell'ordine.
2. 28.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis). All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti:
«1-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi e i compiti di cui al comma 1 sono svolti da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali c/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria, che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
1-ter. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
1-quater. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
1-quinques. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
2. 29. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente:
1-bis. Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura


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sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
2. 30. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente:
1-bis. Gli incaricati di cui a1 comma 1 sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
g) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
h) coordinarsi con le forze dell'ordine.
2. 31. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis)
. all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: «e non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all'interno della struttura sportiva.»
2. 32. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis): All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, a1 comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: «e devono essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria composto da un rappresentante delle strutture sportive del territorio, due rappresentanti delle società sportive lega calcio di cui uno in rappresentanza delle società professionistiche e uno in rappresentanza del mondo dilettantistico, due rappresentanti delle agenzie di sicurezza e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.»
2. 33. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis). All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 1, sopprimere la parola: «morali».
2. 34. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Compiti degli addetti alla sicurezza).

1. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità


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addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
2. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'armeggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
g) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
h) coordinarsi con le forze dell'ordine.

3. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.
2. 01. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Sopprimerlo.
*2-bis. 100. Il relatore per la II Commissione.

Sopprimerlo.
*2-bis. 1. Cirielli, Bono.

Sopprimerlo.
*2-bis. 9. Buemi, D'Elia.

Sopprimerlo.
*2-bis. 3. Farina, Cogodi.

Sopprimerlo.
*2-bis. 4. Sgobio, Tranfaglia, Crapolicchio.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli ed emblemi che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce o esortino a compiere atti contrari alle leggi o alle disposizioni dell'autorità. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2,


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comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2-bis. 200. Il relatore per la VII Commissione.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2-bis. 200. (Nuova formulazione) Il relatore per la VII Commissione.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. La violazione del suddetto divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 ad euro 10.000.
2-bis. 5. Farina, Cogodi.

Sopprimere i commi 1 e 2.
2-bis. 6. Pecorella, Pescante.

All'articolo 2-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. La violazione del divieto è punita con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 3000 a 10.000 euro.
2. Quando si verificano le manifestazioni di cui al comma 1, il questore o il responsabile dell'ordine pubblico può ingiungere, ingiunge o ingiungerà attraverso l'impianto di diffusione sonora presente nell'impianto sportivo ovvero con altra modalità, la cessazione immediata delle stesse, il rifiuto o l'inottemperanza all'ingiunzione è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e comporta, nei confronti dei responsabili, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, circa il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Si applica esclusivamente la pena dell'ammenda di cui al comma 1 nei confronti di chi ottempera all'ingiunzione di cessare immediatamente e definitivamente le manifestazioni vietate di cui al 1o comma.
2-bis. 50. Contento, Bono, Frassinetti, Bonfiglio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: simboli fino alla fine del periodo, con le seguenti: emblemi nonché manifestazioni esteriori verbali di organizzazioni di sostenitori i cui partecipanti siano stati condannati per reti commessi in occasione di manifestazioni sportive.
2-bis. 7. Barbieri.

Al comma 1, primo periodo, le parole da: relativi ad organizzazioni di sostenitori e fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: apologetiche di reati o ingiuriose, nonché qualsiasi manifestazione esteriore apologetica o incitante alla violenza.
2-bis. 10. Il relatore per la VII Commissione.

All'articolo 2-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del 13 dicembre 1989 n. 981.
2-bis. 51. Contento.


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Sopprimere l'articolo 2-bis, comma 3.
2-bis. 8. Pecorella.

Al comma 3 sostituire le parole da: «le parole: fino a 3 anni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dopo le parole: 1975, n. 654 sono inserite le seguenti: ovvero che si ispirino a ideologie totalitarie».
2-bis. 60. Meloni, Frassinetti.

ART. 2-ter.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1-bis) Il personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, necessariamente maggiore di diciotto anni, oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve essere in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante l'esercizio del proprio lavoro e deve essere opportunamente formato nell'addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta.
2-ter. 1. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro competente per le politiche giovanili e le attività sportive.
2-ter. 10. Il relatore per la VII Commissione.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il regolamento d'uso dell'impianto sportivo deve prevedere l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, l'immediato allontanamento nonché del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2-ter. 2.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I costi sostenuti per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno dell'impianto sportivo e nelle immediate adiacenze nel ventiquattro ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, sono a carico delle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato.
2-ter. 3.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 1, aggiungere, dopo il secondo periodo il seguente: Gli steward hanno, tra gli altri, il compito di verificare la corrispondenza del biglietto numerato e nominativo con il posto ricoperto in tutti i settori dello stadio. In caso di non corrispondenza gli steward hanno il compito di assicurare al proprietario del biglietto il posto corrispondente. In caso di resistenza gli steward hanno il dovere di segnalare l'episodio alle forze dell'ordine.
2-ter. 4.Del Bue.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il regolamento dell'impianto sportivo di cui al comma 1, deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
b) la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico e, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza


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in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
c) l'obbligo di allontanamento dall'impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
d) l'obbligo di assistere alla manifestazione seduti al posto assegnato;
e) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
2-ter. 5.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo in occasione delle partite di calcio comporta l'accettazione del regolamento d'uso dell'impianto stesso. L'inosservanza del regolamento comporterà l'immediato allontanamento del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2-ter. 6.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo in occasione delle partile di calcio comporta l'accettazione del regolamento d'uso dell'impianto stesso. In particolare il regolamento deve indicare chiaramente che il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi solo previa comunicazione da farsi secondo le modalità fissate dalla società e che con l'acquisto del biglietto si riconosce al club il diritto di effettuare controlli sulla persona ed a custodire gli oggetti proibiti e/o pericolosi. Chiunque acceda allo stadio ha il deve occupare solamente i1 posto assegnato ed è tenuto al rispetto delle regole riportate nel regolamento; in caso contrario, il contravventore sarà allontanato dall'impianto e verranno applicate le disposizioni e li sanzioni previste dalla normativa vigente.
2-ter. 7.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'ordine e la sicurezza pubblica all'interno degli impianti sportivi sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato.
2-ter. 8.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Tutte le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e si devono assicurare che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura.
2-ter. 9.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nelle ventiquattro ore fino a: manifestazione stessa.
3. 1.Crapolicchio, Tranfaglia, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento con le seguenti: durante lo svolgimento.
3. 2.Farina, Cogodi.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo dopo le parole: e a condizione inserire le seguenti: vi sia prova certa.
3. 3.Crapolicchio, Sgobio, Tranfaglia.

Al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: creare un inserire la seguente: concreto.
3. 4.Farina, Cogodi.


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Al comma 1 le parole: da uno a quattro anni sono sostituite con le parole: fino a quattro anni.
3. 20.Buemi, D'Elia.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: con la reclusione da uno a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.
3. 5.Lussana.

Al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La pena è aumentata se dal fatto deriva la cancellazione della manifestazione sportiva».
3. 6.Farina, Cogodi.

Al comma 1 sono soppresso le parole: un ritardo rilevante dell'inizio.
3. 21.Buemi, D'Elia.

Al comma 1 dopo le parole: un danno alle persone aggiungere le seguenti: o alle cose.
*3. 30.Ciocchetti, Mazzoni.

Al comma 1 dopo le parole: un danno alle persone aggiungere le seguenti: o alle cose.
*3. 7.Lussana.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 2, dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «se dal fatto deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica».
3. 8. Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Rossi, Paniz, Carlucci, Ricevuto.

Al comma 2, capoverso 1, sopprimere le parole da: nelle ventiquattro ore fino a manifestazione stessa.
3. 9. Tranfaglia, Crapolicchio, Sgobio.

Al comma 2, sostituire le parole: nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento, con le seguenti: durante lo svolgimento.
3. 10. Daniele Farina, Cogodi.

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: trovato in possesso, con le seguenti: consapevolmente detiene.
* 3. 11. Tranfaglia, Crapolicchio, Sgobio.

Al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, sostituire le parole: è trovato in possesso di, con le seguenti: consapevolmente detiene.
* 3. 12. Farina, Cogodi.

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: e con la multa da 1000 a 5.000 euro, con le seguenti parole: e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
3. 13. Lussana.

All'articolo 3-bis, al comma 1, al numero 5-bis), le parole da: al fine, fino alla parola: sportive, sono soppresse.
3-bis. 1. Contento.


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ART. 4.

Al comma 1 lettera a) sono soppresse le parole: l'arresto è inoltre consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
4. 9. Buemi, D'Elia.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4. 1. Daniele Farina, Cogodi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 2. Daniele Farina, Cogodi.

Al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: lettera b) il comma 1-ter è soppresso.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
4. 11. Buemi, D'Elia.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge con evidenza il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro cinquantadue ore».
4. 3. Lussana.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «stilla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro quarantotto ore».
4. 4. Lussana.

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole da: e le parole, fino alla fine della lettera.
4. 5. Sgobio, Crapolicchio, Tranfaglia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e le parole» e entro le trentasei ore, con le seguenti: entro quarantotto ore.
4. 6. Pecorella.

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: entro quarantotto ore, con le seguenti: entro ventiquattro ore.
4. 7. Sgobio, Crapolicchio, Tranfaglia.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
4. 8. Crapolicchio, Sgobio, Tranfaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) il comma 1-quater è abrogato.
4. 13. Buemi, D'Elia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
4. 100.Il relatore per la II Commissione.

Dopo il comma 3 è inserito il comma seguente:
4. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le


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parole: «giudizio direttissimo» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle norme contenute nel titolo III del libro VI del codice di procedura penale».
4. 12. Buemi, D'Elia.

ART. 5.

All'articolo 5, il comma 1 è soppresso.
5. 2. Buemi, D'Elia.

Al comma l, sostituire le parole: non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, con le altre: non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.
5. 1. Lussana.

ART. 6.

Sopprimerlo.
*6. 1. Sgobio, Tranfaglia, Crapolicchio.

Sopprimerlo.
*6. 2. Farina, Cogodi.

Sopprimerlo.
*6. 3. Buemi, D'Elia.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1. Farina, Cogodi.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Modifiche all'articolo 339 del codice penale).

All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, in modo da creare concreto pericolo alle persone"».
7. 2. Farina, Cogodi.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale in occasione di competizioni calcistiche).

1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:
"Art. 583-quater - (Lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale in occasione di competizioni calcistiche). - Chiunque, in occasione di competizioni calcistiche, procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà».
7. 3. Farina, Cogodi.

Al comma 1 sostituire il capoverso con in seguente:
«Art. 583-quater. - (Circostanza aggravante in caso di lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di cui all'articolo 61, n. 10, le lesioni gravi e le lesioni gravissime sono punite con la reclusione rispettivamente da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni, quando le medesime sono cagionate contro un pubblico ufficiale in servizi di ordine pubblico.
7. 100.Il Relatore per la II Commissione.


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Al comma 1, dopo la parola: Chiunque, aggiungere le parole: , in occasione di manifestazioni sportive,.
7. 4. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: in servizio di ordine pubblico, con le parole: mentre compie un atto d'ufficio o di servizio.
7. 5. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: aumentate della metà, con le parole: aumentate di un terzo.
7. 6. Pecorella.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 339 del codice penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti previste dai commi 1 e 2 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
7. 8. Contento.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sospensione del processo e applicazioni di misure sostitutive).

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per i reati di cui al presente decreto con esclusione di quelli che recano danno alle persone, nel caso in cui ritenga di applicare una sanzione sostitutiva a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale è sospeso il decorso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice prescrive all'imputato lo svolgimento, in collaborazione con il CONI o altro ente pubblico, di attività di utilità sociale, da individuarsi con il decreto ministeriale di cui al comma 3, per una durata da determinarsi in base ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.
3. Il decreto è adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Contro l'ordinanza di cui al comma 1 possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato, se l'attività di cui all'ordinanza di sospensione è stata regolarmente espletata. In caso contrario, dispone che il processo riprenda il suo corso.
7. 04.Il relatore per la VII Commissione.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 416 del codice penale dopo l'ultimo comma aggiungere infine, il seguente: Se l'associazione è diretta a commettere, nel corso di competizioni calcistiche, i delitti di cui agli articoli 583 e 583-quater del codice penale, si applica la pena della reclusione da tre anni a sette anni».
7. 01. Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Carlucci, Ricevuto.


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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11) aggiungere il seguente:
12) L'aver commesso il fatto durante competizioni calcistiche contro gli steward».
7. 02. Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Carlucci, Ricevuto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti previste dalla presente legge, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
7. 03. Contento.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
È parimenti vietato alle società sportive fornire sostegno di qualsiasi natura, diretta o indiretta, ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori, facciano parte.
8. 1.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 1 aggiungere, in fine, salvo quanto previsto dal comma 4.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della nonviolenza, e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con organizzazioni dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulate con organizzazioni che abbiano tra i propri associati persone cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per il periodo di tale divieto, salva l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'organizzazione dai comportamenti che l'abbiano determinato».
8. 20. Il relatore per la VII Commissione.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: , salvo per quelle di cui al successivo comma 4.
8. 7.Ciocchetti, Mazzoni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis). Le società calcistiche che abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati da tali sostenitori. Inoltre, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
8. 2.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 3 sostituire le parole: da 50.000 a 200.000 con le seguenti: da 200.000 a 800.000.
8. 8.Ciocchetti, Mazzoni.


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Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, verranno ritenute responsabili dei danni causati dai propri sostenitori e costrette quindi al pagamento della multa o dell'ammenda infitta ai propri tifosi, in caso di insolvibilità dei condannati.
8. 3.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle more della stipula dei contratti e convenzioni, il prefetto, ove ricorrano i requisiti di cui al periodo precedente, può autorizzare la realizzazione dei progetti aventi ad oggetto le finalità predette.
8. 9.Ciocchetti, Mazzone.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis). Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, fra gli atleti e fra quanti agiscono nel contesto sportivo ed incoraggiare una maggiore partecipazione attiva nello sport e al fine di promuovere l'ideale sportivo mediante compagne educative e informative, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto anche del potenziale contributo dei mas media, per prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.
4-ter). In particolare, le società si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani, promovendo una incontri e occasioni di scambio di opinioni ed eventi che vedano coinvolte le società sportive con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, i rappresentanti dei mass-media e i tifosi, da tenersi preferibilmente all'interno delle strutture sportive, facilitando e sviluppando in tal modo l'accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale.
8. 4.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
1. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta.
2. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
4. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, ai lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;


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d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell'ordine.

5. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.
6. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
7. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
8. Il ruolo dello addetti alla sicurezza può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
9. La qualifica di addetto alla sicurezza è rilasciato valutata la preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché un esame pratico su tecniche di autodifesa.
10. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 curo per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato.
8. 01.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

ART. 9.

Al comma 1, dopo la parola: responsabili, inserire le seguenti: della sicurezza, del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo, nonché.
9. 1.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
Il Ministro dell'interno comunica tempestivamente alle società organizzatrici le informazioni necessarie per la verifica della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1.
9. 2.Pecorella.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, prevedendo apposite sanzioni per coloro che istigano, con fatti o con parole, atteggiamenti violenti.
9. 3.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.


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Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
9. 4.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis): Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto, dotarsi di addetti alla sicurezza, cooperare con le forze dell'ordine, far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
9. 5.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-ter). Tutte le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono fare in modo che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura.
9. 6.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta e impegnati nel far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche alfine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
9. 7.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto sportivo che deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) l'obbligo di allontanamento dall'impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
c) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
9. 8.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti


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alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche alfine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
9. 9.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
9. 10.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi).

1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell'impianto;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui al comma 3;
c) cooperare con le forze dell'ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.

2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
9. 01.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi).

1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e


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dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell'impianto di cui al comma 5;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui ai commi 6, 7, 8 e 9;
c) cooperare con le forze dell'ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano atteggiamenti violenti.
4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
5. II regolamento dell'impianto sportivo deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico e, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.

6. II servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i sevizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
7. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
8. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'arca riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed per la contestazione del reato.
9. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
9. 02.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

ART. 10.

Al comma 4, sostituire le parole: provvedono con le seguenti: possono provvedere senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
*10. 4. Il relatore per la VII Commissione.


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Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: provvedono con possono provvedere.
*10. 3.Pescante, Ermerenzio Barbieri, Del Bue.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: provvedono con possono provvedere.
*10. 1.Pecorella.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola provvedono, sono aggiunte le parole: con facoltà di rivalsa nei confronti della proprietà in rate costanti annuali per un tempo pari ad almeno 10 anni, e senza interessi.
10. 10.La Russa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
10-bis). Nell'ambito di un programma di ristrutturazione finalizzato a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali e a ragioni di sicurezza, nonché a ragioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, la società sportiva professionistica che intenda intraprendere l'attività di costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi, oltre alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» così come modificato dal decreto 6 giugno 2005, deve tenere conto dei seguenti criteri:
a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
b) capienza non superiore ai 40.000 posti a sedere;
c) posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri;
d) possibilità di accedere agevolmente in ogni posto dello stadio;
e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa in un locale con vista sullo stadio dove sono visibili le varie inquadrature delle telecamere;
f) previsione di box esclusivi per seguire gli incontri in posizione particolarmente privilegiata;
g) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale; massima adattabilità alle riprese televisive.
10. 2.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

ART. 11.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In particolare il programma dovrà prevedere strumenti idonei a facilitare il passaggio dell'impiantistica destinata allo sport professionistico del calcio alle società calcistiche e a riconvertire gli stessi in impianti polifunzionali, aperti tutta la settimana e/o alla edificazione di nuovi impianti con il concorso dei soggetti privati.
11. 1.Del Bue.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis). Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché


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l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all'articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
11. 2.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Attività di sicurezza private).

Il Titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

Titolo IV
Delle attività di sicurezza private

Art. 133.

1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, gli enti pubblici e privati, in occasione di manifestazioni pubbliche, possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso e all'interno dei locali e delle manifestazioni pubbliche, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Le società sportive devono destinare, in ottemperanza alle normative in materia, personale dipendente e personale esterno all'ingresso degli stadi con mansioni di controllo afflusso e deflusso degli utenti, accompagnamento ai posti numerati e rispetto delle regole interne stabilite dall'impianto sportivo, al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Le agenzie di sicurezza private e chiunque eserciti le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare ed utilizzare armi proprie e improprie, né effettuare perquisizioni personali.

Art. 134.

1. Senza licenza dei prefetto, che avrà durata di un triennio a far data dal giorno di emissione, è vietato svolgere in forma privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche come previste dal presente titolo.
2. Chiunque eserciti attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, ai fini della concessione della licenza, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito COREVAS, di cui al successivo articolo 135, al termine di un corso di preparazione e formazione, essere in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti assegnati con durata contrattuale minimo di tre anni, ed aver svolto i corsi richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questo titolo senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa di euro 5.000 per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato.
4. 1 proprietari e/o gestori dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e chiunque utilizzi per le attività di cui al presente titolo soggetti privi della licenza prefettizia di cui al comma 1 del presente


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articolo, sono sanzionabili con la chiusura del locale da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.600 per ogni soggetto che svolge le attività previste in questo titolo senza essere in possesso della necessaria licenza.
5. Alle società sportive che utilizzino personale privo di licenza prefettizia di cui ai precedenti comma sono irrogate le sanzioni previste dalla normativa speciale in materia di stadi.

Art. 135.

1. È istituito il Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS) composto da un presidente nominato dal Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, da due rappresentanti delle società sportive affiliate alla Lega nazionale calcio, da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.
2. 11 COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.
3. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.
4. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all'armo e le decisioni raggiunte sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Ai membri del COREVAS spetta il gettone di presenza a seduta.

Art. 136.

l. Il COREVAS è competente ad esprimere i pareri in materia di sicurezza prescritti dal presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.
2. Al COREVAS sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verificare l'autenticità e veridicità dei documenti attestanti i requisiti richiesti di cui all'articolo 134 del presente titolo;
b) rilasciare un attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato e terminato con esito positivo i corsi di formazione professionale previsti all'articolo 137 del presente titolo;
c) esprimere un parere positivo e/o negativo motivato sulla condotta del richiedente, previo esame delle informazioni raccolte dalle autorità di polizia ove risiede colui che ha presentato la domanda per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo;
d) inoltrare la documentazione ed i pareri di cui alle lettere a), b), e) e d) del presente comma alla prefettura provinciale ove risiede il richiedente al fine del rilascio della licenza.

Art. 137.

1. I corsi di preparazione allo svolgimento delle attività previste e regolamentate in questo titolo, saranno tenuti da società e/o enti pubblici c/o privati, che comunicheranno il programma di formazione al COREVAS al fine di essere inseriti in un apposito elenco.
2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo saranno articolati in lezioni di carattere teorico e pratico.
3. Le lezioni teoriche dovranno comprendere l'insegnamento di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di norme di diritto penale e di procedura penale nelle materie inerenti le mansioni previste dallo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, di principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e di riconoscimento dei sintomi, di nozioni di pronto soccorso.
4. Le lezioni pratiche saranno svolte presso palestre qualificate e contempleranno l'insegnamento di tecniche di difesa personale.
5. L'aggiornamento dei corsi è annuale.

Art. 138.

Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339, 340 del codice penale nei confronti di coloro che


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in possesso di regolare licenza prefettizia svolgono le attività previste in questo titolo, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli.
11. 01.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.

Art. 11-bis.

Al comma 1 sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgersi delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis). Le sanzioni pecuniarie inflitte per le violazioni alle disposizioni del presente decreto affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi di cui al comma precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche di bilancio».
11-bis. 4. Il relatore per la VII Commissione.

Al comma 1 sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-bis. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Ai minori di anni 14, accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado che abbia titolo idoneo ad assistere alla manifestazione sportiva, è consentito l'ingresso gratuito agli impianti, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, a condizione che l'adulto assicuri la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. Le società organizzatrici della manifestazione stabiliscono le modalità di accesso agli impianti».

Conseguentemente, aggiungere alla rubrica le seguenti parole: e la partecipazione dei minori alle manifestazioni sportive.
11-bis. 5. Il relatore per la VII Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
11-bis. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la Conferenza delle Regioni e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisce le modalità per l'inserimento, nei


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programmi di insegnamento scolastici, della materia dell'educazione civica allo scopo di condurre i giovani a riconoscere nelle libertà garantite dalla costituzione le forme della sua autonomia e responsabilità personale, ossia della libertà di esplicare la sua personalità in armonia con l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
11-bis. 3. Ciocchetti, Mazzoni.

Art. 11-quater.

Al comma 1, sostituire le parole: della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997 n. 451 con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti.
*11-quater. 3. Il relatore per la VII Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 34, comma 2, è soppresso l'ultimo periodo.
* 11-quater. 1. Barbieri, Ciocchetti.

Art. 11-quater.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti.
11-quater. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo 11-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 11-sexies.

Il Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive, d'intesa con il Ministro dell'interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la realizzazione, all'interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie e alle scuole.
Per tali settori i prezzi applicati non potranno, comunque, superare il 50 per cento di quelli normalmente applicati per le competizioni ufficiali.
11-quinquies. 01. Ciocchetti, Mazzoni.