Commissione parlamentare per le questioni regionali - Giovedì 15 marzo 2007


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ALLEGATO

Disegno di legge di conversione del decreto legge 8/2007 «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche». A.C. 2340 Governo

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8/2007, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;
considerato che il provvedimento, che persegue lo scopo di prevenire e reprimere efficacemente il fenomeno della violenza negli stadi, reca una serie di misure, finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che il testo apporta modifiche a norme di carattere penale e processuale contenute nella legge 13 dicembre 1989, n. 401 «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche», nel decreto legge n. 28 del 2003 «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e nel codice penale;
considerato che le suddette previsioni investono specifici profili relativi alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lett. l), della Costituzione;
rilevato che alla finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono connesse le ulteriori disposizioni del provvedimento che, riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, perseguono la medesima ratio di approntare un complessivo sistema di interventi tesi ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive;
rilevato che l'articolo 11 prevede l'attuazione di un tavolo di concertazione, cui partecipino i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle regioni e delle organizzazioni sportive, al fine di definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e all'esercizio della pratica calcistica;
considerato che la previsione di una analoga partecipazione delle regioni e degli altri organismi di cui all'articolo 11 è prevista anche in relazione a quanto statuito


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dall'articolo 11-bis, che attribuisce al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, il compito di definire un programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport, come sanciti nella Carta Olimpica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE