Commissioni Riunite II e VII - Luned́ 19 marzo 2007


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ALLEGATO

DL 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. (C. 2340 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Al comma 2, dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «se dal fatto deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro mille a euro cinquemila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.
3. 8.(Nuova formulazione). Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Paniz, Carlucci, Ricevuto.

ART. 7.

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime cagionate in occasione di servizi di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da 8 a 16 anni.
7. 100. (Nuova formulazione) Il relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.
(Sospensione del processo e applicazione di misure sostitutive).

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificata dal presente decreto, nonché per le ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, con esclusione di quelli che recano danno alle persone, nel caso in cui ritenga di applicare una sanzione sostitutiva a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale è sospeso il decorso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice prescrive all'imputato lo svolgimento, in collaborazione con il CONI o altro ente pubblico, di attività di utilità sociale, da individuarsi con il decreto ministeriale di cui al comma 3, per una durata da determinarsi in base ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.
3. Il decreto che individua le attività di utilità sociale è adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Contro l'ordinanza di cui al comma 1 possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.


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5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato, se l'attività di cui all'ordinanza di sospensione è stata regolarmente espletata. In caso contrario, dispone che il processo riprenda il suo corso.
7. 04. (Nuova formulazione) Il relatore per la VII Commissione.

ART. 8.

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: salvo quanto previsto dal comma 4.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza, e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 a dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato».
8. 20. (Nuova formulazione) Il relatore per la VII Commissione.

ART. 10.

Al capoverso 5-bis, sostituire le parole: provvedono con le seguenti: possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 4. (Nuova formulazione) Il relatore per la VII Commissione.

ART. 11-bis.

Al comma 1 sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica conseguentemente aggiungere, infine, i seguenti periodi: . Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgersi delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria inflitta per le violazioni previste dalle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificata dal presente decreto, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche di bilancio.
11-bis. 4. (Nuova formulazione) Il relatore per la VII Commissione.


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Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.1
(Rilascio di biglietti gratuiti a favore di minori).

1-bis. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto; biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.
11-bis. 01 Il relatore per la VII Commissione.