I Commissione - Marted́ 20 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge sulla cittadinanza. (C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia).

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Nascita).

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni;
d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda senza interruzioni da almeno un anno».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso del genitore risultante nell'atto di nascita.
Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
4. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 3, al raggiungimento della maggiore età i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 acquistano la cittadinanza su loro richiesta, senza condizioni».

Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente 5-bis:

Art. 5-bis.
(Assenze dal territorio nazionale).

Dopo l'articolo 5-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91 introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-quater
. - 1. Ai fini della presente legge si considera abbia soggiornato o risieduto senza interruzioni:
a) per almeno un anno chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni;
b) per almeno cinque anni chi abbia trascorso all'estero periodi non superiori a novanta giorni nell'ultimo anno ed a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio».
1. 100. Il Relatore.


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ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia soggiornato legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
3. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine se ha frequentato un corso di istruzione primaria, secondaria di primo grado o secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana
4. Il minore di cui al comma 3, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. 100. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso «Art. 6» l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:
«Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione».
6. 100. Il Governo.

Al comma 1, capoverso «Art. 6» dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato».
6. 101. Il Governo.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente da almeno cinque anni successivamente all'adozione, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di duecentosettanta giorni nel corso degli ultimi tre anni, e per più di novanta giorni nell'ultimo anno
3. 40. Belisario, Costantini, Donadi (nuova formulazione dell'emendamento 4.24).

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 5-bis, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
«Art. 12 -bis (Modifiche all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91) - 1. Il


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comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato
4. 35. (nuova formulazione) Frias, Mascia, Franco Russo.

ART. 6.
(Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza).

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, «è sostituito dal seguente:
Art. 6. - 1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f):
a) la condanna definitiva per qualsiasi delitto previsto dal codice penale;
b) la sussistenza di motivi inerenti l'ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica.

2. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
3. La procedura per l'acquisto della cittadinanza è sospesa in caso di rinvio a giudizio del soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.
4. La procedura di cui al comma 3 riprende dalla comunicazione della sentenza definitiva di assoluzione, ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale.
6. 29. (nuova formulazione) D'Alia.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) il decreto di espulsione.

Conseguentemente al capoverso, comma 2, aggiungere le parole: e d).
6. 11. (nuova formulazione) Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.


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ALLEGATO 2

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (nuovo testo C. 1746-undevicies Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1746-undevicies Governo, in materia di Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
considerato inoltre che, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, viene altresì in rilievo la materia della protezione civile, attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (nuovo testo C. 15 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 15 Realacci ed abb., recante norme di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni,
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» che l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato inoltre che le disposizioni degli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame sembrano inoltre afferire alle materie, rispettivamente, dell'»ordinamento della comunicazione» e dell'»istruzione» che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono demandate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
considerato che l'oggetto dell'articolo 3, comma 10, appare riconducibile alla materia «ordinamento civile» di cui alla lett. l) del citato articolo 117, comma secondo, della Costituzione;
rilevato che le disposizioni relative al mandato dei sindaci dei piccoli comuni contenute nell'articolo 15 paiono rientrare invece nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», che la lettera p) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 9 sembrano attenere alla disciplina del commercio, materia che, non essendo compresa tra quelle menzionate dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, appare rientrare nell'ambito della competenza «residuale» delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;
considerato che l'articolo 13 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni con finalità eterogenee (tutela dell'ambiente e dei beni culturali, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, promozione dello sviluppo economico e sociale, sostegno all'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti) e che la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 16 del 2004, n. 49 del 2004, e 133 del 2006) ha stabilito che gli interventi finanziari dello Stato in favore degli enti territoriali vincolati nella destinazione sono ammessi, oltre che in attuazione di discipline dettate dalle legge statale nelle materie di propria competenza esclusiva, solo nell'ambito della disciplina degli interventi speciali previsti dall'articolo 119,


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quinto comma, della Costituzione e che in questa ultima ipotesi gli interventi devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli enti territoriali; essere riferibili alle finalità di perequazione e garanzia enunciate dalla norma costituzionale (promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, rimozione degli squilibri economici e sociali, promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona) o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni; essere indirizzati a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali; prevedere compiti di programmazione e di ripartizione dei fondi da parte delle Regioni all'interno del proprio territorio, nel caso in cui i finanziamenti riguardino ambiti di competenza, anche concorrente, delle Regioni medesime;
considerato, infine, che l'articolo 15 prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, una deroga alle norme in materia di limite dell'esercizio del mandato di sindaco recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidendo tra l'altro su una materia che rientra nella esclusiva competenza della I Commissione Affari costituzionali e che è oggetto di specifici disegni di legge in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato della Repubblica;
sottolineato pertanto che la materia affrontata dall'articolo 15, per il suo carattere ordinamentale, richiede di essere organicamente affrontata in specifici progetti di legge;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 15;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 9 ovvero di riformularlo salvaguardando la competenza legislativa regionale;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire la natura e la portata degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 13 in modo da ricondurli nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, e da prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di individuazione degli interventi medesimi.