II Commissione - Marted́ 20 marzo 2007


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ALLEGATO

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:
l'articolo 3, comma 10, al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, prevede la possibilità per i genitori residenti in uno dei predetti comuni di richiedere che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia;
la disposizione di cui sopra non prevede l'ipotesi in cui i genitori risiedano in diversi comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ovvero solo uno dei genitori risieda nel comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, mentre sarebbe opportuno stabilire che anche in tali casi sia possibile scegliere il luogo elettivo di nascita, purchè vi sia l'accordo dei genitori;
è opportuno che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove effettivamente il parto è avvenuto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 10, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui uno dei genitori risieda in un comune con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, sia comunque possibile dichiarare il luogo elettivo di nascita qualora vi sia l'accordo tra i medesimi;
b) all'articolo 3, comma 10, le Commissioni di merito valutino altresì l'opportunità di precisare che comunque dagli atti dello stato civile debba risultare, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove effettivamente il parto è avvenuto.