IX Commissione - Marted́ 20 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni» (C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia), adottato dalle Commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente) come testo base;
rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e e) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso;
considerato, con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, che la questione della ristrutturazione della rete postale, che ha condotto alla chiusura degli uffici postali in taluni piccoli comuni, è da tempo all'attenzione del Parlamento;
rilevata in particolare l'esigenza che il Ministero delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale, eserciti pienamente la potestà di vigilanza ad esso conferita, verificando, in particolare, il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e promuovendo l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
considerato inoltre che l'articolo 3, comma 1, del già richiamato decreto legislativo n. 261 del 1999, nel disporre che il servizio universale postale è riferito a prestazioni di qualità determinata da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti, menziona esplicitamente le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane;
rilevata più in particolare l'esigenza di garantire che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni, di cui si fa carico l'articolo 7, comma 1, del testo unificato in esame, all'uopo prevedendo che il Ministro delle comunicazioni possa a tale fine promuovere l'inserimento di un'apposita disposizione nell'ambito del contratto di programma da stipulare con il concessionario del servizio postale universale;
ravvisata tuttavia la necessità di una riformulazione della disposizione testé richiamata, affinché la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere;
rilevato poi, con riferimento all'articolo 7, comma 2, che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni affinché talune operazioni tipicamente postali siano effettuate presso esercizi commerciali, debba essere considerata quale ipotesi residuale, alla quale ricorrere solo laddove non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale;
considerato, sempre con riferimento all'articolo 7, comma 2, che non appaiono


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chiaramente determinati i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste e che andrebbe altresì meglio precisato l'oggetto delle «altre prestazioni» che potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e e) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso;
b) all'articolo 7, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di procedere ad una limitata riformulazione, nel senso di sostituire le parole: «può provvedere ad assicurare» con le seguenti: «provvede ad assicurare», al fine di evitare che la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere;
c) all'articolo 7, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
1) precisare che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare le apposite convenzioni ivi previste costituisca una soluzione alla quale ricorrere solo nei casi in cui non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale;
2) specificare i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste;
3) precisare quale sia l'oggetto delle «altre prestazioni» che, in forza delle predette convenzioni, potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.


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ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni» (C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia), adottato dalle Commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente) come testo base;
rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e e) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso;
considerato, con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, che la questione della ristrutturazione della rete postale, che ha condotto alla chiusura degli uffici postali in taluni piccoli comuni, è da tempo all'attenzione del Parlamento;
rilevata in particolare l'esigenza che il Ministero delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale, eserciti pienamente la potestà di vigilanza ad esso conferita, verificando, in particolare, il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e promuovendo l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
considerato inoltre che l'articolo 3, comma 1, del già richiamato decreto legislativo n. 261 del 1999, nel disporre che il servizio universale postale è riferito a prestazioni di qualità determinata da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti, menziona esplicitamente le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane;
rilevata più in particolare l'esigenza di garantire che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni, di cui si fa carico l'articolo 7, comma 1, del testo unificato in esame, all'uopo prevedendo che il Ministro delle comunicazioni possa a tale fine promuovere l'inserimento di un'apposita disposizione nell'ambito del contratto di programma da stipulare con il concessionario del servizio postale universale;
ravvisata tuttavia la necessità di una riformulazione della disposizione testé richiamata, affinché la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere;
rilevato poi, con riferimento all'articolo 7, comma 2, che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni affinché talune operazioni tipicamente postali siano effettuate presso esercizi commerciali, debba essere considerata quale ipotesi residuale, alla quale ricorrere solo laddove non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale;
considerato, sempre con riferimento all'articolo 7, comma 2, che non appaiono


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chiaramente determinati i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste e che andrebbe altresì meglio precisato l'oggetto delle «altre prestazioni» che potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) procedano le Commissioni di merito ad una riformulazione dell'articolo 7, comma 1, nel senso di sostituire le parole: «può provvedere ad assicurare» con le seguenti: «provvede ad assicurare», al fine di evitare che la competenza ivi attribuita al Ministro delle comunicazioni non assuma la forma di una mera facoltà a provvedere;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni, sia accompagnato da una relazione in cui siano specificati, con riferimento alle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e e) dello stesso articolo 2, i parametri di riferimento utilizzati ai fini della predisposizione dell'elenco stesso;
b) all'articolo 3, comma 8, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il soggetto attuatore del programma larga banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA, ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80»;
c) all'articolo 3, comma 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole: «l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite» con le seguenti: «la ricezione via satellite, l'installazione di antenne collettive per l'estensione della copertura del territorio con soluzioni abilitanti alla larga banda»;
d) all'articolo 7, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
1) precisare che la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare le apposite convenzioni ivi previste costituisca una soluzione alla quale ricorrere solo nei casi in cui non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale;
2) specificare i soggetti con i quali l'amministrazione comunale può stipulare le convenzioni ivi previste;
3) precisare quale sia l'oggetto delle «altre prestazioni» che, in forza delle predette convenzioni, potrebbero essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.