XI Commissione - Resoconto di marted́ 20 marzo 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del vicepresidente Carmen MOTTA, indi del vicepresidente Francesco Maria AMORUSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati.
Nuovo testo C. 615 Mazzoni.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano PEDICA (IdV), relatore, riferisce che il provvedimento in esame, teso a confermare l'incompatibilità tra iscrizione all'albo degli avvocati e rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, è finalizzato a salvaguardare le posizioni acquisite medio tempore, ossia tra l'abolizione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge n. 662 del 1996 e la sua reintroduzione ad opera della predetta legge n. 339 del 2003. In particolare, rileva che con l'articolo 1, comma 1, viene sancita l'inapplicabilità dell'incompatibilità tra posizione di pubblico dipendente e iscrizione nell'albo degli avvocati ai dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati ai sensi della legge n. 662 del 1996 e che risultino iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della legge n. 339 del 2003. Per ragioni di coordinamento, con il successivo comma 2 dell'articolo 1 si dispone, conseguentemente, l'abrogazione dell'articolo 2 della stessa legge 339 del 2003 relativo alla precedente disciplina transitoria. Evidenzia quindi che con il successivo articolo 2 si reca una disciplina transitoria al fine della salvaguardia delle posizioni dei dipendenti pubblici con contratto di lavoro part-time, in modo da ripristinare la possibilità


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di ricoprire la posizione di dipendente pubblico contemporaneamente all'iscrizione all'albo degli avvocati.
Esprime quindi il proprio parere favorevole sul testo in esame.

Carmen MOTTA, vicepresidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 Realacci e abb.
(Parere alle Commissione riunite V e VIII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, riferisce che il testo in esame contiene una serie di norme dirette a migliorare le condizioni di vita nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e nasce dalla consapevolezza delle potenzialità delle aree in questione nei termini di turismo, produzioni tipiche, risorse culturali e ambientali. Ricorda che 5868 comuni hanno meno di 5000 abitanti pari al 72 per cento dei comuni italiani. Evidenzia che lo spopolamento e l'impoverimento di molte di queste aree, soprattutto montane e insulari, hanno assunto carattere strutturale. Un disagio che rischia di diventare profondo con la crescente diminuzione dei servizi ai cittadini. Con la proposta di legge si intendono attivare diverse politiche di sostegno ai piccoli comuni: attraverso la messa in rete di una serie di iniziative in grado di «fare sistema». Si delineano dunque misure per il sostegno ai piccoli comuni, alle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali secondo forme coerenti con le caratteristiche dei territori dei piccoli comuni che rappresentano un investimento per il rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale, per il mantenimento di una adeguata rete di servizi territoriali e di esercizi commerciali. Più in dettaglio il testo in esame, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, come rilevato dall'articolo 1, è volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nei piccoli comuni, nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali. L'articolo 2 reca la definizione di piccoli comuni, intendendo come tali quelli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle tipologie ivi richiamate. Ai fini delle agevolazioni finanziarie previste non sono però considerati piccoli comuni quelli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive. L'articolo 3 dispone che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, possono promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Si prevede inoltre che in tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente. Riferisce che nei predetti comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora ciò non sia possibile secondo le previsioni del regolamento comunale, le stesse competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Comunque viene precisato che il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato. L'articolo 4 prevede che, al fine di


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garantire lo sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali. A tal fine presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. L'articolo 5 detta disposizioni in materia di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali. Gli articoli 6 e 7 dettano disposizioni riguardanti i progetti informatici ed i servizi postali e di programmazione televisiva pubblica riguardanti i piccoli comuni. L'articolo 8 prevede che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Rileva quindi che l'articolo 9 reca norme per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali. In particolare si stabilisce che gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. L'articolo 10 stabilisce che il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale, ed al fine di assicurare tale servizio i comuni, le province e le regioni, possono prevedere specifiche agevolazioni. L'articolo 11 stabilisce che le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. L'articolo 12 istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2009, un apposito fondo. L'articolo 13 istituisce un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.
Esprime quindi parere favorevole sul testo in esame.

Lorenzo BODEGA (LNP), manifesta apprezzamento per il testo in esame, che delinea e prospetta interventi particolarmente attesi per i piccoli comuni. Osserva che il provvedimento trova un consenso trasversale tra tutti gruppi in quanto utile e necessario per promuovere le attività economiche, sociali ed ambientali dei piccoli comuni. Osserva tuttavia che, in ordine alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, potrebbero emergere difficoltà operative in quei comuni in cui la specifica figura del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici non possa essere attribuita al responsabile dell'ufficio tecnico.

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, fa notare che per le amministrazioni di limitate dimensioni organizzative le competenze verrebbero comunque attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Carmen MOTTA, vicepresidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Istituzione del Parco nazionale di Portofino.
Nuovo testo C. 18 Realacci.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2007.

Tommaso PELLEGRINO (Verdi), relatore, richiama il contenuto della relazione svolta nel corso della precedente seduta; propone quindi di esprimere parere favorevole sul testo in esame.

Lorenzo BODEGA (LNP), evidenzia che, in esito al previsto trasferimento su domanda al Parco nazionale di Portofino del personale che attualmente gestisce il Parco regionale di Portofino e la riserva marina del promontorio di Portofino, potrebbe sorgere il rischio di disperdere le professionalità e le competenze necessarie a presiedere alla gestione ed organizzazione dell'istituendo Parco nazionale. Auspica pertanto una particolare attenzione su tale profilo nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco Maria AMORUSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi.

La seduta comincia alle 14.45.

Risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera.
C. 1538 Nicchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2007.

Titti DI SALVO (Ulivo), relatore, ricorda che il contenuto della proposta di legge in esame era confluito in un emendamento della Commissione lavoro della Camera alla legge finanziaria e successivamente in un ordine del giorno accolto dal Governo. Auspica che il provvedimento, teso a fronteggiare il grave fenomeno delle false dimissioni del prestatore d'opera, possa essere speditamente approvato.

Il sottosegretario di Stato Rosa RINALDI dichiara di valutare favorevolmente il testo in esame e la relazione svolta dal relatore nel corso della precedente seduta. Esprime apprezzamento per le modalità adottate, ai sensi dell'articolo 1, per rendere certa la dichiarazione di dimissioni volontarie del prestatore d'opera ancorandola all'utilizzo di appositi moduli. Rileva che la proposta di legge rappresenta un utile ed opportuno strumento per arginare il deprecabile fenomeno delle dimissioni in bianco, che costituiscono un abuso del diritto al lavoro e della libertà e dignità della persona. Sottolinea la circostanza che il provvedimento non ha oneri. Esprime pertanto la forte attenzione del Governo sul testo in esame ed il parere favorevole sui contenuti dell'articolato.

Francesco Maria AMORUSO, vicepresidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.