XII Commissione - Resoconto di marted́ 20 marzo 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Gaglione.

La seduta comincia alle 13.30.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 Realacci e abb.
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donato Renato MOSELLA (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il testo unificato delle proposte di legge C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia, «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni», per esprimere un parere alle Commissioni riunite V e VIII.
Il testo base si compone di 15 articoli ed è stato adottato nella seduta del 15 marzo 2007 con il consenso sia dei gruppi di maggioranza, sia dei gruppi di opposizione.
Esso intende rispondere all'esigenza di valorizzare le potenzialità dei piccoli comuni in termini turistici, culturali e ambientali, e di rilancio del tessuto imprenditoriale e delle produzioni tipiche, anche al fine di contrastare la crescente tendenza allo spopolamento di talune aree territoriali del Paese. Aree in difficoltà, a causa dell'impoverimento e dell'assenza di investimenti, che - se messe in condizione di competere - potrebbero esprimere finalmente i talenti di cui sono ricche.
I piccoli centri, infatti, sono luoghi di storia e di cultura, intreccio straordinario di ambiente naturale, paesaggio, prodotti tipici, e qualità della vita. È in queste zone che troviamo vasta parte dei beni culturali nazionali, chiese e conventi, dimore storiche e giardini, archivi e biblioteche. Qui risiede l'Italia delle tradizioni, dell'artigianato artistico, della coesione sociale. Risorse


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immense che, se valorizzate in modo adeguato, possono diventare laboratori del nuovo made in Italy, motori di un nuovo sviluppo economico del Paese.
Il presidente Ciampi ha sottolineato - nel giugno del 2005 - che «"Piccolo" non è sinonimo di debolezza. Piccolo può essere, invece, espressione di una qualità migliore della vita, può tradursi in un'occasione per trasformare "il borgo" in una comunità locale che, nel rapporto di leale collaborazione con gli altri enti territoriali, sappia raccogliere le sfide della globalizzazione». Ed ha esortato a «promuovere interventi che, utilizzando anche le nuove tecnologie, siano capaci di contemperare sviluppo e solidarietà, crescita competitiva dei territori e garanzia della effettività dei diritti e dei servizi alle persone e alle imprese...».
L'articolo 1 indica le finalità della legge. Tra queste rientrano la promozione e il sostegno alle attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni, oltre che la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale e storico-culturale di tali comuni.
L'articolo 2 reca, quindi, i criteri per l'individuazione dei comuni che ai fini del provvedimento in esame sono considerati «piccoli comuni», il cui elenco sarà successivamente definito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da trasmettere alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.
L'articolo 3 contiene una serie di disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti (e, dunque, non solo i «piccoli comuni» di cui all'articolo 2), mentre l'articolo 4 reca misure volte a favorire l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali nei piccoli comuni, con particolare riferimento, tra l'altro, alla sanità e ai servizi socio-assistenziali, anche mediante l'istituzione di centri multifunzionali.
Gli articoli da 5 a 11 recano norme in materia di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali; programmi di e-government; servizi postali e programmazione televisiva pubblica; istituti scolastici; interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali; sistema distributivo dei carburanti; agevolazioni in materia di servizio idrico.
L'articolo 12 istituisce un Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, con dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sulle cui risorse può essere, tra l'altro, riconosciuto un credito d'imposta a favore dei soggetti che sponsorizzano i piccoli comuni, anche con riferimento alle attività sociali.
L'articolo 13 istituisce il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, volto a promuoverne lo sviluppo economico e sociale, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
L'articolo 14 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 15 esclude i sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti dall'applicazione del limite dei due mandati consecutivi, novellando in tal senso il Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Si ricorda altresì che, nella scorsa legislatura, la Camera approvò pressoché all'unanimità un provvedimento (TU. C. 1174 e C. 2952), che verteva sulla medesima materia, che non venne però approvato dall'altro ramo del Parlamento.
Apprezzando, in generale, le finalità del provvedimento e, in particolare, l'attenzione che esso dedica ai profili socio-sanitari dello sviluppo dei piccoli comuni, e sottolineando l'ampiezza di consensi che ne ha contraddistinto l'esame, preannuncia una proposta di parere favorevole, essendo tuttavia disponibile a raccogliere eventuali suggerimenti che dovessero essere formulati nel corso del dibattito.

Elisabetta GARDINI (FI), premesso un giudizio favorevole sul provvedimento in esame, chiede al relatore chiarimenti in riferimento alle disposizioni recate dal comma 10 dell'articolo 3, che prevedono che i genitori residenti in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possano richiedere che la nascita dei figli, avvenuta in un comune diverso da quello di residenza, risulti negli atti dello stato


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civile del comune di residenza dei genitori medesimi, purché il comune di nascita sia ricompreso nel territorio della medesima provincia del comune di residenza. Al riguardo non comprende perché sia strato previsto questo limite, potendo ben verificarsi, specie nei piccoli comuni di montagna, che il comune di nascita - pur limitrofo a quello di residenza - non sia tuttavia compreso nella medesima provincia di quest'ultimo.
A tale proposito, chiede al relatore se sia possibile sottoporre tale rilievo alle Commissioni di merito, inserendolo nella sua proposta di parere.

Donato Renato MOSELLA (Ulivo) relatore, ritiene che i rilievi formulati dall'onorevole Gardini possano essere presi in considerazione nella sua proposta di parere, pur se non strettamente attinenti ai profili di competenza della Commissione affari sociali.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) condivide la proposta di parere favorevole preannunciata dal relatore, anche perché il provvedimento era stato già esaminato e approfondito nel corso della passata legislatura. Esprime apprezzamento per il testo in esame, che mira alla valorizzazione delle potenzialità dei piccoli comuni, nei quali la vita familiare è senz'altro più intensa e la qualità della vita migliore. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10 - che anche nella passata legislatura si era tentato di approvare -, osserva che la situazione cui tale norma vuol porre rimedio è molto diffusa anche nella sua regione e che pertanto è giusto riconoscere ai genitori la facoltà di far acquisire agli atti dello stato civile del comune di residenza la nascita dei figli pur se avvenuta in un comune diverso. Tuttavia, concordando con l'onorevole Gardini, non ritiene condivisibile la previsione secondo cui il comune di nascita e quello di residenza devono insistere sul territorio della medesima provincia. Esprime quindi perplessità sulla limitata portata dell'articolo 15, che esclude per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il limite dei due mandati consecutivi, ritenendo che tale previsione debba essere estesa a tutti i comuni. Infine, riterrebbe opportuno che nel testo in esame sia inserita una norma che preveda che i piccoli comuni siano dotati, in mancanza di un ospedale, di un centro di pronto intervento che possa garantire, in caso di emergenza, un soccorso immediato e il trasporto con autoambulanza nell'ospedale più vicino.

Mimmo LUCÀ, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO DEI NOVE

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
C. 780-1891/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia.

Audizione del Ministro delle politiche per la famiglia, on. Rosy Bindi.
(Svolgimento e conclusione).

Mimmo LUCÀ, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo aver rivolto un saluto al ministro, introduce l'audizione.


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Il ministro Rosy BINDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Domenico DI VIRGILIO (FI), Salvatore MAZZARACCHIO (FI), Donato Renato MOSELLA (Ulivo), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC), Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), Massimiliano SMERIGLIO (RC-SE), Katia ZANOTTI (Ulivo), Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), Lalla TRUPIA (Ulivo) e Elisabetta GARDINI (FI).

Il ministro Rosy BINDI fornisce ulteriori precisazioni.

Mimmo LUCÀ, presidente, ringrazia il ministro per il suo intervento e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.