XIII Commissione - Mercoledì 21 marzo 2007


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ALLEGATO

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. (Testo unificato C. 15 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia: «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;
considerato che:
in coerenza con le condivisibili e apprezzabili finalità del provvedimento, appare opportuno potenziare e precisare gli interventi a sostegno delle attività agricole, considerata la rilevanza che l'agricoltura assume rispetto alla realtà economica, sociale e culturale dei piccoli comuni;
in particolare, risulta opportuno inserire tra le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 12 specifiche misure rivolte a favorire l'accorpamento dei terreni agricoli, in modo da rafforzare le imprese e garantire una maggiore tutela del territorio, e riservare a tali misure una quota significativa, non inferiore al 30 per cento, del fondo di cui al medesimo articolo 12; di conseguenza risulterebbe altresì opportuno, nei limiti delle risorse reperibili, incrementare la dotazione del suddetto fondo;
con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, si segnala l'esigenza di distinguere, relativamente alla destinazione degli immobili dismessi, la destinazione ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, che può essere ricondotta alle competenze di Sviluppo Italia, dall'attività di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, che attiene piuttosto alle competenze di Buonitalia s.p.a. e delle strutture e dei servizi di promozione delle regioni;
con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, appare opportuno prevedere, nei piccoli comuni, limiti di importo più elevati sia per quanto concerne la facoltà per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, sia per quanto concerne le attività di vendita diretta; appare altresì opportuno precisare espressamente che tali disposizioni si applicano anche alle cooperative agricole e forestali;
con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si osserva che si tratta di iniziative già adesso comprese tra le funzioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e che è già attivo un apposito portale telematico destinato a scopi di promozione, gestito da ISMEA;
con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, occorre evidenziare che si tratta di misure che hanno valore soltanto indicativo e che non devono creare sovrapposizioni con la disciplina delle denominazioni riconosciute;
con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, si rileva che il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, integrando il testo del comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha già stabilito, in via generale, che gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali;
più in generale, con riferimento alle disposizioni in materia di attività agricole contenute nell'articolo 5, si segnala l'opportunità di introdurre misure volte a promuovere ed agevolare il rapporto diretto fra produttori e consumatori,


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organizzando apposite aree pubbliche di promozione e vendita diretta di prodotti tipici locali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, si preveda, in modo distinto, una destinazione degli immobili dismessi ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, per la quale si può prospettare la collaborazione con Sviluppo Italia, e una destinazione ad attività di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, per la quale si può prospettare la collaborazione con la società Buonitalia spa e con le strutture e i servizi di promozione delle regioni;
2) con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, si preveda che nei piccoli comuni i limiti di importo per la stipula diretta di contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono innalzati a 100 mila euro nel caso di imprenditori singoli e a 600 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata; analogamente, si preveda che nei piccoli comuni i limiti di importo per la vendita diretta, di cui al comma 8 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, sono innalzati a 320 mila euro per gli imprenditori individuali e a 8 milioni di euro per le società; si precisi, infine, che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle cooperative agricole e alle cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
3) con riferimento all'articolo 5, si riformuli il comma 2, facendo riferimento ai «prodotti agroalimentari tipici o locali», anziché ai «prodotti agroalimentari tradizionali», prevedendo la dicitura «Territorio di produzione del ...» e specificando che l'indicazione dei prodotti nella cartellonistica dei comuni non è in ogni caso costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato;
4) con riferimento al medesimo articolo 5, si sopprima il comma 4;
5) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, si preveda, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un obbligo, anziché una facoltà;
6) con riferimento all'articolo 12, comma 2, si inserisca tra le misure di agevolazione fiscale che sono finanziate a valere sul fondo di cui al medesimo articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei piccoli comuni, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, situati nel territorio del medesimo comune e aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari; si preveda quindi di riservare una quota del fondo non inferiore al 30 per cento delle disponibilità al finanziamento di tali agevolazioni; si preveda altresì, per i suddetti atti di trasferimento, l'applicazione del comma 5 dell'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994 (riduzione degli onorari notarili ad un sesto); si disponga, infine, che l'applicazione delle agevolazioni in questione ha luogo a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato; la dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili; nel caso di violazione degli obblighi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-bis;


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7) con riferimento al decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13, si preveda anche il concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
e con le seguenti osservazioni:
1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 5, oppure fare esplicito riferimento al rafforzamento del portale telematico già gestito da ISMEA;
2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 12;
3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una norma specifica volta a introdurre e rafforzare la filiera corta (rapporto diretto tra produttore e consumatore), organizzando apposite aree pubbliche di promozione e vendita diretta di prodotti tipici locali.