II Commissione - Resoconto di marted́ 27 marzo 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.25.

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni.
C. 506 Antonio Pepe.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che l'onorevole Leone sostituirà l'onorevole Bondi per l'esame della proposta di legge C. 506. Avverte altresì che la proposta di legge in esame è stata inserita nel calendario del lavori della Commissione in quota opposizione, su richiesta del gruppo di Forza Italia.

Antonio LEONE (FI), relatore, evidenzia come la proposta di legge in esame intervenga su una materia estremamente delicata, quale la geografia giudiziaria, sottolineando come vi sia una stretta connessione


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tra la qualità del servizio-giustizia, intesa come giustizia rapida ed accessibile, e la diffusione sul territorio degli uffici giudiziari. Tale connessione è ancora più evidente in un contesto come quello della giustizia italiana caratterizzato da insufficienti risorse strutturali.
Una geografia giudiziaria conforme alle realtà sociali, economiche e territoriali è un presupposto irrinunciabile per la razionalizzazione della organizzazione degli uffici giudiziari e, quindi, delle scarse risorse. L'obiettivo di avvicinare la giustizia al cittadino può essere realizzato solo se la diffusione degli uffici giudiziari sul territorio è ispirato a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto di una serie di fattori come l'estensione del territorio, il numero di abitanti, la difficoltà di collegamenti, la realtà sociale, lo sviluppo economico sotto il profilo sia industriale che imprenditoriale nonchè gli indici di contenzioso sia civile che penale, che poi sono il precipitato di tutti gli altri dati.
La proposta di legge in esame si pone proprio questo obiettivo: sulla base di tali dati ottimizzare il servizio-giustizia nella provincia di Foggia ridisegnando la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio secondo la reale consistenza del bacino di utenza e della relativa domanda di giustizia. Già nelle scorse legislature furono presentate proposte di legge del tenore di quella oggi all'esame della Commissione Giustizia. Nella XII legislatura la Commissione giustizia avviò l'esame di una proposta di legge presentata dall'onorevole Paolo Agostinacchio diretta ad istituire a Foggia la sezione distaccata della Corte di appello di Bari, ma che tuttavia - per quei veti incrociati e trasversali che ciascun deputato si sente di dover porre ogni qual volta si palesi la prospettiva di approvare una proposta di legge che risponda alle esigenze di un territorio diverso da quello proprio - non è stato possibile portare a compimento. Si augura che tale miope atteggiamento, che non tiene conto che l'interesse generale viene perseguito solo se si ha attenzione delle istanze che pervengono dalle diverse realtà locali, sia messo da parte nell'esaminare la proposta di legge in esame. La Commissione Giustizia, senza alcun pregiudizio, dovrà verificare se sussistono i requisiti per modificare la geografia giudiziaria della Capitanata. Se l'esito di tale verifica sarà positivo si potrà procedere all'approvazione della proposta di legge.
Per quanto attiene al merito della proposta di legge, questa si compone di sei articoli, dei quali il primo ed il secondo costituiscono l'asse portante, essendo diretti rispettivamente ad istituire a Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari nonché il Tribunale per i minorenni. Da tale modifica della geografia giudiziaria sono interessate direttamente le circoscrizioni di Foggia e Lucera.
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge sono riportate le ragioni che rendono opportuna la revisione dell'assetto territoriali degli uffici giudiziari ricompresi in tali circoscrizioni. In primo luogo è richiamato il piano di sviluppo regionale, approvato dal consiglio regionale della Puglia, che individua tre grandi «sistemi urbani»: l'arco Jonico-Salentino, la Puglia centrale e la Capitanata. Di questi tre grandi sistemi solo la provincia di Foggia è priva di corte d'appello. Vi è poi la distanza da Bari della città di Foggia e dei comuni della Capitanata: di questi il più distante è Vico del Gargano (232 chilometri). Inoltre, la distanza media tra le sedi di tribunale ed il capoluogo regionale è di chilometri 165. Altro fattore sul quale si basa la proposta di legge è l'elevato numero di abitanti della provincia di Foggia, che conta circa 700 mila residenti, nonché l'elevato numero degli affari penali e civili dei tribunali di Foggia e di Lucera. Non viene invece fatto riferimento ad un dato estremamente rilevante anche in una ottica di revisione della geografia giudiziaria: allo sviluppo imprenditoriale che negli ultimi anni ha interessato tutta la provincia di Foggia. Una realtà economica in via di forte sviluppo ha bisogno di servizi che la sostengano. Tra questi servizi la giustizia occupa un ruolo di primo piano, in


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quanto una giustizia veloce ed efficiente è un fattore di sicurezza del quale l'economia imprenditoriale ha bisogno. Inoltre alcune realtà imprenditoriali determinano un forte incremento di potenziali utenti della giustizia per alcuni mesi dell'anno. Si pensi, ad esempio, all'imprenditoria turistica.
L'articolo 1, quindi, è diretto ad istituire a Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari ed una sezione distaccata della corte di assise di appello di Bari. Tali sezioni distaccate avranno giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Foggia e Lucera. Il circondario dei tribunali di Bari e Trani resterebbe sotto la giurisdizione della Corte di appello di Bari, mentre il circondario dei tribunali di Foggia e Lucera passerebbe sotto la giurisdizione della sezione distaccata di Foggia della Corte di appello di Bari.
L'articolo 2 istituisce a Foggia il Tribunale per i minorenni. Ricorda che l'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario dispone che in ogni sede di corte d'appello o di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale per i minorenni. L'istituendo tribunale per i minorenni nella città di Foggia avrà, quindi, giurisdizione su tutto il territorio di competenza della nuova sezione distaccata della corte d' appello di Bari. In merito alla disposizione in esame la relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 506, sottolinea, in particolare, il crescente fenomeno della criminalità organizzata e microcriminalità giovanile che ha riguardato questa città e la sua provincia, nonché le difficoltà che incontrano i familiari dei minorenni ospitati nell'istituto di rieducazione minorile di Bari, «nella maggior parte dei casi poco abbienti», ad assicurare loro una adeguata assistenza.
L'articolo 3 non modifica la geografia giudiziaria, ma interviene direttamente sul codice di procedura penale sia pure in ragione dell'assetto sul territorio degli uffici giudiziari. In particolare, si mira a modificare l'articolo 51 del codice di rito in merito all'esercizio delle funzioni requirenti nella procura generale della Repubblica presso la sezione distaccata di corte di appello. La disposizione in commento novella i commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo, relativi alle attribuzioni del procuratore distrettuale antimafia (procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello). Ricorda quindi che il comma 3-bis attribuisce specifica competenza alla Procura distrettuale antimafia per lo svolgimento delle indagini e delle funzioni accusatorie nei procedimenti afferenti ai delitti di criminalità organizzata. Il comma 3-ter prevede che, nei casi previsti dal comma 3-bis, il procuratore generale presso la corte di appello possa, per giustificati motivi, e previa richiesta del procuratore distrettuale, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato della Procura del tribunale competente. Inserendo nel comma 3-bis un ulteriore periodo, l'articolo 3, comma 1 della proposta di legge prevede che per i distretti di corte di appello nei quali è istituita una sezione distaccata (attualmente Bolzano, Sassari e Taranto, oltre all'istituenda sezione di Foggia) le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per delitti di criminalità organizzata sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente (nel caso previsto dalla proposta di legge all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale di Foggia). Inserendo nel comma 3-ter un ulteriore periodo, l'articolo 3, comma 2 della proposta di legge prevede che - sempre nei casi previsti dal comma 3-bis - l'avvocato generale presso la sezione della corte di appello possa, per giustificati motivi, e previa richiesta del procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione distaccata, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato della Procura del tribunale competente. In sostanza, con la novella si ottiene che la relativa decisione non debba essere presa dal procuratore generale presso la corte di


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appello ma possa essere assunta anche in sede «decentrata», dall'avvocato generale.
Gli articoli 4 e 5 attengono agli aspetti organizzatori del provvedimento. L'articolo 4 autorizza il Ministro della giustizia - presumibilmente con proprio decreto - ad apportare le variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge n. 30 del 1989, conseguenti all'istituzione della sezione distaccata di Foggia della corte di appello di Bari.
L'articolo 5 attiene all'individuazione delle piante organiche dei nuovi uffici giudiziari e alla data di inizio del funzionamento degli uffici stessi. In particolare, la disposizione in esame affida ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il compito di stabilire le piante organiche della sezione distaccata della Corte di appello, della sezione distaccata della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni di Foggia. Al riguardo, si osserva che dalla formulazione del testo si evince che la determinazione del personale necessario al funzionamento degli uffici dovrà avvenire attraverso la contemporanea riduzione («ridefinizione») delle dotazioni organiche di altri uffici. Con lo stesso decreto il Ministro della giustizia dovrà, inoltre, fissare la data di inizio del funzionamento degli uffici, che dovranno comunque essere operativi entro un anno dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 6 disciplina la fase transitoria del passaggio di competenze verso i nuovi uffici giudiziari e stabilisce, al comma 1, che alla data di istituzione dei nuovi uffici, gli affari pendenti dinanzi alla Corte di appello di Bari e appartenenti per ragioni di territorio alla sezione distaccata di Foggia o al Tribunale per i minorenni di Foggia vengano devoluti a tali nuovi uffici. Ai fini di una migliore formulazione dell'articolo in esame, sarà opportuno fare espresso riferimento anche agli affari civili e penali pendenti presso il Tribunale per i minorenni di Bari e non solo agli affari pendenti presso la Corte di appello di Bari. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di collegare lo spostamento della competenza sui procedimenti da assegnare ai nuovi uffici giudiziari non tanto alla data di istituzione di tali uffici, come previsto dalla disposizione in commento, bensì alla data di inizio del loro funzionamento. Al riguardo, osserva, infatti, che la data di istituzione dei nuovi uffici giudiziari può non coincidere con quella relativa alla loro entrata in funzione in quanto il precedente articolo 5 prevede che l'entrata in funzione delle nuove sezioni distaccate e del nuovo Tribunale per i minorenni venga stabilita dal Ministro della Giustizia, tenuto conto che tali uffici dovranno essere operativi, al più tardi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 2 individua una deroga al regime previsto dal comma precedente, escludendo il passaggio di competenze in alcuni casi. Nei procedimenti civili ciò avviene quando la causa di appello sia già stata rimessa al collegio attraverso la fissazione della data dell'udienza di discussione, nei procedimenti penali ove si sia già chiusa l'udienza preliminare con decreto che dispone il giudizio e quest'ultimo sia già stato notificato alle parti, negli affari di volontaria giurisdizione quando gli stessi siano già in corso.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire.
C. 813 Consolo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, in sostituzione del relatore Vitali, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto della proposta di legge.
Rileva quindi come i recenti conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, conseguiti


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alla decisione di taluni giudici di non considerare impedimento assoluto, per gli effetti di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, il diritto-dovere di un membro del Parlamento di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione in Assemblea alle votazioni, impongano al Parlamento di affrontare la questione di fondo del necessario bilanciamento e contemperamento tra le esigenze sottese allo svolgimento della funzione parlamentare, da un lato, e le esigenze sottese alla funzione giurisdizionale, dall'altro.
È fuor di dubbio che tanto la funzione parlamentare, quanto la funzione giurisdizionale costituiscano estrinsecazione di poteri di pari rango costituzionale e che tanto l'attività parlamentare, quanto il regolare svolgimento di un processo, meritino di ricevere eguale garanzia da parte dell'ordinamento. Tuttavia, per un membro del Parlamento, l'attività parlamentare, quale prima estrinsecazione del suo potere-dovere di assolvere al mandato parlamentare, ha carattere indefettibile e non può, dunque, essere sacrificata da esigenze di carattere processuale; sotto questo profilo, la funzione giurisdizionale non può e non deve, in effetti, essere anteposta all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento della funzione parlamentare.
Anche, quindi, sulla spinta dei recenti accadimenti, risulta essere senz'altro opportuno e non procrastinabile che il Parlamento intervenga a chiarire e specificare come il legittimo impedimento richiamato dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale possa consistere anche, per un membro del Parlamento, nell'esercizio dell'attività parlamentare stessa.
Per tale ragione, dunque, la presente proposta di legge, con la quale - intervenendo sul testo dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale mediante l'aggiunta di un comma - dispone espressamente che l'esercizio dell'attività parlamentare costituisce legittimo impedimento a comparire ai sensi e per gli effetti della norma in parola.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 27 marzo 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.

5-00322 Fluvi: Carenza di organico presso la sezione distaccata di Empoli del tribunale di Firenze.

Pino PISICCHIO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alberto FLUVI (Ulivo), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, che non apporta nessun contributo utile alla soluzione della questione prospettata, limitandosi a descrivere la situazione di carenza di organico nella quale versa la sezione di Empoli del tribunale di Firenze. Situazione della quale l'interrogante è, evidentemente, già a conoscenza, avendo la stessa dato origine all'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Pino PISICCHIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

La seduta termina alle 14.10


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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 27 marzo 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.10.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00861 Tenaglia: Carenza di organico presso il tribunale di Vasto.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), replicando, si dichiara soddisfatto solo della parte finale della risposta, in quanto ritiene che le indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 luglio 2006, meritino di essere prese in seria considerazione. Sottolinea, peraltro, come le valutazioni del ministero della giustizia, in relazione alle piante organiche del tribunale di Vasto, non appaiano sempre fondate su dati concreti.

5-00859 Contento: Carenza di organico presso il tribunale di Pordenone.

Manlio CONTENTO (AN) illustra l'interrogazione relativa alla grave situazione in cui versa il tribunale di Pordenone ricordando come tale denuncia veda concordi i magistrati a cominciare dal Presidente, l'avvocatura con l'intero Consiglio dell'Ordine ed i dirigenti cui è affidata la responsabilità degli uffici giudiziari.
Chiede, quindi, al Governo di chiarire, senza incertezze e titubanze, se esistano soluzioni volte a rafforzare, nel breve termine, l'organico esistente allo scopo di scongiurare il «collasso» degli uffici giudiziari del tribunale di Pordenone.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Manlio CONTENTO (AN) nel ringraziare il sottosegretario per l'articolata risposta, ritiene che la scelta di parametrare le piante organiche ai carichi di lavoro rischi di non rivelarsi opportuna nei confronti di quegli uffici che registrano, come per il tribunale di Pordenone, un alto livello di efficienza.
Il rischio, infatti, è che si finiscano per favorire uffici dove la mole di cause iscritte è notevole, a scapito di uffici dove il livello di «produttività» è notevole perché l'incremento di cause decise, rispetto ai nuovi procedimenti, continua a vedere percentuali in aumento.
Si dichiara, quindi, non del tutto soddisfatto della risposta perché i segnali di attenzione, pur rinvenibili nella risposta, non consentono di vedere risolta definitivamente ed in concreto la situazione denunciata. Si rammarica inoltre di dovere rilevare come, mentre i vertici dell'ufficio hanno auspicato il ricorso a procedure di mobilità, tale scelta risulterebbe osteggiata dal personale amministrativo di ruolo.
Ritiene, infatti, che la soluzione dei problemi di organico del tribunale vada affrontata anche con riguardo ai cittadini che agli uffici giudiziari si rivolgono e spera che tali posizioni, pur legittime, non finiscano per ritorcersi a danno del tribunale, magari rallentando le iniziative volte a dare risposta alle esigenze organizzative manifestate.

Pino PISICCHIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.


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COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 marzo 2007.

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1638 ed abb./A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.30 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di utilizzazione delle denunce anonime.
C. 810 Consolo.

Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci, C. 1877 Costa e C. 2147 Palomba.

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-00858 Buemi: Problematiche relative allo sbocco delle assunzioni dei vincitori di concorso presso gli istituti penitenziari.

5-00860 Daniele Farina: Sui ritardi nel pagamento degli emolumenti dovuti ai giudici onorari, nonché agli interpreti e traduttori che svolgono attività presso l'amministrazione della giustizia.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI