Commissioni Riunite V e VIII - Marted́ 27 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni con le seguenti: i piccoli Comuni, valorizzandone le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali, nonché il patrimonio naturale, rurale e storico culturale custodito presso gli stessi Enti.
* 1. 1.Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni con le seguenti: i piccoli Comuni, valorizzandone le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali, nonché il patrimonio naturale, rurale e storico culturale custodito presso gli stessi Enti.
* 1. 2.Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

Al comma 1, sostituire le parole: e storico-culturale con le seguenti: storico-culturale e architettonico.
1. 3.Dussin, Caparini, Garavaglia.

Al comma 1, dopo le parole: favorendo altresì l'adozione inserire le seguenti: di nuove tecnologie e.
1. 4.Dussin, Caparini, Garavaglia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le regioni disciplinano con propria legge, per i comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui all'articolo 13. La legge regionale disciplina, in particolare:
a) gli incentivi per il riequilibrio territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali, che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
b) gli interventi per il sostegno economico, nonché per lo sviluppo delle attività economiche e produttive sui territori dei piccoli comuni, come definiti ai sensi dell'articolo 2;
c) le misure per lo sviluppo sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;


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d) gli interventi di sostegno all'attività culturale e alle tradizioni locali.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi con le seguenti: provvede al riparto dei contributi tra le diverse regioni, sulla base del decreto di cui al comma 2.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Legge quadro per il sostegno dei piccoli comuni.
1. 5.Di Gioia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
1. 6.Piro.

Al comma 3, aggiungere, infine il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1. 7.Zeller, Brugger, Widmann.

ART. 2.

Sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto idrogeologico o sia interessato da rilevanti criticità ambientali;
2. 1.Piro.

Sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
a) comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto o sia interessato da rilevanti criticità ambientali;
2. 1.(Nuova formulazione) Piro.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in prevalenza montane o rurali, con le seguenti: montane, rurali, delle isole, lacustri, di pianura e costieri.
* 2. 2.Margiotta.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in prevalenza montane o rurali, con le seguenti: montane, rurali, delle isole, lacustri, di pianura e costieri.
* 2. 3.Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge sono considerati piccoli comuni anche quelli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientranti in una delle tipologie previste alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, che sono stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità.
2. 4.Oliva, Neri.


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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge sono considerati piccoli comuni anche quelli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientranti in una delle tipologie previste alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, che possiedono un patrimonio storico, artistico e culturale di particolare pregio.
2. 5.Oliva, Neri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I comuni rientranti in una dello tipologie previste alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, ai fini della presente legge, non sono in nessun caso considerati piccoli comuni quando il loro territorio ricade nell'area metropolitana, del capoluogo di provincia.
2. 6.Oliva.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, non beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.
2. 7.Oliva.

Al comma 2, sopprimere le parole: Solo ai fini delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.
2. 8.Di Gioia.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.
2. 9.Piro.

Al comma 2, sostituire le parole: anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, con le seguenti: o che siano confinanti con grandi centri metropolitani.
2. 10.Piro.

Al comma 3, dopo le parole: dei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: integrato da una relazione dettagliata circa i parametri e gli indici in forza dei quali viene conferito lo status di piccolo comune.
2. 11.Pegolo.

Al comma 3, dopo le parole: dei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: integrato da una relazione dettagliata circa i parametri adottati.
2. 11.(Nuova formulazione) Pegolo.

Al comma 4, sostituire le parole: ogni tre anni con le seguenti: ogni due anni.
* 2. 12.Margiotta.

Al comma 4, sostituire le parole: ogni tre anni con le seguenti: ogni due anni.
* 2. 13.Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Lo Stato e le Regioni.
** 3. 1.Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Lo Stato e le Regioni.
** 3. 2.Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.


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Al comma 1, sostituire le parole: sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere con le seguenti: d'intesa con l'ANCI, promuovono.
* 3. 3.Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere con le seguenti: d'intesa con l'ANCI, promuovono.
* 3. 4.Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

Al comma 1, sostituire le parole da: iniziative per le unioni di comuni sino a: specifiche funzioni con le seguenti: iniziative per favorire l'associazionismo del comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'Unione di comuni e, per i territori montani, della Comunità montana, ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 3. 5.Quartiani.

Al comma 1, sostituire il periodo: iniziative per le unioni di comuni fino a specifiche funzioni con il seguente: iniziative per favorire l'associazionismo dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, nelle forme dell'Unione di comuni e, per i territori montani, della Comunità montana, ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 3. 6.Bocci.

Al comma 1, sostituire le parole da: iniziative per le unioni di comuni fino a specifiche funzioni con il seguente periodo: iniziative per favorire l'associazionismo dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'Unione di comuni e, per i territori montani, della Comunità montana, ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 3. 7.Marchi, Bordo.

Al comma 1, sostituire le parole: l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 con le seguenti: le Unioni tra Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000.
* 3. 8.Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 con le seguenti: le Unioni tra Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000.
* 3. 9.Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi, Armosino.

Al comma 2, sopprimere le parole o esterno.
3. 10.Acerbo, Cacciari.

Al comma 2, sostituire le parole: o esterno con le seguenti: o ad un soggetto esterno.
3. 50.I Relatori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In deroga all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista, purché abbia i requisiti e le professionalità richieste e sia dipendente dell'Ente stesso.
3. 11.Margiotta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In deroga all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006


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n. 163, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista, purché abbia i requisiti e le professionalità richieste e sia dipendente dell'Ente stesso.
** 3. 12.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 4, prima della lettera a) inserire la seguente:
0a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 13.Margiotta.

Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), d).
3. 14.Pegolo.

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) l'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per lavori di singolo importo inferiore a 1.500.000 euro;
3. 15.Caparini, Dussin, Garavaglia.

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) l'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro, e il comma 8 dell'articolo 7, del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro;.
3. 16.Dussin, Caparini, Garavaglia.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).
3. 17.Marchi.

Al comma 7, sostituire le parole: al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente con le seguenti: a titolo gratuito.
3. 18.Acerbo, Cacciari.

Al comma 7, sostituire le parole: nonché di caserme dismesse e di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso con le seguenti: nonché di caserme dismesse, di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi.
* 3. 19.Margiotta.

Al comma 7, sostituire le parole: nonché di caserme dismesse e di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso con le seguenti: nonché di caserme dismesse, di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi.
* 3. 20.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 7, sostituire le parole da: ovvero, anche di intesa fino alla fine del comma, con le seguenti: , ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia spa, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia spa, nonché per altre attività comunali.
3. 21.Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Fogliardi, Brandolini, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.


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Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti modalità e termini per l'eventuale stipula di assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dei compiti svolti, nei comuni di cui al comma 2, da sindaci o amministratori locali titolari delle funzioni comunali di protezione e difesa civile. Il decreto di cui al periodo precedente assicura che la eventuale copertura assicurativa operi nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari stanziamenti in favore del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dell'interno, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 22.Fasciani.

Al comma 8, sostituire le parole: Le regioni possono promuovere interventi con le seguenti: Le Regioni promuovono interventi.
* 3. 23.Margiotta.

Al comma 8, sostituire le parole: Le regioni possono promuovere interventi con le seguenti: Le Regioni promuovono interventi.
* 3. 24.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 9, sostituire le parole: Le regioni possono altresì incentivare con le seguenti: Le Regioni incentivano.
** 3. 25.Margiotta.

Al comma 9, sostituire le parole: Le regioni possono altresì incentivare con le seguenti: Le Regioni incentivano.
** 3. 26.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di recupero della qualità e funzionalità del patrimonio edilizio esistente, è possibile far ricorso ad incentivi ed accordi, attraverso i quali, anche in deroga agli strumenti urbanistici, pervenire al risanamento dei volumi esistenti, all'asservimento di talune aree pubbliche e private, al restauro dei prospetti.
Tali strumenti convenzionali possono stabilire incrementi di superficie, possibilità di suddividere le unità abitative, di mutare la destinazione d'uso di una parte dell'edificio, di realizzare pertinenze, prevedendo che gli oneri urbanizzativi siano impiegati per:
a) interventi di recupero e valorizzazione di preesistenze di interesse storico-ambientale;
b) soluzioni particolarmente curate in relazione alle esigenze di portatori di handicap, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia;
c) ogni altra prestazione di arredo urbano che concorra a qualificare l'insediamento ed a migliorarne la funzionalità e le relazioni con il contesto circostante, realizzando, cioè, ambienti urbani dotati di una riconoscibile identità che arricchiscano l'immagine complessiva del comune.
3. 27.Lupi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. La copertura integrale del segnale televisivo rimane a carico dello Stato, anche nelle frazioni di piccoli comuni con non meno di 10 nuclei abitativi. Per l'istallazione di cabine telefoniche pubbliche si deroga al contratto minimo garantito.
3. 28.Pedrini.


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Al comma 10, sopprimere le parole: , purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.
* 3. 29.Margiotta.

Al comma 10, sopprimere le parole: , purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.
* 3. 30.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modifiche e le integrazioni di cui al periodo precedente prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il parto sia effettivamente avvenuto, e che si registri l'accordo tra i genitori sulla scelta del comune di residenza quale luogo di nascita.
3. 51.I Relatori.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. I piccoli comuni sono esonerati dal pagamento delle spese di verifica dei pesi pubblici di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182.
3. 31.Margiotta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi alle pluriattività).

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica nei piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.
* 3. 01.Margiotta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi alle pluriattività).

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica nei piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.
* 3. 02.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo la presenza sul territorio di almeno un ufficio postale, una farmacia ed un istituto di istruzione scolastica dell'obbligo, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 7, 8, 12 e 13 della presente legge.
4. 1.Sgobio, De Angelis, Napoletano, Pignataro, Crapolicchio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , alla tutela del ciclo idrico, al risparmio ed alla efficienza energetici, all'uso delle fonti rinnovabili.
4. 2.Francescato, Camillo Piazza.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
a) all'articolo 4, sopprimere il comma 4;
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «i collegamenti informatici» a «comma 2,».
4. 3.Di Gioia.


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Al comma 2, dopo la parola: multifunzionali inserire le seguenti: ovvero per le funzioni inerenti l'e-government e connessi alle tecnologie ICT.
* 4. 4.Margiotta.

Al comma 2, dopo la parola: multifunzionali inserire le seguenti: ovvero per le funzioni inerenti l'e-government e connessi alle tecnologie ICT.
* 4. 5.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: Nei piccoli comuni i limiti di importo di cui al comma 2 del citato articolo 15 sono innalzati a 100.000 euro nel caso di imprenditori singoli e a 600.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata. I limiti di importo di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, nei piccoli comuni sono innalzati a 320.000 euro per gli imprenditori individuali e a 8 milioni di euro per le società. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cooperative agricole e alle cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
4. 6.Franci, Zucchi, Mariani, Bertolini, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Fogliardi, Brandolini, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e con le seguenti: favorisce, d'intesa con l'ANCI e sentite.
* 5. 1.Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e con le seguenti: favorisce, d'intesa con l'ANCI e sentite.
* 5. 2.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura «Territorio di produzione del ....» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo. L'indicazione dei prodotti di cui al presente comma non è costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato.
5. 3.Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Fogliardi, Brandolini, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

Al comma 3, dopo le parole: in forma coordinata tra le imprese agricole aggiungere le seguenti: e le imprese di produzione agroalimentare.
5. 4.Peretti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con le imprese artigiane di produzione agroalimentare ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. 5.Peretti.


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Sopprimere il comma 4.
5. 6.Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Brandolini, Fogliardi, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

Al comma 4, sostituire le parole: possono essere considerati con le seguenti: sono considerati.
5. 7.Di Gioia.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazioni per il recupero di terre incolte).

1. Alla legge 4 agosto 1978, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 5, è sostituito con il seguente:
«Le regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, attribuendo precedenza ai richiedenti che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto.»;
b) all'articolo 5, il comma 5, è sostituito con il seguente:
«Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1o giugno 1977, n. 285, e comunque ai richiedenti che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.»;
c) all'articolo 9, il comma 1, è sostituito con il seguente:
«Per il ripristino delle condizioni culturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 marzo 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352, attribuendo precedenza agli assegnatari di territori ricadenti nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

2. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.
5. 01.Dussin, Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Insediamento delle professioni tecniche).

1. Per le attività di cui agli articoli 4, comma 3 e 5, comma 3, i piccoli comuni singoli e associati, avvalendosi anche delle risorse del fondo di cui all'articolo 13, possono stipulare convenzioni e contratti di collaborazione con professionisti delle discipline tecniche che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età o che, comunque, siano iscritti al relativo albo professionale da non più di cinque anni.

Conseguentemente, all'articolo 13:
a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e per favorire l'insediamento delle professioni tecniche;


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b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con una dotazione di 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le attività di cui all'articolo 5-bis;
c) al comma 5, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni; dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , per una quota pari a 40 milioni di euro, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per una quota pari a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 02.Margiotta.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: ovvero interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi.
* 6. 1.Margiotta.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: ovvero interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi.
* 6. 2.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 1, dopo le parole: Centri di Servizio Territoriali (CST) aggiungere le seguenti: , anche attraverso la fruizione del sistema wi-max.
6. 3.Acerbo, Cacciari.

Al comma 1, dopo le parole: Centri di Servizio Territoriali (CST) inserire le seguenti: o ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione).
* 6. 4.Margiotta.

Al comma 1, dopo le parole: Centri di Servizio Territoriali (CST) inserire le seguenti: o ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione).
* 6. 5.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere ad assicurare con la seguente: assicura.
7. 1.Locatelli, Olivieri, Mario Ricci.

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere ad assicurare con le seguenti: provvede ad assicurare.
7. 2.Locatelli, Olivieri, Mario Ricci.

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.
* 7. 3.Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.
* 7. 4.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 1, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
7. 5.Acerbo, Cacciari.


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Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. I piccoli comuni, nel cui territorio insista uno sportello postale, possono affidare il servizio di tesoreria a Poste italiane SpA.
7. 11.Lovelli.

Sopprimere il comma 2.
7. 6.Giudice.

Al comma 2, dopo le parole: L'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: in via del tutto eccezionale nei soli casi in cui non sussistano oggettivamente le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale.
7. 7.Locatelli, Olivieri, Mario Ricci, Cacciari.

Al comma 2, dopo le parole: L'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: nei casi in cui non sussistano le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale.
7. 7.(Nuova formulazione) Locatelli, Olivieri, Mario Ricci, Cacciari.

Al comma 3, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.
* 7. 8.Margiotta.

Al comma 3 sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.
* 7. 9.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 3 sostituire la parola: può con la seguente: deve.
7. 10.Acerbo, Cacciari.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: e gli enti locali con le parole: , acquisito il parere favorevole dell'Ente locale,.
* 8. 1.Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: e gli enti locali con le seguenti: , acquisito il parere favorevole dell'Ente locale,.
* 8. 2.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le seguenti: della pubblica istruzione.
8. 3.Piro.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, le regioni agevolano forme sperimentali di teleinsegnamento.
8. 4.Dussin, Caparini, Garavaglia.

Al comma 2, sostituire le parole: di uffici scolastici con le seguenti: degli istituti scolastici.
* 8. 6.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 2, sostituire le parole: di uffici scolastici con le seguenti: degli istituti scolastici.
* 8. 7.Margiotta.

Al comma 2, dopo le parole: lo Stato e inserire le seguenti: le Regioni, d'intesa con.
** 8. 8.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.


Pag. 30

Al comma 2, dopo le parole: lo Stato e inserire le parole: le Regioni, d'intesa con.
** 8. 9.Margiotta.

Al comma 2, sostituire le parole: e gli enti territoriali con le seguenti: , le Regioni e gli enti locali.
** 8. 8.(nuova formulazione) Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 2, sostituire le parole: e gli enti territoriali con le seguenti: , le Regioni e gli enti locali.
** 8. 9.(nuova formulazione) Margiotta.

Al comma 2, dopo le parole: lo Stato e inserire le parole: le Regioni, d'intesa con.
8. 10.Piro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per le istituzioni scolastiche di scuola materna e primaria ubicate nei piccoli comuni, al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio, si applicano deroghe alle disposizioni in materia di dimensionamento e di formazione delle classi. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
8. 11.Caparini, Dussin, Garavaglia.

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i loro prodotti con le seguenti: esclusivamente i beni di propria produzione, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Conseguentemente, sopprimere il com- ma 2.
9. 1.Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese con le seguenti: in apposite aree o in forma ambulante o di posteggio.
9. 2.Peretti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattro giorni con le seguenti: otto giorni.
* 9. 3.Margiotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattro giorni con le seguenti: otto giorni.
* 9. 4.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: I comuni competenti aggiungere le seguenti: determinano le modalità di svolgimento e.
9. 5.Peretti.

Al comma 2, dopo le parole: esercizi commerciali aggiungere le seguenti: previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. 6.Pegolo.

Alla rubrica, dopo le parole: attività commerciali aggiungere le seguenti: e di attività artigiane.
9. 7.Peretti.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1.Di Gioia.


Pag. 31

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Servizi di telefonia).

1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, i servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile costituiscono servizi fondamentali. L'Autorità per la garanzia delle comunicazioni vigila affinché nei piccoli comuni venga assicurata un'adeguata copertura e fornitura dei servizi.
10. 01.Piro.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:
«6-bis. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni in favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi».
11. 1.Piro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».
11. 2.Caparini, Dussin, Garavaglia.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.
5-bis. Sulle gestioni di cui al comma 5-bis l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».
11. 3.Caparini, Dussin, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale pubblico o prevalentemente pubblico, comunque controllata dallo stesso comune, ovvero da consorzi o enti pubblici».
11. 4.Sgobio, De Angelis, Napoletano, Pignataro, Crapolicchio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Per i piccoli comuni non é obbligatoria la partecipazione all'Autorità d'ambito per cui l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato diventa facoltativa.
11. 01.Pedrini.


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ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2009, con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
* 12. 1.Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2009 con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
* 12. 2.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 2, lettere a) e b), dopo le parole: abitazione principale, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o ad attività economiche.
12. 3.Piro.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei piccoli comuni, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, situati nel territorio del medesimo comune e aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari;».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è riservato alle misure agevolative di cui al comma 2, lettera b-bis). Ai trasferimenti di cui alla citata lettera b-bis) si applica altresì il comma 5 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
4-ter. L'applicazione delle misure di cui al comma 2, lettera b-bis), ha luogo a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
12. 4.Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Fogliardi, Brandolini, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: dimora abituale, aggiungere le seguenti: o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica.
12. 5.Piro.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: lettere a) e c) con le seguenti: lettere a), c) e d).
12. 6.Di Gioia.


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Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
da incentivi e premi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli comuni ovvero avviare in essi un'attività economica.
12. 7.Piro.

Al comma 5, dopo le parole: sponsorizzazione in favore dei comuni inserire le seguenti: e/o di organizzazioni non profit che operano nei piccoli Comuni.
* 12. 8.Margiotta.

Al comma 5, dopo le parole: sponsorizzazione in favore dei comuni inserire le seguenti: e/o di organizzazioni non profit che operano nei piccoli Comuni.
* 12. 9.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 5, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2.
** 12. 10.Margiotta.

Al comma 5, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2.
** 12. 11.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 5, dopo la parola: sociali aggiungere, in fine, le seguenti: ed attività commerciali.
12. 12.Pedrini.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni e la parola: 2009 con la seguente: 2008.
12. 13.Piro.

Al comma 7, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 12 milioni.
12. 14.Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Maderloni, Fiorio, Bellanova, Fogliardi, Brandolini, Misuraca, Delfino, Lombardi, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Martinello, Romele, Sperandio, Paolo Russo, Ruvolo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Programmi di spesa).

1. Nella formulazione dei programmi di spesa finanziati con le risorse rivenienti dall'otto per mille e dal gioco del lotto, è attribuita priorità ai progetti presentati dai piccoli comuni ai quali viene riservata una percentuale di spesa non inferiore al 30 per cento.
12. 01.Piro.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Programmi di spesa).

1. Nei programmi di spesa finanziati con le risorse rivenienti dall'otto per mille e dal gioco del lotto destinate ai beni culturali, è attribuita priorità ai progetti presentati dai piccoli comuni, ai quali è riservata una percentuale di spesa non inferiore al 30 per cento.
12. 01.(Nuova formulazione) Piro.


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ART. 13.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
* 13. 1.Margiotta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
* 13. 2.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali inserire le seguenti: , in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare,;
b) sopprimere il comma 4.
13. 50.I Relatori.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Per gli anni 2008 e 2009 un terzo dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 703, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2006, n. 269, confluisce in un fondo per finanziare interventi finalizzati a dare attuazione all'articolo 3, commi 1, 8 e 9, all'articolo 4, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 8, commi 1 e 2, della presente legge.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero della comunicazione e il Ministero della pubblica istruzione, provvede ad individuare gli interventi destinatari dei contributi.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
13. 01.Marchi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «per gli anni 2008 e 2009 il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito al 25 per cento».
13. 02.Misiani.


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Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario).

1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, quali le Unioni di Comuni, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a 50 milioni di euro per il 2007, 60 milioni di euro per il 2008 e 60 milioni di euro per il 2009.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.
3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.
4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo principi e modalità definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. 03.Margiotta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario).

1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, quali le Unioni di Comuni, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a 50 milioni di euro per il 2007, 60 milioni di euro per il 2008 e 60 milioni di euro per il 2009.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.
3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.


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4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo principi e modalità definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
* 13. 04.Osvaldo Napoli, Lupi, Stradella, Armosino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Criteri di riparto dei trasferimenti erariali).

1. I trasferimenti erariali ai piccoli comuni, di cui all'articolo 2 della presente legge, vengono ripartiti assegnando, ai comuni associati nelle funzioni di programmazione territoriale, di gestione dei servizi pubblici e di realizzazione di strutture di interesse collettivo, una quota pro-capite, riferita alla relativa popolazione, doppia rispetto ai comuni non associati.
13. 05.Peretti.

ART. 15.

Sopprimerlo.
* 15. 1.Pegolo.

Sopprimerlo.
* 15. 2.Piro.

Sopprimerlo.
* 15. 3.Aurisicchio, Iacomino, Musi.

Sopprimerlo.
* 15. 4.Acerbo, Cacciari.

Sopprimerlo.
* 15. 5.Marchi.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 16.
(Associazione Piccoli Comuni Italiani).

1. L'articolo 145, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, dell'Anpci, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare».

2. L'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'intenso con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche


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amministrazioni, professori, e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci, l'Uncem e l'Anpci, designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni».

3. L'articolo 161, comma 2, del decreto legislativa 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi, con l'Uncem e con l'Anpci, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

4. L'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, dell'Anpci, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali».

5. L'articolo 271, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, dell'Anpci, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

6. L'articolo 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, dell'Anpci ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate».

7. L'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è sostituito dal seguente:
«La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM e il Presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia - ANPCI. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI, quattro sindaci designati dall'ANPCI tra i sindaci di piccoli comuni e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici».


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8. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è sostituito dal seguente:
«La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tremesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM o dell'ANPCI».

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta le opportune iniziative regolamentari volte a garantire l'adeguata ed effettiva partecipazione dell'Anpci alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, anche ai sensi dei commi 7 ed 8 del presente articolo, anche tramite modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1997, n. 21.
15. 01.Sgobio, De Angelis, Napoletano, Pignataro, Crapolicchio.


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ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Art. 3.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

L'articolo 3, comma 7 dell'articolato dispone che i piccoli comuni, come definiti dall'articolo 2, possano acquisire stazioni ferroviarie disabilitate di proprietà di FF.SS. S.p.A. e le case cantoniere di Anas S.p.A., al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.
In proposito si esprime parere contrario poiché la misura in parola opererebbe nei confronti di soggetti costituiti in forma di società per azioni, si configurerebbe come una sorta di espropriazione di propriétà privata. Inoltre, le stazioni ferroviarie e le case cantoniere sono parte del patrimonio, rispettivamente, di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di Anas S.p.A., le quali versano in gravi difficoltà finanziarie che risulterebbero sicuramente acuite da una vendita forzata a valori inferiori a quelli di mercato. Si evidenzia come il comma 115 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996 abbia sancito il diritto da parte della predetta società ad acquistare la proprietà delle case cantoniere strumentali alle propria attività.
Si esprimono poi perplessità, considerato che, nel caso in cui le acquisizioni da parte dei comuni riguardino beni di proprietà dello Stato, la determinazione del valore economico di detti immobili dovrebbe essere effettuata dall'Agenzia del Demanio ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 300/1999 Negli altri casi, invece, il valore di mercato degli immobili da acquisire potrebbe essere determinato dall'Agenzia del Territorio. L'Agenzia ritiene, comunque, che la stima del valore di mercato degli immobili oggetto di transazione debba essere effettuata dall'Agenzia stessa a titolo oneroso, sulla base di specifiche intese nell'ambito di un accordo quadro che potrebbe essere definito con ANCI.
Si esprime infine perplessità in ordine all'opportunità della norma in esame, evidenziando preliminarmente che il testo del suddetto comma 7 appare oscuro e di ardua comprensione stante la difficoltà di individuare con esattezza a quali immobili faccia riferimento. Infatti, l'espressione ferrovie «disabilitate» è estranea alla disciplina dei beni immobili pubblici, così come il generico riferimento alle caserme dismesse e agli edifici del Corpo Forestale dello Stato non più in uso.

Art. 6.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

L'articolo è volto a valorizzare prodotti tipici nazionali.
La prevista promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni in forma diversa dall'utilizzo del portale telematico comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.


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Art. 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

L'articolo è volto a garantire gli uffici postali nei piccoli comuni.
Dalla proposta di norma potrebbero derivare ulteriori oneri a carico di Poste Italiane. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 261/1999 - come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 384/2003 - il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Per questo motivo il dipartimento ritiene la disposizione superflua.
Si rileva che la norma possa produrre ulteriori oneri, peraltro non quantificati, laddove dispone che, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, quest'ultimo debba attivare gli sportelli postali nei piccoli comuni.

Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).

Incentiva le attività commerciali.
La disposizione in esame disciplina materie di competenza esclusiva delle regioni e, pertanto, non ritiene possa avere ulteriore corso. In ogni caso, in mancanza della prescritta relazione tecnica, evidenzia come non si renda possibile la verifica dei complessivi nuovi o maggiori oneri derivanti dal provvedimento.

Art. 10.
(Sistema disiributivo dei carburanti).

Stabilisce uno specifico sistema distributivo di carburanti per i piccoli comuni.
La disposizione in esame disciplina materie di competenza esclusiva delle regioni e, pertanto, non ritiene possa avere ulteriore corso. In ogni caso, in mancanza della prescritta relazione tecnica, evidenzia come non si renda possibile la verifica dei complessivi nuovi o maggiori oneri derivanti dal provvedimento.

Art. 12.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

La disposizione alleggerisce il fisco prevedendo che il MEF istituisca un fondo dal quale attingere per concedere incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni.
La norma appare formulata in modo impreciso prevedendo solo un generico riferimento ad «ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale» senza però indicare le fattispecie e l'entità delle misure agevolative cui si intende far riferimento. Dalla lettura della disposizione sembra, inoltre, che debba essere riconosciuto, ai comuni interessati, un duplice beneficio finanziario, l'uno derivante dalle somme relative al fondo di cui all'articolo 12 in esame, l'altro dall'aumento dei trasferimenti erariali indicati dalla lettera a), comma 2, dello stesso articolo 12. Il dipartimento auspica una migliore riformulazione della norma.
Si osserva inoltre che il comma 5 appare formulato sotto il profilo tecnico, in termini generici in quanto non reca indicazioni in grado di delimitare l'ambito di applicabilità dell'agevolazione stessa. In particolare, la norma non consente di individuare in relazione a quali tributi dovrebbe considerarsi applicabile il credito di imposta, né fornisce indicazioni in ordine alle concrete modalità di fruizione dell'agevolazione prevista, all'eventuale cumulabilità della stessa con altre agevolazioni fiscali ed alle ipotesi di decadenza.


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Inoltre sul comma 7 (dotazione del fondo) si esprime parere contrario in quanto nell'ambito dell'accantonamento di parte corrente relativo al MEF non sussistono disponibilità finanziarie da destinare al sostegno dell'iniziativa.

Art. 13.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

Istituisce, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo inteso a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.
Si esprime parere contrario all'approvazione della norma in esame, in quanto nell'ambito dell'accantonamento di parte capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non sussistono, relativamente agli anni 2007 e 2008, risorse da destinare allo scopo.

Art. 15.
(Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La proposta novella il T.U.E.L. con l'abolizione del cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo per i sindaci nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Si esprimono forti perplessità sia per quanto attiene al merito, sia per quanto concerne la sede utilizzata per introdurre nell'ordinamento una tale innovazione. Secondo il Ministero la tematica involge infatti una problematica di grande delicatezza, la cui valutazione non può essere disgiunta da una più generale riflessione in merito al sistema elettorale degli enti locali, che appare inopportuno affrontare nel contesto prescelto.