VI Commissione - Marted́ 27 marzo 2007


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ALLEGATO

Testo unificato C. 15 e abb.
Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C.15, C. 1752 e C. 1964, recante misure volte al Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni, adottato come testo base dalla Commissione di merito;
rilevato come il testo adottato rechi, per quanto di competenza della Commissione Finanze, all'articolo 12, l'istituzione di un Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni volto a favorire i soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 2;
evidenziata l'esigenza di tutelare e migliorare la qualità della vita nei piccoli comuni, in linea con i provvedimenti in merito approvati nella legge finanziaria per il 2007, nonché di rafforzare gli strumenti per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed ambientale di tali insediamenti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere i parametri per l'individuazione dei piccoli comuni ai quali si applicano le disposizioni contenute nel provvedimento, prevedendo di comprendere in tale ambito, oltre ai centri abitati situati in aree ad elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani, i comuni con popolazione maggiore di 5.000 abitanti situati in territori che rientrino nei parametri corrispondenti a quelli indicati nelle lettere da a) ad e) del comma 1 del medesimo articolo 2;
b) in relazione all'articolo 3, comma 7, che consente ai piccoli comuni di acquisire beni immobiliari del patrimonio pubblico, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con la normativa in materia di dismissione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché di prevedere misure alternative non onerose per il trasferimento alle amministrazioni comunali degli immobili dismessi da Ferrovie dello Stato, da ANAS o da altri soggetti pubblici, al fine di promuovere progetti di recupero dei medesimi immobili per lo svolgimento di attività istituzionali, sociali, culturali o turistiche;
c) sempre con riferimento all'articolo 3, comma 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere nuove procedure semplificate per il trasferimento dei beni demaniali dello Stato agli enti locali che ne facciano richiesta;
d) ancora con riferimento al comma 7 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure specifiche per il recupero di immobili situati in prossimità o all'interno dei centri storici, di particolare interesse artistico, architettonico o culturale, consentendo alle amministrazioni comunali di ristrutturare


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tali immobili attribuendo in cambio un diritto di usufrutto sui medesimi;
e) in riferimento al comma 8 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere incentivi per promuovere, assieme alla banda larga, ulteriori opportunità per la diffusione delle reti wireless;
f) con riferimento all'articolo 3, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che le convenzioni stipulate dai piccoli comuni con le diocesi cattoliche o con altre confessioni religiose per il recupero dei beni culturali siano finanziate con una quota del fondo alimentato dai proventi derivanti dall'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto, di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che la quota del fondo destinata a tale finalità non sia inferiore al 20 e superiore al 30 per cento, ovvero di incrementare le dimensioni del fondo stesso;
g) con riferimento all'articolo 3, comma 10, il quale prevede che la nascita dei figli di soggetti residenti nei piccoli comuni possa essere registrata come avvenuta nello stesso comune di residenza, anche quando il parto è avvenuto in altro comune della medesima provincia, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che tale facoltà sia riconosciuta anche quando il parto avvenga in altro comune della medesima regione;
h) con riferimento all'articolo 8, comma 3, la quale prevede l'esenzione dell'imposta sulle successioni delle cessioni dei personal computer e delle apparecchiature informatiche cedute dai piccoli comuni alle istituzioni scolastiche, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere la disposizione, la quale appare pleonastica, in quanto la normativa vigente in materia già esclude dall'imposta di registro tale tipologia di cessioni;
i) con riferimento all'articolo 12, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere i parametri per la concessione degli incentivi fiscali ivi previsti, sulla base dell'effettivo reddito ISE delle persone fisiche richiedenti tali benefici;
l) con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), relativa alle misure agevolative concernenti l'ICI sulla prima casa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare il meccanismo per la determinazione della predetta agevolazione nei singoli comuni, in particolare coordinando l'esercizio dei poteri attribuiti ai comuni in merito a tale imposta, con la ripartizione, effettuata con decreto ministeriale, delle risorse finanziarie a tal fine preordinate;
m) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera c), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire in termini più specifici la tipologia del premio di insediamento previsto in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza in un piccolo comune, prevedendo nello specifico che tale incentivo sia destinato prioritariamente ai nuclei familiari numerosi, a basso reddito ed alle giovani coppie;
n) con riferimento al comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede la possibilità di riconoscere un credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire la nozione di «operazioni di sponsorizzazione», specificando in tale contesto se rientrino nell'ambito di applicazione dell'agevolazione anche le erogazioni liberali effettuate in favore dei piccoli comuni.
o) sempre con riferimento all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere specifiche misure di perequazione fiscale in favore di quelle amministrazioni comunali che promuovano l'insediamento, all'interno del proprio territorio, di piccole centrali per la produzione di fonti energetiche pulite e rinnovabili, di reti di teleriscaldamento


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alimentate da energia geotermica, di centrali a biomasse o di centrali alimentate da cippato;
p) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, misure per la promozione ed il sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile, legate in particolare alla specifica vocazione economica e produttiva del territorio;
q) con riferimento all'articolo 13, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, tra i criteri per l'individuazione degli interventi destinatari dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni istituito dal medesimo articolo 13, sia contemplato anche il rapporto fra residenti e superficie totale del territorio comunale;
r) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere il meccanismo di assegnazione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano un rapporto superiore al 5 per cento tra la popolazione inferiore ad anni cinque e l'intera popolazione residente, prevedendo che, ai fini del calcolo del predetto rapporto, siano utilizzati, sia per quanto riguarda la popolazione inferiore a cinque anni, sia per quanto riguarda l'intera popolazione, dati ISTAT omogenei, aggiornati alla medesima data.