VI Commissione - Resoconto di marted́ 27 marzo 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 9.10.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 e abb.
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco CECCUZZI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) sul testo unificato delle proposte di legge C. 15 e abbinate, Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, adottato come base dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente.
Il provvedimento, come indicato dall'articolo 1, comma 1, ha la finalità di promuovere e sostenere, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il relativo patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive.
Ai sensi del comma 2 le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle predette finalità.
L'articolo 2 contiene la definizione dei piccoli comuni ai quali si applicano le disposizioni del provvedimento.
In particolare, sono considerati rientranti in tale categoria i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, che siano collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di


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vista ambientale, in cui si registrino evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, in cui si riscontrino specifici parametri di disagio insediativo, siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità. Non sono invece considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.
Ai sensi dei commi 3 e 4, l'elenco dei piccoli comuni è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, da aggiornarsi ogni tre anni.
L'articolo 3 reca disposizioni di varia natura volte a realizzare obiettivi di semplificazione e di sostegno in favore dei piccoli comuni.
In particolare il comma 1, prevede che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possano promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti
Il comma 2 stabilisce che in tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.
Il comma 3 stabilisce che, nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici siano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente, ovvero, qualora ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, siano attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, fermo restando comunque che il responsabile del procedimento deve essere dipendente di ruolo o a tempo determinato.
Il comma 4 esclude i piccoli comuni dall'applicazione di una serie di previsioni relative alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi (articolo 24, comma 6, della legge n. 448 del 2001); alla programmazione triennale dei lavori pubblici (articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e 4 agosto 2000).
Il comma 5 consente ai piccoli comuni di avvalersi, previa convenzione, della rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di favorire l'incasso delle somme connesse con il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio.
Il comma 6 consente ai piccoli comuni di stipulare, anche in associazione o partecipazione tra di loro, convenzioni con le diocesi cattoliche per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse; i criteri di accesso ai finanziamenti, nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi, sono fissati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7 consente ai piccoli comuni di


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acquisire, sulla base del valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o di stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS Spa, nonché di caserme dismesse e di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso, al fine di destinarli, anche attraverso assegnazioni in comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero a sedi permanenti di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, nonché per altre attività comunali.
In merito a tale disposizione segnala l'opportunità di coordinare le previsioni in essa contenute con la normativa generale in materia di dismissione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Il comma 8 consente alle regioni di promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei piccoli comuni e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.
Il comma 9 consente alle regioni di incentivare l'adozione, da parte dei medesimi comuni, di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.
Il comma 10 autorizza il Governo a modificare l'articolo 30 del Regolamento sull'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, prevedendo che i genitori residenti in un piccolo comune possano richiedere, all'atto della dichiarazione di nascita, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia. La disposizione è esplicitamente finalizzata a favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei piccoli comuni.
Il comma 11 integra l'articolo 135 del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di stabilire che i piani paesaggistici sono particolarmente finalizzati alla valorizzazione del patrimonio paesaggistici dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
L'articolo 4 stabilisce che, per garantire lo sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.
I commi 2 e 3 specificano che, ai predetti fini, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, e che, per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli.
Inoltre, il comma 4 indica che le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.
Ai sensi dell'articolo 5, il Ministero delle politiche agricole e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati.


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In tale contesto la disposizione prevede che i piccoli comuni possano indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali; inoltre, sempre ai fini della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, nonché per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, ed il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole, i piccoli comuni possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli.
Il comma 4 estende la deroga, già prevista dall'articolo 10, comma 8, della legge n. 526 del 1999 in favore dei consumatori finali, al divieto di commercializzazione di prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazione tradizionali non conformi alle direttive comunitarie in materia, precisando che nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.
L'articolo 6 prevede che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government.
In tale contesto il comma 2 indica che, nell'ambito delle iniziative di innovazione tecnologica, adottate dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge n. 289 del 2002, deve essere riconosciuta priorità alle iniziative riguardanti i piccoli comuni.
L'articolo 7, comma 1, prevede che il Ministero delle comunicazioni possa provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale, che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni.
In tale ambito il comma 2 consente alle amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti possa essere effettuato presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.
Il comma 3 stabilisce inoltre che il Ministero delle comunicazioni possa provvedere ad inserire, nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.
L'articolo 8 consente alle regioni ed agli enti locali di stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, il comma 2 consente allo Stato ed agli enti territoriali di prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
Il comma 3 prevede che, in deroga alla disciplina vigente in materia di ammortamento, alienazione o assegnazione a titolo gratuito delle apparecchiature informatiche di proprietà di pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, segnala come la disposizione specifichi che le predette cessioni non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni. A tale proposito rileva come la previsione potrebbe risultare pleonastica, ove si consideri che la disciplina contenuta nel testo unico dell'imposta sulle successioni


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e donazioni già prevede l'esclusione di tale tipologia di cessioni dall'imposta di registro.
L'articolo 9 contempla specifici interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali, prevedendo che gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree, individuate dai comuni, per non più di quattro giorni al mese.
Inoltre, i piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
L'articolo 10 stabilisce che nei piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale, contemplando in tale contesto la possibilità che i Comuni, le Province e le Regioni interessate, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono prevedere specifiche agevolazioni.
L'articolo 11 prevede che le regioni possano prevedere agevolazioni in materia di servizio idrico, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili sia superiore ai fabbisogni.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala in particolare l'articolo 12, il quale istituisce, a decorrere dal 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, dotato di 10 milioni di euro annui a decorre dal 2009.
Ai sensi del comma 2, le risorse del fondo sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti da tre tipologie agevolative:
a) misure concernenti la riduzione dell'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
b) misure concernenti la riduzione dell'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale;
c) premi di insediamento in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

In base al comma 3, la misura delle agevolazioni relative all'imposta di registro sugli acquisiti di immobili è definita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nel limite del 30 per cento delle disponibilità del fondo.
Sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente, ai sensi del comma 4, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni in materia di ICI sulla prima casa e di premi di insediamento, di cui alle lettere a) e c) del comma 2.
Con riferimento alla previsione agevolativa relativa all'ICI sulla prima casa, di cui al comma 2, lettera a), rileva come la disposizione non specifichi il meccanismo per la determinazione dell'agevolazione nei singoli comuni; a tale proposito occorre segnalare come, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, la misura dell'aliquota ICI è stabilita dai comuni, nei limiti della misura minima e massima fissata dal legislatore nazionale: pertanto non appare chiaro come si intenda coordinare l'esercizio di tale facoltà dei comuni con la ripartizione, effettuata con decreto ministeriale, a livello nazionale, delle risorse del fondo a tal fine preordinate.
Con riferimento invece ai premi di insediamento di cui al comma 2, lettera c), non risulta chiara la natura di tale incentivo, il quale peraltro, secondo il tenore letterale dei commi 1 e 2, sembrerebbe consistere in un'agevolazione di carattere fiscale, tuttavia non meglio specificata.


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Il comma 5 prevede inoltre la possibilità di riconoscere un credito di imposta, a valere delle risorse del fondo, alle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive e ricreative e sociali. Le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento del credito di imposta sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Con riferimento alla formulazione del comma 5, evidenzia come non appaia del tutto chiara la nozione di «operazioni di sponsorizzazione» cui si riferisce il credito d'imposta previsto dalla disposizione. A tale proposito si segnala l'opportunità di specificare se rientrino nell'ambito di applicazione dell'agevolazione anche le erogazioni liberali effettuate in favore dei piccoli comuni.
Ai sensi del comma 6 gli schemi dei decreti ministeriali di cui ai commi 3, 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
I commi 7 ed 8 dispongono in merito alla copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione a valere Fondo speciale di parte corrente, 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 13 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Ai sensi dei commi 2 e 3 le tipologie di interventi che possono essere finanziati dal fondo sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate gli interventi destinatari dei contributi.
I commi 5 e 6 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione a valere sul Fondo speciale di conto capitale, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 14 contiene una clausola di invarianza della spesa, stabilendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13, l'attuazione della legge non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 15 reca una modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di stabilire che la norma secondo cui non sono più eleggibili alla carica di sindaco i soggetti che abbiano ricoperto due mandati consecutivi, non si applica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), nella quale, oltre ai rilievi in merito alla formulazione di talune disposizioni contenute nel testo in esame, si esprimono alcune osservazioni volte ad ampliare gli strumenti di sostegno in favore dei piccoli comuni, al fine di risolvere diverse problematiche che affliggono tali insediamenti.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.