XI Commissione - Resoconto di marted́ 27 marzo 2007


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 marzo 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 10/07: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.
C. 2374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XIII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, rileva come il decreto-legge n. 10 del 2007, approvato dal Senato, rechi disposizioni volte ad adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonché ad ottemperare agli impegni assunti in ambito internazionale in merito alla candidatura


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della città di Milano per l'Esposizione universale del 2015.
Per quanto attiene in particolare alla materia di competenza della Commissione Lavoro, l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 2006, relative all'obbligo per le imprese agricole di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari.
Il richiamato comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006 prevede che, per le imprese agricole le disposizioni che impongono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, si applichino limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2006. L'articolo in esame, aggiungendo due periodi alla fine del richiamato articolo 01, comma 16, del decreto-legge 2 del 2006, prevede che, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori possono procedere alla compensazione di tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dal competente istituto previdenziale all'AGEA tramite strumenti informatici. Viene precisato inoltre che, qualora dovessero sorgere contestazioni sull'effettuazione di tale procedura di compensazione, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.
La lettera e) dell'articolo 5 aggiunge il comma 1-bis all'articolo 27 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente l'ingresso per lavoro di cittadini stranieri in casi particolari. La novella di cui alla lettera e) è intesa a definire il problema posto dalla procedura di infrazione n. 1998/2127, con la quale la Commissione europea ha censurato la normativa italiana concernente i lavoratori, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea oppure apolidi e dipendenti da imprese comunitarie, distaccati in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi, oggetto di un contratto di appalto). In particolare, sono illegittimi, secondo la Commissione europea, la previsione di un regime di autorizzazione e l'obbligo del visto d'ingresso, i quali costituirebbero una violazione dei princìpi comunitari sulla libera prestazione di servizi, avendo un effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro.
Ricordo che il richiamato articolo 27 del decreto legislativo 286 del 1998 prevede che, al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati dal cosiddetto «decreto-flussi», particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per specifiche categorie di lavoratori stranieri, siano stabiliti dal regolamento di attuazione. In relazione a ciò, tra le altre specifiche categorie di lavoratori stranieri elencate a cui si applica tale particolare disciplina, la lettera i) del comma 1 del richiamato articolo 27 menziona i lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, i quali si trasferiscono temporaneamente dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, allo scopo di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero.
Il nuovo comma 1-bis prevede che, nel caso in cui i lavoratori individuati nella richiamata lettera i) siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla-osta al lavoro (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998) sia sostituito da una comunicazione effettuata dal committente che individua il contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, presentata allo sportello unico della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, ai fini del


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rilascio del permesso di soggiorno. Unitamente a tale comunicazione deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della situazione degli stessi in riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro in cui ha la sede il medesimo datore di lavoro.
L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca modifiche alla disciplina inerente alla professione di consulente del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) sono conseguenti a una specifica procedura di infrazione in ambito comunitario (procedura 1999/4856), concernente la riserva a favore dei consulenti del lavoro o a professionisti assimilati iscritti negli albi italiani dell'attività di elaborazione e stampa dei fogli paga nonché l'obbligo di possedere un certificato di residenza al fine dell'iscrizione all'albo professionale italiano. Pertanto le disposizioni in esame, prendendo atto dei rilievi avanzati in sede comunitaria, provvedono ad adeguare la normativa interna ai principi previsti nell'ordinamento comunitario in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.
In particolare, la lettera a), novellando l'articolo 1, quinto comma, della legge n. 12 del 1979, interviene sulla disciplina contenuta nel medesimo articolo che riserva a determinati soggetti l'attività di elaborazione e di stampa dei fogli paga. Si dispone che le operazioni di calcolo e stampa relative ai fogli paga dei lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole imprese possa essere svolta da tutti i centri elaborazione dati purché assistiti da uno o più consulenti del lavoro. Pertanto viene soppressa la previsione secondo cui i centri elaborazione dati, per poter svolgere le predette operazioni, debbano essere costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro.
La successiva lettera c), sostituendo la lettera i) del primo comma dell'articolo 9 della legge n. 12 del 1979, prevede che tra le condizioni di iscrizioni all'albo dei consulenti del lavoro non sia più richiesto il certificato di residenza bensì la documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.
Le lettere b) e d) intendono modificare la disciplina della legge n. 12 del 1979 relativa ai requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, in modo da richiedere il possesso almeno di una laurea triennale nelle discipline riconducibili all'area giuridico-economica, ritenendo non più sufficiente il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.
Ricordo che le lettere b) e d) ripropongono le analoghe disposizioni contenute nella proposta di legge C. 2023 (Pagliarini ed altri), recante modifiche all'articolo 3 della legge n. 12 del 1979, in materia di requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, attualmente all'esame in sede referente della XI Commissione della Camera.
In particolare, la lettera b), novellando l'articolo 3, secondo comma, lettera d), della legge n. 12 del 1979, fermo restando il riferimento alle lauree quadriennali in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche conseguite secondo il «vecchio ordinamento», già presenti anche nell'attuale formulazione della norma, introduce per l'ammissione al medesimo esame di Stato la previsione del requisito del conseguimento di una laurea triennale o quinquennale riconducibile all'area giuridico-economica ovvero del diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro. Pertanto viene eliminata la possibilità di accedere al tirocinio per l'esercizio della professione di consulente del lavoro per coloro che siano in possesso, come previsto dalla vigente formulazione dell'articolo 3 della legge n. 12 del 1979, di un diploma di maturità di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali.


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La successiva lettera d), introducendo l'articolo 8-bis nella legge n. 12 del 1979, dispone una dettagliata disciplina transitoria, in modo da salvaguardare coloro che abbiano già intrapreso il percorso per lo svolgimento della professione in base alle norme attualmente vigenti. Si prevede, quindi, che coloro che, alla data dell'entrata in vigore del provvedimento, avessero già conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, possono iscriversi all'albo dei consulenti del lavoro entro tre anni dalla stessa data. Invece, ai soggetti che, pur non essendo in possesso dei requisiti relativi ai titoli di studio universitario previsti dalla nuova formulazione, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame hanno già ottenuto il certificato di compiuta pratica tirocinio o sono iscritti al registro dei praticanti ovvero hanno presentato la domanda di iscrizione nello stesso registro, si concede la possibilità di sostenere l'esame di Stato entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Simone BALDELLI (FI) invita il presidente ad esprimere la propria opinione, anche come relatore e primo firmatario della proposta di legge C. 2023, sulla scelta del Governo di inserire le norme contenute in quella proposta di legge in un emendamento riferito al decreto-legge n. 10 del 2007 nel corso del suo esame da parte del Senato. Sottolinea come tale scelta abbia ingenerato confusione, sovrapponendo i ruoli di Parlamento e Governo nell'ambito dell'iniziativa legislativa ed espropriando la Commissione di un'attività che stava svolgendo. Evidenziato come sulla materia specifica non vi fosse contrapposizione tra maggioranza ed opposizione, in quanto si tratta di adeguare ad una direttiva europea l'ordinamento dei consulenti del lavoro, professionisti che svolgono un delicato compito per l'economia e la società, sottolinea tuttavia come, sul piano generale, occorra ristabilire una correttezza di rapporti tra Governo e Parlamento.

Emilio DELBONO (Ulivo) dichiara l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che si augura possa concludere rapidamente il proprio iter.

Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, ribadito come il recepimento nel provvedimento in esame delle norme relative ai requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro contenute nella sua proposta di legge C. 2023 sia un opportuno adeguamento dell'ordinamento di una professione che svolge un importante compito per le imprese ed i lavoratori, esprime sin d'ora il proprio orientamento favorevole sul provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 Realacci e abb.
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame in oggetto, rinviato nella seduta del 20 marzo 2007.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che la relazione è stata svolta nella seduta del 20 marzo 2007 e che la Commissione dovrebbe esprimere il proprio parere nella seduta odierna, poiché l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto sin dalla prossima settimana.

Augusto ROCCHI (RC-SE) esprime l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, proponendo che, nel parere della Commissione, si inserisca un'osservazione tendente ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere forme di sperimentazione, per esempio salari sociali collegati a progetti di tutela ambientale, o


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programmi di formazione finalizzati al lavoro, per contrastare l'abbandono dei piccoli comuni, in particolari montani, da parte dei giovani.

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, pur condividendo lo spirito della proposta del deputato Rocchi, ritiene che essa richieda un approfondimento tecnico sul piano normativo e che potrebbe pertanto più opportunamente essere oggetto di un emendamento in fase di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi.

La seduta comincia alle 14.40.

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti a fattori nocivi nell'area del Sulcis-Iglesiente.
C. 321 Mereu.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che il deputato Mereu, primo firmatario della proposta di legge in esame, sostituirà il deputato Volonté per l'intero esame del provvedimento e svolgerà la funzione di relatore.

Antonio MEREU (UDC), relatore, rileva come la proposta di legge in esame nasca dalla difficoltà di attuazione di un precedente decreto legislativo e precisamente il n. 374 dell'11 agosto del 1993 in materia di benefici per le attività usuranti, che non ha permesso sino ad oggi il reale riconoscimento di benefici previdenziali a favore di lavoratori che attualmente e da almeno 15 anni effettuano attività lavorative particolarmente usuranti e nocive che ne mettono in serio pericolo la salute, così come evidenziato dalla relazione dell'Istituto Superiore della Sanità relativa all'indagine epidemiologica e dal monitoraggio sanitario del Sulcis-Iglesiente effettuata nel 2001. Nell'individuare un'area territorialmente delimitata si intende superare le difficoltà espresse in premessa facilitando l'individuazione di industrie, impianti e lavori e quindi lavoratori che possano usufruire dei benefici previdenziali contenuti nella proposta di legge.
La medesima proposta di legge è quindi a favore di quei lavoratori che operano nel territorio industriale del Sulcis-Iglesiente e più in particolare nel polo industriale di Portovesme, che comprende insediamenti industriali per la produzione di alluminio, piombo, zinco e dove sono funzionanti due gruppi a carbone di produzione di energia elettrica. È evidente che un insediamento di questo tipo incide negativamente sull'aspetto ambientale ed infatti nel 1990 con apposito decreto è stato definito area ad alto rischio ambientale. Si ricorda che ai lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti è consentito, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 374 del 1993, di anticipare il pensionamento mediante abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di due mesi per ogni anno di attività; la riduzione non può comunque superare i 60 mesi.
È poi prevista esclusivamente per i lavori impegnati in attività caratterizzate da una maggiore gravità dell'usura, individuate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999, la riduzione del limite di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento di anzianità, di un anno


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ogni dieci di occupazione nelle medesime attività, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati (articolo 2, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 374 del 1993 introdotto dall'articolo 1, comma 35 della legge n. 335 del 1995).
Va tuttavia considerato che l'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito, dalla data di emanazione del decreto legislativo n. 374 del 1993, notevoli ritardi. Difatti sino ad oggi, non essendo stata completata la procedura di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 non sono stati emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi «a regime» i benefici previdenziali previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 374 del 1993.

Lorenzo BODEGA (LNP) esprime l'orientamento favorevole del suo gruppo al riconoscimento a lavoratori che svolgono attività particolarmente usuranti di agevolazioni, sottolineando tuttavia come sarebbe opportuno verificare quanti siano i soggetti interessati al provvedimento e quali altri nuclei industriali possano essere equiparati a quello in discussione. Sottolinea infatti come occorra evitare il rischio che le norme in esame diano luogo a contenzioso per il riconoscimento di benefici.
Inoltre, segnala come, per la certificazione dell'esposizione all'amianto nella regione Sardegna, ci si potrebbe avvalere degli organismi tecnici dell'INAIL.

Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di condividere, in linea di principio, il contenuto del provvedimento in esame, sottolineando tuttavia come sia necessario che il Governo chiarisca come intende dare attuazione a leggi già in vigore, come quella sui lavoratori esposti all'amianto. Evidenzia infatti come, in realtà, vi siano molti lavoratori che attendono da tempo di poter usufruire di benefici previsti dalla legge. Ritiene peraltro che sarebbe opportuno estendere le norme relative all'amianto anche ad altre lavorazioni nocive. Segnala, in generale, che occorre approfondire la riflessione sui lavori usuranti. Il tema da affrontare è pertanto di carattere complessivo, pur essendo opportuno dare concreta risposta a situazioni specifiche come quella in esame.

Amalia SCHIRRU (Ulivo) evidenzia come la situazione all'attenzione della Commissione sia stata oggetto di studi sanitari, anche con riferimento al Cuspinese ed alla zona industriale di Cagliari. Ritiene che le osservazioni del deputato Rocchi siano condivisibili, sottolineando come il suo gruppo sia impegnato ad approfondire la riflessione sull'attuazione e ampliamento delle norme in materia di lavori usuranti.

Antonio MEREU (UDC), relatore, sottolinea come le obiezioni sollevate al provvedimento non prendano in considerazione il fatto che la sua proposta di legge si basa sul presupposto che le norme esistono ma non sono applicate da numerosi anni. La sua proposta è pertanto finalizzata ad una attuazione almeno locale, cui potrebbero seguire successive possibilità di soluzione in situazioni analoghe.

Gianni PAGLIARINI (Com.It), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene che, con riferimento allo sciopero indetto dalle categorie del pubblico impiego di CGIL, CISL e UIL, sarebbe opportuna una


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discussione in Commissione, anche per sollecitare il Governo ad emanare atti di indirizzo all'ARAN su mobilità, produttività e servizi al cittadino.

Gianni PAGLIARINI (Com.It), presidente, ritiene che la questione posta dal deputato Baldelli potrà essere affrontata in sede di Ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati.
C. 615 Mazzoni.